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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3805/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Manfredonia Stanislao, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/11/2003 con
[...]
, formulando ulteriori domande in ordine Controparte_1
all'affidamento del figlio minore delle parti, e alla Persona_1
quantificazione del contributo da lui dovuto per il di lui mantenimento.
La resistente per contro, sebbene fosse stata ritualmente citata a comparire,
non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Alla prima udienza di comparizione il giudice relatore procedeva all'interrogstorio libero del ricorrente e, all'esito, il suo difensore precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa.
pagina 2 di 6 Ciò detto osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3
della legge n. 898/70 per la pronuncia non già di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, richiesta dal ricorrente, ma per quella di scioglimento di esso, essendosi trattato di matrimonio civile e non concordatario, ed essendo esso stato regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VE , atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione n. 778 dell'11.10.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate (il ricorrente addirittura in comune distante da quello di residenza della resistente), senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le ulteriori domande del ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte in assenza di circostanze o deduzioni ostative al loro accoglimento.
Peraltro l'affidamento del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori,
chiesto dal ricorrente, assicura allo stesso la piena realizzazione del suo diritto pagina 3 di 6 alla bigenitorialità ed egli, secondo quanto riferito dal padre, è solito esercitarlo recandosi talvolta anche presso il suo attuale luogo di residenza (Scafati).
Possono anche accogliersi le indicazioni del ricorrente circa modalità e frequenza dell'esercizio da parte sua del di incontrare il minore, Controparte_2
sul presupposto, riconosciouto dal Prete, che egli convive con la madre e che presso di lei debba risiedere, atteso che esse tengono conto della indubbia distanza chilometrica tra i luoghi di residenza dell'uno e dell'altro.
Gli altri due figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti cosicchè non occorre statuire alcunchè con riguardo a loro.
Va disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio,
che, in considerazione dell'entità dello stipendio che egli percepisce e delle spesa per affitto che deve sostenere, può quantificarsi nella somma da lui indicata di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente. A tale importo deve aggiungersi il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Tale importo peraltro andrà corrisposto alla resistente atteso che il minore vive con lei.
Quanto alle spese di lite l'accoglimento delle domande attoree pur a fronte del carattere neutro della pronuncia sullo status, giustificano un giudizio di prevalente soccombenza della resistente, stimabile in due terzi dell'ammontare pagina 4 di 6 complessivo della somma dovuta a titolo di compenso, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VE il
29/11/2003 tra e Parte_1 Controparte_1
, regolarmente trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di VE (anno 2003, parte I, n. 514)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, attribuendo al ricorrente il diritto-dovere di incontrarlo e tenerlo con sé per almeno un fine settimana al mese nonché per quattro settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, per una settimana durante le ferie natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali alternando annualmente le principali festività
4) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 , a decorrere dalla data di notifica del Controparte_1
ricorso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie per lui come individuate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5) condanna la resistente a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese di lite che liquida in euro 3.140,00 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 07/01/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3805/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Manfredonia Stanislao, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/11/2003 con
[...]
, formulando ulteriori domande in ordine Controparte_1
all'affidamento del figlio minore delle parti, e alla Persona_1
quantificazione del contributo da lui dovuto per il di lui mantenimento.
La resistente per contro, sebbene fosse stata ritualmente citata a comparire,
non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Alla prima udienza di comparizione il giudice relatore procedeva all'interrogstorio libero del ricorrente e, all'esito, il suo difensore precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa.
pagina 2 di 6 Ciò detto osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3
della legge n. 898/70 per la pronuncia non già di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, richiesta dal ricorrente, ma per quella di scioglimento di esso, essendosi trattato di matrimonio civile e non concordatario, ed essendo esso stato regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VE , atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione n. 778 dell'11.10.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate (il ricorrente addirittura in comune distante da quello di residenza della resistente), senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le ulteriori domande del ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte in assenza di circostanze o deduzioni ostative al loro accoglimento.
Peraltro l'affidamento del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori,
chiesto dal ricorrente, assicura allo stesso la piena realizzazione del suo diritto pagina 3 di 6 alla bigenitorialità ed egli, secondo quanto riferito dal padre, è solito esercitarlo recandosi talvolta anche presso il suo attuale luogo di residenza (Scafati).
Possono anche accogliersi le indicazioni del ricorrente circa modalità e frequenza dell'esercizio da parte sua del di incontrare il minore, Controparte_2
sul presupposto, riconosciouto dal Prete, che egli convive con la madre e che presso di lei debba risiedere, atteso che esse tengono conto della indubbia distanza chilometrica tra i luoghi di residenza dell'uno e dell'altro.
Gli altri due figli delle parti sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti cosicchè non occorre statuire alcunchè con riguardo a loro.
Va disposto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio,
che, in considerazione dell'entità dello stipendio che egli percepisce e delle spesa per affitto che deve sostenere, può quantificarsi nella somma da lui indicata di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente. A tale importo deve aggiungersi il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Tale importo peraltro andrà corrisposto alla resistente atteso che il minore vive con lei.
Quanto alle spese di lite l'accoglimento delle domande attoree pur a fronte del carattere neutro della pronuncia sullo status, giustificano un giudizio di prevalente soccombenza della resistente, stimabile in due terzi dell'ammontare pagina 4 di 6 complessivo della somma dovuta a titolo di compenso, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VE il
29/11/2003 tra e Parte_1 Controparte_1
, regolarmente trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di VE (anno 2003, parte I, n. 514)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, attribuendo al ricorrente il diritto-dovere di incontrarlo e tenerlo con sé per almeno un fine settimana al mese nonché per quattro settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, per una settimana durante le ferie natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali alternando annualmente le principali festività
4) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 , a decorrere dalla data di notifica del Controparte_1
ricorso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie per lui come individuate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5) condanna la resistente a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese di lite che liquida in euro 3.140,00 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 07/01/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6