TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/10/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1571/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Russo CP_1
Vito, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] – loev - Bielorussia il Controparte_2
13/03/1989, con il patrocinio dell'Avv.to Russo Vito, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 01/12/2007 in Arrone (TR), che dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...]; CP_3
nato a [...] il [...]; CP_4
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e di successiva pronuncia, trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato la pendenza di procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, con affidamento dei tre minori al Servizio sociale, collocamento dei tre figli in strutture e disciplina delle frequentazioni genitori figli, , le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arrone alla via Vocabolo Isola n. 17 di proprietà di . CP_1
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
3. I figli , restano affidati ai S.S, come da decreto del Tribunale Per_1 CP_3 CP_4 per i Minorenni di Perugia con poteri sanitari e scolastici;
4. il padre e la madre potranno esercitare il diritto di visita secondo la calendarizzazione stabilita dal Tribunale per i Minorenni competente per il momentaneo affido ai S.S.;
5. il Sig. verserà ai S.S. competenti entro e non oltre il giorno 15 di ogni CP_1 mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. La Sig.ra rinuncia al mantenimento da parte del compagno CP_2 CP_1
;
[...]
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento. CP_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
coniugi per matrimonio celebrato in Arrone (TR) in data 01/12/2007
[...] prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ARRONE (TR) (atto n. 3, parte I, dell'anno 2007); il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1571/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Russo CP_1
Vito, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] – loev - Bielorussia il Controparte_2
13/03/1989, con il patrocinio dell'Avv.to Russo Vito, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 01/12/2007 in Arrone (TR), che dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...]; CP_3
nato a [...] il [...]; CP_4
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e di successiva pronuncia, trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato la pendenza di procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, con affidamento dei tre minori al Servizio sociale, collocamento dei tre figli in strutture e disciplina delle frequentazioni genitori figli, , le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arrone alla via Vocabolo Isola n. 17 di proprietà di . CP_1
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
3. I figli , restano affidati ai S.S, come da decreto del Tribunale Per_1 CP_3 CP_4 per i Minorenni di Perugia con poteri sanitari e scolastici;
4. il padre e la madre potranno esercitare il diritto di visita secondo la calendarizzazione stabilita dal Tribunale per i Minorenni competente per il momentaneo affido ai S.S.;
5. il Sig. verserà ai S.S. competenti entro e non oltre il giorno 15 di ogni CP_1 mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. La Sig.ra rinuncia al mantenimento da parte del compagno CP_2 CP_1
;
[...]
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento. CP_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
coniugi per matrimonio celebrato in Arrone (TR) in data 01/12/2007
[...] prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ARRONE (TR) (atto n. 3, parte I, dell'anno 2007); il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti