Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5296/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ARENA GIUSEPPE, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANOLINI GIOVANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 22/12/2024;
- rilevato che è nata la FI nata a Modena, in [...]_1
09/07/2019;
pagina 1 di 10
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La FI minore , di anni 5, viene affidata secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti la sua educazione, istruzione, formazione, salute e la scelta della sua residenza abituale nel rispetto delle eSIenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della FI, invece, sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale o con il quale si troverà di volta in volta. Per_1
2) La FI minore avrà collocazione prevalente presso la madre, Per_1 nell'abitazione della quale manterrà anche la residenza anagrafica, attualmente in
Modena, via Emilia Ovest n. 320/3.
Il SI. si obbliga a rilasciare definitivamente la casa familiare Parte_1 nonché a trasferire la propria residenza anagrafica entro 90 giorni dal deposito presso il Tribunale di Modena del ricorso per la regolamentazione dell'affido della prole (=22/12/2024).
3) I genitori, fin da ora, prestano il consenso al rilascio di documenti di identità della FI minore, ovvero passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio.
4) Il SI. potrà vedere la FI minore quando vorrà previo Parte_1 accordo, anche solo per le vie brevi con la madre e, fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra i genitori, avrà comunque il diritto/dovere di vedere e tenere presso di sé la FI Per_1 secondo le seguenti modalità:
a) infrasettimanalmente e nei week-end:
pagina 2 di 10 - a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di sospensione scolastica;
- per tre giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, da concordare in funzione degli impegni di lavoro dei genitori;
b) per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali:
- una settimana, anche non consecutiva, cercando di dare continuità alle consuetudini familiari in essere e, quindi, cercando di alternare con la madre il giorno della vigilia di Natale e l'Epifania un anno nonché il giorno di Natale ed il
Capodanno l'anno successivo, in modo che possa vivere con entrambi i Per_1 genitori, a turno, i momenti più SInificativi delle festività;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali cercando di alternare di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
c) per le vacanze estive: per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di sospensione scolastica estiva (giugno-settembre).
Le parti, in considerazione delle rispettive eSIenze lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi, entro il 30 aprile di ogni anno, i periodi di vacanza da trascorrere la FI . Per_1
Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza e buona fede nell'interesse della minore e, in caso di impossibilità ad un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre. I genitori saranno tenuti a comunicarsi la località
e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con e dovranno Per_1 permettere che la minore possa avere contatti quotidiani con l'altro genitore.
potrà trascorrere periodi di vacanza durante l'estate insieme ai nonni Per_1 materni o paterni, sempre previo accordo dei genitori e, in tal caso gli eventuali costi, saranno sostenuti esclusivamente dal genitore dei cui parenti si tratta.
I compleanni di , al pari di ogni altro avvenimento celebrativo che la Per_1 riguardi (a titolo indicativo Cresima, Prima Comunione, etc.) potranno essere pagina 3 di 10 festeggiati con la presenza di entrambi i genitori, pur sempre previo accordo tra i medesimi.
I ricorrenti, infine, si impegnano reciprocamente a non ostacolare il diritto dei nonni al mantenimento di rapporti SInificativi con la nipote ai sensi dell'art. 317 bis c.c., sempre a condizione che l'esercizio del diritto in parola sia compatibile con le abitudini di vita e gli impegni di . Per_1
Nei periodi in cui staranno con la FI, i genitori potranno sempre e autonomamente decidere di avvalersi del supporto dei nonni (anche dell'altro ramo famigliare) per il disbrigo delle ordinarie attività di accompagnamento a scuola ed alle attività extrascolastiche, ogni eccezione sin da ora rimossa e disattesa.
5) Tenuto conto della collocazione della minore e della situazione economica delle parti, a titolo di concorso al mantenimento della FI , il SI. Per_1 Parte_1
, con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte del medesimo, si
[...] obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 per dodici mensilità annue, la somma mensile di euro 300,00 (=trecento/00) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese dell'anno successivo rispetto a quello di inizio corresponsione.
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI minore Per_1 saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da parte del SI. Le Parte_1 parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime secondo quanto previsto dallo schema in uso dall'intestato Tribunale di Modena, e precisamente come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal pagina 4 di 10 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, eccezion fatta per quelle con i genitori ed i nonni, per le quali le parti convengono che ognuna sosterrà il costo della vacanza che la FI farà con sé o con il proprio ramo parentale.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa extra.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione di avvenuto pagamento entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
pagina 5 di 10 Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà esercitato dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere sempre l'intestazione delle relative fatture e ricevute a nome della FI minore . Per_1
7) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra , così come altre analoghe erogazioni, anche Controparte_1 di istituzione futura, a supporto della famiglia e/o della filiazione verranno riconosciute integralmente favore di quest'ultima.
