Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 791/2025 R.G., avente ad oggetto "” e vertente
TRA
n. il 06/01/1964 in AP (NA) , Parte_1 C.F._1
rappresentato dall'Avv BUONO MASSIMO
RICORRENTE
E
n. il 13/06/1970 in MONTESCHENO Controparte_1 C.F._2
(VB)
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
contribuzione mensile nei confronti di che attualmente versa nella misura di Controparte_1
euro 200,00 a seguito di omologa della separazione del'8.3.2017.
Ha riferito che ha un contratto di lavoro dipendente presso il Country Sport scarl di Avellino
per cui percepisce una retribuzione lorda annua pari ad € 9450,00 e che mantiene integralmente il figlio che frequenta il quarto anno dell'università del Sannio in Benevento al corso di Per_1
economia aziendale.
Ha chiesto la revoca della somma di € 200,00 che versa per e ha Controparte_1
chiesto che rimanga solamente l'onere di contribuzione nei confronti del figlio nella misura Per_1
di euro 250,00 mensili da versare direttamente nelle sue mani.
Il Tribunale, preso atto della regolarità della notifica stanti i certificati di residenza depositati in atti, dichiara la contumacia della resistente.
La domanda va certamente accolta.
Il ricorrente ha provato quanto esposto per il tramite del deposito di adeguata documentazione.
Al di là dell'onere probatorio che appare essere stato assolto, va semplicemente considerato che l'assegno di mantenimento nei confronti della resistente deve essere disposto su istanza di parte;
nel caso di specie, la contumacia di correttamente notiziata, lascia intendere Controparte_1
una sostanziale rinuncia alla contribuzione da parte della stessa.
Ed infatti, non trattandosi di un assegno di tipo alimentare/assistenziale non può certamente essere disposto d'ufficio dal Tribunale, trattandosi di soggetto che ha la capacità di agire e di disporre delle proprie risorse economiche e trattandosi di materia relativa a diritti disponibili delle parti.
Le spese possono essere compensate in ragione della assenza di conflittualità sostanziale.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda del ricorrente, revoca l'obbligazione di pagamento di complessivi € 200,00 gravanti su in favore di con Parte_1 Controparte_1
cessazione di qualsivoglia contribuzione;
mantiene inalterato l'onere di contribuzione in favore del figlio della Controparte_2
somma di € 250,00 mensili, che verserà direttamente nei suoi confronti;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 23/6/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)