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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 marzo 2024, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 420/2016 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 555 depositato in data 15 dicembre 2015, promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Gioiosa Marea, fraz. S. Stefano n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Parte_2
Bizzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pablo Magistro, in Capo D'orlando, via Tripoli n. 59 - fax per eventuali comunicazioni 095.7286640 - indirizzo p.e.c.
Email_1 convenuta,
e nei confronti di
(C.F. e p.iva: ), Controparte_2 P.IVA_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Modena giusta sentenza del 18.10.2021
(Fall.n.102/2021), in persona del Curatore avv. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Madonna il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ex artt. 136 ss. c.p.c. al numero di fax 0823/842244 oppure all' indirizzo di posta elettronica certificate
, Email_2 terza intervenuta, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto e l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Bizzini e l'avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'avv. Sabatino Madonna. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Araca insiste nella richiesta di estromissione. L'avv. Mondello impugna e contesta quanto dedotto da parte attrice;
in particolare, con riferimento alle note conclusive di parte attrice, evidenzia che solo in tale sede la controparte ha eccepito l'estinzione della fideiussione per mancata insinuazione al passivo del debitore principale da parte della Banca;
tale eccezione è tardiva non accettandosi il contraddittorio sul punto;
in ogni caso, evidenzia che la
Banca cedente già convenuta, è stata regolarmente ammessa al passivo come da documentazione depositata in allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 evidenziando che la domanda di ammissione è la n. 24 indicata nella documentazione citata. Si insiste nelle conclusioni già articolate. L'avv. Ignazzitto contesta e si riporta in atti. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2016, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555 emesso in data 15 dicembre 2015, con il quale era stato condannato, in solido con
, in qualità di garanti della società Controparte_4 Controparte_5
fallita, al pagamento in favore della
[...] Controparte_6 della somma di euro 22.198,22, a titolo di saldo calcolato con
[...] riferimento ai rapporti stipulati con la società garantita in data 21 febbraio
2011 (contratto di conto corrente n. 01.01.01643) ed in data 20 aprile 2011 (conto speciale n. 01.13.00194). Ha eccepito l'illegittimo operato della sul piano contrattuale e contabile, che aveva consentito, tra l'altro, il CP_1 perdurare degli sconfinamenti e dell'utilizzo abusivo della linea di credito alla società debitrice principale e poi fallita in violazione di quanto espressamente stabilito dagli artt. 1955 e 1956 c.c. nonché degli obblighi di correttezza e di buona fede contrattuale canonizzati nel combinato disposto degli artt.1175 e 1375 c.c. applicabili al rapporto bancario di fideiussione invocato ex adverso. Sempre nel merito, in via subordinata e gradata, ha chiesto di ritenere e dichiarare che la Banca opposta si era sottratta colpevolmente ai prescritti obblighi di informazione nei confronti dell'opponente in merito all'andamento del rapporto di c/c intrattenuto dalla società-debitrice principale.
Ritenere e dichiarare ancora che la stessa aveva pregiudicato CP_1 significativamente gli interessi ed i diritti eventuali di regresso dell'opponente-escutibile, continuando a concedere credito ad una società potenzialmente decotta sin dal 2012. Ha, inoltre, eccepito l'applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione illegittima degli interessi e di commissioni ed oneri del rapporto di c/c garantito non previsti nel relativo contratto chiedendo di dichiarare non dovute le relative somme. L'attore, in particolare, ha dedotto l'estinzione del suo obbligo fideiussorio ex art. 1955 c.c. poiché, alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, la società era già fallita;
dalla Controparte_5 sentenza di fallimento emergeva l'esistenza di debiti della società pari ad euro 1.908.957,78 al 31 dicembre 2012, sicché la Banca era stata a conoscenza di questa situazione di progressivo indebitamento e squilibrio economico-finanziario ed avrebbe consentito sia il perdurare degli sconfinamenti che l'utilizzo della linea di credito alla società debitrice principale in maniera abusiva ed illegittima, violando gli artt. 1955 e 1956
c.c. nonché degli obblighi di correttezza e di buona fede contrattuali di cui al combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.. L'attore ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con l'accertamento della non dovutezza delle somme ingiunte.
Con comparsa di risposta depositata in data 27 giugno 2016, si è costituita la quale ha chiesto il rigetto Controparte_6 dell'opposizione e delle eccezioni ivi formulate. Con comparsa di intervento depositata in data 18 gennaio 2017, si è costituita aderendo alle domande della Banca convenuta Controparte_2 di cui ha chiesto l'estromissione. Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ed espletata la c.t.u., la causa, a seguito dell'interruzione per fallimento della e Controparte_2 riassunzione ad iniziativa dell'opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione;
La Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass. n. 18483/2006).
Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto alla terza interveniente, la causa è proseguita tra le parti originarie, atteso che non vi
è stata manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la convenuta, con conseguente rigetto dell'istanza di estromissione CP_1 di quest'ultima. Ciò premesso, l'attore ha eccepito l'estinzione del contratto di fideiussione per abusiva concessione di credito al debitore principale poi fallito. L'eccezione appare infondata. L'eccezione di concessione abusiva del credito, se sollevata dal fideiussore, incontra i limiti derivanti dal principio discendente dall'art. 1956 c.c. che attiene alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura “se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ora, come chiarito dalla Suprema Corte, se il fideiussore sia socio o amministratore del debitore principale (e parte attrice, fatto pacifico, era entrambe le cose), la fideiussione non si estingue anche se il debitore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione poiché il socio- amministratore-fideiussore si presume che abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore
(Cass., n. 7444/2017; conf. Cass., n. 20713/2023) in assenza di specifica prova contraria. L'effetto liberatorio non può aversi se, come nella specie, dalla qualità di socio dell'opponente, si può presumere la conoscenza della maggiore difficoltà economica della società garantita.
Peraltro, la violazione della norma che richiede la preventiva autorizzazione del garante, nei casi di rapporti stretti tra il garantito ed il fideiussore come nel caso di rapporto societario tra i due, potrebbe tutto al più determinare violazione degli obblighi comportamentali di buona fede.
Ciò potrebbe giustificare una condanna risarcitoria che, in ogni caso, presuppone l'accertamento di un danno determinato ulteriore e diverso dal conseguenziale obbligo contrattuale derivante dalla fideiussione. Danno che nella specie non risulta neanche allegato e provato. Sicché, le eccezioni e le domande dell'attore inerenti all'estinzione dell'efficacia della fideiussione e al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale vanno rigettate.
Ne consegue che il fideiussore che, presumibilmente, conosceva la deteriorata situazione patrimoniale del debitore principale per il rapporto sociale che lo legava al debitore medesimo (e neppure è receduto dalla fideiussione) non può opporre al creditore una concessione abusiva del credito che è intervenuta nella sua piena conoscenza e, anzi, in qualità di socio, con la sua piena partecipazione e consenso.
Ciò anche in forza del criterio generale in forza del quale nessuno può andare contra factum proprium.
Ciò premesso, quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella specie, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio CP_1 producendo i contratti di conto corrente, di conto anticipi, gli estratti conto scalari e la lettera di fideiussione. L'attore ha eccepito il difetto di titolarità della nei Controparte_7 confronti dell'attore, considerata l'assenza di prova della cessione del debito di esso attore come fideiussore in quanto la cessione tra la Banca convenuta e la terza intervenuta faceva riferimento al solo debito principale. L'eccezione è infondata. Il dettato normativo dell'art.1263 c.c. espressamente prevede che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario (anche) con le garanzie personali: la ragione di siffatta previsione normativa è da rintracciare nella - normale - accessorietà delle garanzie personali rispetto al credito garantito, accessorietà che impedisce alle prime di sussistere indipendentemente dal rapporto principale cui accedono. Nel medesimo atto di cessione, all'art. 3, è espressamente previsto che la cessione comprende anche le garanzie, ivi compresa, pertanto, la fideiussione del in atti. Pt_1
Tale argomentazione è utile anche per superare la contestazione del NI in ordine all'emissione del decreto ingiuntivo in favore della Banca tenuto conto che la terza cessionaria si può valere dei titoli pronunciati nei riguardi della cedente. L'attore ha eccepito, in sede di note conclusive, l'estinzione della fideiussione per mancata insinuazione al passivo da parte della terza intervenuta.
L'eccezione appare inammissibile. L'eccezione di estinzione della fideiussione non è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 8989/2012), né può essere pronunciata dal giudice per fatti diversi da quelli tempestivamente addotti dal garante (in senso analogo, v. Cass., n. 19736/2011, secondo la quale, “le cause di estinzione della fideiussione previste dagli art. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi
... Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 c.c.”) In questo senso, l'eccezione di estinzione per fatti diversi da quelli dedotti tempestivamente dall'attore appare inammissibile. L'attore ha eccepito l'illegittimità degli interessi applicati, deducendone la natura usuraria. L'eccezione appare infondata. Deve osservarsi come non sia stata offerta un'adeguata allegazione sul punto, tale da consentire un serio percorso valutativo. Laddove, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, vi è l'onere di indicare in modo specifico e certo, oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante, come indicato dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 19597/2020, secondo cui: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Nella specie, tale onere non è stato sufficientemente assolto, non avendo l'attore indicato il tasso soglia di riferimento né di quanto il detto tasso sarebbe stato superato in relazione ai trimestri. Si precisa, al riguardo, l'assenza di pattuizione per fini di consumo da parte dell'attore con l'esclusione della relativa tutela. In ogni caso, si evidenzia che l'usurarietà non si ravvisa nella specie. Nel contratto di conto corrente è previsto un tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate (sconfinamento in assenza di fido) pari al
14% circa a fronte di un tasso soglia valido per il primo trimestre 2011 pari al 20,310% per la categoria in esame. Mentre per il contratto anticipi è stato convenuto un tasso effettivo pari al 6,13% a fronte di un tasso soglia per il secondo trimestre 2011, pari al 9,19% per il tipo di operazione
(sconti ed anticipi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 100.000,00).
Pertanto, la pattuizione di tassi effettivi notevolmente inferiori rispetto al tasso soglia vigente fa presumere la liceità degli stessi in mancanza di specifica contestazione al riguardo.
Quanto all'eccepita illegittimità della capitalizzazione degli interessi e di altri oneri o commissioni non pattuite, il c.t.u., nominato in corso di causa, ha accertato quanto segue.
