TAR Roma, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 7118
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità del D.lgs. n. 33/2013 a SACE s.p.a.

    La Corte ha ritenuto che SACE s.p.a. sia una società quotata ai sensi dell'art. 2 D. lgs. n.175/2016, escludendola dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 33/2013.

  • Rigettato
    Applicabilità della disciplina dell'accesso documentale (L. 241/1990)

    Il diniego di SACE s.p.a. è motivato sulla base del proprio Regolamento interno (art. 11), che esclude l'accesso a documenti di natura economico-finanziaria, corrispondenza con imprese, promesse di garanzia e atti deliberativi. La Corte ritiene che la documentazione richiesta rientri in tali categorie e che il diniego sia sufficientemente motivato.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del Ministero

    La Corte ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, ritenendo che i documenti richiesti afferiscano alla gestione dell'impresa da parte del commissario straordinario e che il Ministero non detenga tale documentazione. L'onere di provare la detenzione dei documenti grava sulla parte ricorrente, che non ha fornito tale prova.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il ricorso è stato rigettato nel merito in quanto infondato, sia per quanto riguarda il diniego di SACE s.p.a. (per le ragioni sopra esposte), sia per il difetto di legittimazione passiva del Ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 7118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7118
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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