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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 143/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023
TRA
(avv.ti Prencipe Gaetano, Trisorio Liuzzi Giuseppe) E_
E
(avv.to Mazzuoli Stefano) E_
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 17/9/2018, la Parte_2
conveniva in giudizio la società esponendo che:
[...] E_
- manifestatosi lo stato di insolvenza già nel corso dell'anno 2012, in data 5 dicembre 2013, aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 161 L. F., con contestuale iscrizione nel registro Imprese;
- con decreto depositato in data 15 luglio 2014, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo n. 7/2013;
- successivamente, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 45 del 30 gennaio 2015, era stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e quindi con decreto depositato in data 3 marzo 2015, il Tribunale di Foggia aveva dchiarato l'improcedibilità della procedura finalizzata all'omologazione del concordato preventivo n. 7/2013;
- con sentenza n. 40/2016 depositata in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato lo stato di insolvenza della .; Parte_3
pagina 1 di 7 - nel periodo precedente l'instaurazione della procedura concorsuale, aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta a cui aveva subappaltato l'esecuzione di E_
opere di urbanizzazione presso il Porto turistico di Marina del Gargano, in Manfredonia commissionate dalla società SP SR;
- la alla data del 27/10/2013, risultava essere creditrice della per la E_ CP complessiva somma di € 667.082,13;
- in data 22/10/2013 la non riuscendo ad onorare il predetto debito aveva delegato la CP committente SP SR (debitrice e fideiussore della ad eseguire il pagamento di € CP
368.543,16 in favore della società E_
- la SP SR eseguiva in favore della in data 28/10/2013 il pagamento della E_ somma di € 203.115,69, e in data 11/11/2013 il pagamento della somma di € 128.230,85, con compensazione del maggior credito vantato da nei confronti della stessa SP SR. CP
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale - revocare, ex art. 67 comma 1 n. 2 R.D. 267/42, i pagamenti effettuati da in data 28 ottobre e 11 novembre 2013, e comunque effettuati E_
nei sei mesi antecedenti il 5 dicembre 2013, in favore della convenuta, attraverso delegazioni di pagamento nei confronti del terzo debitore SP SR, per la somma di € 331.346,53, conseguentemente condannare la convenuta a versare a E_ E_
, in persona del Commissario liquidatore, la somma di € 331.346,53, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata - revocare, ex art. 67 comma 2 R.D. 267/42, i pagamenti effettuati da in data 28 ottobre E_
e 11 novembre 2013, e comunque effettuati nei sei mesi antecedenti il 5 dicembre 2013, in favore della convenuta, attraverso delegazioni di pagamento nei confronti del terzo debitore SP SR, per la somma di € 331.346,53, conseguentemente condannare la convenuta (in quanto E_ all'atto dei pagamenti ricevuti era consapevole dello stato di insolvenza di ), a versare a CP
, in persona del Commissario liquidatore, la E_ somma di € 331.346,53, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa domanda ed instando per il E_
rigetto.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023 accoglieva la domanda e condannava la al pagamento in favore della della complessiva somma di € E_ CP
331.346,53 nonché al pagamento delle spese.
pagina 2 di 7 Contestualizzava i pagamenti nel periodo sospetto in quanto avvenuti nell'anno anteriore alla data di deposito (5/12/2013) della domanda di concordato da parte della società attrice.trovando applicazione l'art. 69 bis co. 2 L.F. (in vigore al momento della presentazione della domanda di concordato da parte della società attrice), che sancisce il principio della retrodatazione del periodo sospetto nel caso di consecuzione tra procedure concorsuali.
Argomentava che la vantando un credito nei confronti della committente SP SR, CP per i lavori eseguiti in favore di quest'ultima in virtù del contratto di appalto n. 707 del 20/6/2012, aveva delegato la stessa SP SR a pagare l'importo di € 368.543,16 direttamente in favore del proprio creditore cui aveva subappaltato l'esecuzione delle opere. E_
Aggiungeva che i pagamenti oggetto di causa dovevano considerarsi anomali essendo stati eseguiti dal terzo (SP SR), debitore di mediante denaro a quest'ultima dovuto, così alterandosi la par CP
condicio creditorum tra i creditori della CP
Escludeva che i pagamenti fossero stati eseguiti in forza di un autonomo contratto di garanzia essendo la SP SR debitrice della (alla data del 28/10/2013, per l'importo di € 376.583,30) CP
e quindi il denaro con cui erano stati eseguiti i pagamenti era riconducibile, sia pur indirettamente, alla
CP
Precisava, altresì, che i pagamenti eseguiti in favore di cadevano nel c.d. periodo Pt_1 E_
sospetto e vi era la piena consapevolezza della società creditrice in ordine allo stato di insolvenza di
CP
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società contestando che il E_
Tribunale aveva erroneamente:
1) omesso di ritenere che i pagamenti oggetto di revocatoria erano riconducibili a lavori eseguiti dall'appellante sino al 4° SAL;
2) ritenuto la revocabilità del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, effettuato con riferimento all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e all'art.93 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in materia di appalti pubblici;
3) ritenuto sussistenti gli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della E_
Instava per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la società contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone CP
il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo, secondo l'appellante, i pagamenti oggetto di revocatoria erano stati eseguiti da
SP SR, in favore della non già in forza di una delegazione di pagamento da E_
parte della bensì di un contratto autonomo di garanzia (essendosi la SP s.r.l. costituita CP
fideiussore della per l'importo di € 468.543,12, dovuto fino al 4° SAL a tutto il 31/12/2013). CP
Il Tribunale non aveva condiviso tale assunto sull'erroneo presupposto della mancanza di prova circa i SAL ai quali tali pagamenti si riferivano “ed in particolare la prova che essi si riferiscano a compensi dovuti per lavori contabilizzati “sino al 4° Sal a tutto il 31/3/2013”.
Il motivo non è condivisibile.
La società appellante ha valorizzato come contratto autonomo di garanzia il documento del 5.04.2013 con cui la SP SR si costituiva fideiussore della e si impegnava a pagare alla Parte_4
“, a prima richiesta scritta, senza l'onere della preventiva escussione dell'obbligato E_
principale, rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi, l'importo che sin da ora viene indicato dall' come dovuto, sino al 4° Sal a tutto il 31/3/2013 di € 468.543,12 oltre Parte_5
IVA e conseguentemente impegnandosi a versare contestualmente alla il residuo CP pagamento sino al 5° SAL a tutto il 31/3/2013 per un importo di € 200.851,58 oltre IVA di legge. Si precisa infatti che l'importo dei certificati di pagamento emessi a tutto il 31/3/2013 ammonta ad €
669.394,70 oltre iva e quindi esattamente la somma dei due importi precedenti da riconoscere all'impresa subappaltatrice ed all'impresa appaltatrice ”. E_ CP
L'assunto non è condivisibile poiché frutto di una lettura errata ed atomistica del predetto documento che è, in realtà, il testo di una raccomandata a/r recante come oggetto: “garanzia di pagamento” .
Nella premessa di detta raccomandata SP SR richiama:
- il contratto n. 1294 del 20.09.2012 con cui la affidava all'impresa CP [...]
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria presso il porto turistico di E_
Manfredonia;
- il ruolo di SP SR di committente principale dei suddetti lavori.
A tale premessa segue la costituzione di fideiussore di SP SR nei confronti dell'obbligata principale e la contestuale dichiarazione di impegno al pagamento dell'importo “… che CP sin da ora viene indicato dall' come dovuto, sino al 4° Sal a tutto il Parte_5
31/3/2013 di € 468.543,12 oltre IVA e conseguentemente impegnandosi a versare contestualmente alla
il residuo pagamento sino al 5° SAL a tutto il 31/3/2013 per un importo di € 200.851,58 CP
oltre IVA di legge”.
pagina 4 di 7 Ciò posto, il passaggio del documento valorizzato da parte appellante deve essere letto unitamente alla menzionata premessa che, come visto, ha natura ricognitiva del rapporto sottostante tra CP
e SP SR.
Intanto quest'ultima si è impegnata ad eseguire il pagamento in favore della in E_
quanto aveva un debito verso per essere committente dei lavori che la predetta società CP
aveva subappaltato.
Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il pagamento del terzo trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia (Cass. n. 26062/2017) che, nella specie, difetta del tutto.
La suindicata ricostruzione trova ulteriore conferma alla luce della delegazione di pagamento del
22.10.2013, rubricata “autorizzazione al pagamento diretto subappaltatori a valere sul ns credito nei vostri confronti” con cui dopo aver menzionato il grave ritardo accumulato dalla SP CP SR nel pagamento del SAL, la autorizza “nei limiti del credito vantato, a pagare direttamente il subappaltatore per un ammontare complessivo di € 368.542,96 di cui alle citate E_ fatture nn. 8, 11, 14 (vd. delegazione di pagamento di cui all'all. da 12 a 34).
E' di tutta evidenza, quindi, che SP SR, in qualità di debitore di ha eseguito i due CP pagamenti mediante denaro a quest'ultima dovuto così alterandosi la par condicio creditorum tra i creditori della CP
A fronte di tale univoca ricostruzione documentale sono inconferenti le fatture allegate dall'appellante
(vd. doc. 7) in cui sono testualmente indicati i SAL nn.1, 2 e 3 oggetto del pagamento, non incidendo le stesse sulla qualificazione giuridica del predetto documento del 5.04.2013.
Per le suesposte ragioni è infondato, altresì, il motivo sub 2.
Ed infatti, come diffusamente argomentato dal Tribunale e non specificamente contestato dall'appellante, il pagamento diretto del subappaltatore da parte della committente SP SR integra una delegazione di pagamento ex lege, e come tale è un pagamento passibile di revocatoria essendo il subappaltatore un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (cfr. su quest'ultimo principio, Cass.
S.U., 02/03/2020, n. 5685; Cass. n. 16708/2020 in motivazione).
Anche il subappaltatore concorre sul patrimonio della fallita nel rispetto della par condicio creditorum con la conseguenza che il pagamento fatto direttamente al subappaltatore è revocabile.
Parte appellante si è limitata a reiterare l'assunto dell'irrevocabilità del pagamento diretto del subappaltatore senza, tuttavia, contestare in maniera specifica, le logiche e condivisibili argomentazioni sviluppate sul punto dal Tribunale.
pagina 5 di 7 Nessun dubbio, inoltre, sulla cadenza dei pagamenti oggetto di causa nel cd. periodo sospetto essendo stati eseguiti rispettivamente in data 28/10/2013 e 11/11/2013, pertanto, nell'anno anteriore alla data di deposito (5.12.2023) della domanda di concordato da parte della società attrice ex art. 69 bis L.F.
La norma è, invero, applicabile anche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in ragione del rinvio in blocco operato dall'art. 203 co. 1 L.F. alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, sezione
III.
Inoltre, la c.d. consecutio tra procedure concorsuali di cui all'art. 69 bis L.F. sussiste allorquando le diverse procedure siano sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza (cfr. Cass.
11.6.2019 n. 15724), come nel caso di specie è pacificamente avvenuto per la per come CP dimostra la stretta cadenza temporale tra la domanda di concordato, l'apertura della LCA, la dichiarazione di insolvenza.
Anche la terza censura è infondata.
Il Tribunale ha evidenziato plurime risultanze univocamente sintomatiche della sussistenza della scientia decoctionis da parte della quali: E_
- il rapporto commerciale intercorso tra le due società operanti, peraltro, nel medesimo settore imprenditoriale e nel medesimo ristretto ambito territoriale (entrambe hanno sede ed operano nel Comune di Manfredonia);
- la documentata emissione di plurimi decreti ingiuntivi ai danni della nel periodo CP
ottobre 2012 – dicembre 2013 (44 sono documentati in atti ) e la notifica di pignoramenti presso terzi ai danni della stessa a cui ha fatto inevitabilmente seguito un discredito;
- il bilancio al 31/12/2012, regolarmente depositato dalla presso la di CP CP_2
Foggia il 5/7/2013, da cui si evince uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, e consistenti perdite: l'esercizio 2011 risultava dal suddetto bilancio chiuso con una perdita di € 202.051,00; e l'esercizio 2012 chiuso con una perdita (di sei volte superiore rispetto a quella dell'anno precedente) di € 1.378.925,00
Le suindicate emergenze sono state contestate genericamente dall'appellante che, a fondamento dell'esclusione della scientia decoctionis ha valorizzato che l'assunzione in subappalto dei lavori era avvenuta confidando nella disponibilità di SP a garantire il pagamento diretto dei detti lavori con il rilascio di una fideiussione, qual è quella legittimamente rilasciata in data 05/04/2013 in suo favore per il caso di mancato pagamento da parte di CP
L'assunto non è condivisibile atteso che la richiamata garanzia fornita da SP SR alla
[...]
è del 5.04.2013 ed è successiva sia al sorgere del credito vantato dalla E_ E_
pagina 6 di 7 nei confronti di (il contratto di subappalto tra queste intercorso risale al 20.09.2012) sia CP
alle fatture per tali lavori risalenti al periodo 31.01.2013 – 19.02.2013
I pagamenti effettuati dal terzo SP SR non possono essere ritenuti pagamenti normali, bensì anomali e la garanzia costituente un chiaro indizio di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della
[...]
E_
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ €
331.346,53 ) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi cn fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono, a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023, E_
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_6 grado che liquida in € 17.179,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 143/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023
TRA
(avv.ti Prencipe Gaetano, Trisorio Liuzzi Giuseppe) E_
E
(avv.to Mazzuoli Stefano) E_
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 17/9/2018, la Parte_2
conveniva in giudizio la società esponendo che:
[...] E_
- manifestatosi lo stato di insolvenza già nel corso dell'anno 2012, in data 5 dicembre 2013, aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 161 L. F., con contestuale iscrizione nel registro Imprese;
- con decreto depositato in data 15 luglio 2014, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo n. 7/2013;
- successivamente, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 45 del 30 gennaio 2015, era stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e quindi con decreto depositato in data 3 marzo 2015, il Tribunale di Foggia aveva dchiarato l'improcedibilità della procedura finalizzata all'omologazione del concordato preventivo n. 7/2013;
- con sentenza n. 40/2016 depositata in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato lo stato di insolvenza della .; Parte_3
pagina 1 di 7 - nel periodo precedente l'instaurazione della procedura concorsuale, aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta a cui aveva subappaltato l'esecuzione di E_
opere di urbanizzazione presso il Porto turistico di Marina del Gargano, in Manfredonia commissionate dalla società SP SR;
- la alla data del 27/10/2013, risultava essere creditrice della per la E_ CP complessiva somma di € 667.082,13;
- in data 22/10/2013 la non riuscendo ad onorare il predetto debito aveva delegato la CP committente SP SR (debitrice e fideiussore della ad eseguire il pagamento di € CP
368.543,16 in favore della società E_
- la SP SR eseguiva in favore della in data 28/10/2013 il pagamento della E_ somma di € 203.115,69, e in data 11/11/2013 il pagamento della somma di € 128.230,85, con compensazione del maggior credito vantato da nei confronti della stessa SP SR. CP
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale - revocare, ex art. 67 comma 1 n. 2 R.D. 267/42, i pagamenti effettuati da in data 28 ottobre e 11 novembre 2013, e comunque effettuati E_
nei sei mesi antecedenti il 5 dicembre 2013, in favore della convenuta, attraverso delegazioni di pagamento nei confronti del terzo debitore SP SR, per la somma di € 331.346,53, conseguentemente condannare la convenuta a versare a E_ E_
, in persona del Commissario liquidatore, la somma di € 331.346,53, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata - revocare, ex art. 67 comma 2 R.D. 267/42, i pagamenti effettuati da in data 28 ottobre E_
e 11 novembre 2013, e comunque effettuati nei sei mesi antecedenti il 5 dicembre 2013, in favore della convenuta, attraverso delegazioni di pagamento nei confronti del terzo debitore SP SR, per la somma di € 331.346,53, conseguentemente condannare la convenuta (in quanto E_ all'atto dei pagamenti ricevuti era consapevole dello stato di insolvenza di ), a versare a CP
, in persona del Commissario liquidatore, la E_ somma di € 331.346,53, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa domanda ed instando per il E_
rigetto.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023 accoglieva la domanda e condannava la al pagamento in favore della della complessiva somma di € E_ CP
331.346,53 nonché al pagamento delle spese.
