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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai magistrati dott. DO LL Presidente estensore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Soldo ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso: Email_1 contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2
appellata
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cerea (VR), via Pascoli, n. 16.
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1284/2024 del Tribunale di Verona –
Sezione I Civile, pubblicata il 4.6.2024
Conclusioni per Parte_1
Nel merito
In via principale
- Respingersi le domande della signora . Controparte_1
In via riconvenzionale
- Condannarsi la signora a corrispondere al signor Controparte_1
l'importo di € 2.692,51 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria dalla proposizione della domanda alla pronuncia della sentenza e agli interessi legali dal 21/11/2009 al saldo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55 del
10/3/2014, al rimborso del contributo c.p.a. e dell'i.v.a.”.
Conclusioni per : Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'appello svolto da controparte inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis, per quanto precedentemente esposto e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza di primo grado.
Sempre in via preliminare: dichiarare l'appello svolto dalla appellante inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, per quanto precedentemente esposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di una delle eccezioni di inammissibilità di cui sopra, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello respingere i motivi di appello e le domande tutte articolate da parte appellante attraverso l'atto proposto in quanto infondato e, in accoglimento delle argomentazioni indicate attraverso la narrativa che precede, confermarsi le statuizioni tutte di cui alla sentenza "inter partes" oggetto di impugnativa e
pagina 2 di 16 più precisamente la sentenza 1284/2024 del Tribunale di Verona e pubblicata in data 04.06.2024 nel giudizio R.G. 1153/2016.
In via istruttoria: Per quanto possa occorrere e senza inversione alcuna dell'onere della prova, gravante integralmente sull'appellante pur ritenendosi la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad ulteriore istruttoria, in via subordinata si chiede l'ammissione delle prove già formulate nel corso del giudizio di prime cure.
In ogni caso: Si chiede la rifusione delle spese legali del presente giudizio di appello, maggiorate delle spese generali, oltre agli accessori di legge, osservandosi che la quantificazione di quelle del primo grado non hanno costituito oggetto di impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: Controparte_1
- che in data 21.11.09 era stata vittima di lesioni personali e minacce aggravate da parte di Parte_1
- che in relazione a tale vicenda quest'ultimo subiva un procedimento penale innanzi al Tribunale Penale di Verona, il quale si concludeva con la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 cp e 583 cp, comma primo, n. 1), nonché al risarcimento del danno in via generica in favore di essa attrice, costituitasi parte civile, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per l'integrale rifusione del pregiudizio patito, previa liquidazione, in via provvisionale, della somma di euro
2.000,00, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva, in via preliminare, la Parte_1 sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 cpc e 75, terzo comma, cpp, atteso che la sentenza penale di primo grado era stata impugnata innanzi alla
Corte di Appello di Venezia;
in via principale e nel merito instava invece per il pagina 3 di 16 rigetto delle domande attrici, contestando, in particolare, l'esistenza di un danno permanente;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito degli stessi fatti, occorsi il 21.11.09, rimarcando come nel corso della lite avesse subito il danneggiamento della propria autovettura e della porta di ingresso dell'abitazione, oltre ad essere stato destinatario di ingiurie, che peraltro si perpetravano già da svariati mesi.
Ritenendo sussistere i presupposti della sospensione necessaria del procedimento civile in attesa del giudicato penale, il giudice di prime cure sospendeva il processo, che veniva poi riassunto dalla successivamente CP_1 alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia – Sezione
Seconda Penale, passata in giudicato il 22.7.22.
Procedutosi quindi alla istruzione del giudizio mediante la produzione di documenti e l'esperimento di CTU medico–legale espletata dalla dott.ssa e formulata da parte del giudice una proposta conciliativa Per_1 accettata dalla sola parte attrice, la a causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di parte attrice e rigettato quella riconvenzionale svolta dal convenuto, osservando:
- che la sentenza del Tribunale Penale di Verona (passata in giudicato) aveva condannato il in relazione ai reati di lesioni personali e minacce Parte_1 aggravate commesse ai danni dell'attrice e che la sentenza della Corte di
Appello (anch'essa passata in giudicato) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati, confermando, tuttavia, le statuizioni civili della sentenza impugnata,
- che doveva escludersi che nel giudizio penale fosse stato ritenuto comprovato il solo danno da inabilità temporanea patito dall'attrice, con la conseguenza che il giudice civile risultava investito della quantificazione di tutte le poste rientranti nella categoria del danno non patrimoniale,
pagina 4 di 16 - che la CTU espletata in corso di causa aveva accertato le lesioni riportate in occasione del fatto illecito dalla danneggiata, risultando soddisfatto il nesso causale tra le medesime e l'evento dannoso denunciato,
- che l'assunto del sul quale si fondava la sua domanda Parte_1 riconvenzionale, non era stato riconosciuto né dal Tribunale né dalla Corte di Appello in sede penale e che la stessa domanda riconvenzionale si fondava comunque su dichiarazioni di testimoni che avevano riferito quanto appreso dallo stesso convenuto, nonché sulla lettura di messaggi di cui non era chiara la provenienza.
