Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1982, n. 913
Articolo 1
Versione
28 dicembre 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1982