Con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 01/01/01643, datato 21 febbraio 2011, prodotto in atti, regolarmente sottoscritto con timbro e firma della società debitrice principale, risultano espressamente pattuiti, per iscritto e in maniera analitica, le spese di tenuta conto per ogni periodo di capitalizzazione, il tasso nominale lordo annuo creditore e il tasso effettivo lordo annuo creditore con relativi scaglioni di applicabilità, il tasso debitore annuo nominale ed effettivo sulle somme utilizzate (“sconfinamento in assenza di fido”), il periodo di capitalizzazione reciproco (trimestrale) sia per gli interessi attivi che passivi, le valute sui prelevamenti e sui versamenti nonché tutta una serie di altre spese per il cui contenuto analitico si rimanda al predetto contratto.
Quanto sopra, ha permesso di accertare che non è stato applicato da parte dell'istituto di credito un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale difforme da quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed ha altresì permesso di verificare che, in atti, non risultano pattuizioni scritte né della commissione di istruttoria veloce né di altre commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto. Continuando l'analisi della documentazione versata in atti, il superiore conto risulta essere stato movimentato dall'apertura del 21 febbraio 2011 (primo movimento consistente in un versamento in contanti di euro 100,00) fino al 15 gennaio 2015 con il passaggio a sofferenza della somma di euro 21.349,07.
I tassi debitori applicati non hanno mai superato quelli contrattualmente convenuti e regolari sono risultate le spese per operazione (euro 1,50 cad.)
e le spese di tenuta conto per ogni periodo di capitalizzazione (euro 45,00 trimestrali). Risultano, invece, non contrattualizzati gli oneri addebitati a titolo di commissioni anticipo fatture, commissioni spese conteggio interessi, commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni per accordato.
Alla luce di quanto sopra, il conto corrente ordinario n. 01/01/01643 è stato ricalcolato dall'apertura del 21 febbraio 2011 al 15 gennaio 2015 (data di passaggio a sofferenza) espungendo gli oneri addebitati e non pattuiti come sopra indicati e senza la capitalizzazione degli interessi a far data dall'1 gennaio 2014. Al riguardo, infatti, va esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca a decorrere dal 1° gennaio 2014, in quanto il novellato art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147), ha comportato la sopravvenuta inefficacia delle clausole anatocistiche contenute nei rapporti in corso. Va respinta al riguardo l'opposta tesi secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi, legittimamente convenuta dalle parti in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, opererebbe anche dopo la modifica dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la quale sarebbe divenuta efficace solo dopo l'emanazione della delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016 (che ha sostituito la precedente delibera del 9 febbraio 2000). Fino a tale momento, dunque, si deve riconoscere natura precettiva al divieto di pattuire la capitalizzazione degli interessi.
Le risultanze del riconteggio con le modalità analiticamente indicate hanno determinato, alla data del 15 gennaio 2015, un saldo ricalcolato di euro 4.111,16 (cfr. allegato 7 alla c.t.u.) a cui andranno sottratti gli interessi maturati e non contabilizzati per il periodo 1 gennaio 2014 al 15 gennaio 2015 pari ad euro 2.030,08 (cfr. allegato 8 alla c.t.u.) e quindi con un saldo definitivo di euro 2.081,08 come da prospetto analitico indicato a pag. 7 della relazione tecnica. Per l'effetto, la somma da stornare a sofferenza da parte dell'istituto di credito alla data del 15 gennaio 2015 non è di euro 21.349,07 bensì di euro 19.267,99 (pari alla differenza tra la somma effettivamente stornata a sofferenza di euro 21.349,07 come da e/c allegato e i maggiori oneri addebitati nel periodo esaminato pari ad euro 2.081,08).
Ancora, il contratto di conto anticipi n. 01/13/00194, risulta sottoscritto con timbro e firma della società debitrice, risultando pattuiti, per iscritto e in maniera analitica, le spese di istruttoria fido, il tasso debitore annuo nominale ed effettivo per il conto anticipi, il tasso annuo di mora (pari a
3,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora), la commissione di messa a disposizione delle somme e il rimborso delle spese per le comunicazioni periodiche. Il superiore rapporto, “indisponibile per il cliente” era disciplinato dalle condizioni economiche riportate nel superiore contratto e, in quanto compatibili, dalle norme regolanti il su richiamato rapporto di conto corrente.
Per tale documento – trattandosi di conto anticipi – non si può accertare il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 09/02/2000 atteso che, come correttamente specificato nel contratto stesso, il conto anticipi non può avere un saldo creditore (e quindi interessi attivi) ed ogni eventuale giacenza disponibile è immediatamente accreditata sul conto ordinario. Si è, invece, verificato che risulta concordata la pattuizione scritta della commissione di messa a disposizione delle somme non rinnovabile tacitamente e della durata di un anno … in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento (cfr. contratto in atti). La superiore commissione appare conforme alle norme di legge disciplinanti la materia tempo per tempo vigenti. Continuando l'analisi della documentazione versata in atti, il consulente ha appurato che il superiore conto risulta essere stato movimentato dal 2° trimestre 2011 (primo movimento consistente nell'anticipo fatture distinta n. 005630 di € 70.000,00 del 20/04/2011) sino al 4° trimestre 2012. L'ultimo scarico fattura è con valuta 15 ottobre 2012. I conteggi evidenziano l'applicazione di un tasso debitore nominale annuo del 6% perfettamente conforme a quanto contrattualmente pattuito.
Risultano, invece, addebitati ma non contrattualizzati, le spese per operazione (euro 0,70 cad.) e le spese vive tenuta conto (euro 5,00 a trimestre). Nel 4° trimestre 2011, esattamente con decorrenza 26/10/2011, si riscontra un aumento del tasso di interesse debitore applicato che passa dal 6% al 8,37%. Trattandosi di condizione peggiorativa per il contribuente, era necessario che la banca effettuasse una comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B. in assenza della quale divengono inefficaci le predette variazioni.