Sicché, conclusivamente il Tribunale:
- ha liquidato in favore dell'attrice il danno non patrimoniale temporaneo e permanente (maggiorato di interessi e rivalutazione), detraendo la somma già ricevuta a titolo di provvisionale, nonché le spese legali sostenute nel giudizio penale di primo grado,
- ha viceversa rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, condannandola alle spese di giudizio e di CTU.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il Parte_1 formulando cinque motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le proprie richieste, già avanzate in primo grado.
Più in particolare:
- con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata applicazione dei principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al giudicato civile conseguente alle statuizioni della sentenza penale inerenti al profilo risarcitorio,
- con il secondo motivo deduce l'errata quantificazione del danno non patrimoniale,
- con la terza ragione di gravame riscontra l'errata duplicazione del titolo esecutivo in ordine alle spese legali, in realtà già liquidate nell'ambito del giudizio penale di primo grado,
pagina 5 di 16 - con il quarto motivo di impugnazione afferma l'erroneità della statuizione in ordine alla rivalutazione monetaria,
- con l'ultima doglianza, infine, insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata innanzi al primo giudice.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 342 e 348 bis cpc, insistendo invece, nel merito, per il rigetto dei motivi di gravame, in quanto infondati, con conferma di tutte le statuizioni della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.11.24, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito del quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3. I motivi della decisione
L'impugnazione è parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 In via preliminare, questa Corte deve esaminare le eccezioni di inammissibilità del gravame, formulata dalla parte appellata ai sensi degli artt.
342 c.p.c. e 348 bis cpc, che non appaiono, peraltro, meritevoli di accoglimento
A tal proposito, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata pagina 6 di 16 (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 348 bis cpc, la stessa, a questo punto della trattazione, non può che considerarsi superata.
3.2 Quanto al merito, con il primo motivo di impugnazione il Parte_1 deduce l'errata applicazione dei principi in ordine al giudicato civile conseguente alle statuizioni della sentenza penale relativi al profilo risarcitorio.
A parere dell'appellante, se il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto comprovata la commissione dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale (lesioni e minaccia), al pari dei danni eventi ad essi conseguenti, non ha, tuttavia, considerato che nello stesso giudizio era stata peraltro esclusa l'esistenza di un danno permanente, non sussistendone la prova, giungendo erroneamente ad affermare che il Tribunale Penale, non avendo ritenuto comprovato l'intero danno non patrimoniale, stante il mancato espletamento di un accertamento specifico sul punto, si fosse determinato ad investire il giudice civile della quantificazione di tutte le poste di danno non patrimoniali.
Tale doglianza non coglie peraltro nel segno poiché omette di considerare che, avendo il giudice penale pronunciato una condanna generica al risarcimento del danno, ben spetta allora al giudice civile di pronunciarsi sulla natura di tutti i danni sofferti dalla persona danneggiata, compresi quelli non direttamente accertati in sede penale.
A tal proposito, stabilisce invero il Supremo Collegio che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una pagina 7 di 16 nuova valutazione nell'an della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 cc, le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (Cass. Civ. sez. lavoro,
26.3.25 n. 8063).
Ed ancora nello stesso senso si è precisato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità, di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Cass. Pen. 27.3.17 n. 14812).
Peraltro, ad abundantiam, va anche osservato come nella sentenza penale di primo grado, il Tribunale si fosse a sua volta limitato a liquidare i danni da inabilità temporanea, nella misura di € 2.000,00 a titolo di provvisionale, non ritenendo provato il danno permanente, ma giammai escludendolo e rimettendo, anzi, le parti innanzi al giudice civile per l'integrale rifusione dei pregiudizi patiti, e così anche la Corte di Appello di Venezia, Sezione Penale, aveva fatto riferimento ad una più completa liquidazione dei danni a cura del giudice civile.
