TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7697/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7697/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 22.07.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Gianna Paganin Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Gianna Parte_2
Paganin con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologare con sentenza la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda;
2. I coniugi, economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione riguardante il matrimonio, avendo già definito, fatta eccezione per la casa coniugale ed il relativo arredo che restano in comproprietà, ogni questione patrimoniale-economica discendente dal matrimonio e dal regime patrimoniale della comunione dei beni relativamente ai loro beni mobili e segnatamente ai conti bancari, depositi e a ogni altro rapporto bancario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
22.07.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 16.09.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08.07.1977 e nato a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Ponte San Nicolò di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ponte San Nicolò al n. 1, parte II, Serie A dell'anno 2017;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Parte_2 scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7697/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 22.07.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Gianna Paganin Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Gianna Parte_2
Paganin con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologare con sentenza la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda;
2. I coniugi, economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione riguardante il matrimonio, avendo già definito, fatta eccezione per la casa coniugale ed il relativo arredo che restano in comproprietà, ogni questione patrimoniale-economica discendente dal matrimonio e dal regime patrimoniale della comunione dei beni relativamente ai loro beni mobili e segnatamente ai conti bancari, depositi e a ogni altro rapporto bancario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
22.07.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 16.09.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08.07.1977 e nato a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Ponte San Nicolò di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ponte San Nicolò al n. 1, parte II, Serie A dell'anno 2017;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Parte_2 scritte per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari