TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11823/2023 promosso da:
(C.F. ) con l'avv. Michele Cipriani Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 17/10/2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Firenze del 28/08/2023 e notificato il 19/09/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L.
173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Pagina 1 Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “…le ragioni che avevano indotto al tempo al rilascio del predetto permesso non si ritengono tuttora sussistenti, in quanto in particolare non si ritengono esistenti le vulnerabilità legate a gravi motivi di carattere umanitario;
CONSIDERATA la segnalazione della questura per i suddetti reati, e visto che l'interessato, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, pur avendone la possibilità, non ha documentato alcuna attività lavorativa o presentato documentazione a supporto dell'integrazione sul territorio e non ha fornito elementi utili a tal fine, si evidenzia che sulla base di quanto a disposizione della Commissione non è apprezzabile alcuna proficua integrazione del richiedente all'interno del tessuto sociale italiano,…”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha documentato uno stato di vulnerabilità, ricollegato alla criticità e insicurezza della situazione politica esistente in Sierra Leone, l'inserimento sociale e lavorativo stabile e positivo sviluppato negli anni, nonché la lunga durata del soggiorno in Italia che di contro risulta totalmente sradicato dal Paese di origine. Con decreto del 27/10/2023, il Tribunale di Firenze accoglieva l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Con successiva nota del 25/09/2024, il ricorrente ha documentato instabili condizioni di salute, dovute all'insorgere di una grave malattia infettiva, precisamente tubercolosi, per il quale veniva ricoverato presso l'Ospedale di Careggi il 22/12/2023 e dimesso il 21/02/2024, con prescrizione di terapie mediche e successivi controlli. Documentava altresì che, nonostante la sospensiva concessa e i solleciti del legale, la non ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo limitandosi a consegnare CP_1 al ricorrente un nuovo cedolino attestante la presentazione della domanda, impedendo al ricorrente di svolgere regolare attività lavorativa. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita in giudizio mentre la
Commissione Territoriale ha depositato in atti il 07/05/2024 e il 08/07/2024 provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale del 24/05/20217 con riconoscimento della protezione umanitaria e parere sfavorevole sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del 01/08/2023. L'udienza del 21/09/2024 si è tenuta con modalità ex art 127 ter e all'esito il Giudice con ordinanza del 21/10/2024, disponeva termine al 12/12/2024 per il deposito di estratto contributivo INPS, buste paga e documentazione medica aggiornata e invitava il PM a trasmettere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendente. Con successiva ordinanza del 19/12/2024 veniva reiterata la richiesta al PM di invio certificati e alla Questura di di un'informativa sui profili evidenziati nel CP_1 provvedimento con cui era stato negato il rinnovo del permesso con nuovo termine al
27/02/2025. Con successivo decreto del 05/03/2025 veniva richiesta a parte ricorrente ulteriore integrazione documentale relativa alla soluzione abitativa e documentazione medica aggiornata.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la
Pagina 2 decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione
Pagina 3 giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019).
La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo
Pagina 4 in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass.
7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita
Pagina 5 privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°°
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente ha lasciato la Sierra Leone dopo la morte dei genitori avvenuta nel corso della guerra civile e di essere stato trasferito in un campo profughi in Gambia, che lasciava nel 2014, senza averne mai acquisito la cittadinanza e di essere giunto quindi in Italia dove si trova pertanto da circa dieci anni.
Viene dunque in rilievo un evidente sradicamento del ricorrente dal paese di origine, dove in ipotesi di ritorno, pur essendo un uomo adulto, è completamente privo di
Pagina 6 riferimenti parentali e sociali minimi che gli possano permettere un reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo del paese. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha articolatamente documentato precarie condizioni di salute dovute alla grave malattia contratta, che rende necessario un controllo medico continuo e il ricorso a terapie farmacologiche tali da ottenere un'esenzione per ticket. In caso di rimpatrio il ricorrente non potrebbe agevolmente avere accesso a cure mediche adeguate come attestato nelle COI sul sistema sanitario del paese: “Nel maggio 2024 l'Associated Press afferma che: "I servizi sanitari sono fortemente limitati". 1 Nell'aprile Parte_ Parte_ 2024 l' sottolinea che: "Secondo i dati dell nel 2021 l'indice di copertura del servizio UHC in Sierra Leone era di 41 su 100, una classifica media. L'indice di copertura dei servizi utilizza una selezione di indicatori per rappresentare la copertura complessiva dei servizi sanitari essenziali per l'intera popolazione di un paese, classificata da zero (peggiore) a 100 (migliore) e viene utilizzato per misurare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi all'UHC. La Sierra Leone è quasi triplicata dal 2000, quando era classificata molto in basso al 14° posto su 100. Il paese ha compiuto sforzi per migliorare i servizi sanitari in mezzo a sfide tra cui la devastante epidemia di Ebola nel 2014 e la pandemia di COVID-19, che ha messo a dura prova il sistema sanitario". 2 Un rapporto pubblicato nel marzo 2024 dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite afferma che: "La Sierra Leone continua a lottare contro la malnutrizione e gli scarsi risultati sanitari". 3 Nel marzo 2024 la Banca Mondiale afferma che: "... La Sierra Leone deve migliorare l'accesso a un'istruzione e a una sanità di qualità... Questo documento rileva anche che: "... scarsa qualità dell'assistenza sanitaria nel paese. Anche la Sierra Leone sperimenta una carenza di operatori sanitari qualificati..."5 Un rapporto pubblicato nel marzo 2024 da afferma che: "Il governo non è stato in grado di riparare il Controparte_2 danno che è stato fatto al settore sanitario già carente durante la crisi dell'Ebola. La Sierra Leone ha perso circa il 7% dei suoi operatori sanitari (tra cui medici, infermieri e ostetriche) a causa dell'epidemia, che ha esacerbato la carenza di competenze esistenti". 6 Una pubblicazione pubblicata nel dicembre 2023 dall'International Journal for Equity in Health sottolinea che: "... I risultati della salute della Sierra Leone languono in fondo a molte classifiche. La Sierra Leone è tra i dieci paesi con i peggiori risultati per quanto riguarda la mortalità neonatale, la mortalità infantile e sotto i cinque anni, i tassi di natimortalità e mortalità infantile..."7 The Guardian nel settembre 2023 sottolinea che: "C'è... una carenza di operatori sanitari in Sierra Leone, che ha la più bassa densità di medici nell'Africa occidentale con circa tre medici ogni 100.000 individui secondo i dati del 2020".”” ( Sierra Leone - Health). Si legge ancora che “Secondo il Pharmacy Board of Sierra Leone, a dicembre 2021 in Sierra
Leone c'erano 220 farmacisti autorizzati e oltre 500 punti vendita medici. 9Tuttavia, la disponibilità di farmaci dipende da fattori come l'ubicazione, l'infrastruttura sanitaria e gli sforzi del governo. I farmaci essenziali per le malattie comuni sono generalmente accessibili, ma i trattamenti specializzati possono essere scarsi, soprattutto nelle aree rurali. I costi per i farmaci variano notevolmente, spesso richiedendo pagamenti vivi. I fattori che influenzano i costi includono il tipo di farmaco, l'operatore sanitario e le tariffe associate.” (CFS_Sierra Leone_2024_ENG.pdf).
Evidente, dunque, che in caso di rimpatrio, non è possibile ipotizzare un regolare e proficuo accesso alle necessarie terapie e cure per la malattia infettiva da cui il ricorrente è
Pagina 7 affetto e che determina una condizione di evidente vulnerabilità meritevole di tutela. Ha infine dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo e sociale. Il ricorrente, prima del manifestarsi della malattia, ha infatti provato, depositando estratto INPS, buste paga e Unilav, di aver lavorato dal 2020 nel settore agricolo in maniera praticamente continuativa almeno fino a dicembre 2023. Da luglio a dicembre 2023 risulta aver lavorato anche presso CL come operaio addetto alle pulizie. Il percorso di integrazione lavorativa si è poi interrotto a causa del manifestarsi della malattia che ha impedito al ricorrente di proseguire l'attività lavorativa e, successivamente al miglioramento delle condizioni di salute, del mancato rilascio da parte della Questura di un titolo idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa, di modo che il ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero. Infine, il Collegio ritiene che il riferimento contenuto nella nota informativa della Questura per cui “…il ricorrente si è reso responsabile di gravi delitti relativi alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone e porto di armi od oggetti atti ad offendere…”, non possa essere idoneo a fondare un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, attuale e concreto: dal casellario giudiziale risulta una sola condanna del Tribunale di Firenze per reati ex art. 73 co. 5 DPR 1990/309 commesso nel gennaio 2020 per cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
Per i rimanenti si tratta di segnalazioni di polizia che non risultano aver avuto alcun seguito e pertanto si ritengono irrilevanti o comunque recessive rispetto alle condizioni di vulnerabilità per sradicamento e condizioni di salute in precedenza esaminate. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
Per tutti i motivi esposti, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle
Pagina 8 spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto impugnato e riconosce al ricorrente il diritto al rinnovo al permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso richiesto;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11823/2023 promosso da:
(C.F. ) con l'avv. Michele Cipriani Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 17/10/2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Firenze del 28/08/2023 e notificato il 19/09/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L.
