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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
R.G.A.C.: n. 8204/2017
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.o.p.
Dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 8204/2017 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
l'arch. (C.F.: ), l'arch. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e l'arch. (C.F.: ), C.F._2 Persona_1 C.F._3 in proprio e quali associati dello , con sede in Napoli, alla Controparte_1
P.zza Oronzo De Donno, 9 (P.IVA: ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce P.IVA_1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Maria Rosaria Carnevale (C.F. PEC: C.F._4
e Gian Paolo di Lauro (C.F.: Email_1
- PEC ed elettivamente C.F._5 Email_2
domiciliati in Napoli, alla Via Domenico Cimarosa, 37
ATTORI
E
(p. IVA n. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore CP_2 P.IVA_2
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati CodiceFiscale_7
per la carica presso la sede legale della società in Napoli alla via Santa Maria in Portico, n. 51, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Metafora (c.f. ), presso CodiceFiscale_8
il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giovanni Bausan, n. 36 (ai fini delle comunicazioni si indica l'indirizzo p.e.c. – Email_3
CONVENUTA
E
con sede in Napoli, alla Via del Fiumicello 7, c. F. in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso, in virtù di CP_6 procura, rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c dall' Avv. Miriam Nardelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grazzanise (CE) alla via G. Oberdan n.68.
CONVENUTA
FATTO
Con atto di citazione gli architetti e , in Parte_1 Parte_2 Persona_1 proprio e quali associati dello , convenivano in giudizio la Controparte_1
la er sentire: accertare e dichiarare il loro diritto, in CP_2 Controparte_7 proprio e quali associati dello , a percepire il compenso per Controparte_1
l'attività professionale svolta a favore delle convenute per la realizzazione di un Piano Urbanistico
Attuativo (P.U.A.) con definizione di permesso di costruire, relativamente al complesso immobiliare a destinazione industriale sito in Casavatore (NA) alla Via Roberto Bracco 5/7 di proprietà della e, per l'effetto, ottenerne la condanna, in via alternativa o solidale, al pagamento in loro CP_2 favore, delle competenze professionali maturate per l'espletamento dell'incarico suindicato, per l'importo di € 688.900,00, calcolato ai sensi del D.M. 4/4/2001 e ss.mm. e ii., ovvero nel maggiore o minore importo da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla conclusione dell'incarico e sino all'integrale soddisfo;
In via gradata: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per l'attività espletata a favore delle convenute e, per l'effetto, ottenere la condanna al pagamento di €
688.900,00 per indebito arricchimento, con possibilità di quantificazione in corso di causa, di interessi e rivalutazione monetaria dalla conclusione dell'incarico fino al pagamento completo.
Gli attori sostenevano che le attività professionali erano state concluse, che il P.U.A. era stato approvato sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale, e che la quantificazione dei compensi spettanti agli attori era riportata integralmente nei documenti in atti.
Gli attori assumevano che le convenute, a seguito della relazione di verifica di Ammissibilità del
Piano Casa consegnato in data 16.02.2011 dai primi (cfr. doc 6 di parte attrice), stipulavano un accordo quadro in data 02.08.2011 che stabiliva la partnership tra le due aziende, dove la , CP_2
proprietaria del complesso industriale in questione, individuava la per attuare la _5
delocalizzazione della sua attività industriale.
Terminata l'attività svolta dagli attori, nonostante l'ottenimento del P.A., le convenute non stipularono il contratto previsto nell'accordo quadro per inadempimento della tanto che la CP_2
convenne in giudizio la . Nella citazione, in particolare, la “chiedeva sentenza _5 CP_2 _5
costituiva tesa ad ottenere il trasferimento della consistenza immobiliare, ubicata in Casavatore, alla
Via Bracco 5-7, e precisamente foglio 3 particella 241, sub 1, Lotto A, cat. D/1”. Detto contenzioso veniva poi risolto in via bonaria dalle parti attraverso un accordo transattivo di € 244.000,00 (inclusa i.v.a.) teso a definire il predetto giudizio (recante R.G. 23266/13). Tuttavia, nonostante la transazione intercorsa tra le parti convenute, nessuna delle società provvide a corrispondere agli attori i corrispettivi dovuti per le prestazioni professionali da essi svolte.
