TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 281/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. ADRIANO DI FALCO, presso lo studio del C.F._2
quale hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.03.2025, ed hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data
31.12.2007 in Albania, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel
Registro atti di matrimonio dell'anno 2018, Parte 2, Serie C, atto n. 74.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) che da tale unione è nato, in data 31.01.2011, il figlio _1
(2) di aver ottenuto la separazione personale con sentenza del Tribunale di Prato n.
[...]
70 pubblicata in data 19.06.2024 e di non aver più ripreso la convivenza.
Hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio “alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione, da intendersi integralmente trascritte” e riportate nel ricorso, che di seguito si riportano: Per_
“ - il figlio minore oggi quattordicenne, affidato ad entrambi i genitori, avrà il domicilio prevalente presso quello della madre e potrà scegliere liberamente il tempo di permanenza con ognuno dei genitori, anche per i periodi festivi e le vacanze estive;
Per_
- il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando alla madre Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €.200,00 (euroduecento), mensili, rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 01.01.2026;
- l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito dalla madre;
- le spese straordinarie per il mantenimento del figlio, individuate in conformità al protocollo
d'Intesa del 15.03.2019 in uso presso il Tribunale di Prato, che ricorrenti dichiarano di conoscere, sono a carico, in egual misura, dei medesimi;
- i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e rinunciano, pertanto, a qualsiasi assegno reciproco di mantenimento, e si obbligano a prestare reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio, per Per_ loro stessi e per il figlio minore .
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dall'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici;
valutata
2 la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che l'ascolto della prole appare manifestamente superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio, il
Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Fierze (Albania) il 31.12.2007, con atto trascritto nel
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 74, parte 2, Serie C, anno 2018;
2. omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano: Per_
- il figlio minore oggi quattordicenne, affidato ad entrambi i genitori, avrà il domicilio prevalente presso quello della madre e potrà scegliere liberamente il tempo di permanenza con ognuno dei genitori, anche per i periodi festivi e le vacanze estive;
Per_
- il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 Parte_1
(euro duecento), mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 01.01.2026;
- l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito dalla madre;
- le spese straordinarie per il mantenimento del figlio, individuate in conformità al protocollo d'Intesa del 15.03.2019 in uso presso il Tribunale di Prato, che ricorrenti dichiarano di conoscere, sono a carico, in egual misura, dei medesimi;
- i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e rinunciano, pertanto, a qualsiasi assegno reciproco di mantenimento;
3. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione che di seguito si riporta:
3 - le parti si obbligano a prestare reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio, per loro stessi e per il figlio Per_ minore
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4