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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, all'esito della discussione orale all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c.
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2129/2024 avente per oggetto risoluzione contratto di deposito
vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Nizza Monferrato, via Tripoli 1, presso lo studio dell'avv. Luisa
PESCE, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente –
Contro
, in persona del titolare CO CP_1
[...]
- convenuta contumace –
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.10.2024, per Parte_1
comodità di seguito conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1
l' , per comodità di seguito , CO CO
al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto e logistica stipulato in data
29 ottobre 2018 per grave inadempimento della convenuta, nonchè la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al ritiro della merce depositata presso i magazzini della ricorrente e, in difetto,
l'autorizzazione allo smaltimento.
Esponeva la ricorrente:
- di aver stipulato con l' in data 29.10.2018 un “contratto di CP_1 CP_1
trasporto e logistica integrata” (doc. 1), con il quale la si obbligava, tra l'altro, Parte_1
a mantenere in deposito merce di proprietà della convenuta all'interno del proprio magazzino,
sito in Calamandrana, Regione San Vito 70, a fronte della corresponsione di un importo mensile di euro 10,00 oltre IVA per ogni bancale (allegato B);
- che, a far data dal luglio 2020, la convenuta, pur mantenendo in deposito presso la ricorrente 8 bancali di merce, si era resa inadempiente al pagamento dell'importo mensile pattuito di euro 80,00 oltre IVA, e così euro 97,60, accumulando a luglio 2024 un debito pari ad euro 4.710,00 (docc. 2 - 3);
- di aver formalmente intimato, in data 30.11.2023, all' il CO
pagamento delle somme dovute e l'immediato ritiro della merce, nonché di aver promosso, in data 29.02.2024, procedura di negoziazione assistita, entrambe rimaste prive di riscontro.
Malgrado la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza,
l' non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 05.02.2025 ne veniva CO
dichiarata la contumacia.
Ammesse le prove orali richieste da parte ricorrente, escusso il teste non Testimone_1
comparsa parte convenuta all'udienza del 09.04.2025 malgrado la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, all'udienza del 21.05.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla risoluzione del contratto per inadempimento.
Parte ricorrente ha agito per la risoluzione del contratto di trasporto e logistica integrata per grave inadempimento di parte resistente, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che: a) le parti hanno stipulato il contratto che, all'allegato B, prevedeva l'obbligo per l' di corrispondere alla CO
un canone mensile di euro 10,00 oltre IVA per ogni bancale di merce tenuto in Parte_1
deposito presso i magazzini della ricorrente;
b) la ha emesso regolari fatture Parte_1
per il servizio di deposito di n. 8 bancali (doc. 3), dalle quali risulta un debito della resistente pari ad euro 4.710,00 per canoni insoluti dal 31.07.2020 a tutto luglio 2024 (doc. 2).
L'inadempimento è stato altresì confermato, seppur parzialmente, dalla prova testimoniale.
Il teste dipendente della con mansioni di magazziniere, ha Testimone_1 Parte_1
dichiarato: “dico che nel magazzino della vi sono tuttora dei bancali, per la Parte_1
precisione otto, che sono lì in deposito almeno dal 2018. Nel tempo è variato il numero dei
bancali, ma dal 2020 sono otto che sono rimasti in deposito…… I bancali si riconoscono
perché sul cartone c'è il cartello dell'azienda agricola, trattasi di cartoni di vino, e poi sopra
il pallet c'è una nostra indicazione che sono di proprietà di detta azienda. Non sono più stati
reclamati”. In merito al mancato pagamento, il teste ha riferito: “mi dicevano dall'ufficio che
l'azienda agricola aveva omesso il pagamento del deposito di questi bancali”. CP_1
D'altra parte, la resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, omettendo così di contestare le allegazioni avversarie e le prove documentali prodotte, nonché non è
comparsa a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2025, malgrado la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'incombente probatorio e, ancor prima, non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita, regolarmente pervenutole a mezzo pec in data
29.02.2024 (doc. 5).
La contumacia, sebbene non equivalga all'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, consente al giudice di ritenere provati i fatti allegati dalla parte costituita, qualora questi siano supportati da un adeguato compendio probatorio e non siano intrinsecamente inverosimili.
Inoltre, la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita può essere valutata dal giudice come ulteriore argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
L'inadempimento dell' consistito nel mancato pagamento dei canoni CO
di deposito per un periodo continuativo e significativo (dal luglio 2020), integra i presupposti della gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. per la pronuncia di risoluzione del contratto. Tale
inadempimento ha alterato il sinallagma contrattuale, privando la della Parte_1
controprestazione dovutale per il servizio reso.
2. Sulla domanda di condanna al ritiro della merce e autorizzazione allo smaltimento.
Conseguenza della risoluzione del contratto è il venir meno del titolo che legittima la detenzione della merce da parte della Parte_1
La merce, di proprietà dell' deve essere quindi ritirata da CO
quest'ultima entro un termine che si ritiene congruo fissare in trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inerzia nel termine indicato, va autorizzata la a procedere allo Parte_1
smaltimento della merce giacente, con spese a carico dell' . CO
3. Sulla domanda di risarcimento del danno.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni,
quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Il danno patrimoniale subito dalla a causa dell'inadempimento della resistente Parte_1
è costituito, in primo luogo, dall'ammontare dei canoni di deposito non corrisposti. Come
risulta dalla documentazione in atti (docc. 2 e 3), non contestata dalla convenuta contumace, l'importo dovuto per canoni scaduti e non pagati dal 31.07.2020 a tutto luglio 2024 ammonta ad euro 4.710,00, già comprensivi di IVA.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi moratori.
Il contratto di trasporto e logistica prevede che i pagamenti siano effettuati a 60 giorni data fattura. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali. Tali interessi decorreranno dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo.
La richiesta di risarcimento danni per euro 5.000,00 o veriore trova dunque accoglimento nei limiti dell'importo sopra liquidato per canoni insoluti, oltre IVA e interessi moratori, non avendo parte ricorrente fornito prova di ulteriori e diversi profili di danno.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità della causa, della limitata attività processuale svolta,
e pertanto dimidiate rispetto ai valori medi l'attività istruttoria e la fase decisionale ed applicati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di trasporto e logistica stipulato tra
[...]
e in data 29 ottobre 2018, per grave Parte_1 CO
inadempimento dell' ; CO
- condanna in persona del titolare, al CO
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di euro 4.710,00, nonché agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- condanna , in persona del titolare, al ritiro, CO
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, della merce di sua proprietà depositata presso i magazzini di siti in Calamandrana, Reg. Parte_1
San Vito 70;
- autorizza in caso di mancato ritiro della merce da parte di Parte_1
nel termine di cui sopra, a procedere allo CO
smaltimento della suddetta merce, con spese a carico di CO
;
[...]
- condanna in persona del titolare, a CO
rimborsare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
le spese di lite, che liquida in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 264,00 per esposti.
Così deciso il 15 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Tinivella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, all'esito della discussione orale all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c.
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2129/2024 avente per oggetto risoluzione contratto di deposito
vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Nizza Monferrato, via Tripoli 1, presso lo studio dell'avv. Luisa
PESCE, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- ricorrente –
Contro
, in persona del titolare CO CP_1
[...]
- convenuta contumace –
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.10.2024, per Parte_1
comodità di seguito conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale Parte_1
l' , per comodità di seguito , CO CO
al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto e logistica stipulato in data
29 ottobre 2018 per grave inadempimento della convenuta, nonchè la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al ritiro della merce depositata presso i magazzini della ricorrente e, in difetto,
l'autorizzazione allo smaltimento.
Esponeva la ricorrente:
- di aver stipulato con l' in data 29.10.2018 un “contratto di CP_1 CP_1
trasporto e logistica integrata” (doc. 1), con il quale la si obbligava, tra l'altro, Parte_1
a mantenere in deposito merce di proprietà della convenuta all'interno del proprio magazzino,
sito in Calamandrana, Regione San Vito 70, a fronte della corresponsione di un importo mensile di euro 10,00 oltre IVA per ogni bancale (allegato B);
- che, a far data dal luglio 2020, la convenuta, pur mantenendo in deposito presso la ricorrente 8 bancali di merce, si era resa inadempiente al pagamento dell'importo mensile pattuito di euro 80,00 oltre IVA, e così euro 97,60, accumulando a luglio 2024 un debito pari ad euro 4.710,00 (docc. 2 - 3);
- di aver formalmente intimato, in data 30.11.2023, all' il CO
pagamento delle somme dovute e l'immediato ritiro della merce, nonché di aver promosso, in data 29.02.2024, procedura di negoziazione assistita, entrambe rimaste prive di riscontro.
Malgrado la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza,
l' non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 05.02.2025 ne veniva CO
dichiarata la contumacia.
Ammesse le prove orali richieste da parte ricorrente, escusso il teste non Testimone_1
comparsa parte convenuta all'udienza del 09.04.2025 malgrado la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, all'udienza del 21.05.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla risoluzione del contratto per inadempimento.
Parte ricorrente ha agito per la risoluzione del contratto di trasporto e logistica integrata per grave inadempimento di parte resistente, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che: a) le parti hanno stipulato il contratto che, all'allegato B, prevedeva l'obbligo per l' di corrispondere alla CO
un canone mensile di euro 10,00 oltre IVA per ogni bancale di merce tenuto in Parte_1
deposito presso i magazzini della ricorrente;
b) la ha emesso regolari fatture Parte_1
per il servizio di deposito di n. 8 bancali (doc. 3), dalle quali risulta un debito della resistente pari ad euro 4.710,00 per canoni insoluti dal 31.07.2020 a tutto luglio 2024 (doc. 2).
L'inadempimento è stato altresì confermato, seppur parzialmente, dalla prova testimoniale.
Il teste dipendente della con mansioni di magazziniere, ha Testimone_1 Parte_1
dichiarato: “dico che nel magazzino della vi sono tuttora dei bancali, per la Parte_1
precisione otto, che sono lì in deposito almeno dal 2018. Nel tempo è variato il numero dei
bancali, ma dal 2020 sono otto che sono rimasti in deposito…… I bancali si riconoscono
perché sul cartone c'è il cartello dell'azienda agricola, trattasi di cartoni di vino, e poi sopra
il pallet c'è una nostra indicazione che sono di proprietà di detta azienda. Non sono più stati
reclamati”. In merito al mancato pagamento, il teste ha riferito: “mi dicevano dall'ufficio che
l'azienda agricola aveva omesso il pagamento del deposito di questi bancali”. CP_1
D'altra parte, la resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, omettendo così di contestare le allegazioni avversarie e le prove documentali prodotte, nonché non è
comparsa a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2025, malgrado la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'incombente probatorio e, ancor prima, non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita, regolarmente pervenutole a mezzo pec in data
29.02.2024 (doc. 5).
La contumacia, sebbene non equivalga all'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, consente al giudice di ritenere provati i fatti allegati dalla parte costituita, qualora questi siano supportati da un adeguato compendio probatorio e non siano intrinsecamente inverosimili.
Inoltre, la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita può essere valutata dal giudice come ulteriore argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
L'inadempimento dell' consistito nel mancato pagamento dei canoni CO
di deposito per un periodo continuativo e significativo (dal luglio 2020), integra i presupposti della gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. per la pronuncia di risoluzione del contratto. Tale
inadempimento ha alterato il sinallagma contrattuale, privando la della Parte_1
controprestazione dovutale per il servizio reso.
2. Sulla domanda di condanna al ritiro della merce e autorizzazione allo smaltimento.
Conseguenza della risoluzione del contratto è il venir meno del titolo che legittima la detenzione della merce da parte della Parte_1
La merce, di proprietà dell' deve essere quindi ritirata da CO
quest'ultima entro un termine che si ritiene congruo fissare in trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inerzia nel termine indicato, va autorizzata la a procedere allo Parte_1
smaltimento della merce giacente, con spese a carico dell' . CO
3. Sulla domanda di risarcimento del danno.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni,
quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Il danno patrimoniale subito dalla a causa dell'inadempimento della resistente Parte_1
è costituito, in primo luogo, dall'ammontare dei canoni di deposito non corrisposti. Come
risulta dalla documentazione in atti (docc. 2 e 3), non contestata dalla convenuta contumace, l'importo dovuto per canoni scaduti e non pagati dal 31.07.2020 a tutto luglio 2024 ammonta ad euro 4.710,00, già comprensivi di IVA.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi moratori.
Il contratto di trasporto e logistica prevede che i pagamenti siano effettuati a 60 giorni data fattura. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali. Tali interessi decorreranno dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo.
La richiesta di risarcimento danni per euro 5.000,00 o veriore trova dunque accoglimento nei limiti dell'importo sopra liquidato per canoni insoluti, oltre IVA e interessi moratori, non avendo parte ricorrente fornito prova di ulteriori e diversi profili di danno.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità della causa, della limitata attività processuale svolta,
e pertanto dimidiate rispetto ai valori medi l'attività istruttoria e la fase decisionale ed applicati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di trasporto e logistica stipulato tra
[...]
e in data 29 ottobre 2018, per grave Parte_1 CO
inadempimento dell' ; CO
- condanna in persona del titolare, al CO
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di euro 4.710,00, nonché agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- condanna , in persona del titolare, al ritiro, CO
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, della merce di sua proprietà depositata presso i magazzini di siti in Calamandrana, Reg. Parte_1
San Vito 70;
- autorizza in caso di mancato ritiro della merce da parte di Parte_1
nel termine di cui sopra, a procedere allo CO
smaltimento della suddetta merce, con spese a carico di CO
;
[...]
- condanna in persona del titolare, a CO
rimborsare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
le spese di lite, che liquida in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 264,00 per esposti.
Così deciso il 15 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Tinivella