pagina 2 di 7 Contestualizzava i pagamenti nel periodo sospetto in quanto avvenuti nell'anno anteriore alla data di deposito (5/12/2013) della domanda di concordato da parte della società attrice.trovando applicazione l'art. 69 bis co. 2 L.F. (in vigore al momento della presentazione della domanda di concordato da parte della società attrice), che sancisce il principio della retrodatazione del periodo sospetto nel caso di consecuzione tra procedure concorsuali.
Argomentava che la vantando un credito nei confronti della committente SP SR, CP per i lavori eseguiti in favore di quest'ultima in virtù del contratto di appalto n. 707 del 20/6/2012, aveva delegato la stessa SP SR a pagare l'importo di € 368.543,16 direttamente in favore del proprio creditore cui aveva subappaltato l'esecuzione delle opere. E_
Aggiungeva che i pagamenti oggetto di causa dovevano considerarsi anomali essendo stati eseguiti dal terzo (SP SR), debitore di mediante denaro a quest'ultima dovuto, così alterandosi la par CP
condicio creditorum tra i creditori della CP
Escludeva che i pagamenti fossero stati eseguiti in forza di un autonomo contratto di garanzia essendo la SP SR debitrice della (alla data del 28/10/2013, per l'importo di € 376.583,30) CP
e quindi il denaro con cui erano stati eseguiti i pagamenti era riconducibile, sia pur indirettamente, alla
CP
Precisava, altresì, che i pagamenti eseguiti in favore di cadevano nel c.d. periodo Pt_1 E_
sospetto e vi era la piena consapevolezza della società creditrice in ordine allo stato di insolvenza di
CP
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società contestando che il E_
Tribunale aveva erroneamente:
1) omesso di ritenere che i pagamenti oggetto di revocatoria erano riconducibili a lavori eseguiti dall'appellante sino al 4° SAL;
2) ritenuto la revocabilità del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, effettuato con riferimento all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e all'art.93 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in materia di appalti pubblici;
3) ritenuto sussistenti gli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della E_
Instava per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la società contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone CP
il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo, secondo l'appellante, i pagamenti oggetto di revocatoria erano stati eseguiti da
SP SR, in favore della non già in forza di una delegazione di pagamento da E_
parte della bensì di un contratto autonomo di garanzia (essendosi la SP s.r.l. costituita CP
fideiussore della per l'importo di € 468.543,12, dovuto fino al 4° SAL a tutto il 31/12/2013). CP
Il Tribunale non aveva condiviso tale assunto sull'erroneo presupposto della mancanza di prova circa i SAL ai quali tali pagamenti si riferivano “ed in particolare la prova che essi si riferiscano a compensi dovuti per lavori contabilizzati “sino al 4° Sal a tutto il 31/3/2013”.