Alla luce di quanto sopra, il conto anticipi n. 01/13/00194 andrà ricalcolato dall'apertura del 20/04/2011 sino al 4° trimestre 2012 (ultimo trimestre in cui sono state addebitati interessi passivi) applicando gli interessi contrattualmente pattuiti (6%) e non tenendo conto degli aumenti successivi.
Le risultanze del riconteggio con le modalità indicate hanno determinato, alla data del 31 dicembre 2012 un saldo di euro 2.549,12 come da prospetto di cui all'allegato 12 della relazione tecnica. Quanto sopra indica che la banca ha addebitato sul conto anticipi n.
00194 oneri non dovuti pari complessivamente ad euro 2.549.12.
La somma di euro 22.198,22 originariamente richiesta con il D.I. è stata indicata come errata dal c.t.u., perché si legge che la stessa sia dovuta quanto ad euro 22.194,11 quale scoperto di conto corrente ordinario all'11/05/2015 e quanto ad euro 4,11 quale scoperto di conto anticipi alla stessa data. Il tutto oltre interessi di mora al 14,98% dal 12 maggio 2015 al soddisfo per lo scoperto di conto corrente ordinario e al 9% per lo scoperto del conto anticipi sempre dal 12 maggio 2015 al soddisfo.
Il consulente ha evidenziato, invece, che la cifra di euro 22.194,11 (alla data del 21 maggio 2015 e non dell'11 maggio 2015 come erroneamente riportato) sopra attribuita interamente al conto corrente ordinario è invece composta dalla somma di euro 21.349,07 quale esposizione del c/c ordinario girata a sofferenza alla data del 15 gennaio 2015, euro 4,11 quale esposizione del c/anticipi girata a sofferenza sempre alla data del 15 gennaio 2015 ed euro 840,93 a titolo di interessi maturati. Quindi, l'importo di euro 4,11 non andava sommato una seconda volta e soprattutto non si possono richiedere interessi moratori nella misura del
14,98% sul conto corrente come indicato nel D.I. opposto, considerato che nessun tasso di mora è stato contrattualmente pattuito limitatamente al conto corrente ordinario. L'importo di euro 4,11 del conto anticipi è, invece, stato stornato nel conto corrente ordinario e, pertanto, chiudendosi lo stesso a zero, non si dovrà procedere ad ulteriori maggiorazioni.
Alla luce dei riconteggi eseguiti in base alle indicazioni evidenziate, la superiore somma va rideterminata in complessivi euro 17.381,59 come da prospetto riepilogativo indicato a pagg. 10 e 11 della c.t.u.. I conteggi effettuati dal consulente ed analiticamente motivati come sopra, appaiono condivisibili e possono essere posti a fondamento della presente decisione. Per quanto riguarda i rilievi sollevati da parte attrice, si rinvia alle risposte dettagliate ed esaustive fornite dal consulente (pagg. 11
– 17 della relazione tecnica) che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Per quanto esposto, previa declaratoria della nullità parziale delle clausole applicate senza pattuizione scritta sopra indicate ed individuate dal consulente tecnico, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza intervenuta (attesa l'adesione della convenuta sul punto, v. in questo senso, Cass., n. 10442/2023: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado
d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”) della somma rideterminata dal c.t.u., pari ad euro 17.381,59 oltre interessi nella misura dell'11,5% dal 22 maggio 2015 sino al soddisfo, nei limiti di cui alla L. 108/96. Ogni altra eccezione e domanda dell'opponente va, dunque, rigettata. Le spese di lite della fase monitoria e di quella del presente giudizio di opposizione, attesa la reciproca parziale soccombenza vanno compensate per un quarto con condanna dell'attore al pagamento in favore della Banca convenuta della restante quota (Cass., n. 24482/2022), liquidata come da dispositivo a norma del D.M. n. 55/2014 (quelle della fase monitoria) e del
D.M. 147/2022 (quelle della fase di opposizione), in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle difese svolte e la parziale reciproca soccombenza. Nei rapporti tra l'attore e la terza interveniente, le spese vanno parimenti compensate per un quarto, con condanna dell'attore al pagamento della residua quota in favore della terza intervenuta con riferimento ai soli compensi della fase di opposizione. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno compensate per un quarto con condanna dell'attore al pagamento, in favore della Banca e della terza intervenuta, della residua quota.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 420/2016 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 555 depositato in data 15 dicembre 2015, così provvede:
- previa declaratoria della nullità parziale delle clausole applicate senza pattuizione scritta indicate in parte motiva ed individuate dal consulente tecnico, revoca il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza intervenuta della somma rideterminata dal c.t.u., pari ad euro 17.381,59 oltre interessi nella misura dell'11,5% dal 22 maggio 2015 sino al soddisfo, nei limiti di cui alla L. 108/96;
- rigetta o dichiara inammissibile ogni altra eccezione e domanda proposta dall'attore come in parte motiva;
- condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta di tre quarti delle spese della fase monitoria liquidate in euro 109,12 per esborsi ed euro 675,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta e della terza intervenuta di tre quarti delle spese della presente fase di opposizione, liquidate in euro 1.905,00, per ciascuna, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
dichiara compensata la residua quota;
pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, per tre quarti a carico dell'attore e per la restante quota in solido tra le parti. Patti, 7 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 marzo 2024, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 420/2016 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 555 depositato in data 15 dicembre 2015, promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Gioiosa Marea, fraz. S. Stefano n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Parte_2
Bizzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pablo Magistro, in Capo D'orlando, via Tripoli n. 59 - fax per eventuali comunicazioni 095.7286640 - indirizzo p.e.c.