Alla luce delle suddette vicende come sopra-descritte, gli attori rilevavano: 1) la non contestazione dell'incarico in quanto nessuna delle convenute negava l'attività svolta dagli attori;
2) la responsabilità del pagamento delle competenze professionali sia dell' – avendo ammesso di aver _5 assunto l'obbligo di pagamento - che della committente della parte amministrativa per CP_2
l'ottenimento del P.U.A.; 3) la non inclusione, nell'accordo quadro stilato tra le convenute, delle spettanze dovute ai professionisti per gli incarichi ricevuti da . CP_2
A sostegno della propria ricostruzione gli attori evidenziavano altresì che la transazione intervenuta tra le due convenute ( e ) per la definizione del citato contenzioso tra loro insorto non _5 CP_2
fosse valida nei loro riguardi producendo solo efficacia interna tra le parti.
La , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda eccependo che gli attori CP_2 avevano svolto l'attività suindicata nell'interesse e su incarico esclusivo della e, pertanto, _5 chiedeva al Tribunale di “rigettare la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali associati dello studio con Persona_1 Controparte_1
citazione notificata in data 15.03.2017 nei suoi confronti con condanna esclusiva della convenuta
. In ipotesi di accoglimento della domanda dei professionisti, chiedeva la condanna della _5 _5
a tenerla indenne delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio in forza della clausola di manleva contenuta nella richiamata transazione del 10 agosto 2015”. In particolare,
sosteneva di non aver conferito agli attori, tanto per iscritto quanto verbalmente, l'incarico CP_2
professionale dagli stessi indicato come causa, titolo e fonte del chiesto corrispettivo. In base a questa ricostruzione la convenuta eccepiva di essere sprovvista della legittimazione passiva e che l'unico legittimato passivo nel presente giudizio fosse la . _5
A sostegno del suo assunto rilevava che l'aver intrattenuto una copiosa corrispondenza con CP_2
lo studio BEC3, o la circostanza che a corredo della domanda di rilascio del permesso a costruire per attuare la riconversione del suo stabilimento sia stato posto un elaborato tecnico recante la firma dell'arch. , non fosse sufficiente a provare l'effettivo conferimento Pt_1 CP_1 dell'incarico agli attori. Assume ancora la convenuta che gli attori, con la richiesta di acquisizione dell'accordo quadro stilato tra le convenute in data 02.08.2011, hanno implicitamente riconosciuto che il presupposto della prestazione professionale svolta, presumibilmente anche su incarico della
, sia l'accordo che questa concluse con la per la riconversione del complesso CP_2 _5
industriale di sua proprietà in complesso residenziale, pertanto, provvedeva a depositarlo in atti. Dalla lettura degli art. 1 e 2 della richiamata scrittura intende circoscrivere la sua CP_2 obbligazione unicamente nel prestare la necessaria collaborazione per consentire alla l'esatto _5
adempimento della sua obbligazione escludendo così qualsiasi suo coinvolgimento nel rapporto con i professionisti incaricati di curare l'istruttoria presso il comune. In particolare richiama il contenuto degli art. 1, 2 e 5 della scrittura prodotta il cui contenuto di seguito è riportato: all'art. 1 “.. di convenire che nell'attività necessaria e indispensabile per ottenere la valorizzazione di cui in premessa si occupi e si impegni a fornire ogni più ampia collaborazione, e con la _5
massima diligenza, alla predisposizione di tutto quanto è propedeutico alla delocalizzazione, richiesto dalla normativa. Imit imm.re…… redigerà e fornirà il know how di cui dispone ed ogni altra collaborazione anche tecnica perché possa ottenere tutte le autorizzazioni necessarie CP_2 per la successiva fase di valorizzazione dell'area oggi industriale. In particolare , anche con _5
l'ausilio di tecnici e professionisti esterni, appronterà idonea relazione tesa ad ottenere, da parte della competente autorità amministrativa, il riconoscimento della incompatibilità del sito… con le aree residenziali limitrofe;
redigerà il piano di delocalizzazione, propedeutico alla successiva fase di valorizzazione;
redigerà il ………… porrà in essere tutte le attività tecniche e amministrative necessarie alla buona riuscita dell'operazione con la dichiarazione di incompatibilità rispetto alla attività residenziali limitrofe, il cambio di destinazione del sito da industriale in abitativo e la concessione edilizia per la realizzanda edificazione abitativa”;
ART.2 “ Icimen di controverso fornirà tutta la collaborazione per la redazione della richiesta necessaria ad ottenere l'accertamento di non compatibilità del sito con le attività residenziali limitrofe, per la redazione del piano di delocalizzazione e per la successiva redazione del detto
PUA…….”
E ancora afferma che la sua estraneità è ulteriormente acclarata dalla lettura dell'art 5 dell'accordo ove si legge: “Le parti si danno altresì atto che nell'ipotesi in cui il piano non dovesse essere approvato dalle competenti autorità, alcuna di esse potrà far valere alcun diritto nei confronti dell'altra. In particolare espressamente riconosce di assumere a proprio carico e senza alcun _5
diritto di rivalsa, tutti quei costi indispensabili per la redazione di tutto quanto richiesto per la presentazione alle autorità competenti di documentazione tesa ad ottenere il riconoscimento di incompatibilità; per ottenere l'approvazione della delocalizzazione;
per ottenere, da ultimo,
l'approvazione del PUA, propedeutico e indispensabile per iniziare la valorizzazione”.
Per quanto motivato la conclude per il rigetto della domanda degli attori e, in caso di CP_2
accoglimento della domanda, per la condanna di a tenere indenne dalle conseguenze _5 CP_2
pregiudizievoli derivanti dal giudizio in virtù della clausola di manleva contenuta nella transazione del 10.08.2015 con vittoria di spese. Il 29 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la e chiedeva al Tribunale di rigettare le richieste _5
degli architetti e la richiesta di manleva avanzata da perché infondata ed assumeva che i CP_2
fatti come narrati non corrispondevano a quanto realmente accaduto.
CP_ Assumeva la che dopo aver verificato l'ammissibilità del Piano Casa giusta relazione dello studio Cont CP_
del 16.02.2011 (doc 6 prodotto da parte attrice) la e la sottoscrivevano un accordo CP_2
quadro, con il quale venivano regolati i rapporti tra le due società, per tentare di ottenere la detta delocalizzazione e riconversione.
La , pertanto, ultimato il programma, avrebbe ottenuto il rilevante risultato sia di poter CP_2
delocalizzare il sito industriale, che era diventato incompatibile con le abitazioni circostanti, sia di poter riconvertire il suolo mediante la edificazione di un sito residenziale. A seguito di istruttoria e deposito degli atti amministrativi, necessari per ottenere le autorizzazioni, il Comune di Casavatore approvava il piano di delocalizzazione. Nonostante l'ottenimento delle autorizzazioni e dopo una serie di contatti tra i professionisti delle due società, per attuare le successive fasi previste nell'accordo quadro, non si procedette al trasferimento dell'immobile. CP_ La rinvenne, nel comportamento della , che la reale volontà di questa fosse quella di CP_2
sottrarsi agli impegni sottoscritti e di evitare, quindi, il trasferimento del complesso immobiliare
CP_ avendo posto una serie di richieste alla inattuabili che, in realtà, celavano la volontà di non adempiere agli accordi sottoscritti. CP_ Dopo una serie di tentativi di trovare una soluzione bonaria la notificava atto di citazione, innanzi al Tribunale di Napoli, con il quale chiedeva una sentenza costitutiva tesa ad ottenere il trasferimento della consistenza immobiliare, ubicata in Casavatore, alla Via Bracco 5-7, e precisamente foglio 3, particella 241, sub 1, Lotto A, cat. D/1. CP_ Per quanto esposto la con l'atto di costituzione nel presente giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per via della decisione della di non voler proseguire la realizzazione del piano CP_2 urbanistico, non essendo presente nell'accordo quadro alcuna clausola o vincolo che gli accollava il pagamento dell'attività professionale resa dagli attori. Inoltre, contestava la responsabilità e l'eventuale manleva richiesta dalla in quanto le spettanze dei professionisti non erano indicate CP_2 nell'accordo transattivo su richiamato.
