Articolo 71 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 70
Versione
27 marzo 1968
Art. 71. Abrogazione di norme incompatibili
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.
Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all'articolo 40 continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 27 marzo 1968