173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Pagina 1 Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “…le ragioni che avevano indotto al tempo al rilascio del predetto permesso non si ritengono tuttora sussistenti, in quanto in particolare non si ritengono esistenti le vulnerabilità legate a gravi motivi di carattere umanitario;
CONSIDERATA la segnalazione della questura per i suddetti reati, e visto che l'interessato, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, pur avendone la possibilità, non ha documentato alcuna attività lavorativa o presentato documentazione a supporto dell'integrazione sul territorio e non ha fornito elementi utili a tal fine, si evidenzia che sulla base di quanto a disposizione della Commissione non è apprezzabile alcuna proficua integrazione del richiedente all'interno del tessuto sociale italiano,…”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha documentato uno stato di vulnerabilità, ricollegato alla criticità e insicurezza della situazione politica esistente in Sierra Leone, l'inserimento sociale e lavorativo stabile e positivo sviluppato negli anni, nonché la lunga durata del soggiorno in Italia che di contro risulta totalmente sradicato dal Paese di origine. Con decreto del 27/10/2023, il Tribunale di Firenze accoglieva l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Con successiva nota del 25/09/2024, il ricorrente ha documentato instabili condizioni di salute, dovute all'insorgere di una grave malattia infettiva, precisamente tubercolosi, per il quale veniva ricoverato presso l'Ospedale di Careggi il 22/12/2023 e dimesso il 21/02/2024, con prescrizione di terapie mediche e successivi controlli. Documentava altresì che, nonostante la sospensiva concessa e i solleciti del legale, la non ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo limitandosi a consegnare CP_1 al ricorrente un nuovo cedolino attestante la presentazione della domanda, impedendo al ricorrente di svolgere regolare attività lavorativa. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita in giudizio mentre la
Commissione Territoriale ha depositato in atti il 07/05/2024 e il 08/07/2024 provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale del 24/05/20217 con riconoscimento della protezione umanitaria e parere sfavorevole sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del 01/08/2023. L'udienza del 21/09/2024 si è tenuta con modalità ex art 127 ter e all'esito il Giudice con ordinanza del 21/10/2024, disponeva termine al 12/12/2024 per il deposito di estratto contributivo INPS, buste paga e documentazione medica aggiornata e invitava il PM a trasmettere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendente. Con successiva ordinanza del 19/12/2024 veniva reiterata la richiesta al PM di invio certificati e alla Questura di di un'informativa sui profili evidenziati nel CP_1 provvedimento con cui era stato negato il rinnovo del permesso con nuovo termine al
27/02/2025. Con successivo decreto del 05/03/2025 veniva richiesta a parte ricorrente ulteriore integrazione documentale relativa alla soluzione abitativa e documentazione medica aggiornata.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la
Pagina 2 decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione
Pagina 3 giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019).
La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo
Pagina 4 in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass.
7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita
Pagina 5 privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°°
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente ha lasciato la Sierra Leone dopo la morte dei genitori avvenuta nel corso della guerra civile e di essere stato trasferito in un campo profughi in Gambia, che lasciava nel 2014, senza averne mai acquisito la cittadinanza e di essere giunto quindi in Italia dove si trova pertanto da circa dieci anni.