Espletata la prova testimoniale, l'interrogatorio del legale rapp,te della , la causa veniva CP_2
rinviata per la precisazione delle conclusioni stante la richiesta degli attori di emettersi sentenza parziale relativamente all'an debeatur e rinviando in prosieguo la determinazione del quantum. Con ordinanza del 15.05.2023, la dott.ssa Menale ritenuto che la decisione preliminare sull'an debeatur avrebbe determinato un'inutile dilazione dei tempi di decisione dell'intero giudizio, rimetteva la causa in istruttoria per la nomina del CTU per procedere alla definizione dell'intera controversia. Depositata la CTU all'udienza del 15.04.2024 il giudice si riservava alla luce delle contestazioni sollevate dalle parti e chiarimenti al CTU, e con provvedimento del 17.04.2024 il giudice rinviava la causa per consentire al CTU il deposito dei chiarimenti richiesti, e formulava proposta di conciliazione ai sensi della art. 185 bis rifiutata da entrambe le parti. All'udienza del 04.07.2024 su richiesta delle parti, ferme le contestazioni sollevate alla CTU la causa veniva introitata a sentenza con i termini del 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata per quanto di ragione.
Anzitutto va in via preliminare osservato che contrariamente a quanto sostenuto dalla il CP_2 conferimento dell'incarico non deve avvenire necessariamente in forma scritta. A riguardo, infatti, in relazione agli incarichi professionali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il conferimento degli stessi può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica amministrazione
(Cass. civ. n. 23957/2013; Cass. civ. n. 1741/2010).
Va evidenziato, infatti, che presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr Cass. Civ. ord. n. 13828/2019). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa ritenersi fornita sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Civ. ord. 3043/2023).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha, quindi, l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere, nell'adempimento dell'incarico commessogli,
e l'entità delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale.
Costituisce circostanza puntualmente allegata dagli attori e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore delle convenute. Segnatamente, a supporto delle proprie deduzioni, gli attori hanno depositato significativa e rilevante documentazione, scambi di corrispondenza e e-mail intercorse tra le convenute (in particolare i destinatari delle email allegate sono - indirizzo email del rappresentante legale dell' - e Email_4 CP_2 indirizzo mail della ) dalle quali emerge che l'affidamento dell'incarico Email_5 _5
professionale risulta effettivamente conferito da entrambi i convenuti.
Dalla ricostruzione puntuale dei fatti narrati dalle parti si evince che i convenuti, erano interessati ad effettuare: quanto alla , il piano di delocalizzazione dell'attività industriale divenuta CP_2 incompatibile con l'area in cui essa sorgeva, quanto alla , ad ottenere la riconversione dell'area _5
da industriale in edilizia abitativa secondo la legislazione regionale sul Piano Casa al fine di acquistare l'area industriale e realizzare il complesso immobiliare residenziale. Le parti, infatti, in virtù dei reciproci interessi dopo la relazione presentata dallo in data 16.02.2011, su incarico della CP_1
, (cfr. doc 6 produzione attrice) verificata la fattibilità dell'ammissibilità del Piano Casa in data _5
02.08.2011 stilavano un accordo quadro (cfr. doc. 2 prod. ) con il quale regolavano le attività CP_2
da svolgersi per raggiungere il risultato di interesse comune.
Nella premessa del detto accordo (sconosciuto nel contenuto dagli attori tanto che ne richiedono l'ordine di esibizione) alla pagina 2 lettera f si legge: “alla luce del detto progetto di trasformazione ha individuato e contattato la imm.re perché la stessa valutasse l'opportunità e CP_2 _5
convenienza di creare una partnership con essa, per tentare di ottimizzare e di valorizzare il detto CP_ sito (suolo ove era ubicato l'azienda e opoficio della ) perché la possa fornire una CP_2
concreta attività di supporto, anche per tutte le attività tecniche – amministrative propedeutiche e necessarie per poter accedere ai benefici concessi dalla detta normativa “ ”. Ancora Parte_3 alla lettera g secondo capoverso si legge: “Pertanto, e anche sulla base della CP_2 _5
'verifica Ammissibilità Piano Casa e studio di fattibilità con ipotesi di intervento' redatta in data
21.02.2011 dallo studio , con la sottoscrizione del presente accordo……. Hanno interesse a CP_1
creare una sinergia per compiere tutte le attività necessarie e indispensabili per ottenere la valorizzazione dell'area più volte menzionata……. delocalizzazione opificio industriale, nel mutamento di destinazione dell'area dove sorge detta azienda, ……. omissis…..”.
Orbene dalla premessa si desume che, avendo i convenuti l'interesse al raggiungimento degli scopi Cont comuni, hanno collaborato per quanto di loro competenza all'attività svolta dallo studio CP_ (inizialmente incaricati dalla per l'attività preliminare di verifica) incaricato ad ottenere le autorizzazioni PUA. L'incarico a presentare le domande in nome della , invero, appare CP_2
CP_ Cont conferito da entrambe le società, la infatti non contesta di aver incaricato lo studio 3 per le attività amministrative e, dall'esame dei documenti prodotti da parte attrice, appare evidente anche il conferimento dell'incarico da parte della che risulta quale committente sui documenti CP_2
depositati dagli attori presso il Comune di competenza (cfr. doc. 7, 8, 9,12,13, 23, 26, 27, 28) veste mai contestata dalla nella copiosa corrispondenza depositata in atti ed intercorsa con gli attori. CP_2
Cont In particolare va evidenziato che il 20.09.2011 lo studio notizia a sullo stato della CP_3 pratica (doc. 7), il 18.10.2011 l'arch deposita al SUAP la pratica ove il committente risulta Pt_1
essere la (doc.8), nelle integrazioni delle pratiche Suap (doc 12, 13, 27,28 di parte attrice) lo CP_2
Cont studio in persona dell'arch. dichiara di essere il tecnico incaricato dalla Pt_1 CP_2
(qualifica mai contestata dalla convenuta pur avendone conoscenza), ma vi è dippiù il 20.07.2012
Cont (doc. n. 26) lo stesso su richiesta dello studio di depositare la relazione sulla piscina CP_3 risponde… “procedere con massima sollecitudine”. Ancora nel doc. 23 depositato in atti da parte attrice (atto di Sottomissione) la premette di aver presentato progetto di riconversione CP_2 dell'area industriale ubicata in Casavatore…………riconoscendo ancora una volta la sua titolarità di committente.
A ben vedere la ritiene che dall'accordo quadro è evidente che la sua attività fosse limitata CP_2 alla sola sottoscrizione dei documenti necessari per ottenere il PUA ma, dalla lettura dell'accordo quadro e in particolare dai su richiamati art. 1,2 e 5 non appare l'obbligo esclusivo della al _5
Cont pagamento dei compensi dei tecnici dello studio In particolare l'art. 5 prevedeva che la _5
riconosceva di assumere su di se, e senza diritto di rivalsa, le attività svolte per il raggiungimento dell'interesse comune “Riconoscimento di incompatibilità, approvazione delocalizzazione e
PUA” ma solo nell'ipotesi in cui il piano non fosse stato approvato, cosa che non è successa nel caso in esame, visto che il piano fu approvato ma le parti non procedettero alla stipula degli atti
CP_ successivi, da qui la citazione in giudizio della alla , contenzioso conclusosi con la CP_2
transazione richiamata del 18.08.2015 e prodotta in atti dalla al doc. 9. CP_2
In tema di valore probatorio dei documenti analizzati occorre evidenziare, in via generale e in punto di diritto, che nel processo civile le mail, al pari degli sms, hanno piena efficacia di prova;
per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. In altri termini, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712
c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (ex multis recentemente Cass.
