Versione
26 novembre 1989
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Versione
15 luglio 1998
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Art. 3. 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio ((sulle proposte del Governo)) concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero d) informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
(( 1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
(( 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
(( 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
(( 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari ))
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale ((, assistenziale)) e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero d) informazioni e programmi radiotelevisivi ((e informatizzati)) per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
(( 1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
(( 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
(( 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)) .
4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
(( 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari ))
Commentario • 1
- 1. Editoria: contributi alle imprese e pensione di vecchiaia anticipata ai giornalistiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017 · 0.86768013
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/11/2015, n. 12990Provvedimento: […] tra gli altri, il Comites di Sion, mantenendone in vita altri, nonché in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 della legge 368/1989 non essendo stato richiesto il parere obbligatorie al Consiglio Generale Italiani all'Estero (CGIE). […]Leggi di più...
- motivazione·
- violazione art. 3 Cost.·
- disparità di trattamento·
- circoscrizione consolare·
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- art. 1, comma 3, legge 286/2003·
- legge 286/2003·
- eccesso di potere·
- violazione art. 97 Cost.·
- soppressione Comites