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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Sent. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere Cron. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Rep. N. nella causa civile n. 856/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22.05.2024, promossa R. Gen. N. 856/2019
d a Camp. Civ. N.
, , con il patrocinio dell'Avv. Marco
Parte_1 Parte_2
Parolari,
APPELLANTI
OGGETTO:
c o n t r o
[...]
in persona del consigliere delegato e l.r., con il Parte_3 patrocinio degli avv.ti Polo Pozzetti e Grazia Vitali,
APPELLATA
e c o n t r o
Controparte_1
CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo del 14.05.2019 e notificata il 23.05.2019. conclusioni: Di parte appellante:
pagina 1 di 12 << Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia preliminare, sia di merito, sia istruttoria, in riforma della sentenza n.1125/2019 R.S., n.2553/2019 Rep. Tribunale di Bergamo, emessa in data 14 maggio 2019, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 20 maggio 2019, quale emessa ad esito del procedimento di primo grado rubricato al n.6991/2014 R.G., con la relativa ordinanza di diniego delle prove in data 25 luglio 2016; In via principale: per ciascuno dei contratti di locazione finanziaria (leasing) n.104708 in data 12 aprile 2010, n.105248 in data 15 novembre 2010, n.103133 in data 02 settembre 2008 e n.105436 in data 25 gennaio 2011, accertarsi e dichiararsi la mancata convenzione degli interessi ultralegali applicati in concreto, od altrimenti arbitrari;
l'anatocismo; l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle relative clausole contrattuali;
l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi ed anatocismo;
dunque, la nullità o l'annullamento parziale del contratti di locazione finanziaria stipulati e svolti inter partes;
le responsabilità precontrattuali, contrattuali od extracontrattuali della Convenuta Appellata;
condannarsi la Convenuta Appellata a sentire riordinare il piano di ammortamento, emendando gli interessi ultralegali e l'anatocismo in misura complessiva di
€.84.502,07 (€.28.631,09 quanto al contratto n.104708, €.14.346,61 quanto al contratto n.105248, €.24.904,77 quanto al contratto n.103133 e €.16.619,60 quanto al contratto n.105436) od in quelle da determinarsi in corso di causa, per le rate già pagate;
ed in quelle da determinarsi in corso di causa, per le rate a scadere;
calcolando gli interessi sostitutivi legali, infine determinando il saldo e le rate rettificate. Condannarsi la Convenuta Appellata all'applicazione dell'interesse semplice. Condannarsi la Convenuta Appellata all'annotazione a credito e/o alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore della Società Attrice Appellante della somma indebita di €.84.502,07 o/e di quella determinata in corso di causa, con interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo e rivalutazione da ogni singola partita creditoria sino al saldo. Liberarsi il Fideiussore e l'Avallante in misura corrispondente. Accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e nullità ed inefficacia della clausola risolutiva del contratto e di quella penale;
condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore dell'Attrice Appellante delle rate riscosse e determinarsi l'eventuale danno risarcibile, anche in considerazione dell'indebito, del valore dei beni restituiti e del fatto colposo del creditore. Condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore dell'eventuale solvens di qualsiasi importo derivante dalla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e dall'escussione, con interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda (recte, dal successivo evento di pagamento o di escussione) al saldo. In via subordinata: quando ritenuta invece valida ed efficace la risoluzione dei contratti, dichiararsi per l'effetto risolti anche l'obbligazione cambiaria e l'avallo e condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore della Società Attrice e dell'Avallante dei titoli rilasciati a titolo di pagamento dei canoni. Quando ritenuta valida ed efficace la clausola penale, ridursi giudizialmente la stessa. In ogni caso: Spese e compensi di causa, di primo e di secondo grado, legali e tecnici, rifusi, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Marco Parolari (quanto a limitatamente alle attività svolte sino alla Controparte_1 pagina 2 di 12 dichiarazione di fallimento). In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del Legale rappresentante della Convenuta Appellata e testimoniale sulla verità delle seguenti circostanze, come capitolate in memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.:
• 1° contratto 1. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con
[...]
con sede in 24121 Bergamo – Viale Vittorio Emanuele n.4, il Parte_3 contratto di locazione finanziaria (leasing) n.104708 in data 12 aprile 2010, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Irisbus New Domino HDH F300 del valore di €.260.000,00
+ i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.312.665,23 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 15 aprile 2010, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.54.795,23 + i.v.a., n.3 canoni ciascuno dell'importo di €.7.120,00 + i.v.a. scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.67 canoni ciascuno dell'importo di
€.3.530,00 + i.v.a. sempre scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.2.600,00 + i.v.a..
2. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 8,46% e T.A.E.G. del 8,86%.
3. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
4. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
5. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale ammortamento Parte_3 è pari al 8,796% e non al 8,46% così come nominalmente pattuito.
6. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli calcolati Parte_3 al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 15 ottobre 2012, ad
€.28.631,09 a credito di G.. Controparte_1
7. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del contratto Controparte_1 n.104708 sino a tutto ottobre 2012 (per somma totale di €.174.995,23 + i.v.a.).
8. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
9. Vero che ha risolto il contratto in data 08 gennaio 2013 e che Parte_3 ha riconsegnato il bene locato in data 01 febbraio 2013. Controparte_1
10. Vero che l'autobus Irisbus New Domino HDH F300 è stato rivenduto con ricavo della somma di €.125.000,00.
11. Vero che tale prezzo risulta inferiore ai valori di mercato come pubblicati nei listini dell'usato.
12. Vero che ha ritardato l'alienazione, lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus, ed accettato prezzo inferiore ai valori del mercato.
• 2° contratto 13. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.105248 in Parte_3 data 15 novembre 2010, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e pagina 3 di 12 concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Irisbus Italia New Domino 397E/12.40 del valore di €.160.000,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.200.040,00 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 15 gennaio 2011, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.0,00, n.6 canoni ciascuno dell'importo di €.5.500,00 + i.v.a. scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.64 canoni ciascuno dell'importo di €.2.610,00 + i.v.a. sempre scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.600,00 + i.v.a..
14. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 7,40% e T.A.E.G. del 7,78%.
15. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
16. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
17. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 7,656% e non al 7,40% così come nominalmente pattuito.
18. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.104708 sino a tutto ottobre 2012 (per somma totale di €.74.760,00 + i.v.a.).
19. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
20. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 15 ottobre 2012, ad €.14.346,61 a credito di .. Controparte_1
21. Vero che ha risolto il contratto in data 08 gennaio 2013 e che Parte_3 ha riconsegnato il bene locato in data 30 gennaio 2013. Controparte_1
22. Vero che l'autobus Irisbus Italia New Domino 397E/12.40 è stato rivenduto con ricavo della somma di €.75.000,00.
23. Vero che tale prezzo risulta inferiore ai valori di mercato come pubblicati nei listini dell'usato.
24. Vero che ha ritardato l'alienazione, lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus, ed accettato prezzo inferiore ai valori del mercato.