17.07.2019, n. 19155). La convenuta, sul punto, non ha effettuato formale disconoscimento delle citate mail né ha allegato circostanze ulteriori e diverse in ordine alla ragione della trasmissione delle stesse;
anche a non voler attribuire a tali affermazioni valore di riconoscimento di debito ex art. 1988
c.c. con riferimento al credito oggetto di pretesa, tali dichiarazioni, stante l'univoco contenuto delle stesse nonché, sul piano soggettivo, la qualifica del soggetto emittente, assumono chiaro valore confessorio stragiudiziale circa la consapevolezza di un'esposizione debitoria della società opponente nei confronti dei professionisti e confermano ulteriormente l'omesso pagamento da parte dell'attrice.
A ciò si aggiunga che le contestazioni svolte da non negano l'espletamento dell'incarico CP_2
professionale degli attori, limitandosi ed affermare che lo stesso sia stato conferito dalla . _5
Passando ad esaminare i risultati dell'interrogatorio formale espletato dal legale rapp.te della convenuta si evidenzia in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni CP_2
rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (Cass. civ. n. 30529/2017), nel caso in esame il giudice rileva che la richiesta del P.U.A. (depositata in atti al doc. 8 di produzione attrice) fu sottoscritta da e CP_8 [...]
qualificatisi legali rapp.ti della al 17.10.2021, pertanto, le dichiarazioni del legale CP_3 CP_2
rapp,te sui capi 1,2, 3 risultano inconferenti in quanto all'epoca dei fatti non fu lui Controparte_4
a conferire l'incarico e, tra l'altro, contrastano con quanto appare dai documenti prodotti nonché dalla mail (cfr. doc. 18 prodotta dagli attori) a firma dello stesso. Quanto alle dichiarazioni rese dai testi anch'esse non sono sufficienti a confermare il mancato conferimento dell'incarico agli attori da parte dei convenuti atteso che entrambi i testi hanno affermato di non sapere nulla sul conferimento dell'incarico ma non ne hanno confermato il mancato conferimento.
Va detto in tema di conferimento dell'incarico al professionista che esso può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (cfr. Cass. ord. 25941/2021).
Orbene dall'esame degli atti di giudizio si rileva che nessuno dei convenuti ha contestato l'espletamento dell'attività professionale quanto al conferimento dell'incarico la sostiene che CP_2
CP_ l'incarico era stato affidato dalla e questa assume il contrario. Vi è da dire che gli attori hanno, di fatto, svolto una attività necessaria e richiesta da entrambe le società che avevano l'interesse comune ad ottenere il P.U.A. per poi procedere alla vendita del compendio immobiliare (la ) CP_2
CP_ e l'acquisto per la realizzazione del complesso immobiliare (la pertanto, la mancata conclusione dell'accordo tra le parti non può far ricadere sui tecnici, che hanno eseguito l'attività richiesta dalle stesse, il danno conseguente atteso che le loro attività non sono state pagate da nessuno dei convenuti.
Inoltre, se si volesse credere che l'incarico sia stato dato agli attori dalla il comportamento della _5
, che in nessuna comunicazione interna con i tecnici ebbe a precisare che alcun incarico CP_2
professionale si intendeva conferitogli, ha indotto le parti a credere nel corretto affidamento dello stesso.