Conseguentemente il Tribunale adito ben poteva accertare l'esistenza dei danni subiti dalla persona offesa dal reato e tanto ha fatto, valutando gli elementi probatori in atti e disponendo la consulenza d'ufficio medico–legale, la quale ha confermato l'esistenza dei lamentati danni, nonché la loro compatibilità rispetto al fatto–reato di cui era stata vittima la determinandone l'entità. CP_1
pagina 8 di 16 3.3 Il secondo motivo di impugnazione, relativo alla errata quantificazione del danno non patrimoniale permanente, è invece accoglibile.
Ritiene l'appellante che il primo giudice, pur avendo fatto corretto riferimento alle Tabelle di Milano 2021 per la quantificazione del danno, abbia errato nel calcolo, poiché l'importo del punto del danno non patrimoniale pari a euro
1.592,11 (1.273,69 + 25% - incremento per sofferenza), moltiplicato per 2,5%
(grado di invalidità permanente indicato nella CTU) produrrebbe un importo pari a euro 3.980,27, che per effetto del demoltiplicatore 0,805 (da applicarsi in relazione all'età del danneggiato al momento del fatto), condurrebbe all'ammontare di un danno biologico permanente di € 3.204,12 e non già di €
3.600,00.
In effetti, esaminando le Tabelle di Milano 2021 si vede che il valore di due punti percentuali di invalidità permanente riferiti a un soggetto di anni 40, già fatta applicazione del demoltiplicatore dello 0,805 relativo all'età del danneggiato e dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva, è pari a €
2.563,00, mentre il valore di tre punti percentuali è pari a € 4.071,00. In considerazione del fatto che l'invalidità permanente subita da Controparte_1 così come riconosciuta dal CTU e indicata in sentenza, è pari al 2,5%, dovrà allora effettuarsi la media tra i due valori sopra indicati, risultando un importo di € 3.317,00, come indicato dall'appellante in comparsa conclusionale.
La sentenza di primo grado va quindi emendata in parte qua, riconoscendosi in favore della la minor somma di cui sopra invece di quella di € 3.600,00 CP_1 liquidata dal Tribunale di Verona, oltre agli interessi di legge dalla pronuncia della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo.
3.4 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta, invece, che il primo giudice abbia erroneamente liquidato in sentenza le spese legali sostenute nel giudizio penale di primo grado, le quali erano state già inserite e considerate dalla stessa sentenza penale, passata in giudicato e costituente titolo esecutivo.
Il motivo è fondato.
pagina 9 di 16 In effetti:
- mentre già la sentenza penale di primo grado del Tribunale di Verona statuiva: “Visto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre i.v.a. e c.p.a.”,
- la sentenza del Tribunale civile ivi impugnata, a sua volta prevede la condanna del convenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 5.473,81, comprensiva del rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale di primo grado, liquidate in € 1522,56, come ben specificato nella parte motiva a pag. 6.
Trattasi pertanto, con ogni evidenza, di una duplicazione di titolo poiché la statuizione contenuta nella sentenza ivi impugnata riguarda le stesse voci di spesa di cui alla sentenza del giudice penale.
E se è vero che nel nostro ordinamento non esiste un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, purtuttavia, occorre osservare come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire:
- che questa possibilità incontra, tuttavia, una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale ed occorrendo, in particolare, che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, il quale principio, si è osservato, non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, perché l'ulteriore titolo non viene a portare nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo (Cass. 13.9.21 n. 24646),
- che la duplicazione di titoli esecutivi per il recupero del medesimo credito nei confronti dello stesso debitore, pur non essendo soggetta a divieto assoluto nell'ordinamento giuridico, tuttavia risulta esclusivamente ammissibile quando ricorrano specifiche condizioni che ne giustifichino la legittimità e l'utilità processuale, sicché la stessa può considerarsi legittima purché l'azione creditoria non si sia consumata, non venga violato il pagina 10 di 16 principio del ne bis in idem, sussista un concreto interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 cpc e non si configuri un abuso del diritto o del processo
(Cass. 21.5.25 n. 13612).
In effetti, nel caso di specie non è ravvisabile, né è stato prospettato dall'appellata, alcun vantaggio concreto derivante dall'ottenimento di un nuovo titolo esecutivo.
Trattasi, infatti, di due titoli giudiziali, aventi la medesima valenza giuridica, fondati sul medesimo titulus obligationís ed emessi nei confronti della medesima persona, già il primo dei quali risultava, ad esempio, ben idoneo, ad iscrivere ipoteca nei confronti del debitore.
3.5 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta, poi, la statuizione in ordine alla rivalutazione monetaria destinata a operare nel lasso temporale successivo alla così detta taxatio, osservando che, se da un lato appare corretta l'attribuzione degli interessi e della rivalutazione monetaria, come indicato nella parte motiva della sentenza a pag. 6, dall'altro risulta invece erroneo il riconoscimento, compiuto nel dispositivo, della “rivalutazione monetaria sul complessivo importo così risultante fino al momento dell'effettivo pagamento”.
La doglianza è fondata.
La lettura della sentenza suggerisce che il Giudice abbia scelto di liquidare il pregiudizio in moneta attuale, considerando l'età del soggetto danneggiato al momento in cui i fatti ebbero a verificarsi nel 2009 ed applicando peraltro le
Tabelle di Milano aggiornate al 2021, che, al momento della emissione della decisione, assunta in data 4.6.24, erano le più recenti edite e quindi tale da comportare una integrale attualizzazione del danno.
Di conseguenza, essendosi in presenza di un ristoro già liquidato all'attualità, ne consegue che la previsione contenuta nella pronuncia impugnata di procedere alla devalutazione della somma riconosciuta sino “al momento del fatto” e quindi di rivalutarla “anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza” nonché di dare poi corso alla ulteriore
“rivalutazione monetaria sul complessivo importo così risultante fino al
pagina 11 di 16 momento dell'effettivo pagamento”, comporta una inammissibile duplicazione del risarcimento da parte del giudice di prime cure, che è venuto a concedere la rivalutazione su di una somma già calcolata a valori attuali, con susseguente necessità di riformare la relativa determinazione.
Ciò che non sarebbe, viceversa, avvenuto, laddove si fosse scelto di liquidare il danno secondo le tabelle milanesi del 2009, vigenti al momento del fatto, e poi di operare la rivalutazione della somma così individuata sino alla data di emissione della pronuncia.
3.6 Con la quinta ragione di impugnazione, infine, il lamenta il Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale da lui spiegata, relativa al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta illecita posta contestualmente in essere dalla ai propri danni, come CP_1 emergenti dalla sentenza del Tribunale penale di Verona, censurando il fatto che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto infondata tale domanda, motivandone il rigetto sulla considerazione che i suoi assunti erano già stati valutati in entrambi i gradi in sede penale in senso a lui sfavorevole, con formazione sul punto del giudicato, e che tale domanda era fondata, in parte, su dichiarazioni rese dai testi che si erano limitati a riferire quanto ascoltato dallo stesso ed, in parte, su messaggi di cui non era chiara la provenienza. Parte_1
La doglianza è fondata.
In effetti il comportamento posto in essere dalla – costituito, come CP_1 emerso in sede di istruttoria, sia dall'aver tempestato il nel periodo Parte_1 precedente l'aggressione di chiamate e messaggi telefonici minacciosi, offensivi e ingiuriosi sia dall'aver mantenuto, il giorno dell'evento lesivo, un comportamento violento e offensivo – è stato specificamente qualificato come
“ingiusto e antigiuridico” dal Tribunale Penale, prima, e dalla Corte di Appello
Penale, poi, la quale, sul punto, ha fatto rimando a quanto all'uopo valorizzato dal primo giudice.
Dunque, l'assunto dell'appellante non è stato valutato in senso sfavorevole in sede penale, avendo il Tribunale soltanto affermato che la condotta della pagina 12 di 16 persona offesa – pur connotando gli estremi di reato, in quanto antigiuridica – non era tale da scriminare i fatti imputati al Parte_1
Inoltre, il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda sulla base di una personale e non condivisibile interpretazione delle risultanze istruttorie.
In sentenza, il Tribunale penale ha fatto riferimento al teste che Tes_1 aveva dichiarato di aver visionato direttamente messaggi a contenuto minaccioso dichiarando: “Si, SMS, quelli, sì, li ho visti … Beh, non erano sicuramente messaggi tra amici, e c'erano parecchie parolacce e insulti, me ne ricordo alcuni perché normalmente non ho mai visto una donna che scrive queste cose qua, tipo “sei un frocio, se non esci con me”, oppure “sei un figlio di puttana””. E messaggi dello stesso tenore sono stati confermati anche dalla teste che ha dichiarato di averli visionati di persona. Testimone_2
Di più, altri testi hanno confermato di essere stati presenti il giorno 21.11.09, quando si verificarono i fatti, e di avere assistito a comportamenti violenti tenuti dalla CP_1
In particolare:
- la testimone ascoltata nel processo penale, ha dichiarato di Testimone_3 essere stata presente al momento della discussione tra i due soggetti e di aver sentito la che urlava, di avere udito una gran botta ricevuta dalla CP_1 porta di ingresso del e di una botta arrecata all'autovettura del Parte_1 medesimo,
- il testimone , anch'esso presente ai fatti di causa, ha a sua Testimone_4 volta confermato che la urlava ingiurie ai danni dell'odierno CP_1 appellante.
Di conseguenza, ben sussistono i presupposti, alla luce dell'indicato materiale probatorio acquisito agli atti di causa, per accertare, incidenter tantum, la responsabilità penale della per i reati di ingiurie e danneggiamento CP_1 commessi in danno del risultando verificata l'esistenza di condotte Parte_2 tali da integrare gli estremi dei predetti fatti-reato nei loro elementi costitutivi.
Né possono residuare dubbi in merito al fatto che le testimonianze assunte nel pagina 13 di 16 contraddittorio tra le parti nel corso del processo penale costituiscano prove atipiche e possano quindi ben essere utilizzate nel processo civile, ove risultano rimesse alla libera valutazione da parte del giudice, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, siccome ben chiarito dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass.
1.2.23 n. 2947).
Ciò posto, deve allora procedersi al risarcimento del danno ingiusto patito dal avendo lo stesso ampiamente provato non solo l'esistenza dei Parte_1 danni morali e patrimoniali subiti – questi ultimi dimostrati mediante la produzione di due preventivi relativi alla riparazione della porta di ingresso e dell'autovettura – ma anche il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla stessa appellata e i danni medesimi.
In particolare, va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale il complessivo importo di € 1.052,77, di cui € 386,77 per il danneggiamento del cofano della vettura ed € 666,00 per il danneggiamento della porta d'ingresso, da attualizzarsi alla data di pronuncia della sentenza di primo grado in € 1.360,18, mentre non si ritiene provato un nesso di causalità tra la condotta della e CP_1 lo svolgimento delle due sedute psicologiche.
A titolo di danno non patrimoniale, in relazione ai fatti–reato commessi dalla che hanno evidentemente comportato a carico dell'appellante una CP_1 sofferenza interiore non trascurabile, appare invece liquidabile l'importo, già ad oggi rivalutato, di € 1.500,00, di cui € 750,00 per ciascuna delle due pagina 14 di 16 fattispecie sopra individuate.
Sulle quali somme spettano, poi, gli interessi di legge a far data dal deposito della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo.
3.7 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va modificata prevedendosi la condanna del al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della minor somma di € 3.668,25 (€ 3.317,00 a titolo di IP + € 2.351,25 a titolo di IT – € 2.000,00 di provvisionale già riconosciuta in sede penale), e la condanna di quest'ultima in favore del primo dell'importo di € 2.860,18, oltre agli interessi di legge su ciascuna delle somme in questione come già più sopra indicato.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- del fatto che, all'esito del gravame, sono risultate parzialmente fondate le domande svolte da entrambe le parti e per importi fra loro non molto dissimili,
- della circostanza che risulta quindi configurarsi, nel caso di specie, una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene la Corte che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, restando a carico del le Parte_1 competenze della CTU medico–legale, atteso l'accoglimento della relativa domanda svolta dalla CP_1
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 15 di 16 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 1284, pubblicata in data 4.6.24, che per il resto conferma:
1) condanna a pagare in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di risarcimento danni, l'importo attualizzato alla data di emissione della sentenza di primo grado di € 3.668,25, già detratto quanto riconosciuto alla medesima a titolo di provvisionale, oltre agli interessi di legge a far data dal deposito della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo.
2) condanna a pagare in favore di a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento danni, l'importo attualizzato alla data di emissione della sentenza di primo grado di € 2.860,18, oltre agli interessi di legge a far data dal deposito della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del primo ottobre 2025
Il Presidente estensore
DO LL
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