• 3° contratto. 25. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.103133 in Parte_3 data 02 settembre 2008, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello BMC Probus 850 del valore di €.135.000,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di
€.166.731,33 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 03 settembre 2008, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.37.931,33 + i.v.a., n.70 canoni ciascuno dell'importo di €.1.840,00 + i.v.a. scadenti al giorno 03 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.350,00 + i.v.a.. 26. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, pagina 4 di 12 T.A.N. fisso di interessi del 10,05% e T.A.E.G. del 10,61%.
27. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
28. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
29. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 10,526% e non al 10,05% così come nominalmente pattuito.
30. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.103133 sino a tutto maggio 2013 (per somma totale di €.139.131,33 + i.v.a.).
31. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
32. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 03 maggio 2013, ad €.24.904,77 a credito di G.. Controparte_1 33. Vero che ha risolto il contratto in data 19 giugno 2013 e Parte_3 CP_1 G. ha riconsegnato il bene locato in data 26 giugno 2013.
[...]
34. Vero che ha da allora omesso di dare a Parte_3 Controparte_1 qualsiasi notizia e conto della sorte dell'autobus.
35. Vero che ha omesso l'alienazione e lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus.
• 4° contratto. 36. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.105436 in Parte_3 data 25 gennaio 2011, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Iveco Domino 2001 HDH del valore di €.143.300,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.174.000,00 + i.v.a., ovvero di n.60 rate decorrenti dal 28 gennaio 2011, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.0,00, n.58 canoni ciascuno dell'importo di €.3.000,00 + i.v.a. scadenti al giorno 28 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.400,00 + i.v.a..
37. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 8,17% e T.A.E.G. del 8,57%.
38. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso ed ha taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
39. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
40. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 8,483% e non al 8,17% così come nominalmente pattuito.
41. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.105436 sino a tutto aprile 2013 (per somma totale di €.78.000,00 + i.v.a.). pagina 5 di 12 42. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
43. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 28 aprile 2013, ad €.16.619,60 a credito di G.. Controparte_1
44. Vero che ha risolto il contratto in data 26 giugno 2013 e Parte_3 CP_1 G. ha riconsegnato il bene locato in data 06 dicembre 2013.
[...]
45. Vero che ha da allora omesso di dare a Parte_3 Controparte_1 qualsiasi notizia e conto della sorte dell'autobus.
46. Vero che ha omesso l'alienazione e lasciato svalutare o deperire Parte_3
l'autobus. Sono indicati come testimoni:
, (BG) – Via della Resistenza n.11, su tutti i Testimone_1 Testimone_2 capitoli, ad esclusione dei nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43; Dott. Carovigno (BR) – Via Carlo Alberto n.11, sui capitoli Testimone_3 nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43.
Considerato che
alcune circostanze (capitolate ai nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43) e le domande richiedono una prova che può offrirsi solo mediante strumenti di matematica finanziaria, si chiede C.T.U. contabile al fine di calcolare e comparare le condizioni economiche nominali con quelle effettive, rideterminando i piani di ammortamento alle condizioni contrattuali e/o sostitutive legali, emendando l'anatocismo e gli interessi non validi, indicando infine i saldi e le differenze, sia per le rate scadute sia per quelle a scadere;
calcolare le somme dei canoni da versare sino alla risoluzione e/o restituzione dei beni, di quelli successivi attualizzati e di quelli percetti dal concedente;
calcolare il deprezzamento del bene ed il costo del capitale investito dal concedente (equo compenso) . Si chiede, infine, C.T.U. allo scopo di accertare i valori di mercato dei beni al momento della restituzione. Ordinarsi alla Convenuta Appellata l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato e non già prodotti dagli Attori Appellanti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.)>>.
Di parte appellata:
<< Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta:
IN VIA PRINCIPALE: 1) Rigettarsi l'appello proposto da
[...]
(ora , Controparte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n.1125/2019 del Parte_1 Parte_2 Tribunale di Bergamo e di cui trattasi e, per l'effetto, confermarsi la sentenza medesima;
2) Rigettarsi ogni domanda svolta dagli appellanti e, comunque, assolversi dalle stesse la 3) Spese del presente grado di Controparte_2 giudizio interamente rifuse. IN VIA DI ISTRUTTORIA: 1) Dichiararsi inammissibili e/o improponibili le domande istruttorie formulate dagli appellanti;
2) In subordine, ferma l'opposizione alle stesse, nel denegato caso di ammissione di alcune delle prove orali richieste ex adversis: A) ammettersi la alla prova contraria sugli stessi Controparte_2 pagina 6 di 12 capitoli avversari con l'escussione dei testimoni: c/o Testimone_4
V.le Vittorio Emanuele n.4, Bergamo;
Controparte_2 [...] c/o V.le Vittorio Emanuele n.4, Bergamo;
B) CP_3 Controparte_2 ammettersi i seguenti capitoli, sempre a prova contraria: in relazione alle circostanze di cui al capitolo avversario 12 (se ammesso):
1- vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 104708 è stato ritirato da
[...]
a seguito della risoluzione del contratto, in data 1.02.2013 e, dopo Parte_3 che il bene è stato sottoposto a perizia, rivenduto in data 31.05.2013 (testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui al capitolo avversario n. 24 (se ammesso):
2 - vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 105248 è stato ritirato da
[...]
a seguito della risoluzione del contratto, in data 30.01.2013 e, Parte_3 dopo che il bene è stato sottoposto a perizia, rivenduto in data 17.06.2013 (testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli di prova avversari nn. 34 e 35 (se ammessi):
3- vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 103133 è stato ritirato da
[...] a seguito della risoluzione del contratto, ma sulla carta di Parte_3 circolazione dell'autobus stesso è risultato annotato dalla Provincia di Brescia il vincolo di intrasferibilità di cui alla Legge Regione Lombardia n.6 del 4.4.2012 e che, a seguito dell'omesso pagamento da parte di MORENICA HOLIDAYS s.r.l. di quanto dovuto allo stesso Ente Provinciale per contributi pubblici ricevuti la Provincia di Brescia, con ordinanza 9.6.2014 (ns doc. n. 5), ha ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo di € 100.034,00.= (testi Parte_3 Tes_4 e suindicate);
[...] Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli avversari nn. 45 e 46 (se ammessi):
4 - vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 105436, a seguito di risoluzione dello stesso contratto, è stato ritirato dalla in data Pt_3 Parte_3
5.12.2013;
5 - vero che l'autobus suindicato si trovava nelle condizioni risultanti dalla perizia redatta l'11.12.2013 dal Geom. (doc. n. 6); Persona_1
6 - vero che l'autobus di cui al capitolo che precede è stato venduto a terzi in data 24.01.2013 al prezzo imponibile di € 43.000,00; (su detti tre capitoli, testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli di prova avversari nn. 11, 12, 23, 24 e 46 (se ammessi):
7 - vero che ho redatto le perizie che mi si rammostrano (docc. nn. 3, 4 e 6) e che ho preventivamente visionato gli autobus indicati in dette perizie, riscontrando che gli stessi si trovavano nelle condizioni ivi descritte e che gli stessi avevano i valori di mercato ivi indicati: si indica come testimone: Geom. di Persona_1 (24048) Treviolo, Via Arioli Dolci n. 13.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo ha respinto le domande formulate dalla società EN Holidays G. Srl, e Parte_1 Parte_2 volte ad accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia dei contratti di pagina 7 di 12 locazione finanziaria stipulati tra la società attrice e la società convenuta,
[...]