Email_1 convenuta,
e nei confronti di
(C.F. e p.iva: ), Controparte_2 P.IVA_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Modena giusta sentenza del 18.10.2021
(Fall.n.102/2021), in persona del Curatore avv. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Madonna il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ex artt. 136 ss. c.p.c. al numero di fax 0823/842244 oppure all' indirizzo di posta elettronica certificate
, Email_2 terza intervenuta, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto e l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Bizzini e l'avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'avv. Sabatino Madonna. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Araca insiste nella richiesta di estromissione. L'avv. Mondello impugna e contesta quanto dedotto da parte attrice;
in particolare, con riferimento alle note conclusive di parte attrice, evidenzia che solo in tale sede la controparte ha eccepito l'estinzione della fideiussione per mancata insinuazione al passivo del debitore principale da parte della Banca;
tale eccezione è tardiva non accettandosi il contraddittorio sul punto;
in ogni caso, evidenzia che la
Banca cedente già convenuta, è stata regolarmente ammessa al passivo come da documentazione depositata in allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 evidenziando che la domanda di ammissione è la n. 24 indicata nella documentazione citata. Si insiste nelle conclusioni già articolate. L'avv. Ignazzitto contesta e si riporta in atti. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2016, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555 emesso in data 15 dicembre 2015, con il quale era stato condannato, in solido con
, in qualità di garanti della società Controparte_4 Controparte_5
fallita, al pagamento in favore della
[...] Controparte_6 della somma di euro 22.198,22, a titolo di saldo calcolato con
[...] riferimento ai rapporti stipulati con la società garantita in data 21 febbraio
2011 (contratto di conto corrente n. 01.01.01643) ed in data 20 aprile 2011 (conto speciale n. 01.13.00194). Ha eccepito l'illegittimo operato della sul piano contrattuale e contabile, che aveva consentito, tra l'altro, il CP_1 perdurare degli sconfinamenti e dell'utilizzo abusivo della linea di credito alla società debitrice principale e poi fallita in violazione di quanto espressamente stabilito dagli artt. 1955 e 1956 c.c. nonché degli obblighi di correttezza e di buona fede contrattuale canonizzati nel combinato disposto degli artt.1175 e 1375 c.c. applicabili al rapporto bancario di fideiussione invocato ex adverso. Sempre nel merito, in via subordinata e gradata, ha chiesto di ritenere e dichiarare che la Banca opposta si era sottratta colpevolmente ai prescritti obblighi di informazione nei confronti dell'opponente in merito all'andamento del rapporto di c/c intrattenuto dalla società-debitrice principale.
Ritenere e dichiarare ancora che la stessa aveva pregiudicato CP_1 significativamente gli interessi ed i diritti eventuali di regresso dell'opponente-escutibile, continuando a concedere credito ad una società potenzialmente decotta sin dal 2012. Ha, inoltre, eccepito l'applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione illegittima degli interessi e di commissioni ed oneri del rapporto di c/c garantito non previsti nel relativo contratto chiedendo di dichiarare non dovute le relative somme. L'attore, in particolare, ha dedotto l'estinzione del suo obbligo fideiussorio ex art. 1955 c.c. poiché, alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, la società era già fallita;
dalla Controparte_5 sentenza di fallimento emergeva l'esistenza di debiti della società pari ad euro 1.908.957,78 al 31 dicembre 2012, sicché la Banca era stata a conoscenza di questa situazione di progressivo indebitamento e squilibrio economico-finanziario ed avrebbe consentito sia il perdurare degli sconfinamenti che l'utilizzo della linea di credito alla società debitrice principale in maniera abusiva ed illegittima, violando gli artt. 1955 e 1956
c.c. nonché degli obblighi di correttezza e di buona fede contrattuali di cui al combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.. L'attore ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con l'accertamento della non dovutezza delle somme ingiunte.
Con comparsa di risposta depositata in data 27 giugno 2016, si è costituita la quale ha chiesto il rigetto Controparte_6 dell'opposizione e delle eccezioni ivi formulate. Con comparsa di intervento depositata in data 18 gennaio 2017, si è costituita aderendo alle domande della Banca convenuta Controparte_2 di cui ha chiesto l'estromissione. Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ed espletata la c.t.u., la causa, a seguito dell'interruzione per fallimento della e Controparte_2 riassunzione ad iniziativa dell'opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione;
La Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass. n. 18483/2006).
Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto alla terza interveniente, la causa è proseguita tra le parti originarie, atteso che non vi
è stata manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la convenuta, con conseguente rigetto dell'istanza di estromissione CP_1 di quest'ultima. Ciò premesso, l'attore ha eccepito l'estinzione del contratto di fideiussione per abusiva concessione di credito al debitore principale poi fallito. L'eccezione appare infondata. L'eccezione di concessione abusiva del credito, se sollevata dal fideiussore, incontra i limiti derivanti dal principio discendente dall'art. 1956 c.c. che attiene alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura “se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ora, come chiarito dalla Suprema Corte, se il fideiussore sia socio o amministratore del debitore principale (e parte attrice, fatto pacifico, era entrambe le cose), la fideiussione non si estingue anche se il debitore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione poiché il socio- amministratore-fideiussore si presume che abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore
(Cass., n. 7444/2017; conf. Cass., n. 20713/2023) in assenza di specifica prova contraria. L'effetto liberatorio non può aversi se, come nella specie, dalla qualità di socio dell'opponente, si può presumere la conoscenza della maggiore difficoltà economica della società garantita.