La non contestazione specifica del conferimento si desume anche dalla scrittura privata contenente la transazione incorsa tra e per la definizione del giudizio recante NRG n. 23266/2013. _5 CP_2
Infatti, all'art. 1 le parti pattuiscono: “a titolo di rimborso forfettario delle spese tecniche e/o legali che ha affrontato o è tenuta ad affrontare per compensare i professionisti dalla stessa incaricati _5 dell'espletamento delle attività di cui all'accordo quadro del 2 agosto 2011, confermato il 6 luglio
2012, versa, alla sottoscrizione del presente atto”. CP_2
Va rilevato che se pur è vero, come avremo modo a breve di sostenere, che la transazione non può produrre effetti ultra-partes essendo un contratto e come tale sottoposto ai principi generali di cui all'art. 1372 c.c., ciò non toglie che la stessa in quanto scrittura privata può assurgere a valore probatorio.
A ciò si aggiunga che pur se considerassimo l'incarico attribuito dalla sola , dell'attività _5
professionale ha beneficiato anche la stessa come affermato dalla stessa nella comparsa CP_2 conclusionale ha, in esecuzione di quell'accordo, ricevuto da gli elaborati tecnici CP_2 _5 redatti dai professionisti e se ne è servito a quei soli fini”.
Ancora l'eccezione sollevata da parte della , secondo cui quest'ultima risulterebbe esentata CP_2
da ogni forma di responsabilità nei confronti degli attori e sarebbe sprovvista di legittimazione passiva in virtù della transazione sottoscritta, va disattesa. La convenuta vorrebbe, in base alla CP_2 clausola di manleva contenuta nell'accordo transattivo, essere esentata da ogni forma di responsabilità in quanto assume che la responsabilità sia addebitabile solo ad che, in base all'accordo _5 richiamato, doveva “definire ogni spettanza di terzi dalla stessa incaricati nel corso delle trattative”
e “si impegnava inoltre espressamente a rivalere i ogni e qualsiasi pretesa che detti CP_2 terzi dovessero avanzare nei confronti di essa ”. Orbene, essendo CP_2
la transazione un contratto attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una lite già iniziata o prevenire una lite che potrebbe insorgere (art. 1965 cod. civ.), e dovendosi quindi applicare la disciplina generale dei contratti, non può che concludersi per la sua efficacia esclusivamente nei confronti delle parti e non dei terzi rimasti estranei alla stipula, in applicazione del principio della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 cod. civ.. L'art. 1372 c.c. secondo comma afferma, infatti, che il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi ed esprime chiaramente il principio di relatività. In tale prospettiva, si può sostenere che il principio di relatività voglia semplicemente significare che gli effetti negoziali non possono avere alcun impatto sui soggetti rimasti fuori dall'accordo, ovvero che gli effetti c.d. ''diretti'' del contratto, ossia le obbligazioni che sorgono fra le parti, non possono prodursi in capo a soggetti ad esso estranei né può privare soggetti estranei all'accordo dei loro diritti.
Da quanto argomentato e dai documenti prodotti dalle parti il giudice ritiene accertato che l'incarico eseguito dagli attori fu loro affidato da entrambi i convenuti che collaboravano per raggiugere lo scopo comune, giusto accordo quadro in atti.