per la mancata convenzione di interessi ultralegali, o altrimenti arbitrari, Parte_3 e per l'applicazione di interessi anatocistici. Il Tribunale ha, altresì, respinto la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale od extracontrattuale della convenuta, nonché la domanda di accertamento della vessatorietà, nullità ed inefficacia della clausola risolutiva e della penale prevista nei suddetti contratti e delle domande proposte in via subordinata, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha ritenuto che le parti avessero compiutamente pattuito per iscritto gli interessi ultralegali e che, in ogni caso, il costo del finanziamento fosse ricavabile dalla comparazione tra il valore del bene oggetto della locazione finanziaria e l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti. Sulla base della consulenza tecnica allegata, ha poi precisato che l'aver previsto l'ammortamento degli interessi nella modalità c.d. “alla francese” non avesse di per sé implicato l'adozione di una pratica anatocistica. Il giudice ha altresì disatteso la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale disciplinante gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, con pretesa applicazione in sua sostituzione dell'art. 1526 co. 1 c.c. rimarcando il carattere non imperativo della disposizione in commento e la conseguente possibilità per le parti di prevedere clausole contrattuali in base alle quali i canoni pagati restino acquisiti dal conduttore a titolo di indennità. Inoltre, considerato che nel contratto era stato pattuito il diritto per la concedente di conseguire, a titolo di penale, i canoni a scadere e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) con riduzione della prestazione risarcitoria nella misura pari all'importo realizzato con la vendita del bene, al netto di eventuali spese, il giudice non ha ravvisato alcuno squilibrio tra le prestazioni ed ha pertanto rigettato la domanda di riduzione dell'indennità convenuta dalle parti a titolo di penale. Il giudice ha altresì sottolineato come gli attori non avessero fornito alcun elemento circa il valore di mercato che i beni oggetto di leasing avrebbero avuto al tempo della riconsegna alla concedente, così impedendo, in ogni caso, un giudizio comparativo. Con riguardo alla clausola contenuta nell'art. 18, il giudice non l'ha ritenuta generica o indeterminata ed ha sottolineato il fatto che la stessa era stata specificatamente approvata ai sensi dell'art. 1341 cc. e, quindi, accettata dalla in Controparte_1 ciascuno dei contratti di locazione finanziaria prodotti in atti. Dal rigetto delle doglianze attoree, ha poi dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nei confronti della società convenuta, per avere – secondo la prospettazione di parte – violato gli obblighi di informativa e di trasparenza previsti dagli artt. 115 e ss. D. Lgs. n. 385 del 1993. Ha infine ritenuto infondata la domanda di liberazione di dalla prestata Parte_2 garanzia fideiussoria e di risoluzione dell'obbligazione cambiaria e dell'avallo, ritenendo tali negozi validi ed efficaci. Avverso la decisione, con atto di citazione ritualmente notificato, la società CP_1 G. Srl, e hanno proposto appello chiedendo la
[...] Parte_2 Parte_1 pagina 8 di 12 riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni già formulate in primo grado, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La società si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande avversarie e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado. All'esito della cessazione e della cancellazione dal registro delle imprese della società EN Holidays G. Srl, avvenuta in data 27.03.2019, Questa Corte con ordinanza adottata il 27.11.2019 ha dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso depositato il 2.12.2019 , in qualità di socio unico della Parte_2 EN Holidays G. SRL e , in proprio, hanno proposto istanza di Parte_1 riassunzione del procedimento ex art. 303 c.p.c. La Corte con decreto datato 9.12.2019 ha fissato l'udienza del 26.02.2020 per la prosecuzione del procedimento. In data 18.12.2019 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della
[...]
. Controparte_1 All'udienza collegiale del 26.02.2020, a norma dell'art. 43 co. 3 L.F., preso atto dell'intervenuta apertura del , il Collegio ha dichiarato nuovamente CP_1 l'interruzione del processo. A seguito della nuova istanza di riassunzione del giudizio, formulata mediante il ricorso depositato in data 28.02.2020 da e , Questa Corte Parte_2 Parte_1 ha fissato per la prosecuzione della causa l'udienza del 25.11.2020. All'udienza del 25.11.2020 Questa Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
ed ha rinviato la causa per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni. All'udienza del 22.05.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. Con sentenza non definitiva n. 1032/2024, pubblicata il 6.11.2024, la Corte si è pronunciata come segue:
“La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: - respinge il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo d'appello; - dispone la rimessione in istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.”. Nello specifico con tale ordinanza la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta in atti, acquisita inoltre eventuale documentazione necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.,
- in applicazione della clausola n. 18, determini il quantum debeatur sulla base di tale determinazione contrattuale facendo riferimento, per quanto riguarda i due autoveicoli rivenduti, al prezzo di cessione e per quanto riguarda i due autoveicoli non rivenduti (rispettivamente oggetto dei contratti nn. 103133 e 105436) al valore di mercato alla data della relativa riconsegna;
- confronti poi il risultato così ottenuto con quanto effettivamente applicato dalla società di leasing;
- da ultimo, in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, secondo comma, c.c., accerti il CTU se in applicazione della clausola n. 18 del contratto la concedente pagina 9 di 12 venga oppure no ad ottenere utilità maggiori di quelle che avrebbe ritratto in caso di esatta esecuzione del contratto ed in caso affermativo ridetermini l'ammontare della clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex art.1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c., mediante detrazione dell'eccedenza come sopra determinata;
”. In data 24.04.2025 2025 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato ed il CT ha depositato la relazione finale in data 17.06.2025. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Nella sentenza parziale n.1032/2024 la Corte ha respinto il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo motivo d'appello e disposto la rimessione in istruttoria della causa al fine di compiere gli opportuni accertamenti necessari per la risoluzione del primo e del settimo motivo d'appello.
