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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberto Valettini per procura allegata al ricorso in riassunzione
Ricorrente in riassunzione
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto
Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito notaio di CI (Roma) Persona_1
Resistente in riassunzione
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI Per il ricorrente: come da note depositate il 22.1.2025
Per il resistente: come da note depositate il 21.1.2025
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio l' davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale della Spezia esponendo di essere stato licenziato dal
22.5.2019, di avere presentato all' il 28.5.2019 la domanda CP_1
di NASpI, che gli era stata liquidata a decorrere dal 14.7.2019; di avere poi ottenuto, a seguito di domanda presentata il
20.11.2019, la pensione anticipata a decorrere dal 1°.12.2019; che con nota del 10.5.2020 l gli aveva richiesto la CP_1
restituzione di euro 2.275,50, indebitamente versati a titolo di
NASpI dal 1°.
9.2019 al 31.10.2019 in quanto dal 1°.
9.2019 egli avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata;
ha affermato che in base all'estratto conto certificativo rilasciatogli dall' CP_1
il 16.9.2019, egli non risultava avere raggiunto il requisito contributivo per il pensionamento anticipato e quindi il fatto che egli avesse chiesto la NASpI, mentre avrebbe potuto chiedere la pensione anticipata, era dipeso dalle errate informazioni fornite dall' , e che se le informazioni contenute nell'estratto conto CP_1
certificativo erano invece corrette, allora la maggiorazione dell'anzianità ex L. 388/2000 avrebbe potuto essere valutata soltanto al momento della presentazione della domanda di pensione e, quindi, a novembre 2019; ha chiesto, pertanto, di dichiarare irripetibili gli importi chiestigli in restituzione dall' . CP_1
Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza n. 99/2021, e la
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Corte d'Appello di Genova ha respinto l'appello dell' con CP_1
sentenza n. 66/2022.
La sentenza di secondo grado è stata cassata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 11659/2024, con rinvio a questa
Corte d'Appello, in diversa composizione.
Riassume il giudizio il sig. resiste l' . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, qualificata la NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica, ha osservato che rispetto ad essa
“non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)” e “neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono
l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea
a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita”, sicché la fattispecie “soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.”.
Cassando la sentenza impugnata, la sentenza rescindente avverte che “il giudice di rinvio … dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la
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prestazione indebita”, entro i limiti di seguito puntualizzati:
“È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto).
Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato.
In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti.
Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura
(…).
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Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso.
Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale.
Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
Orbene, va anzitutto precisato che la NASpI può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non, invece, fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 11 D.Lgs. 22/2015 (“
1... il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
... d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato ...”) e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno
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del reddito (v., in questo senso, App. Genova n. 314/2024, nonché Cass. 11965 e 22877/2024, queste ultime due in materia di ASpI, prestazione disciplinata in maniera analoga alla NASpI): ne consegue la ripetibilità, ex art. 2033 c.c., delle somme percepite a titolo di NASpI dal sig. a decorrere dal Pt_1
1°.9.2019, data nella quale aveva maturato i requisiti per il pensionamento anticipato.
Va peraltro considerato che, nel breve periodo considerato
(settembre e ottobre 2019), il sig. non poteva sapere di Pt_1
avere già maturato il diritto alla pensione anticipata, grazie alla maggiorazione dell'anzianità ex art. 80, 3° comma, L. 388/2000
(che prevede due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato come invalido in misura superiore al 74%), perché l'estratto conto certificativo del 16.9.2019 (doc. 2 ric.) lo avvertiva che “è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di sordomuto/invalido civile o del lavoro” ma che la maggiorazione dell'anzianità “sarà valutata secondo la norma in vigore alla data del pensionamento”, ed inoltre che non
è contestato che, se avesse presentato la domanda di pensione di vecchiaia, avrebbe percepito a titolo di pensione un importo superiore a quello percepito a titolo di NASpI;
conseguentemente, il suo affidamento nel diritto di continuare a percepire la NASpI per i mesi di settembre e ottobre 2019 deve certamente considerarsi legittimo e incolpevole.
Si tratta quindi, ora, di “ponderare la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita”, nei
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limiti indicati dalla Corte di Cassazione, in relazione all'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 2033 c.c. (Corte
Cost. 8/2023).
Si deve allora considerare che l'erogazione indebita è durata solo due mesi (settembre e ottobre 2019), per complessivi euro
2.275,50, importo che non può certamente considerarsi elevato, che il recupero dell'indebito da parte dell' è avvenuto a CP_1
mezzo di 24 rate mensili di circa 94 euro ciascuna (v. doc. 17
), mediante l'applicazione di una ritenuta, largamente CP_1
inferiore al limite del quinto, sulla pensione di cui il sig. Pt_1
è titolare e che, infine, nulla è stato dedotto sulle “condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato” e sul correlato
“impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell'accipiens”, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione in calce al ricorso di essere esente dal contributo unificato (essendo titolare di un reddito annuo inferiore ad euro
38.514,03).
Deve pertanto escludersi che la richiesta di restituzione dell'indebito da parte dell' possa determinare un abuso del CP_1
diritto, configurare un comportamento contrario a buona fede dell' o possa comunque tradursi nella lesione di una CP_1
situazione di effettivo e comprovato bisogno, in contrasto con l'art. 38 Cost..
Le domande proposte con il ricorso introduttivo devono pertanto essere respinte;
la novità e la delicatezza della questione consigliano di compensare tra le parti le spese di tutti i gradi.
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P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di tutti i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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