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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n.
2405/2024 R.G. introdotto da tra
rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli Avv. Letizia Liguori e Sandro Risaliti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via A. Spadini 29, Prato
PARTE RICORRENTE nei confronti di
) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 autorizzazione del Giudice Tutelare in atti dall'Avv. Ilaria Pianigiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Giuseppe Garibaldi n. 10,
Colle Val d'Elsa (SI)
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
“All'Ill.mo Tribunale di Siena, perché questi, esperite Email_1 tutte le formalità di rito Voglia accogliere l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 c.p.c. proposta dal sig. e Parte_1 per l'effetto in tesi revocare l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale di Prato con sentenza n. 05/2005 in favore della sig.ra ; Controparte_1 in ipotesi ridurre l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale di Prato con sentenza n. 05/2005 in favore della sig.ra ad euro 100,00. Controparte_1
In ogni caso
Preso atto della raggiunta autonomia economica del figlio, Controparte_2 revocare l'obbligo alimentare stabilito in suo favore dal Tribunale di Prato con sentenza n. 05/2005.
Con vittoria di spese”;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis: Controparte_1
1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per omessa notifica all'amministratore di sostegno;
2) Dichiarare pienamente valida ed efficace l'autorizzazione rilasciata dal
Giudice Tutelare in favore dell'ADS della sig.ra e per l'effetto CP_1 rigettare l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio sollevata dalla parte ricorrente;
3) nel merito, rigettare integralmente il ricorso del signor Parte_1 in quanto infondato in fatto e diritto
4) In subordine, adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre , Iva e Cap Controparte_3 come per legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.p.c. premesso che Parte_1 con sentenza n. 84/2005 il Tribunale di Prato aveva pronunciato sentenza di divorzio pattuendo a suo carico la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 546,50 e pari ad € Per_1
361,52 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice Istat in favore della moglie, deducendo il mutamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha domandato disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, nelle more divenuto economicamente autosufficiente, e della ex coniuge.
In particolare, in relazione a quest'ultima ha dedotto che rispetto alla pronuncia di divorzio la stessa è divenuta titolare di pensione INPS pari a circa € 900,00 mensili oltre a godere di pensione di invalidità; inoltre, a seguito della vendita per € 230.000,00 della ex-casa familiare - in comproprietà al 50% - ha incassato la metà del prezzo mentre il ricorrente ha impiegato la sua parte per aiutare il figlio nell'acquisto di un immobile, come verbalmente deciso tra le parti.
Ha, altresì dedotto di dover corrispondere un canone di locazione per l'immobile in cui vive dal 2019 pari ad € 680,00 mensili e di essere stato riconosciuto invalido civile, pur non avendo diritto ad indennità.
2. Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo perché notificatole personalmente nonostante l'apertura di un'amministrazione di sostegno in suo favore. Nel merito ha contestato la sussistenza dei requisiti per disporre la revoca/riduzione dell'assegno divorzile in suo favore riconoscendo, invece, la raggiunta indipendenza economica del figlio.
3. Disposta in via provvisoria ed urgente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ed in assenza di richieste istruttorie, le parti all'udienza del 16.9.2025 hanno discusso oralmente la causa che è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3 4. L'eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato alla parte personalmente e non anche all'amministratore di sostegno non è fondata.