*** Con il primo motivo di gravame, gli appellanti affermano che il giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare, quali circostanze pacifiche in quanto non contestate dalla controparte il mancato scomputo dei ricavi ottenuti dalla vendita di due automezzi dal debito maturato dalla EN Holidays G. SRL, nonché la mancata riallocazione dei beni oggetto dei contratti nn. 103133 e 105436. A dire degli appellanti, tali omissioni hanno condotto il giudice ad errare nella quantificazione dei rapporti di debito-credito e nella valutazione della clausola contrattuale n. 18, la quale risulta in realtà vessatoria e suscettibile di riduzione per manifesta eccessività. In altre parole, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere che il mancato scomputo dei ricavi della rivendita e la mancata riallocazione di due bus erano elementi decisivi per valutare l'eccessività della clausola penale. Con il settimo motivo, strettamente connesso al primo, gli appellanti criticano la sentenza per aver il giudice erroneamente ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova del valore di mercato dei beni restituiti, necessario per dimostrare l'eventuale vantaggio ottenuto dalla concedente dalla risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing. In realtà, a loro dire, la documentazione ed i capitoli di prova formulati includerebbero tali informazioni. I motivi vanno accolti nei termini che seguono. Innanzitutto, per quanto riguarda il valore di mercato dei bus, il CTU ha correttamente fatto riferimento al valore desumibile dalle perizie tecniche prodotte dalla parte appellante, in assenza di listini ufficiali relativi al valore storico degli automezzi, non avendo l'appellata prodotto listini o offerte idonee a consentire l'esame di una valutazione alternativa. L'iter seguito dal consulente risulta ancor più valido se si considera che le perizie prodotte non sono state contestate dalla concedente. Stando così le cose, deve ritenersi effettivamente provato il valore di mercato dei beni restituiti, necessario per verificare l'esistenza o meno di vantaggi ottenuti dalla pagina 10 di 12 concedente a seguito della risoluzione per inadempimento dei contratti. Passando a quest'ultima verifica, occorre precisare che la penale prevista nei contratti di leasing (tutti e quattro identici) va ridotta qualora risulti che la società concedente abbia ottenuto un'utilità maggiore rispetto a quella che avrebbe conseguito con il fisiologico adempiersi del contratto di leasing. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per incentivare la concedente a confidare più nell'inadempimento che nell'adempimento della controparte, in contrasto con la funzione meramente compensativa — e non già lucrativa — della clausola penale. La questione, richiedendo il confronto tra l'“utilità” ricavabile dai contratti in caso della loro completa esecuzione e quella derivante, invece, dall'applicazione dell'art. 18 nella determinazione della penale, ha comportato il calcolo, da parte del ctu, dell'importo attualizzato dei canoni a scadere, con riferimento alla data di restituzione dei beni (v. pag. 31 della c.t.u.). La differenza individuata dal consulente, pari ad € 40.732,24, fra il totale non attualizzato delle somme “dovute” (€ 405.400,00) e il totale delle medesime calcolato attualizzando i flussi non ancora maturati alla data di restituzione dei beni (€ 364.667,76), costituisce una prima componente della riduzione equitativa ex art. 1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c. Il valore complessivo di quanto “spettante” ex art. 18, sia a titolo di canoni maturati sia di penale, calcolato applicando il correttivo della riduzione mediante l'attualizzazione dei canoni non ancora maturati alla data di restituzione dei beni, risulta dunque pari ad € 364.667,76, che — detratto il valore di vendita dei bus — ammonta a € 96.667,76. A tale valore, secondo Questa Corte, non vanno sottratte le spese sostenute dalla in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatrice, non costituendo esse Pt_3 maggiori utilità conseguibili dalla concedente, bensì un aggravio che il debitore avrebbe potuto evitare adempiendo alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne, poi, la sanzione amministrativa irrogata dalla Provincia di Brescia, il ctu ha correttamente evidenziato come la stessa tragga origine dalla violazione della normativa di settore che imponeva, in presenza di un vincolo di inalienabilità e di destinazione annotato sulla carta di circolazione — vincolo pacificamente sussistente nel caso di specie — la preventiva richiesta di autorizzazione all'ente provinciale competente ai fini dell'alienazione del bene. Poiché non ha provveduto ad avanzare tale richiesta prima di procedere alla Pt_3 vendita dell'automezzo, essa è incorsa direttamente e autonomamente nella sanzione amministrativa, la quale risulta pertanto imputabile esclusivamente alla sua condotta omissiva e non può essere traslata sull'utilizzatrice a titolo di rivalsa. Deve, peraltro, osservarsi che la società concedente ben avrebbe potuto pretendere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità di alienare l'automezzo ove avesse dimostrato di aver previamente adempiuto all'obbligo di comunicazione e di richiesta di autorizzazione previsto dalla normativa, vedendosi negare dall'amministrazione provinciale l'autorizzazione alla vendita del bus. Solo così, infatti, essa avrebbe potuto proporre una domanda risarcitoria, nei limiti del danno prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., danno che sarebbe stato pari al mancato ricavo dovuto all'impossibilità di procedere alla vendita del bene sottoposto al vincolo. pagina 11 di 12 In difetto di tale dimostrazione, deve escludersi qualsiasi diritto della concedente al recupero della somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa, trattandosi di pregiudizio riconducibile a una violazione imputabile unicamente alla società di leasing. Ciò posto, la Corte ritiene — in piena adesione alle conclusioni formulate dal ctu — che l'importo spettante alla locatrice ai sensi dell'art. 18, a titolo di canoni maturati e maturandi nonché di penale, debba essere determinato applicando il correttivo della riduzione equitativa di cui all'art. 1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c. Ne consegue che i € 96.167,76 così come calcolati ut supra vanno ridotti equitativamente in € 40.732,24. Tenuto conto della necessità di celebrare due gradi di giudizio e di procedere a un ulteriore approfondimento istruttorio, la Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente diritto della parte appellante a ripetere quanto eventualmente già corrisposto a titolo di spese di lite del primo grado. Le spese di lite, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per cause di valore indeterminabile a complessità media, si liquidano in complessivi € 10.313,00 (valori medi per fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valore minimo per la fase di trattazione), oltre a spese generali in ragione del 15% ed accessori. Le spese di ctu seguono lo stesso criterio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, in parziale riforma della sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo del 14.05.2019, definitivamente pronunciando:
- accoglie il primo e settimo motivo d'appello e, per l'effetto, condanna parte appellante: , a corrispondere alla parte Parte_1 Parte_2 appellata: in persona del consigliere delegato e l.r. la Parte_3 somma di € 40.732,24 a titolo di canoni maturati e maturandi nonché di penale;
- compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e delle ctu svolte;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore Sent. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere Cron. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Rep. N. nella causa civile n. 856/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22.05.2024, promossa R. Gen. N. 856/2019
d a Camp. Civ. N.