Peraltro, la violazione della norma che richiede la preventiva autorizzazione del garante, nei casi di rapporti stretti tra il garantito ed il fideiussore come nel caso di rapporto societario tra i due, potrebbe tutto al più determinare violazione degli obblighi comportamentali di buona fede.
Ciò potrebbe giustificare una condanna risarcitoria che, in ogni caso, presuppone l'accertamento di un danno determinato ulteriore e diverso dal conseguenziale obbligo contrattuale derivante dalla fideiussione. Danno che nella specie non risulta neanche allegato e provato. Sicché, le eccezioni e le domande dell'attore inerenti all'estinzione dell'efficacia della fideiussione e al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale vanno rigettate.
Ne consegue che il fideiussore che, presumibilmente, conosceva la deteriorata situazione patrimoniale del debitore principale per il rapporto sociale che lo legava al debitore medesimo (e neppure è receduto dalla fideiussione) non può opporre al creditore una concessione abusiva del credito che è intervenuta nella sua piena conoscenza e, anzi, in qualità di socio, con la sua piena partecipazione e consenso.
Ciò anche in forza del criterio generale in forza del quale nessuno può andare contra factum proprium.
Ciò premesso, quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella specie, la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio CP_1 producendo i contratti di conto corrente, di conto anticipi, gli estratti conto scalari e la lettera di fideiussione. L'attore ha eccepito il difetto di titolarità della nei Controparte_7 confronti dell'attore, considerata l'assenza di prova della cessione del debito di esso attore come fideiussore in quanto la cessione tra la Banca convenuta e la terza intervenuta faceva riferimento al solo debito principale. L'eccezione è infondata. Il dettato normativo dell'art.1263 c.c. espressamente prevede che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario (anche) con le garanzie personali: la ragione di siffatta previsione normativa è da rintracciare nella - normale - accessorietà delle garanzie personali rispetto al credito garantito, accessorietà che impedisce alle prime di sussistere indipendentemente dal rapporto principale cui accedono. Nel medesimo atto di cessione, all'art. 3, è espressamente previsto che la cessione comprende anche le garanzie, ivi compresa, pertanto, la fideiussione del in atti. Pt_1
Tale argomentazione è utile anche per superare la contestazione del NI in ordine all'emissione del decreto ingiuntivo in favore della Banca tenuto conto che la terza cessionaria si può valere dei titoli pronunciati nei riguardi della cedente. L'attore ha eccepito, in sede di note conclusive, l'estinzione della fideiussione per mancata insinuazione al passivo da parte della terza intervenuta.
L'eccezione appare inammissibile. L'eccezione di estinzione della fideiussione non è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 8989/2012), né può essere pronunciata dal giudice per fatti diversi da quelli tempestivamente addotti dal garante (in senso analogo, v. Cass., n. 19736/2011, secondo la quale, “le cause di estinzione della fideiussione previste dagli art. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi
... Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 c.c.”) In questo senso, l'eccezione di estinzione per fatti diversi da quelli dedotti tempestivamente dall'attore appare inammissibile. L'attore ha eccepito l'illegittimità degli interessi applicati, deducendone la natura usuraria. L'eccezione appare infondata. Deve osservarsi come non sia stata offerta un'adeguata allegazione sul punto, tale da consentire un serio percorso valutativo. Laddove, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, vi è l'onere di indicare in modo specifico e certo, oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante, come indicato dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 19597/2020, secondo cui: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Nella specie, tale onere non è stato sufficientemente assolto, non avendo l'attore indicato il tasso soglia di riferimento né di quanto il detto tasso sarebbe stato superato in relazione ai trimestri. Si precisa, al riguardo, l'assenza di pattuizione per fini di consumo da parte dell'attore con l'esclusione della relativa tutela. In ogni caso, si evidenzia che l'usurarietà non si ravvisa nella specie. Nel contratto di conto corrente è previsto un tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate (sconfinamento in assenza di fido) pari al
14% circa a fronte di un tasso soglia valido per il primo trimestre 2011 pari al 20,310% per la categoria in esame. Mentre per il contratto anticipi è stato convenuto un tasso effettivo pari al 6,13% a fronte di un tasso soglia per il secondo trimestre 2011, pari al 9,19% per il tipo di operazione
(sconti ed anticipi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 100.000,00).
Pertanto, la pattuizione di tassi effettivi notevolmente inferiori rispetto al tasso soglia vigente fa presumere la liceità degli stessi in mancanza di specifica contestazione al riguardo.
Quanto all'eccepita illegittimità della capitalizzazione degli interessi e di altri oneri o commissioni non pattuite, il c.t.u., nominato in corso di causa, ha accertato quanto segue.
Con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 01/01/01643, datato 21 febbraio 2011, prodotto in atti, regolarmente sottoscritto con timbro e firma della società debitrice principale, risultano espressamente pattuiti, per iscritto e in maniera analitica, le spese di tenuta conto per ogni periodo di capitalizzazione, il tasso nominale lordo annuo creditore e il tasso effettivo lordo annuo creditore con relativi scaglioni di applicabilità, il tasso debitore annuo nominale ed effettivo sulle somme utilizzate (“sconfinamento in assenza di fido”), il periodo di capitalizzazione reciproco (trimestrale) sia per gli interessi attivi che passivi, le valute sui prelevamenti e sui versamenti nonché tutta una serie di altre spese per il cui contenuto analitico si rimanda al predetto contratto.
Quanto sopra, ha permesso di accertare che non è stato applicato da parte dell'istituto di credito un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale difforme da quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed ha altresì permesso di verificare che, in atti, non risultano pattuizioni scritte né della commissione di istruttoria veloce né di altre commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto. Continuando l'analisi della documentazione versata in atti, il superiore conto risulta essere stato movimentato dall'apertura del 21 febbraio 2011 (primo movimento consistente in un versamento in contanti di euro 100,00) fino al 15 gennaio 2015 con il passaggio a sofferenza della somma di euro 21.349,07.
I tassi debitori applicati non hanno mai superato quelli contrattualmente convenuti e regolari sono risultate le spese per operazione (euro 1,50 cad.)
e le spese di tenuta conto per ogni periodo di capitalizzazione (euro 45,00 trimestrali). Risultano, invece, non contrattualizzati gli oneri addebitati a titolo di commissioni anticipo fatture, commissioni spese conteggio interessi, commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni per accordato.
Alla luce di quanto sopra, il conto corrente ordinario n. 01/01/01643 è stato ricalcolato dall'apertura del 21 febbraio 2011 al 15 gennaio 2015 (data di passaggio a sofferenza) espungendo gli oneri addebitati e non pattuiti come sopra indicati e senza la capitalizzazione degli interessi a far data dall'1 gennaio 2014. Al riguardo, infatti, va esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca a decorrere dal 1° gennaio 2014, in quanto il novellato art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n.
147), ha comportato la sopravvenuta inefficacia delle clausole anatocistiche contenute nei rapporti in corso. Va respinta al riguardo l'opposta tesi secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi, legittimamente convenuta dalle parti in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, opererebbe anche dopo la modifica dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la quale sarebbe divenuta efficace solo dopo l'emanazione della delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016 (che ha sostituito la precedente delibera del 9 febbraio 2000). Fino a tale momento, dunque, si deve riconoscere natura precettiva al divieto di pattuire la capitalizzazione degli interessi.
Le risultanze del riconteggio con le modalità analiticamente indicate hanno determinato, alla data del 15 gennaio 2015, un saldo ricalcolato di euro 4.111,16 (cfr. allegato 7 alla c.t.u.) a cui andranno sottratti gli interessi maturati e non contabilizzati per il periodo 1 gennaio 2014 al 15 gennaio 2015 pari ad euro 2.030,08 (cfr. allegato 8 alla c.t.u.) e quindi con un saldo definitivo di euro 2.081,08 come da prospetto analitico indicato a pag. 7 della relazione tecnica. Per l'effetto, la somma da stornare a sofferenza da parte dell'istituto di credito alla data del 15 gennaio 2015 non è di euro 21.349,07 bensì di euro 19.267,99 (pari alla differenza tra la somma effettivamente stornata a sofferenza di euro 21.349,07 come da e/c allegato e i maggiori oneri addebitati nel periodo esaminato pari ad euro 2.081,08).
Ancora, il contratto di conto anticipi n. 01/13/00194, risulta sottoscritto con timbro e firma della società debitrice, risultando pattuiti, per iscritto e in maniera analitica, le spese di istruttoria fido, il tasso debitore annuo nominale ed effettivo per il conto anticipi, il tasso annuo di mora (pari a
3,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora), la commissione di messa a disposizione delle somme e il rimborso delle spese per le comunicazioni periodiche. Il superiore rapporto, “indisponibile per il cliente” era disciplinato dalle condizioni economiche riportate nel superiore contratto e, in quanto compatibili, dalle norme regolanti il su richiamato rapporto di conto corrente.
Per tale documento – trattandosi di conto anticipi – non si può accertare il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 09/02/2000 atteso che, come correttamente specificato nel contratto stesso, il conto anticipi non può avere un saldo creditore (e quindi interessi attivi) ed ogni eventuale giacenza disponibile è immediatamente accreditata sul conto ordinario. Si è, invece, verificato che risulta concordata la pattuizione scritta della commissione di messa a disposizione delle somme non rinnovabile tacitamente e della durata di un anno … in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento (cfr. contratto in atti). La superiore commissione appare conforme alle norme di legge disciplinanti la materia tempo per tempo vigenti. Continuando l'analisi della documentazione versata in atti, il consulente ha appurato che il superiore conto risulta essere stato movimentato dal 2° trimestre 2011 (primo movimento consistente nell'anticipo fatture distinta n. 005630 di € 70.000,00 del 20/04/2011) sino al 4° trimestre 2012. L'ultimo scarico fattura è con valuta 15 ottobre 2012. I conteggi evidenziano l'applicazione di un tasso debitore nominale annuo del 6% perfettamente conforme a quanto contrattualmente pattuito.
Risultano, invece, addebitati ma non contrattualizzati, le spese per operazione (euro 0,70 cad.) e le spese vive tenuta conto (euro 5,00 a trimestre). Nel 4° trimestre 2011, esattamente con decorrenza 26/10/2011, si riscontra un aumento del tasso di interesse debitore applicato che passa dal 6% al 8,37%. Trattandosi di condizione peggiorativa per il contribuente, era necessario che la banca effettuasse una comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B. in assenza della quale divengono inefficaci le predette variazioni.
Alla luce di quanto sopra, il conto anticipi n. 01/13/00194 andrà ricalcolato dall'apertura del 20/04/2011 sino al 4° trimestre 2012 (ultimo trimestre in cui sono state addebitati interessi passivi) applicando gli interessi contrattualmente pattuiti (6%) e non tenendo conto degli aumenti successivi.
Le risultanze del riconteggio con le modalità indicate hanno determinato, alla data del 31 dicembre 2012 un saldo di euro 2.549,12 come da prospetto di cui all'allegato 12 della relazione tecnica. Quanto sopra indica che la banca ha addebitato sul conto anticipi n.
00194 oneri non dovuti pari complessivamente ad euro 2.549.12.
La somma di euro 22.198,22 originariamente richiesta con il D.I. è stata indicata come errata dal c.t.u., perché si legge che la stessa sia dovuta quanto ad euro 22.194,11 quale scoperto di conto corrente ordinario all'11/05/2015 e quanto ad euro 4,11 quale scoperto di conto anticipi alla stessa data. Il tutto oltre interessi di mora al 14,98% dal 12 maggio 2015 al soddisfo per lo scoperto di conto corrente ordinario e al 9% per lo scoperto del conto anticipi sempre dal 12 maggio 2015 al soddisfo.
Il consulente ha evidenziato, invece, che la cifra di euro 22.194,11 (alla data del 21 maggio 2015 e non dell'11 maggio 2015 come erroneamente riportato) sopra attribuita interamente al conto corrente ordinario è invece composta dalla somma di euro 21.349,07 quale esposizione del c/c ordinario girata a sofferenza alla data del 15 gennaio 2015, euro 4,11 quale esposizione del c/anticipi girata a sofferenza sempre alla data del 15 gennaio 2015 ed euro 840,93 a titolo di interessi maturati. Quindi, l'importo di euro 4,11 non andava sommato una seconda volta e soprattutto non si possono richiedere interessi moratori nella misura del
14,98% sul conto corrente come indicato nel D.I. opposto, considerato che nessun tasso di mora è stato contrattualmente pattuito limitatamente al conto corrente ordinario. L'importo di euro 4,11 del conto anticipi è, invece, stato stornato nel conto corrente ordinario e, pertanto, chiudendosi lo stesso a zero, non si dovrà procedere ad ulteriori maggiorazioni.
Alla luce dei riconteggi eseguiti in base alle indicazioni evidenziate, la superiore somma va rideterminata in complessivi euro 17.381,59 come da prospetto riepilogativo indicato a pagg. 10 e 11 della c.t.u.. I conteggi effettuati dal consulente ed analiticamente motivati come sopra, appaiono condivisibili e possono essere posti a fondamento della presente decisione. Per quanto riguarda i rilievi sollevati da parte attrice, si rinvia alle risposte dettagliate ed esaustive fornite dal consulente (pagg. 11
– 17 della relazione tecnica) che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Per quanto esposto, previa declaratoria della nullità parziale delle clausole applicate senza pattuizione scritta sopra indicate ed individuate dal consulente tecnico, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza intervenuta (attesa l'adesione della convenuta sul punto, v. in questo senso, Cass., n. 10442/2023: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado
d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”) della somma rideterminata dal c.t.u., pari ad euro 17.381,59 oltre interessi nella misura dell'11,5% dal 22 maggio 2015 sino al soddisfo, nei limiti di cui alla L. 108/96. Ogni altra eccezione e domanda dell'opponente va, dunque, rigettata. Le spese di lite della fase monitoria e di quella del presente giudizio di opposizione, attesa la reciproca parziale soccombenza vanno compensate per un quarto con condanna dell'attore al pagamento in favore della Banca convenuta della restante quota (Cass., n. 24482/2022), liquidata come da dispositivo a norma del D.M. n. 55/2014 (quelle della fase monitoria) e del
D.M. 147/2022 (quelle della fase di opposizione), in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle difese svolte e la parziale reciproca soccombenza. Nei rapporti tra l'attore e la terza interveniente, le spese vanno parimenti compensate per un quarto, con condanna dell'attore al pagamento della residua quota in favore della terza intervenuta con riferimento ai soli compensi della fase di opposizione. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno compensate per un quarto con condanna dell'attore al pagamento, in favore della Banca e della terza intervenuta, della residua quota.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 420/2016 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 555 depositato in data 15 dicembre 2015, così provvede:
- previa declaratoria della nullità parziale delle clausole applicate senza pattuizione scritta indicate in parte motiva ed individuate dal consulente tecnico, revoca il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza intervenuta della somma rideterminata dal c.t.u., pari ad euro 17.381,59 oltre interessi nella misura dell'11,5% dal 22 maggio 2015 sino al soddisfo, nei limiti di cui alla L. 108/96;
- rigetta o dichiara inammissibile ogni altra eccezione e domanda proposta dall'attore come in parte motiva;
- condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta di tre quarti delle spese della fase monitoria liquidate in euro 109,12 per esborsi ed euro 675,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta e della terza intervenuta di tre quarti delle spese della presente fase di opposizione, liquidate in euro 1.905,00, per ciascuna, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute;
dichiara compensata la residua quota;
pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, per tre quarti a carico dell'attore e per la restante quota in solido tra le parti. Patti, 7 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)