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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 10.7.2025 trattata e x art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4941/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025, promossa da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Pastacaldi, giusta procura in calce all'atto di citazione, , ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX
Settembre n. 98/G, presso lo Controparte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
LA NE, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Augusto Riboty 23;
OPPOSTA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 luglio 2027;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 27.5.22 unitamente al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.7.2011 avente ad oggetto l'importo di € 250.000 deducendo che con tale precetto gli era stato intimato il pagamento di
1 € 195.043,73; che il contratto di mutuo allegato al precetto non poteva considerarsi titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; che il contratto di mutuo era infatti un contratto di mutuo condizionato avendo la banca ricevuto la somma mutuata dall'opponente a titolo di deposito cauzionale;
che l'opponente aveva fatto richiesta nel marzo 2020 istanza di sospensione del pagamento delle rate di mutuo prima casa ai sensi del
DL n. 18 del 17 marzo 2020 e del DM n. 19 del 25 marzo 2020; che per altro era incolpevole il ritardo dal momento che l'opponente titolare di un esercizio commerciale era rimasto non operativo dal marzo
2020 con calo del fatturato ed impossibilità di far fronte al pagamento delle rate.
Per questi motivi
ha chiesto , previa sospensione dell'esecuzione, di accertare la non idoneità del mutuo a fondare l'esecuzione.
Si è costituita la società indicata in epigrafe deducendo che la stessa si era resa cessionaria da
[...] del credito derivante dal contratto di mutuo oggetto di causa;
che pendeva la Controparte_3 procedura esecutiva n. R.G. 360/22 per il soddisfacimento del credito oggetto di causa;
che il contratto di mutuo era titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. essendosi il contratto regolarmente perfezionato all'atto della relativa firma;
che era stata accreditata la somma mutuata sul conto corrente intestato all'opponente; che mancavano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sentite le parti, è stata rigettata l'istanza di sospensiva e la causa è stata quindi rinviata per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali sino a 20 giorni prima. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter I comma c.p.c., la terza intervenuta ha discusso la causa come da note di udienza depositate in atti mentre parte opponente, cui è stato regolarmente comunicato il provvedimento di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. della odierna udienza, non ha depositato note di udienza.
Va, in via preliminare, rilevato che parte opponente ha evidenziato nelle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. relative alla odierna udienza, che la procedura esecutiva n. R.G. 360/2022, fondata sul precetto opposto, risulterebbe definita essendo stata portata a termine la procedura di vendita e di assegnazione del bene pignorato.
Tale circostanza non appare tuttavia documentata e, sul punto, parte opposta nulla ha specificatamente dedotto.
Ciò posto, va rilevato in ogni caso che la proposta opposizione è infondata nel merito.
Va in primo luogo riscontrata l'assenza di contestazioni specifiche e tempestive ex art. 115 c.p.c. da parte dell'opponente circa la titolarità in capo alla opposta del credito derivante dalle rate scadute e non pagate relative al piano di rientro relativo al contratto di mutuo del 26.7.2011 (cfr. allegato all'atto di citazione),
e circa la somma precettata.
In secondo luogo, merita accoglimento il motivo di opposizione relativo alla inidoneità del predetto contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2 Ciò posto, va osservato che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: …3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato”.
Sulla base di tale regola di giudizio, deve ritenersi che il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 26.7.2011 sia titolo esecutivo ai sensi del predetto art. 474 II comma n. 3 c.p.c. in quanto atto ricevuto da notaio valido in tutti i suoi elementi.
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla relativa nullità del contratto dal momento che il contratto in esame è stato validamente concluso in tutti i suoi elementi essenziali. Va infatti rilevato che la opponente , come risulta dall'art. 2 del contratto in esame, ha dichiarato di aver accettato dalla banca la somma mutuata rilasciandone quietanza, non essendo poi stata prevista la riconsegna della somma mutuata alla banca a titolo di deposito cauzionale, prevedendosi in tale articolo che “la banca mutuante, in deroga a quanto previsto al punto 1 del capitolato allegato e a parziale rettifica dell'art. 1, consente che il presente finanziamento viene erogato contestualmente alla firma del presente atto e pertanto .. consegna alla banca mutuataria la complessiva somma di euro 247.536,56 mediante accredito diretto sul c/c. n.
1675665 presso la presente agenzia, del mutuatario”.
Anche se poi vi fosse stata la previsione della restituzione da parte del mutuatario al mutuante del capitale finanziario secondo lo schema del contratto di mutuo c.d. condizionato, lo stesso appare del tutto valido ed efficace dal momento che permane, nonostante tale pattuizione, in capo ai mutuatari la piena disponibilità giuridica della somma mutuata, loro trasferita in proprietà ai sensi degli artt. 1813 e 1814
c.c., da considerarsi, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, equivalente alla traditio materiale della somma
Va infatti ricordato che, come osservato dalla Suprema Corte con orientamento costante, “pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore” (Cass. Civ., Sez. III, n.
17194/2015, cfr. da ultimo Cass. Civ., S.U,. n. 5841/2025).
Quanto infine all'istanza di sospensione dell'obbligo del pagamento delle rate del mutuo, va rilevato che la stessa è stata presentata in data 21.9.20 ed aveva ad oggetto una sospensione delle rate per 12 mesi.
3 L'esito di tale richiesta non appare conducente al fine del decidere dal momento che, come si evince dal piano di ammortamento allegato al mutuo l'importo ingiunto era pari ad € 177.924,66 per sorte capitale, ciò implica che l'opponente fosse moroso dalla 120 esima rata da ritenersi relativa all'agosto 2021
(essendo la decorrenza delle rate prevista dal 1 mese successivo all'erogazione occorsa nel luglio 21, cfr. art. 2 lett. c) condizioni generali mutuo) mentre, appunto, la predetta istanza concerne il periodo di emergenza sanitaria con eventuale sospensiva dal maggio 20 sino al maggio 21.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il precetto opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi stante la non complessità della controversia tenuto conto del valore della controversia dichiarato in citazione, per sola fase di studio introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata attività istruttoria ) , vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10.7.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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