Articolo 3 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
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Versione
26 novembre 1989
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Versione
15 luglio 1998
Art. 3. 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio ((sulle proposte del Governo)) concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero d) informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
(( 1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
(( 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
(( 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
(( 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari ))
Entrata in vigore il 15 luglio 1998
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