Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 390/2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 390 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO GIOVANNI, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CALABRO' LIVIO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M., tempestivamente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 24.02.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 06.02.24 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1036/2024 del 5/06/2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso. In particolare:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, domicilio e/o dimora;
- confermare, per il resto, la sentenza ed omologa di separazione avendo dichiarato i coniugi di essere entrambi economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano (CS), in data
23/08/1998 tra e , come sopra generalizzati, alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (atto n. 50 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1998).
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia