Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 20721 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice – Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20721 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PACIFICO SABINO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO MARIA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_3 C.F._4
rappresentate e difese dall'avv. Rosa Tignola presso il quale elettivamente domiciliano
INTERVENTORI CP_4
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
1
Con ricorso depositato in data 02/10/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli Controparte_1
in data 11.2.99 (atto dell'anno 1999, Atto n. 6, p.I, s. sez.X).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate nata a [...] il [...] Controparte_2
e nata a [...] il [...]; Controparte_3
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- la previsione di un contributo al mantenimento della sola figlia pari a 150,00 € mensili CP_3
.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con rigetto della avversa domanda di addebito;
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie pari a 500,00 € mensili (250,00 € per ciascuna figlia);
- un assegno di mantenimento in proprio favore in ragione della non completa indipendenza economica pari a 250,00 e mensili.
Le parti comparivano in data 14.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiaravano
Parte_1
Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : operaio
Convivenza in corso : vivo da solo
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione locata con canone locativo di
425,00 compreso il condominio
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi non avendo altri figli e non avendo mai contratto in precedenza matrimonio percezione integrale dell'assegno unico da parte mia per che ammonta a 92 € CP_3
MI riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento; Insisto anche per la domanda di addebito.
Preciso che lavorava fino a circa 20 giorni fa in un centro estetico che gestiva lei;
poi ha CP_2 avuto questioni con il datore di lavoro ed attualmente fa l'estetista al domicilio;
e ha detto anche che le conviene perché guadagna di più.
Preciso che vive col padre di che è un giovane marittimo presso la abitazione della CP_3 Per_1 madre;
preciso che sta frequentando l'ultimo anno di scuola superiore indirizzo tecnico CP_3
2 Chiedo che non venga prevista alcuna determinazione accessoria oltre la declaratoria di addebito
Mia moglie lavora e guadagna bene e anche;
CP_2
io spesso accompagnavo al lavoro ad un centro estetico al vomero ove rimaneva anche CP_1
12 ore le ha sempre guadagnato bene.
Controparte_1
Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa :estetista
Convivenza in corso : vivo con , , la piccola , il padre viene a trovare CP_2 CP_3 Per_1 Per_2
la figlia ma non vive con noi stabilmente. Lui vive ad Ercolano dai suoi nonni
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : o Abitazione locata con canone agevolato del comune Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi non avendo altri figli percezione assegno unico per percepito integralmente da CP_3 Pt_1
confermo che a causa della gelosia di fatto mi avrebbe impedito di trovare lavoro stabile Pt_1
presso centri estetici, ovunque andassi a lavorare trovava sempre che c'era qualcosa che non andava bene, era ossessivo nella sua gelosia. il Giudice esibisce i rilievi prodotti dall'attore in data 19.2.24 ed estratti dalle pagine social da cui si evince lo svolgimento di attività estetica di tipo professionale, la riconosce che le pagine social CP_5
prodotte attengono al suo lavoro di estetica ed evidenzia che attualmente però lavora esclusivamente presso un centro estetico ubicato in via Tino da camaino al vomero con orario di quattro ore la mattina e retribuzione come in busta paga.
Non ho prodotto estratto conto perché non sapevo di doverlo produrre
è una amica di mia figlia che qualche volta è venuta a guardare la piccola Controparte_6 CP_2
perché nessuno c'era in casa. Per_3
Non ho nessuna collaborazione domestica. vive a casa con me;
il compagno CP_3 Testimone_1
non vive con noi, lavorava come dipendente di una società marittima, lui viene ad incontrare il
, occasionalmente si trattiene a dormire da noi. Non vive stabilmente con noi Per_3
frequenta il V anno di economia aziendale CP_3
Non ho prodotto alcun attestato in ordine al fatto che sta ancora frequentando la scuola di CP_2
specializzazione di estetica in quanto tale scuola è ancora in corso, non ultimata giacchè CP_2 deve sostenere solo l'esame finale . ancora non lavora, ha fatto tirocinio anche con me in CP_2
quanto lei vuole fare il mio stesso lavoro. che ha 22 anni si è diplomata in Grafica con CP_2
regolarità
La scuola di estetica dura tre anni e deve ancora superare l'esame finale Quando dico che CP_2 solo occasionalmente lavora racimolando 100 € mensili intendo dire quanto ho precisato nel senso
3 che lei talvolta è venuta con me a fare un po' di tirocinio;
anzi preciso i 100 euro sono stati dati di solito proprio dalla persona per la quale faceva il tirocinio
era un mio amico Parte_2
Il Giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato e considerato che entrambe le figlie, benchè maggiorenni non sono economicamente indipendenti in quanto segue ancora CP_2
percorso formativo (corso di estetica) e , benchè già mamma, è appena maggiorenne e CP_3
studentessa,
• dispone che ersi con decorrenza dalla domanda a la somma Parte_1 Controparte_1
di euro 450,00 (euro 225,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e conviventi con la madre), entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Con la medesima ordinanza, che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie e si rinviava all'udienza del 6.2.25 .
In quella sede, preso atto dell'intervento volontario delle figlie in data 31.1.25, si tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione senza termini stante la espressa rinuncia.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte attrice per infedeltà della moglie si evidenzia che essa va rigettata giacchè non provata in ragione del rigetto della prova orale, non già richiesta per capi circostanziati e diretti a dimostrare la infedeltà della convenuta, ma formulata dall'attore con
4 capitoli valutativi la sussistenza di un nesso di causalità tra il tradimento della (asserito come CP_1
prius logico, benchè indimostrato) e la fine della relazione coniugale.
Il collegio ritiene che pertanto non vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
In ordine alla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni e (22enne e 18enne) CP_2 CP_3
Il Collegio, in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità, osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183, e 11 settembre 2024 n. 24391, 16 settembre 2024 n. 24731) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• ha 22 anni , ha ultimato la scuola superiore in regola e ha frequentato la scuola di CP_2 estetica (di durata triennale);
• Anche a ritenere la stessa già diplomata (come sostiene il padre che produceva una foto ritraente il titolo ma senza alcuna data e con delle parti illeggibili) o prossima al diploma
(dovendo ancora sostenere l'esame finale come affermato dalla ) deve ritenersi CP_1 comunque trascorso un tempo non certo breve dalla conclusione, o imminente conclusione,
5 del percorso formativo incontestatamente intrapreso da all'esito degli studi superiori. CP_2
• Va da sé che vanno confermati, rebus sic stantibus, gli obblighi contributivi al mantenimento di fino allo stabile inserimento nel mondo del lavoro che ad avviso del Collegio non CP_2
può ritenersi certo provato dalle pubblicazioni social di lavori di onicotecnica che possono essere relativi al periodo di tirocinio o a lavori amatoriali non essendo dato dedurre dalle foto il carattere professionale del lavoro (contrariamente alle foto social pubblicate dalla e CP_1
prodotte dall'attore di cui oltre).
• Non risulta inoltre offerta dall'attore alcuna prova in ordine allo svolgimento di lavoro di estetista di fatto, in nero, da parte di anteriormente al conseguimento del titolo CP_2
• , appena 18enne, è studentessa dell'ultimo anno di scuola superiore. CP_3
• è pacifica, la circostanza che è diventata a 15 anni madre della piccola (nata CP_3 Per_1
15.10.21) ed è ancora sentimentalmente legata al giovane padre della figlia.
• E' altrettanto pacifico che sta ancora ultimando il suo percorso formativo. CP_3
• Certamente non si può ignorare che generalmente il matrimonio e/o una relazione di stabile convivenza determina il sorgere di un nuovo nucleo familiare nell'ambito del quale i coniugi
e/o i conviventi attuano una comunione di vita spirituale e materiale la cui costituzione fa venir meno il dovere dei genitori al mantenimento dei figli. (In tal senso in riferimento al rapporto di coniugio Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014); tuttavia non è però il matrimonio ex se e/o la convivenza more uxorio che determina l'automatica cessazione del contributo al mantenimento, ma solo la effettiva costituzione del nuovo nucleo familiare dotato di autonomia reddituale (propria e/o del partner).
• Applicando tali principi al caso di specie si rileva che la giovane vive con la figlia a CP_3
casa della , non vi è prova alcuna di stabile convivenza col padre della figlia, e pertanto CP_1
– pur considerato il raggiungimento dell'età adulta e la maternità, non ha una sua CP_3
dimensione di vita autonoma che la renderebbe, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c.;
• In favore di , giovane madre ancora studentessa, deve riconoscersi la protrazione CP_3
dell'obbligo al mantenimento dei genitori giammai volendo il Tribunale con la presente decisione incentivare una forma di vero e proprio parassitismo ai danni dei genitori, ma solo sostenere la giovane nel perseguimento del progetto di istruzione ancora in itinere.
Si ritiene di confermare gli obblighi contributivi a carico dell'attore nella misura minima statuita giusta ordinanza provvisoria e richiesta dalle figlie che sono intervenute nel giudizio per chiedere la conferma – anche nel quantum - di quanto statuito dal relatore con ordinanza provvisoria, disponendo
6 però il pagamento diretto in loro favore (domanda a cui aderiva anche la che concludeva in tal CP_1
senso) nonché la conferma delle ulteriori statuizioni adottate in ordine alle spese straordinarie,.
Nulla va invece disposto in favore della considerato che la stessa non è priva di redditi, ha una CP_1
sua concreta e attuale capacità lavorativa, che si evince dalle numerosissime foto social prodotte dall'attore in data 19.2.24 ed estratte dalle pagine social da cui si evince il sicuro svolgimento di attività estetica di tipo professionale. A ciò si aggiunga che la si limita a depositare una busta CP_1 paga e null'altro non ottemperando a quanto richiesto, giusto decreto di fissazione, secondo un dovere di lealtà ex art 88 89 c.p.c. che, nelle controversie in materia di famiglia, - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte –si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento e fino alla sua definizione, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale;
per l'effetto il mancato deposito di quanto richiesto, a cui era tenuta la resistente, rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito non consentendo una adeguata valutazione comparativa delle situazione reddituale/patrimoniale delle parti tal da ritenere sussistente una disparità reddituale significativa.
Si rigetta pertanto la domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed alla reciproca soccombenza si compensano le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c la separazione personale dei coniugi Parte_1
,
[...] Controparte_1
• dispone che versi con decorrenza dalla domanda alle figlie maggiorenni Parte_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. e Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , euro Controparte_3 C.F._4
450,00 (euro 225,00 ciascuna) a titolo di contributo al loro mantenimento entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto dell'anno 1999, Atto n. 6, p.I, s. sez.X).
7 • compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
8