, , con il patrocinio dell'Avv. Marco
Parte_1 Parte_2
Parolari,
APPELLANTI
OGGETTO:
c o n t r o
[...]
in persona del consigliere delegato e l.r., con il Parte_3 patrocinio degli avv.ti Polo Pozzetti e Grazia Vitali,
APPELLATA
e c o n t r o
Controparte_1
CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo del 14.05.2019 e notificata il 23.05.2019. conclusioni: Di parte appellante:
pagina 1 di 12 << Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia preliminare, sia di merito, sia istruttoria, in riforma della sentenza n.1125/2019 R.S., n.2553/2019 Rep. Tribunale di Bergamo, emessa in data 14 maggio 2019, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 20 maggio 2019, quale emessa ad esito del procedimento di primo grado rubricato al n.6991/2014 R.G., con la relativa ordinanza di diniego delle prove in data 25 luglio 2016; In via principale: per ciascuno dei contratti di locazione finanziaria (leasing) n.104708 in data 12 aprile 2010, n.105248 in data 15 novembre 2010, n.103133 in data 02 settembre 2008 e n.105436 in data 25 gennaio 2011, accertarsi e dichiararsi la mancata convenzione degli interessi ultralegali applicati in concreto, od altrimenti arbitrari;
l'anatocismo; l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle relative clausole contrattuali;
l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi ed anatocismo;
dunque, la nullità o l'annullamento parziale del contratti di locazione finanziaria stipulati e svolti inter partes;
le responsabilità precontrattuali, contrattuali od extracontrattuali della Convenuta Appellata;
condannarsi la Convenuta Appellata a sentire riordinare il piano di ammortamento, emendando gli interessi ultralegali e l'anatocismo in misura complessiva di
€.84.502,07 (€.28.631,09 quanto al contratto n.104708, €.14.346,61 quanto al contratto n.105248, €.24.904,77 quanto al contratto n.103133 e €.16.619,60 quanto al contratto n.105436) od in quelle da determinarsi in corso di causa, per le rate già pagate;
ed in quelle da determinarsi in corso di causa, per le rate a scadere;
calcolando gli interessi sostitutivi legali, infine determinando il saldo e le rate rettificate. Condannarsi la Convenuta Appellata all'applicazione dell'interesse semplice. Condannarsi la Convenuta Appellata all'annotazione a credito e/o alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore della Società Attrice Appellante della somma indebita di €.84.502,07 o/e di quella determinata in corso di causa, con interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo e rivalutazione da ogni singola partita creditoria sino al saldo. Liberarsi il Fideiussore e l'Avallante in misura corrispondente. Accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e nullità ed inefficacia della clausola risolutiva del contratto e di quella penale;
condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore dell'Attrice Appellante delle rate riscosse e determinarsi l'eventuale danno risarcibile, anche in considerazione dell'indebito, del valore dei beni restituiti e del fatto colposo del creditore. Condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore dell'eventuale solvens di qualsiasi importo derivante dalla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e dall'escussione, con interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda (recte, dal successivo evento di pagamento o di escussione) al saldo. In via subordinata: quando ritenuta invece valida ed efficace la risoluzione dei contratti, dichiararsi per l'effetto risolti anche l'obbligazione cambiaria e l'avallo e condannarsi la Convenuta Appellata alla restituzione in favore della Società Attrice e dell'Avallante dei titoli rilasciati a titolo di pagamento dei canoni. Quando ritenuta valida ed efficace la clausola penale, ridursi giudizialmente la stessa. In ogni caso: Spese e compensi di causa, di primo e di secondo grado, legali e tecnici, rifusi, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Marco Parolari (quanto a limitatamente alle attività svolte sino alla Controparte_1 pagina 2 di 12 dichiarazione di fallimento). In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del Legale rappresentante della Convenuta Appellata e testimoniale sulla verità delle seguenti circostanze, come capitolate in memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.:
• 1° contratto 1. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con
[...]
con sede in 24121 Bergamo – Viale Vittorio Emanuele n.4, il Parte_3 contratto di locazione finanziaria (leasing) n.104708 in data 12 aprile 2010, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Irisbus New Domino HDH F300 del valore di €.260.000,00
+ i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.312.665,23 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 15 aprile 2010, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.54.795,23 + i.v.a., n.3 canoni ciascuno dell'importo di €.7.120,00 + i.v.a. scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.67 canoni ciascuno dell'importo di
€.3.530,00 + i.v.a. sempre scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.2.600,00 + i.v.a..
2. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 8,46% e T.A.E.G. del 8,86%.
3. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
4. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
5. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale ammortamento Parte_3 è pari al 8,796% e non al 8,46% così come nominalmente pattuito.
6. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli calcolati Parte_3 al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 15 ottobre 2012, ad
€.28.631,09 a credito di G.. Controparte_1
7. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del contratto Controparte_1 n.104708 sino a tutto ottobre 2012 (per somma totale di €.174.995,23 + i.v.a.).
8. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
9. Vero che ha risolto il contratto in data 08 gennaio 2013 e che Parte_3 ha riconsegnato il bene locato in data 01 febbraio 2013. Controparte_1
10. Vero che l'autobus Irisbus New Domino HDH F300 è stato rivenduto con ricavo della somma di €.125.000,00.
11. Vero che tale prezzo risulta inferiore ai valori di mercato come pubblicati nei listini dell'usato.
12. Vero che ha ritardato l'alienazione, lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus, ed accettato prezzo inferiore ai valori del mercato.
• 2° contratto 13. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.105248 in Parte_3 data 15 novembre 2010, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e pagina 3 di 12 concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Irisbus Italia New Domino 397E/12.40 del valore di €.160.000,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.200.040,00 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 15 gennaio 2011, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.0,00, n.6 canoni ciascuno dell'importo di €.5.500,00 + i.v.a. scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.64 canoni ciascuno dell'importo di €.2.610,00 + i.v.a. sempre scadenti al giorno 15 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.600,00 + i.v.a..
14. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 7,40% e T.A.E.G. del 7,78%.
15. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
16. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
17. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 7,656% e non al 7,40% così come nominalmente pattuito.
18. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.104708 sino a tutto ottobre 2012 (per somma totale di €.74.760,00 + i.v.a.).
19. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
20. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 15 ottobre 2012, ad €.14.346,61 a credito di .. Controparte_1
21. Vero che ha risolto il contratto in data 08 gennaio 2013 e che Parte_3 ha riconsegnato il bene locato in data 30 gennaio 2013. Controparte_1
22. Vero che l'autobus Irisbus Italia New Domino 397E/12.40 è stato rivenduto con ricavo della somma di €.75.000,00.
23. Vero che tale prezzo risulta inferiore ai valori di mercato come pubblicati nei listini dell'usato.
24. Vero che ha ritardato l'alienazione, lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus, ed accettato prezzo inferiore ai valori del mercato.
• 3° contratto. 25. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.103133 in Parte_3 data 02 settembre 2008, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello BMC Probus 850 del valore di €.135.000,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di
€.166.731,33 + i.v.a., ovvero di n.72 rate decorrenti dal 03 settembre 2008, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.37.931,33 + i.v.a., n.70 canoni ciascuno dell'importo di €.1.840,00 + i.v.a. scadenti al giorno 03 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.350,00 + i.v.a.. 26. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, pagina 4 di 12 T.A.N. fisso di interessi del 10,05% e T.A.E.G. del 10,61%.
27. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso e taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
28. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
29. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 10,526% e non al 10,05% così come nominalmente pattuito.
30. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.103133 sino a tutto maggio 2013 (per somma totale di €.139.131,33 + i.v.a.).
31. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
32. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 03 maggio 2013, ad €.24.904,77 a credito di G.. Controparte_1 33. Vero che ha risolto il contratto in data 19 giugno 2013 e Parte_3 CP_1 G. ha riconsegnato il bene locato in data 26 giugno 2013.
[...]
34. Vero che ha da allora omesso di dare a Parte_3 Controparte_1 qualsiasi notizia e conto della sorte dell'autobus.
35. Vero che ha omesso l'alienazione e lasciato svalutare o deperire Parte_3 l'autobus.
• 4° contratto. 36. Vero che la Ditta EN Holidays G. s.r.l. ha concluso e trattenuto con il contratto di locazione finanziaria (leasing) n.105436 in Parte_3 data 25 gennaio 2011, con il quale l'intermediario finanziario ha acquistato e concesso in uso all'utilizzatore il bene (autobus) modello Iveco Domino 2001 HDH del valore di €.143.300,00 + i.v.a. contro il pagamento di corrispettivi periodici per un totale di €.174.000,00 + i.v.a., ovvero di n.60 rate decorrenti dal 28 gennaio 2011, di cui n.1 canone iniziale anticipato di €.0,00, n.58 canoni ciascuno dell'importo di €.3.000,00 + i.v.a. scadenti al giorno 28 di ogni mese, n.1 prezzo di opzione d'acquisto di €.1.400,00 + i.v.a..
37. Vero che il contratto è stato stipulato alle condizioni economiche (nominali) e giuridiche meglio indicate nel testo allegato al doc.1, tra le quali, in particolare, T.A.N. fisso di interessi del 8,17% e T.A.E.G. del 8,57%.
38. Vero che la clausola di interessi ha indicato la misura del tasso ed ha taciuto le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale (metodo di ammortamento).
39. Vero che ha di fatto applicato il metodo di ammortamento cd. Parte_3 francese.
40. Vero che il tasso effettivamente applicato da con tale Parte_3 ammortamento è pari al 8,483% e non al 8,17% così come nominalmente pattuito.
41. Vero che ha pagato regolarmente tutte le rate del Controparte_1 contratto n.105436 sino a tutto aprile 2013 (per somma totale di €.78.000,00 + i.v.a.). pagina 5 di 12 42. Vero che per l'adempimento dell'obbligo di CP_1 Controparte_1 pagamento dei canoni, ha rilasciato cambiali a titolo di pagamento rateale, con avallo di . Parte_1
43. Vero che la differenza tra gli interessi addebitati da e quelli Parte_3 calcolati al tasso legale senza capitalizzazione ammonta, alla data del 28 aprile 2013, ad €.16.619,60 a credito di G.. Controparte_1
44. Vero che ha risolto il contratto in data 26 giugno 2013 e Parte_3 CP_1 G. ha riconsegnato il bene locato in data 06 dicembre 2013.
[...]
45. Vero che ha da allora omesso di dare a Parte_3 Controparte_1 qualsiasi notizia e conto della sorte dell'autobus.
46. Vero che ha omesso l'alienazione e lasciato svalutare o deperire Parte_3
l'autobus. Sono indicati come testimoni:
, (BG) – Via della Resistenza n.11, su tutti i Testimone_1 Testimone_2 capitoli, ad esclusione dei nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43; Dott. Carovigno (BR) – Via Carlo Alberto n.11, sui capitoli Testimone_3 nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43.
Considerato che
alcune circostanze (capitolate ai nn.4,5,6,16,17,20,28,29,32,39,40,43) e le domande richiedono una prova che può offrirsi solo mediante strumenti di matematica finanziaria, si chiede C.T.U. contabile al fine di calcolare e comparare le condizioni economiche nominali con quelle effettive, rideterminando i piani di ammortamento alle condizioni contrattuali e/o sostitutive legali, emendando l'anatocismo e gli interessi non validi, indicando infine i saldi e le differenze, sia per le rate scadute sia per quelle a scadere;
calcolare le somme dei canoni da versare sino alla risoluzione e/o restituzione dei beni, di quelli successivi attualizzati e di quelli percetti dal concedente;
calcolare il deprezzamento del bene ed il costo del capitale investito dal concedente (equo compenso) . Si chiede, infine, C.T.U. allo scopo di accertare i valori di mercato dei beni al momento della restituzione. Ordinarsi alla Convenuta Appellata l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato e non già prodotti dagli Attori Appellanti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.)>>.
Di parte appellata:
<< Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta:
IN VIA PRINCIPALE: 1) Rigettarsi l'appello proposto da
[...]
(ora , Controparte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n.1125/2019 del Parte_1 Parte_2 Tribunale di Bergamo e di cui trattasi e, per l'effetto, confermarsi la sentenza medesima;
2) Rigettarsi ogni domanda svolta dagli appellanti e, comunque, assolversi dalle stesse la 3) Spese del presente grado di Controparte_2 giudizio interamente rifuse. IN VIA DI ISTRUTTORIA: 1) Dichiararsi inammissibili e/o improponibili le domande istruttorie formulate dagli appellanti;
2) In subordine, ferma l'opposizione alle stesse, nel denegato caso di ammissione di alcune delle prove orali richieste ex adversis: A) ammettersi la alla prova contraria sugli stessi Controparte_2 pagina 6 di 12 capitoli avversari con l'escussione dei testimoni: c/o Testimone_4
V.le Vittorio Emanuele n.4, Bergamo;
Controparte_2 [...] c/o V.le Vittorio Emanuele n.4, Bergamo;
B) CP_3 Controparte_2 ammettersi i seguenti capitoli, sempre a prova contraria: in relazione alle circostanze di cui al capitolo avversario 12 (se ammesso):
1- vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 104708 è stato ritirato da
[...]
a seguito della risoluzione del contratto, in data 1.02.2013 e, dopo Parte_3 che il bene è stato sottoposto a perizia, rivenduto in data 31.05.2013 (testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui al capitolo avversario n. 24 (se ammesso):
2 - vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 105248 è stato ritirato da
[...]
a seguito della risoluzione del contratto, in data 30.01.2013 e, Parte_3 dopo che il bene è stato sottoposto a perizia, rivenduto in data 17.06.2013 (testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli di prova avversari nn. 34 e 35 (se ammessi):
3- vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 103133 è stato ritirato da
[...] a seguito della risoluzione del contratto, ma sulla carta di Parte_3 circolazione dell'autobus stesso è risultato annotato dalla Provincia di Brescia il vincolo di intrasferibilità di cui alla Legge Regione Lombardia n.6 del 4.4.2012 e che, a seguito dell'omesso pagamento da parte di MORENICA HOLIDAYS s.r.l. di quanto dovuto allo stesso Ente Provinciale per contributi pubblici ricevuti la Provincia di Brescia, con ordinanza 9.6.2014 (ns doc. n. 5), ha ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo di € 100.034,00.= (testi Parte_3 Tes_4 e suindicate);
[...] Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli avversari nn. 45 e 46 (se ammessi):
4 - vero che l'autobus già oggetto del contratto n. 105436, a seguito di risoluzione dello stesso contratto, è stato ritirato dalla in data Pt_3 Parte_3
5.12.2013;
5 - vero che l'autobus suindicato si trovava nelle condizioni risultanti dalla perizia redatta l'11.12.2013 dal Geom. (doc. n. 6); Persona_1
6 - vero che l'autobus di cui al capitolo che precede è stato venduto a terzi in data 24.01.2013 al prezzo imponibile di € 43.000,00; (su detti tre capitoli, testi e suindicate); Testimone_4 Controparte_3 in relazione alle circostanze di cui ai capitoli di prova avversari nn. 11, 12, 23, 24 e 46 (se ammessi):
7 - vero che ho redatto le perizie che mi si rammostrano (docc. nn. 3, 4 e 6) e che ho preventivamente visionato gli autobus indicati in dette perizie, riscontrando che gli stessi si trovavano nelle condizioni ivi descritte e che gli stessi avevano i valori di mercato ivi indicati: si indica come testimone: Geom. di Persona_1 (24048) Treviolo, Via Arioli Dolci n. 13.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo ha respinto le domande formulate dalla società EN Holidays G. Srl, e Parte_1 Parte_2 volte ad accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia dei contratti di pagina 7 di 12 locazione finanziaria stipulati tra la società attrice e la società convenuta,
[...]
per la mancata convenzione di interessi ultralegali, o altrimenti arbitrari, Parte_3 e per l'applicazione di interessi anatocistici. Il Tribunale ha, altresì, respinto la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale od extracontrattuale della convenuta, nonché la domanda di accertamento della vessatorietà, nullità ed inefficacia della clausola risolutiva e della penale prevista nei suddetti contratti e delle domande proposte in via subordinata, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Nel dettaglio, il giudice di prime cure ha ritenuto che le parti avessero compiutamente pattuito per iscritto gli interessi ultralegali e che, in ogni caso, il costo del finanziamento fosse ricavabile dalla comparazione tra il valore del bene oggetto della locazione finanziaria e l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti. Sulla base della consulenza tecnica allegata, ha poi precisato che l'aver previsto l'ammortamento degli interessi nella modalità c.d. “alla francese” non avesse di per sé implicato l'adozione di una pratica anatocistica. Il giudice ha altresì disatteso la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale disciplinante gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, con pretesa applicazione in sua sostituzione dell'art. 1526 co. 1 c.c. rimarcando il carattere non imperativo della disposizione in commento e la conseguente possibilità per le parti di prevedere clausole contrattuali in base alle quali i canoni pagati restino acquisiti dal conduttore a titolo di indennità. Inoltre, considerato che nel contratto era stato pattuito il diritto per la concedente di conseguire, a titolo di penale, i canoni a scadere e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) con riduzione della prestazione risarcitoria nella misura pari all'importo realizzato con la vendita del bene, al netto di eventuali spese, il giudice non ha ravvisato alcuno squilibrio tra le prestazioni ed ha pertanto rigettato la domanda di riduzione dell'indennità convenuta dalle parti a titolo di penale. Il giudice ha altresì sottolineato come gli attori non avessero fornito alcun elemento circa il valore di mercato che i beni oggetto di leasing avrebbero avuto al tempo della riconsegna alla concedente, così impedendo, in ogni caso, un giudizio comparativo. Con riguardo alla clausola contenuta nell'art. 18, il giudice non l'ha ritenuta generica o indeterminata ed ha sottolineato il fatto che la stessa era stata specificatamente approvata ai sensi dell'art. 1341 cc. e, quindi, accettata dalla in Controparte_1 ciascuno dei contratti di locazione finanziaria prodotti in atti. Dal rigetto delle doglianze attoree, ha poi dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale nei confronti della società convenuta, per avere – secondo la prospettazione di parte – violato gli obblighi di informativa e di trasparenza previsti dagli artt. 115 e ss. D. Lgs. n. 385 del 1993. Ha infine ritenuto infondata la domanda di liberazione di dalla prestata Parte_2 garanzia fideiussoria e di risoluzione dell'obbligazione cambiaria e dell'avallo, ritenendo tali negozi validi ed efficaci. Avverso la decisione, con atto di citazione ritualmente notificato, la società CP_1 G. Srl, e hanno proposto appello chiedendo la
[...] Parte_2 Parte_1 pagina 8 di 12 riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni già formulate in primo grado, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La società si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande avversarie e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado. All'esito della cessazione e della cancellazione dal registro delle imprese della società EN Holidays G. Srl, avvenuta in data 27.03.2019, Questa Corte con ordinanza adottata il 27.11.2019 ha dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso depositato il 2.12.2019 , in qualità di socio unico della Parte_2 EN Holidays G. SRL e , in proprio, hanno proposto istanza di Parte_1 riassunzione del procedimento ex art. 303 c.p.c. La Corte con decreto datato 9.12.2019 ha fissato l'udienza del 26.02.2020 per la prosecuzione del procedimento. In data 18.12.2019 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della
[...]
. Controparte_1 All'udienza collegiale del 26.02.2020, a norma dell'art. 43 co. 3 L.F., preso atto dell'intervenuta apertura del , il Collegio ha dichiarato nuovamente CP_1 l'interruzione del processo. A seguito della nuova istanza di riassunzione del giudizio, formulata mediante il ricorso depositato in data 28.02.2020 da e , Questa Corte Parte_2 Parte_1 ha fissato per la prosecuzione della causa l'udienza del 25.11.2020. All'udienza del 25.11.2020 Questa Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
ed ha rinviato la causa per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni. All'udienza del 22.05.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. Con sentenza non definitiva n. 1032/2024, pubblicata il 6.11.2024, la Corte si è pronunciata come segue:
“La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: - respinge il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo d'appello; - dispone la rimessione in istruttoria della causa, al fine di espletare una CTU integrativa, volta ad effettuare le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.”. Nello specifico con tale ordinanza la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta in atti, acquisita inoltre eventuale documentazione necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.,
- in applicazione della clausola n. 18, determini il quantum debeatur sulla base di tale determinazione contrattuale facendo riferimento, per quanto riguarda i due autoveicoli rivenduti, al prezzo di cessione e per quanto riguarda i due autoveicoli non rivenduti (rispettivamente oggetto dei contratti nn. 103133 e 105436) al valore di mercato alla data della relativa riconsegna;
- confronti poi il risultato così ottenuto con quanto effettivamente applicato dalla società di leasing;
- da ultimo, in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, secondo comma, c.c., accerti il CTU se in applicazione della clausola n. 18 del contratto la concedente pagina 9 di 12 venga oppure no ad ottenere utilità maggiori di quelle che avrebbe ritratto in caso di esatta esecuzione del contratto ed in caso affermativo ridetermini l'ammontare della clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex art.1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c., mediante detrazione dell'eccedenza come sopra determinata;
”. In data 24.04.2025 2025 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato ed il CT ha depositato la relazione finale in data 17.06.2025. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Nella sentenza parziale n.1032/2024 la Corte ha respinto il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo motivo d'appello e disposto la rimessione in istruttoria della causa al fine di compiere gli opportuni accertamenti necessari per la risoluzione del primo e del settimo motivo d'appello.
*** Con il primo motivo di gravame, gli appellanti affermano che il giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare, quali circostanze pacifiche in quanto non contestate dalla controparte il mancato scomputo dei ricavi ottenuti dalla vendita di due automezzi dal debito maturato dalla EN Holidays G. SRL, nonché la mancata riallocazione dei beni oggetto dei contratti nn. 103133 e 105436. A dire degli appellanti, tali omissioni hanno condotto il giudice ad errare nella quantificazione dei rapporti di debito-credito e nella valutazione della clausola contrattuale n. 18, la quale risulta in realtà vessatoria e suscettibile di riduzione per manifesta eccessività. In altre parole, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere che il mancato scomputo dei ricavi della rivendita e la mancata riallocazione di due bus erano elementi decisivi per valutare l'eccessività della clausola penale. Con il settimo motivo, strettamente connesso al primo, gli appellanti criticano la sentenza per aver il giudice erroneamente ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova del valore di mercato dei beni restituiti, necessario per dimostrare l'eventuale vantaggio ottenuto dalla concedente dalla risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing. In realtà, a loro dire, la documentazione ed i capitoli di prova formulati includerebbero tali informazioni. I motivi vanno accolti nei termini che seguono. Innanzitutto, per quanto riguarda il valore di mercato dei bus, il CTU ha correttamente fatto riferimento al valore desumibile dalle perizie tecniche prodotte dalla parte appellante, in assenza di listini ufficiali relativi al valore storico degli automezzi, non avendo l'appellata prodotto listini o offerte idonee a consentire l'esame di una valutazione alternativa. L'iter seguito dal consulente risulta ancor più valido se si considera che le perizie prodotte non sono state contestate dalla concedente. Stando così le cose, deve ritenersi effettivamente provato il valore di mercato dei beni restituiti, necessario per verificare l'esistenza o meno di vantaggi ottenuti dalla pagina 10 di 12 concedente a seguito della risoluzione per inadempimento dei contratti. Passando a quest'ultima verifica, occorre precisare che la penale prevista nei contratti di leasing (tutti e quattro identici) va ridotta qualora risulti che la società concedente abbia ottenuto un'utilità maggiore rispetto a quella che avrebbe conseguito con il fisiologico adempiersi del contratto di leasing. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per incentivare la concedente a confidare più nell'inadempimento che nell'adempimento della controparte, in contrasto con la funzione meramente compensativa — e non già lucrativa — della clausola penale. La questione, richiedendo il confronto tra l'“utilità” ricavabile dai contratti in caso della loro completa esecuzione e quella derivante, invece, dall'applicazione dell'art. 18 nella determinazione della penale, ha comportato il calcolo, da parte del ctu, dell'importo attualizzato dei canoni a scadere, con riferimento alla data di restituzione dei beni (v. pag. 31 della c.t.u.). La differenza individuata dal consulente, pari ad € 40.732,24, fra il totale non attualizzato delle somme “dovute” (€ 405.400,00) e il totale delle medesime calcolato attualizzando i flussi non ancora maturati alla data di restituzione dei beni (€ 364.667,76), costituisce una prima componente della riduzione equitativa ex art. 1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c. Il valore complessivo di quanto “spettante” ex art. 18, sia a titolo di canoni maturati sia di penale, calcolato applicando il correttivo della riduzione mediante l'attualizzazione dei canoni non ancora maturati alla data di restituzione dei beni, risulta dunque pari ad € 364.667,76, che — detratto il valore di vendita dei bus — ammonta a € 96.667,76. A tale valore, secondo Questa Corte, non vanno sottratte le spese sostenute dalla in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatrice, non costituendo esse Pt_3 maggiori utilità conseguibili dalla concedente, bensì un aggravio che il debitore avrebbe potuto evitare adempiendo alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne, poi, la sanzione amministrativa irrogata dalla Provincia di Brescia, il ctu ha correttamente evidenziato come la stessa tragga origine dalla violazione della normativa di settore che imponeva, in presenza di un vincolo di inalienabilità e di destinazione annotato sulla carta di circolazione — vincolo pacificamente sussistente nel caso di specie — la preventiva richiesta di autorizzazione all'ente provinciale competente ai fini dell'alienazione del bene. Poiché non ha provveduto ad avanzare tale richiesta prima di procedere alla Pt_3 vendita dell'automezzo, essa è incorsa direttamente e autonomamente nella sanzione amministrativa, la quale risulta pertanto imputabile esclusivamente alla sua condotta omissiva e non può essere traslata sull'utilizzatrice a titolo di rivalsa. Deve, peraltro, osservarsi che la società concedente ben avrebbe potuto pretendere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità di alienare l'automezzo ove avesse dimostrato di aver previamente adempiuto all'obbligo di comunicazione e di richiesta di autorizzazione previsto dalla normativa, vedendosi negare dall'amministrazione provinciale l'autorizzazione alla vendita del bus. Solo così, infatti, essa avrebbe potuto proporre una domanda risarcitoria, nei limiti del danno prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., danno che sarebbe stato pari al mancato ricavo dovuto all'impossibilità di procedere alla vendita del bene sottoposto al vincolo. pagina 11 di 12 In difetto di tale dimostrazione, deve escludersi qualsiasi diritto della concedente al recupero della somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa, trattandosi di pregiudizio riconducibile a una violazione imputabile unicamente alla società di leasing. Ciò posto, la Corte ritiene — in piena adesione alle conclusioni formulate dal ctu — che l'importo spettante alla locatrice ai sensi dell'art. 18, a titolo di canoni maturati e maturandi nonché di penale, debba essere determinato applicando il correttivo della riduzione equitativa di cui all'art. 1526, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 1384 c.c. Ne consegue che i € 96.167,76 così come calcolati ut supra vanno ridotti equitativamente in € 40.732,24. Tenuto conto della necessità di celebrare due gradi di giudizio e di procedere a un ulteriore approfondimento istruttorio, la Corte ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente diritto della parte appellante a ripetere quanto eventualmente già corrisposto a titolo di spese di lite del primo grado. Le spese di lite, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per cause di valore indeterminabile a complessità media, si liquidano in complessivi € 10.313,00 (valori medi per fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valore minimo per la fase di trattazione), oltre a spese generali in ragione del 15% ed accessori. Le spese di ctu seguono lo stesso criterio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, in parziale riforma della sentenza n. 1125/2019 del Tribunale di Bergamo del 14.05.2019, definitivamente pronunciando:
- accoglie il primo e settimo motivo d'appello e, per l'effetto, condanna parte appellante: , a corrispondere alla parte Parte_1 Parte_2 appellata: in persona del consigliere delegato e l.r. la Parte_3 somma di € 40.732,24 a titolo di canoni maturati e maturandi nonché di penale;
- compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e delle ctu svolte;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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