Il motivo non è condivisibile.
La società appellante ha valorizzato come contratto autonomo di garanzia il documento del 5.04.2013 con cui la SP SR si costituiva fideiussore della e si impegnava a pagare alla Parte_4
“, a prima richiesta scritta, senza l'onere della preventiva escussione dell'obbligato E_
principale, rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi, l'importo che sin da ora viene indicato dall' come dovuto, sino al 4° Sal a tutto il 31/3/2013 di € 468.543,12 oltre Parte_5
IVA e conseguentemente impegnandosi a versare contestualmente alla il residuo CP pagamento sino al 5° SAL a tutto il 31/3/2013 per un importo di € 200.851,58 oltre IVA di legge. Si precisa infatti che l'importo dei certificati di pagamento emessi a tutto il 31/3/2013 ammonta ad €
669.394,70 oltre iva e quindi esattamente la somma dei due importi precedenti da riconoscere all'impresa subappaltatrice ed all'impresa appaltatrice ”. E_ CP
L'assunto non è condivisibile poiché frutto di una lettura errata ed atomistica del predetto documento che è, in realtà, il testo di una raccomandata a/r recante come oggetto: “garanzia di pagamento” .
Nella premessa di detta raccomandata SP SR richiama:
- il contratto n. 1294 del 20.09.2012 con cui la affidava all'impresa CP [...]
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria presso il porto turistico di E_
Manfredonia;
- il ruolo di SP SR di committente principale dei suddetti lavori.
A tale premessa segue la costituzione di fideiussore di SP SR nei confronti dell'obbligata principale e la contestuale dichiarazione di impegno al pagamento dell'importo “… che CP sin da ora viene indicato dall' come dovuto, sino al 4° Sal a tutto il Parte_5
31/3/2013 di € 468.543,12 oltre IVA e conseguentemente impegnandosi a versare contestualmente alla
il residuo pagamento sino al 5° SAL a tutto il 31/3/2013 per un importo di € 200.851,58 CP
oltre IVA di legge”.
pagina 4 di 7 Ciò posto, il passaggio del documento valorizzato da parte appellante deve essere letto unitamente alla menzionata premessa che, come visto, ha natura ricognitiva del rapporto sottostante tra CP
e SP SR.
Intanto quest'ultima si è impegnata ad eseguire il pagamento in favore della in E_
quanto aveva un debito verso per essere committente dei lavori che la predetta società CP
aveva subappaltato.
Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il pagamento del terzo trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia (Cass. n. 26062/2017) che, nella specie, difetta del tutto.
La suindicata ricostruzione trova ulteriore conferma alla luce della delegazione di pagamento del
22.10.2013, rubricata “autorizzazione al pagamento diretto subappaltatori a valere sul ns credito nei vostri confronti” con cui dopo aver menzionato il grave ritardo accumulato dalla SP CP SR nel pagamento del SAL, la autorizza “nei limiti del credito vantato, a pagare direttamente il subappaltatore per un ammontare complessivo di € 368.542,96 di cui alle citate E_ fatture nn. 8, 11, 14 (vd. delegazione di pagamento di cui all'all. da 12 a 34).
E' di tutta evidenza, quindi, che SP SR, in qualità di debitore di ha eseguito i due CP pagamenti mediante denaro a quest'ultima dovuto così alterandosi la par condicio creditorum tra i creditori della CP
A fronte di tale univoca ricostruzione documentale sono inconferenti le fatture allegate dall'appellante
(vd. doc. 7) in cui sono testualmente indicati i SAL nn.1, 2 e 3 oggetto del pagamento, non incidendo le stesse sulla qualificazione giuridica del predetto documento del 5.04.2013.
Per le suesposte ragioni è infondato, altresì, il motivo sub 2.
Ed infatti, come diffusamente argomentato dal Tribunale e non specificamente contestato dall'appellante, il pagamento diretto del subappaltatore da parte della committente SP SR integra una delegazione di pagamento ex lege, e come tale è un pagamento passibile di revocatoria essendo il subappaltatore un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (cfr. su quest'ultimo principio, Cass.
S.U., 02/03/2020, n. 5685; Cass. n. 16708/2020 in motivazione).
Anche il subappaltatore concorre sul patrimonio della fallita nel rispetto della par condicio creditorum con la conseguenza che il pagamento fatto direttamente al subappaltatore è revocabile.
Parte appellante si è limitata a reiterare l'assunto dell'irrevocabilità del pagamento diretto del subappaltatore senza, tuttavia, contestare in maniera specifica, le logiche e condivisibili argomentazioni sviluppate sul punto dal Tribunale.
pagina 5 di 7 Nessun dubbio, inoltre, sulla cadenza dei pagamenti oggetto di causa nel cd. periodo sospetto essendo stati eseguiti rispettivamente in data 28/10/2013 e 11/11/2013, pertanto, nell'anno anteriore alla data di deposito (5.12.2023) della domanda di concordato da parte della società attrice ex art. 69 bis L.F.
La norma è, invero, applicabile anche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in ragione del rinvio in blocco operato dall'art. 203 co. 1 L.F. alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, sezione
III.
Inoltre, la c.d. consecutio tra procedure concorsuali di cui all'art. 69 bis L.F. sussiste allorquando le diverse procedure siano sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza (cfr. Cass.
11.6.2019 n. 15724), come nel caso di specie è pacificamente avvenuto per la per come CP dimostra la stretta cadenza temporale tra la domanda di concordato, l'apertura della LCA, la dichiarazione di insolvenza.
Anche la terza censura è infondata.
Il Tribunale ha evidenziato plurime risultanze univocamente sintomatiche della sussistenza della scientia decoctionis da parte della quali: E_
- il rapporto commerciale intercorso tra le due società operanti, peraltro, nel medesimo settore imprenditoriale e nel medesimo ristretto ambito territoriale (entrambe hanno sede ed operano nel Comune di Manfredonia);
- la documentata emissione di plurimi decreti ingiuntivi ai danni della nel periodo CP
ottobre 2012 – dicembre 2013 (44 sono documentati in atti ) e la notifica di pignoramenti presso terzi ai danni della stessa a cui ha fatto inevitabilmente seguito un discredito;
- il bilancio al 31/12/2012, regolarmente depositato dalla presso la di CP CP_2
Foggia il 5/7/2013, da cui si evince uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, e consistenti perdite: l'esercizio 2011 risultava dal suddetto bilancio chiuso con una perdita di € 202.051,00; e l'esercizio 2012 chiuso con una perdita (di sei volte superiore rispetto a quella dell'anno precedente) di € 1.378.925,00
Le suindicate emergenze sono state contestate genericamente dall'appellante che, a fondamento dell'esclusione della scientia decoctionis ha valorizzato che l'assunzione in subappalto dei lavori era avvenuta confidando nella disponibilità di SP a garantire il pagamento diretto dei detti lavori con il rilascio di una fideiussione, qual è quella legittimamente rilasciata in data 05/04/2013 in suo favore per il caso di mancato pagamento da parte di CP
L'assunto non è condivisibile atteso che la richiamata garanzia fornita da SP SR alla
[...]
è del 5.04.2013 ed è successiva sia al sorgere del credito vantato dalla E_ E_
pagina 6 di 7 nei confronti di (il contratto di subappalto tra queste intercorso risale al 20.09.2012) sia CP
alle fatture per tali lavori risalenti al periodo 31.01.2013 – 19.02.2013
I pagamenti effettuati dal terzo SP SR non possono essere ritenuti pagamenti normali, bensì anomali e la garanzia costituente un chiaro indizio di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della
[...]
E_
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ €
331.346,53 ) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi cn fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono, a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3003/2023 pubblicata il 30/11/2023, E_
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_6 grado che liquida in € 17.179,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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