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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3826/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
10, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis, Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data 19.06.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica in data 19.04.2021, domanda volta al riconoscimento del CP_1
previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1990.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 20.02.2025, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “
1. Persona_1
Afasia motoria in esiti di stroke cerebrale ischemico da occlusione dell'arteria carotidea interna. 2.
Iniziale decadimento cognitivo e turbe comportamentali in vasculopatia cronica.
3. Ipertensione arteriosa” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU osserva che “La prima infermità è riconducibile alla voce tabellare n. 3003 di cui al DM del 05/02/1992 “Afasia grave” per la quale è prevista un range valutativo pari a 91 -
100%. Nel caso di specie, in considerazionedel fatto che l'afasia è un esito di un esteso stroke ischemico cerebrale per occlusione carotidea, associata ad una emipostenia dell'emisoma dominante che inficia anche la deambulazione, risulta congruo riconoscere un tasso invalidante del 100%. Per quanto attiene la richiesta del ricorrente del riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento
è necessario rappresentare come esso segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, ecc.). Nel caso di specie l'TE, allo stato di 65 anni, è affetto da un quadro patologico dominato dagli esiti in un esteso ictus ischemico in regione frontale consistenti una afasia motoria ed una emipostenia destra. A ciò si associa il decadimento cognitivo dovuto all'insulto vascolare cronico cerebrale cui contribuisce anche la patologia ipertensiva sofferta. Tale quadro patologico condiziona certamente l'TE nell'espletamento delle autonomie di cui sopra e pertanto risulta soddisfatto almeno uno dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento. In merito alla retrodatazione, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti, si evince la compilazione di un piano riabilitativo ad opera della in data 17/1/2024 che certifica tra l'altro la Parte_2 Pt_3 necessità di intervenire sulla disfagia paradossa quale fine riabilitativo e che rappresenta un indice della gravità della patologia, ma soprattutto dell'impatto della stessa sull'autonomia quotidiana” (cfr. consulenza); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 17.01.2024, per le ragioni esposte nell'ambito della perizia.
Il ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita del ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 17.01.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 15.07.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3826/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
10, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis, Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data 19.06.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica in data 19.04.2021, domanda volta al riconoscimento del CP_1
previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1990.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 20.02.2025, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “
1. Persona_1
Afasia motoria in esiti di stroke cerebrale ischemico da occlusione dell'arteria carotidea interna. 2.
Iniziale decadimento cognitivo e turbe comportamentali in vasculopatia cronica.
3. Ipertensione arteriosa” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU osserva che “La prima infermità è riconducibile alla voce tabellare n. 3003 di cui al DM del 05/02/1992 “Afasia grave” per la quale è prevista un range valutativo pari a 91 -
100%. Nel caso di specie, in considerazionedel fatto che l'afasia è un esito di un esteso stroke ischemico cerebrale per occlusione carotidea, associata ad una emipostenia dell'emisoma dominante che inficia anche la deambulazione, risulta congruo riconoscere un tasso invalidante del 100%. Per quanto attiene la richiesta del ricorrente del riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento
è necessario rappresentare come esso segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, ecc.). Nel caso di specie l'TE, allo stato di 65 anni, è affetto da un quadro patologico dominato dagli esiti in un esteso ictus ischemico in regione frontale consistenti una afasia motoria ed una emipostenia destra. A ciò si associa il decadimento cognitivo dovuto all'insulto vascolare cronico cerebrale cui contribuisce anche la patologia ipertensiva sofferta. Tale quadro patologico condiziona certamente l'TE nell'espletamento delle autonomie di cui sopra e pertanto risulta soddisfatto almeno uno dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento. In merito alla retrodatazione, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti, si evince la compilazione di un piano riabilitativo ad opera della in data 17/1/2024 che certifica tra l'altro la Parte_2 Pt_3 necessità di intervenire sulla disfagia paradossa quale fine riabilitativo e che rappresenta un indice della gravità della patologia, ma soprattutto dell'impatto della stessa sull'autonomia quotidiana” (cfr. consulenza); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 17.01.2024, per le ragioni esposte nell'ambito della perizia.
Il ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita del ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 17.01.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 15.07.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico