Ordinanza collegiale 28 settembre 2023
Sentenza 5 giugno 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Improcedibile
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2025REG.PROV.COLL.
N. 06465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6465 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11454/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con atto notificato l’11 agosto 2024 il sig. -OMISSIS-ha appellato la sentenza n. 11454/2024 del TAR per il Lazio-Roma che ha rigettato il ricorso da egli proposto avverso la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 (contenuta nello stralcio del verbale di riunione del 14.12.2022) con la quale è stata disposta “la revoca del piano provvisorio di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS--OMISSIS-e dei propri familiari” .
1.2. Con atto notificato al Ministero resistente il 3 dicembre 2024, e depositato in pari data, il difensore dell’appellante ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.84 c.p.a., di rinunciare al ricorso “stante la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio di merito, con contestuale richiesta di compensazione delle spese della procedura” .
1.3. L’avvocatura dello Stato ha depositato note di udienza il 4 dicembre 2024, con le quali non ha dato atto di accettare la rinunzia ed ha insistito per il rigetto dell’appello, vinte le spese.
RITENUTO
- che la suddetta dichiarazione di rinunzia, sebbene irrituale in quanto notificata al Ministero soltanto due giorni prima dell’udienza (art.84, comma 4), è comunque idonea a valere quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’appello;
- che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti;
CONSIDERATO, altresì,
- che agli atti del giudizio risulta depositato d’ufficio, in data 14/10/2024, il Decreto n.-OMISSIS- con il quale l’apposita Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato – pur ritenendo sussistenti le condizioni di reddito cui l’ammissione è subordinata – non ha ammesso l’appellante al beneficio di legge in via provvisoria e anticipata, ritenendo l’appello manifestamente infondato;
- che in nessun atto processuale l’appellante ha espressamente chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, né ha contestato il provvedimento negativo reso dalla apposita Commissione in via anticipata e provvisoria, né il difensore ha presentato istanza di liquidazione della parcella;
RITENUTO
- che, per tutte le suesposte ragioni, non sussistono le condizioni per l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio, dovendosi quindi confermare il decreto n.-OMISSIS- di non ammissione al gratuito patrocinio reso dall’apposita Commissione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.