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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
r.g.v.g. 456/2025
Tribunale Ordinario di Isernia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Marco Ponsiglione, nel procedimento iscritto al n. r.v.g. 456/2025, promosso da:
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzilli Controparte_1 P.IVA_1
(IS) alla zona Industriale snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Veronica Di Nardo (c.f. ) e con lei domiciliata presso il suo studio in Venafro C.F._1
(IS) alla via SS 85 Venafrana n. 230, avente ad oggetto: conferma di misure protettive e concessione di misure cautelari ex art.18 CCI, ha pronunziato il seguente
DECRETO
L'istante, con ricorso depositato in data 12.3.2025, deduceva che: a) in data 31.12.2024 la società aveva depositato, tramite piattaforma telematica, un'istanza di accesso alla Controparte_1
composizione negoziata della crisi - alla quale era stato attribuito il numero d'ordine INEG_00000,
b) essa aveva richiesto, con l'istanza di nomina dell'esperto, l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCI;
c) in data 8.1.2025 veniva nominato quale esperto indipendente il dott. , che, in data 9.1.2025, accettava l'incarico, comunicando all'istante, in pari Persona_1 data, tale accettazione;
d) l'istanza era stata formulata in quanto l' Controparte_2
aveva notificato una serie di intimazioni di pagamento e azionato diverse procedure esecutive presso terzi in danno dell'Istante; e) in data 27.1.2025 aveva proposto ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive richieste in fase di deposito dell'istanza ex artt. 12 e ss. CCII, che veniva respinto dal Tribunale per tardività della richiesta;
f) nonostante le trattative intraprese dall'esperto nominato nella procedura di composizione della crisi, l' notificava alla Società Controparte_2
intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento
Su tali premesse, la ricorrente chiedeva al Tribunale la conferma delle misure protettive atte a inibire ulteriori azioni esecutive.
Tale richiesta, tuttavia, è inammissibile. L'art. 19 comma III CCI prevede quanto segue: “Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto
e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto.
Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.”
La disposizione impone al giudice, come si vede, con dizione letterale chiara, di verificare il rispetto del termine di un giorno previsto dal I comma del citato articolo, secondo cui: “Quando
l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive
e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”
Ebbene, nel caso di specie, come emerge dalla visura camerale, la pubblicazione dell'istanza risale al
9.1.2025, mentre il ricorso risulta depositato in cancelleria il 12.3.2025, ossia più di due mesi dopo.
Non appaiono, poi, condivisibili le osservazioni di parte ricorrente, dal momento che l'art. 19 co.3
CCII comunque presuppone il tempestivo deposito del ricorso, per le ragioni sopra dette.
Ne deriva che al Tribunale è inibito di fissare l'udienza, dovendosi dichiarare con decreto immediato la cessazione delle misure protettive, ferma la possibilità di ripresentare la domanda.
P.Q.M.
Dichiara l'inefficacia delle misure protettive di cui all'istanza pubblicata dall'istante meglio descritta nella motivazione che antecede. Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Depositato telematicamente in data 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Tribunale Ordinario di Isernia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Marco Ponsiglione, nel procedimento iscritto al n. r.v.g. 456/2025, promosso da:
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzilli Controparte_1 P.IVA_1
(IS) alla zona Industriale snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Veronica Di Nardo (c.f. ) e con lei domiciliata presso il suo studio in Venafro C.F._1
(IS) alla via SS 85 Venafrana n. 230, avente ad oggetto: conferma di misure protettive e concessione di misure cautelari ex art.18 CCI, ha pronunziato il seguente
DECRETO
L'istante, con ricorso depositato in data 12.3.2025, deduceva che: a) in data 31.12.2024 la società aveva depositato, tramite piattaforma telematica, un'istanza di accesso alla Controparte_1
composizione negoziata della crisi - alla quale era stato attribuito il numero d'ordine INEG_00000,
b) essa aveva richiesto, con l'istanza di nomina dell'esperto, l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCI;
c) in data 8.1.2025 veniva nominato quale esperto indipendente il dott. , che, in data 9.1.2025, accettava l'incarico, comunicando all'istante, in pari Persona_1 data, tale accettazione;
d) l'istanza era stata formulata in quanto l' Controparte_2
aveva notificato una serie di intimazioni di pagamento e azionato diverse procedure esecutive presso terzi in danno dell'Istante; e) in data 27.1.2025 aveva proposto ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive richieste in fase di deposito dell'istanza ex artt. 12 e ss. CCII, che veniva respinto dal Tribunale per tardività della richiesta;
f) nonostante le trattative intraprese dall'esperto nominato nella procedura di composizione della crisi, l' notificava alla Società Controparte_2
intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento
Su tali premesse, la ricorrente chiedeva al Tribunale la conferma delle misure protettive atte a inibire ulteriori azioni esecutive.
Tale richiesta, tuttavia, è inammissibile. L'art. 19 comma III CCI prevede quanto segue: “Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto
e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto.
Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.”
La disposizione impone al giudice, come si vede, con dizione letterale chiara, di verificare il rispetto del termine di un giorno previsto dal I comma del citato articolo, secondo cui: “Quando
l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive
e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”
Ebbene, nel caso di specie, come emerge dalla visura camerale, la pubblicazione dell'istanza risale al
9.1.2025, mentre il ricorso risulta depositato in cancelleria il 12.3.2025, ossia più di due mesi dopo.
Non appaiono, poi, condivisibili le osservazioni di parte ricorrente, dal momento che l'art. 19 co.3
CCII comunque presuppone il tempestivo deposito del ricorso, per le ragioni sopra dette.
Ne deriva che al Tribunale è inibito di fissare l'udienza, dovendosi dichiarare con decreto immediato la cessazione delle misure protettive, ferma la possibilità di ripresentare la domanda.
P.Q.M.
Dichiara l'inefficacia delle misure protettive di cui all'istanza pubblicata dall'istante meglio descritta nella motivazione che antecede. Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Depositato telematicamente in data 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione