Sentenza breve 9 maggio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 09/05/2012, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2012, proposto da:
Comune di Motta San Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Albano, con domicilio eletto presso MA CO in Catanzaro, via Indipendenza N 30;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Franceschina Talarico in Catanzaro, Avvocatura Reg.Le v.le Cassiodoro; Regione Calabria -Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale n. 16225 del 28.12.2011 di rettifica del provvedimento di revoca del finanziamento per gli interventi di raccolta differenziata dei rifiuti, adottato dalla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente in persona del Dirigente del Settore, Ing. Salvatore Epifanio, e notificato al Comune di Motta San Giovanni in persona del Sindaco pro-tempore in data 17.01.2012, con il quale la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente, in persona del Dirigente di Settore, nel correggere l’errore materiale commesso con il precedente Decreto Dirigenziale n. 12156 del 27.09.2011, ha revocato al ricorrente l’intero finanziamento pari ad euro 276.400,00;
- nonché avverso il Decreto n. 12156 del 27.09.2011 adottato dalla Regione Calabria – Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dell’Ambiente in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- avverso, altresì, ogni altro atto connesso, collegato e presupposto, in quanto diretto ad impedire all’odierno ricorrente di essere riconosciuto beneficiario del contributo per la raccolta differenziata concesso dalla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente con la sottoscrizione della Convenzione rep. n. 570 del 04.06.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione.
L’odierno ricorrente, a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contribuiti a favore di Comuni e/o raggruppamenti di Comuni per interventi di “progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme del riuso, riciclo e recupero dei rifiuti”, presentava domanda di ammissione, secondo i termini e le modalità ivi prescritte.
Nominata la Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso pubblico predetto ed espletata l’attività di valutazione tecnica delle proposte progettuali, il ricorrente veniva riconosciuto Ente Beneficiario del contributo per la raccolta differenziata.
In data 04.06.2010, la Regione Calabria, in persona del Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, e il Comune di Motta San Giovanni, in persona del Vice Sindaco delegato, sottoscrivevano la Convenzione rep. n. 570 con la quale si assentiva all’Ente Beneficiario la concessione della somma complessiva pari ad € 276.400,00
Con successivo decreto dirigenziale n. 12156 del 27.9.2011 la Regione revocava il finanziamento concesso, per violazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione n. 570 (mancato rispetto dei termini di inizio e mancata trasmissione della documentazione).
Il Collegio ritiene che la convenzione in esame non rientri tra gli accordi di programma ex art. 15 L. n.241/1990 con la conseguente attrazione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del g.a. a mente dell’art. 133 co. 1 lett. a) n.2 c.p.a.; non si tratta,infatti, di un modello di esercizio consensuale di poteri amministrativi, bensì di un accordo con cui il Comune, beneficiario del contributo, al pari di qualsiasi soggetto privato beneficiario di risorse pubbliche, assume gli obblighi in ordine all’attuazione del finanziamento.
Ciò posto, secondo una giurisprudenza costante, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, “ I destinatari di contributi o di sovvenzioni pubbliche hanno nei confronti della pubblica amministrazione una posizione di interesse legittimo, se la controversia attiene ad una fase procedimentale precedente l’assegnazione del contributo o della sovvenzione, ovvero nel caso in cui il provvedimento attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto con l’interesse pubblico coevi alla sua emanazione. Gli stessi hanno invece una posizione giuridica di diritto soggettivo in ordine alle controversie relative alla successiva erogazione del contributo o della sovvenzione, o in caso di ritiro di detti benefici con provvedimenti di revoca, decadenza, risoluzione per inadempimenti o fatti sopravvenuti ostativi al loro mantenimento (TAR Roma Lazio sez. I, 3 giugno 2011 n. 5007; Cons. Stato sez. V 23 gennaio 2006 n.202;, Cons. St.,IV, 30.5.2002, n. 2999; Cass., sez. un., 12.11.1999, n. 758)”.
Nel caso di specie l’atto impugnato, determinato da uno specifico comportamento della ricorrente in violazione delle prescrizioni contenute nella convenzione n. 570, non ha natura di atto di autotutela provvedimentale poiché segue all’inadempimento del ricorrente; pertanto la controversia, incidendo su una posizione di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giurisdizionale ordinaria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la giurisdizione in favore dell’autorità giurisdizionale ordinaria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Antonio Andolfi, Referendario
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2012
IL SEGRETARIO