Il SI. , a tale suddetto fine, si impegna e obbliga a fornire, in Parte_1 tempi celeri, alla SI.ra , a semplice domanda motivata di Controparte_1 quest'ultima, documentazione inerente alla propria situazione (economica- reddituale o di altro tipo) da allegare alla presentazione/integrazione/rinnovo delle relative istanze e a fornire la sua sottoscrizione ove richiesta.
8) A titolo di definizione ulteriore dei rapporti patrimoniali sorti tra i coniugi durante ed in conseguenza della convivenza more uxorio, le parti danno atto che il SI. con atto notarile stipulato in data 11/02/2025 a Ministero Parte_1
Notaio (registrato il 13/12/2025 al n. 3595, serie 1T – Rep. 16848, Persona_2
Rac. 12101) ha trasferito alla SI.ra , che a tale titolo ha accettato, Controparte_1 la propria quota di ½ di piena proprietà del seguente immobile posto in Modena, via Emilia Ovest n. 320/3: fabbricato ad uso abitazione unifamiliare su tre piani collegati da scala interna con antistante area cortiliva esclusiva, composto da ingresso su cantina, ripostiglio, lavanderia e garage al piano terra;
due disimpegni, cucina, soggiorno, camera ripostiglio e bagno al piano primo;
soffitta al piano secondo sottotetto.
Detta consistenza è identificata al N.C.E.U. del Comune di Modena al Foglio 106, mappale 255:
- sub 18 via Emilia Ovest n.
3-320 p.T-1-2 z.c.2 cat. A/7 cl. 1 vani 6 superficie catastale mq. 112 totale escluse aree scoperte mq. 112 R.C. euro 650,74;
- sub 18 via Emilia Ovest n. 320 p.T z.c.2 cat. C/6 cl. 6 mq. 15 totale superficie catastale totale mq. 23 R.C. euro 85,22.
pagina 6 di 10 Quanto sopra descritto è pervenuto ai SIg.ri e in Parte_1 Controparte_1 forza dell'atto di compravendita a ministero Notaio dott.ssa di Persona_2
Modena, in data 15/11/2023, rep. n. 16214, raccolta n. 11522, registrato a
Modena il 30/11/2023 al n. 30023, serie 1T ed ivi iscritto in data 30/11/2023 al
Part. n. 25637, Gen. n. 35208.
Nel trasferimento sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà pertinenti alla sopra descritta quota sulle parti del fabbricato comuni per legge o per destinazione con particolare riferimento all'area cortiliva.
Per una migliore identificazione di quanto oggetto del presente trasferimento, le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in Catasto ed all'atto di compravendita di provenienza.
Le parti hanno convenuto che per il trasferimento in oggetto, la SI.ra CP_1
:
[...]
- si obbliga a corrispondere al SI. la somma di euro 40.000,00 Parte_1
(=quarantamila/00) mediante bonifico bancario in favore di quest'ultimo da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula dell'atto pubblico di trasferimento (=11/02/2025);
- quanto al restante valore di euro 47.254,69
(=quarantesettemiladuecentocinquantaquattro/60) si è accollata pro quota in linea capitale ed interessi, con decorrenza dal mese di marzo 2025, il mutuo fondiario stipulato solidalmente dalle parti in data 15/11/2023 (con atto a ministero Notaio dott.ssa n. rep. 16215 racc. n. 11523, registrato a Persona_2
Modena il 30/11/2023 al n. 30027 ed ivi iscritto in data 30/11/2023 al Part. n.
5501, Gen. n.35209) con “Bper Banca s.p.a.” per la complessiva somma di euro
100.000,00.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla SI.ra Controparte_1 della quota (pari al 50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto è stato un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di regolamentazione dell'affidamento della prole.
pagina 7 di 10 Le parti danno atto che le suddette cessioni e conseguenti pattuizioni sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi familiare.
Tutte le spese notarili di cessione e le necessarie per l'intestazione alla SI.ra della quota del SI. , pari a ½, di piena proprietà Controparte_1 Parte_1 della suddetta consistenza immobiliare, sono state a carico esclusivo della medesima.
Per una migliore identificazione del trasferimento di cui sopra, le parti rimandano all'atto pubblico di trasferimento summenzionato.
Gli arredi e i complementi che corredano l'immobile suddetto verranno suddivisi tra le parti secondo accordi che le stesse assumeranno direttamente al momento del rilascio definitivo della casa familiare da parte del SI. . Parte_1
9) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere definitivamente risolto fra loro, con le pattuizioni di cui al presente ricorso, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza e/o per causa di questa ultima e/o successivamente all'interruzione della stessa e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per la pagina 8 di 10 regolamentazione dell'affido della prole, ogni eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 02/04/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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