Innanzi tutto, il decreto di nomina attribuisce all'amministratore di sostegno i seguenti poteri: “1) gestire, in nome e per conto del beneficiario, i rapporti con gli istituti previdenziali e di assistenza e con ogni amministrazione pubblica o privata, per promuovere la cura e i diritti del beneficiario, assolvendo anche agli adempimenti formali e fiscali: 2) occuparsi dele questioni che riguardano al salute, il lungo di vita, l'attività di riabilitazione del beneficiario, provvedendo a richiedere in suo favore l'assistenza e i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona, e a prestare li consenso per la loro esecuzione, tenendo conto – ove possibile della volontà del beneficiario;
3) verificare la situazione finanziaria della persona amministrata, individuando se vi sono depositi a suo nome di somme di denaro destinate a soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle inerenti lo stretto mantenimento e se la persona amministrata sia titolare di strumenti finanziari in generale;
4) verificare se vi siano a carico dell'amministrato passività e se vi siano mezzi per farvi fronte;
5) verificare se vi siano posizioni creditorie in capo alla persona amministrata;
6) accedere ai conti correnti e libretti bancari e/o postali, es esistenti, nonchè ai depositi di titoli e quant'altro del beneficiario, oppure aprirne di nuovi con passibilità di operare sugli stessi, anche per investimenti e per i pagamenti relativi alle utenze, imposte e tasse;
stabilisce che lo stesso beneficiario passa compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno i suddetti atti, mentre può compiere da solo tutti gli altri atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno ed in ogni caso quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Detti poteri non prevedono una riduzione della capacità giuridica della odierna convenuta tale che la stessa non possa ricevere la notifica di un atto giudiziario. Ad ogni conto, in ossequio al generale principio di cui all'art. 156
c.p.c., nel caso di specie non può dichiararsi la notifica del ricorso avendo
4 detto atto raggiunto il suo scopo per essersi la costituita in giudizio CP_1 previa autorizzazione del Giudice tutelare.
5. Nel merito, in relazione al contributo al mantenimento del figlio degli ex coniugi, stante la non contestazione della raggiunta indipendenza economica dello stesso, la domanda di revoca dell'assegno merita accoglimento.
6. Quanto all'assegno di divorzio, l'art. 473-bis.29 c.p.c. subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura del contributo alla sopravvenienza di giustificati motivi. Circa il significato di tale locuzione, la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare criteri di carattere oggettivo per il suo accertamento, avendo riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Ove il motivo di revisione risulti di consistenza tale da condurre alla revoca o alla riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere all'accertamento dell'effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi (Cass.
10133/2007; Cass. 11/2011; Cass. 1119/2020).
6.1. Nella presente fattispecie, dalla documentazione in atti risulta che il reddito dell'odierno ricorrente è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello alla data della sentenza di divorzio, ed è pari a circa € 32.00,00, €
33.000,00 netti annui. Il ha, altresì, allegato di sostenere una spesa Pt_1 mensile di € 680,00 per il canone di locazione dell'immobile ove vive dal
2019 ma dalla documentazione in atti non è possibile stabilire se tale spesa sia un elemento nuovo rispetto alla pronuncia del divorzio. Nella sentenza, infatti, non si fa riferimento specifico alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, né il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a prova del fatto che la spesa relativa al canone di locazione sia intervenuta successivamente al 2005, circostanza contestata dalla resistente.
5 6.2. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della resistente, non è contestato che ella successivamente al divorzio abbia iniziato a percepire pensione INPS pari ad € 900,00 mensili circa. Parimenti risulta che gli ex coniugi hanno alienato la ex casa familiare, in comproprietà al 50%, per complessivi € 230.000,00 e non è contestato che entrambi abbiano riscosso la rispettiva quota. Il ricorrente ha allegato documentazione dalla quale risulta che ha donato la propria parte al figlio per l'acquisto di un immobile.
La circostanza, tuttavia, non può essere valutata ai fini della sussistenza della sopravvenienza di un rilevante mutamento della situazione economico- patrimoniale delle parti, in quanto l'elargizione è stato un atto di liberalità e come tale frutto di una libera determinazione del padre.
In sostanza, entrambe le parti hanno percepito la medesima somma che, pertanto, non rappresenta un elemento idoneo a dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi tali da legittimare la domanda di revisione delle condizioni dell'assegno di divorzio.
Infine, a seguito della vendita della casa familiare, la resistente corrisponde €
500,00 mensili a titolo di locazione ma in proposito si deve tener conto che la stessa ha percepito la metà del prezzo della vendita della casa familiare.
In conclusione, tenuto conto degli elementi sopra descritti, si ritiene che successivamente alla pronuncia di divorzio siano intervenuti giustificati motivi, segnatamente la percezione da parte della resistente di pensione
INPS e la vendita della ex casa familiare che ha incrementato la liquidità della resistente, tali da determinare la revoca dell'assegno divorzile in suo favore.
7. Le spese di lite sono compensate per 1/2 stante la non contestazione sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio mentre per l'altra metà sono poste a carico di parte resistente in ossequio al principio della soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio;
- revoca l'assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della resistente;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, € 98,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP dichiarandole compensate per ½.
Così deciso oggi in Siena, 19/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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