In fase preliminare, infatti, furono gli attori a verificare, su incarico della , la fattibilità del _5
progetto a cui le parti volevano addivenire, quindi, ottenuto il parere preliminare di fattibilità le parti convenute decisero di proseguire con i detti tecnici affinchè svolgessero tutte le attività propedeutiche all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di delocalizzazione CP_ dell'azienda per la e di realizzazione del complesso immobiliare per la CP_2
Accertato l'an il giudice in virtù della notevole anzianità del giudizio, dei chiarimenti depositati dal
CTU arch. passa ad esaminare il quantum della domanda, alla luce anche delle eccezioni Per_2
sollevate da parte convenuta , e rileva che dall'esame dei documenti in atti, ritenuto che le CP_2
contestazioni sollevate dalle parti sono state puntualmente motivate, ritiene sufficientemente istruita la causa anche sul quantum, puntualmente quantificato e motivato dal suo ausiliare alle cui conclusioni aderisce. L'ausiliario, infatti, rileva che l'affermazione del ctp di parte attrice che “il comune ha deliberato a favore del PUA presentato con valore di permesso a costruire allora il progetto è definitivo” è del tutto imprecisa;
che la continua integrazione di documenti che l'arch. inviava al comune oltre il giorno della delibera di CC dell'8/3/2012, indica un Pt_1
perfezionamento del deposito ancora in corso ben dopo la detta delibera. E, soprattutto, rileva che il testo della delibera non è in atti pertanto non può affermarsi che la delibera abbia valore di permesso a costruire.
Da quanto affermato dall'ausiliare, quindi, parte attrice non ha provato di aver ottenuto una delibera con valore di permesso a costruire sulla quale intendeva provare che il progetto fosse definitivo.
Pertanto, in mancanza di prova della circostanza su dedotta e in mancanza della produzione del documento su richiamato il progetto va qualificato come non definitivo. Per quanto detto aderendo alle conclusioni formulate dal suo ausiliario il giudice quantifica in euro 295.600,80 le somme dovute agli attori, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione atteso che il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di singoli incarichi costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuto dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardo nel pagamento (cfr. Cass. Civ. sent. N. 2823/2002). Nel caso in esame gli attori non hanno fornito al giudicante prova adeguata al fine di consentire la condanna alla rivalutazione monetaria sulle somme liquidate.
Rigetta la domanda di manleva della nei confronti della in virtù dell'impegno assunto CP_2 _5 nell'accordo transattivo in atti, in considerazione del fatto che la genericità dell'accordo come redatto non consente al giudicante di comprendere se nel detto importo fossero effettivamente ricomprese le spese degli attori e in che misura. Va sul punto rilevato che al momento dell'accordo la aveva CP_2
già ricevuto la richiesta di pagamento degli attori pertanto avrebbe dovuto e potuto indicare se tra le spese tecniche si intendevano incluse quelle oggetto del presente giudizio. CP_ Tra le convenute e sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la CP_2
reciproca soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del D.M. 55/2017 come modificato dal D.M. 147/2022 in euro 22.457,00 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre esborsi Euro 3.415,98, oltre rimborso spese di CTU se pagate, spese generali 15%,
I.v.a. e C.p.a… Esse vanno poste a carico dei convenuti soccombenti senza vincolo di solidarietà anche in considerazione del
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa, come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento della domanda dichiara il diritto dell'arch. dell'arch. Parte_1
e dell'arch. , in proprio e quali associati dello Parte_2 Persona_1
, a percepire il compenso per l'attività professionale Controparte_1
svolta in favore della e della per la CP_2 Controparte_7
realizzazione di un Piano Urbanistico 17 Attuativo (P.U.A.) con valore di permesso di costruire, relativamente al complesso immobiliare a destinazione industriale sito in
Casavatore (NA) alla Via Roberto Bracco 5/7 e riportato in catasto al foglio 3 particella 241 sub. 1;
2) Condanna la la in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_7 rapp.ti p.t al pagamento solidale, in favore dell'arch. dell'arch. Parte_1 [...]
e dell'arch. , in proprio e quali associati dello Pt_2 Persona_1 [...]
, della somma complessiva di euro 295.600,80, oltre interessi legali Controparte_1
dalla data di messa in mora al soddisfo;
3) Condanna le convenute al pagamento delle spese legali in favore degli attori come liquidate in motivazione;
4) Rigetta la domanda di manleva della nei confronti della , in virtù dell'accordo CP_2 _5
transattivo intercorso per quanto motivato.
5) Compensa tra la e la le spese di giudizio. CP_2 _5
Così deciso in Napoli 14.02.2025
Il G.O.P. Dott.ssa Concetta Menale