Decreto cautelare 29 luglio 2025
Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 21530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21530 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8578 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Rocci, Renato Vernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia a Teheran, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran a fronte della richiesta di appuntamento avanzata dal ricorrente il 25 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a Teheran;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. OB IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
All’udienza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dichiarata l’estinzione del giudizio, a fronte della rinunzia agli atti dello stesso, ritualmente notificata, dalla parte ricorrente depositata alla data del 21 novembre 2025.
In ragione della particolarità della controversia, le spese di lite possono formare oggetto di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.