Viene dunque in rilievo un evidente sradicamento del ricorrente dal paese di origine, dove in ipotesi di ritorno, pur essendo un uomo adulto, è completamente privo di
Pagina 6 riferimenti parentali e sociali minimi che gli possano permettere un reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo del paese. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha articolatamente documentato precarie condizioni di salute dovute alla grave malattia contratta, che rende necessario un controllo medico continuo e il ricorso a terapie farmacologiche tali da ottenere un'esenzione per ticket. In caso di rimpatrio il ricorrente non potrebbe agevolmente avere accesso a cure mediche adeguate come attestato nelle COI sul sistema sanitario del paese: “Nel maggio 2024 l'Associated Press afferma che: "I servizi sanitari sono fortemente limitati". 1 Nell'aprile Parte_ Parte_ 2024 l' sottolinea che: "Secondo i dati dell nel 2021 l'indice di copertura del servizio UHC in Sierra Leone era di 41 su 100, una classifica media. L'indice di copertura dei servizi utilizza una selezione di indicatori per rappresentare la copertura complessiva dei servizi sanitari essenziali per l'intera popolazione di un paese, classificata da zero (peggiore) a 100 (migliore) e viene utilizzato per misurare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi all'UHC. La Sierra Leone è quasi triplicata dal 2000, quando era classificata molto in basso al 14° posto su 100. Il paese ha compiuto sforzi per migliorare i servizi sanitari in mezzo a sfide tra cui la devastante epidemia di Ebola nel 2014 e la pandemia di COVID-19, che ha messo a dura prova il sistema sanitario". 2 Un rapporto pubblicato nel marzo 2024 dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite afferma che: "La Sierra Leone continua a lottare contro la malnutrizione e gli scarsi risultati sanitari". 3 Nel marzo 2024 la Banca Mondiale afferma che: "... La Sierra Leone deve migliorare l'accesso a un'istruzione e a una sanità di qualità... Questo documento rileva anche che: "... scarsa qualità dell'assistenza sanitaria nel paese. Anche la Sierra Leone sperimenta una carenza di operatori sanitari qualificati..."5 Un rapporto pubblicato nel marzo 2024 da afferma che: "Il governo non è stato in grado di riparare il Controparte_2 danno che è stato fatto al settore sanitario già carente durante la crisi dell'Ebola. La Sierra Leone ha perso circa il 7% dei suoi operatori sanitari (tra cui medici, infermieri e ostetriche) a causa dell'epidemia, che ha esacerbato la carenza di competenze esistenti". 6 Una pubblicazione pubblicata nel dicembre 2023 dall'International Journal for Equity in Health sottolinea che: "... I risultati della salute della Sierra Leone languono in fondo a molte classifiche. La Sierra Leone è tra i dieci paesi con i peggiori risultati per quanto riguarda la mortalità neonatale, la mortalità infantile e sotto i cinque anni, i tassi di natimortalità e mortalità infantile..."7 The Guardian nel settembre 2023 sottolinea che: "C'è... una carenza di operatori sanitari in Sierra Leone, che ha la più bassa densità di medici nell'Africa occidentale con circa tre medici ogni 100.000 individui secondo i dati del 2020".”” ( Sierra Leone - Health). Si legge ancora che “Secondo il Pharmacy Board of Sierra Leone, a dicembre 2021 in Sierra
Leone c'erano 220 farmacisti autorizzati e oltre 500 punti vendita medici. 9Tuttavia, la disponibilità di farmaci dipende da fattori come l'ubicazione, l'infrastruttura sanitaria e gli sforzi del governo. I farmaci essenziali per le malattie comuni sono generalmente accessibili, ma i trattamenti specializzati possono essere scarsi, soprattutto nelle aree rurali. I costi per i farmaci variano notevolmente, spesso richiedendo pagamenti vivi. I fattori che influenzano i costi includono il tipo di farmaco, l'operatore sanitario e le tariffe associate.” (CFS_Sierra Leone_2024_ENG.pdf).
Evidente, dunque, che in caso di rimpatrio, non è possibile ipotizzare un regolare e proficuo accesso alle necessarie terapie e cure per la malattia infettiva da cui il ricorrente è
Pagina 7 affetto e che determina una condizione di evidente vulnerabilità meritevole di tutela. Ha infine dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo e sociale. Il ricorrente, prima del manifestarsi della malattia, ha infatti provato, depositando estratto INPS, buste paga e Unilav, di aver lavorato dal 2020 nel settore agricolo in maniera praticamente continuativa almeno fino a dicembre 2023. Da luglio a dicembre 2023 risulta aver lavorato anche presso CL come operaio addetto alle pulizie. Il percorso di integrazione lavorativa si è poi interrotto a causa del manifestarsi della malattia che ha impedito al ricorrente di proseguire l'attività lavorativa e, successivamente al miglioramento delle condizioni di salute, del mancato rilascio da parte della Questura di un titolo idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa, di modo che il ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero. Infine, il Collegio ritiene che il riferimento contenuto nella nota informativa della Questura per cui “…il ricorrente si è reso responsabile di gravi delitti relativi alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone e porto di armi od oggetti atti ad offendere…”, non possa essere idoneo a fondare un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, attuale e concreto: dal casellario giudiziale risulta una sola condanna del Tribunale di Firenze per reati ex art. 73 co. 5 DPR 1990/309 commesso nel gennaio 2020 per cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
Per i rimanenti si tratta di segnalazioni di polizia che non risultano aver avuto alcun seguito e pertanto si ritengono irrilevanti o comunque recessive rispetto alle condizioni di vulnerabilità per sradicamento e condizioni di salute in precedenza esaminate. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
Per tutti i motivi esposti, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle
Pagina 8 spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto impugnato e riconosce al ricorrente il diritto al rinnovo al permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso richiesto;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 9