Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Gidarellli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 769/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PENTERICCI FRANCESCA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MONTALI SABRINA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi avranno l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre nell'abitazione sita a Castelfidardo (AN), Via U. La Malfa n. 8.
3) La minore trascorrerà i giorni infrasettimanali con il padre previo accordo dei genitori, Per_1
sulla base degli impegni della minore stessa.
4) La minore trascorrerà le festività di Natale con la madre e San Silvestro/Capodanno Per_1
con il padre, ad anni alterni;
lo stesso vale per le vacanze pasquali durante le quali la minore trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta, sempre ad anni alterni.
Per 5) Durante le vacanze estiva il sig. trascorrerà con la figlia 15 giorni consecutivi Parte_2
compatibilmente con le ferie dello stesso.
- 1 -
l'importo di € 250,00 per la figlia minore , a partire dal mese successivo Parte_1 Per_1 alla formalizzazione dell'accordo delle parti, su conto corrente successivamente indicato.
7) Ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare adottate presso questo Tribunale. Conseguentemente sono spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto , quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Sono invece spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di Università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione gli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi ( quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino); conseguimento patente presso autoscuola private;
c)sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a mezzo di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- 2 - 8) In deroga al criterio di cui al punto7) di compartecipazione al 50% alle spese sportive il Sig. Pt_2 si impegna a versare un contributo una tantum di € 1.200,00 annui per la disciplina del tennis già Per praticato dalla minore . Tale importo verrà corrisposto in 4 rate trimestrali gennaio –marzo – giugno-settembre. In deroga a detto punto il sig. si farà carico del 100% delle spese relative Pt_2
alla scuola nessuno escluso.
9) L'Assegno Unico sarà riscosso per intero dalla madre . Parte_1
10) Le somme saranno rivalutate, annualmente, sulla base delle variazioni ISTAT.
11) I genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla educazione, istruzione e salute della minore.
12) […].
13) Le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni altro rapporto tra di loro pendente e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non aver altro a pretendere. Le spese legali del presente procedimento di separazione consensuale si intendono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Porto Recanati (MC) il 28/08/2004, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nata la figlia (in data 04/06/2010) e che sono addivenuti alla decisione di Per_1
separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose
- 3 - della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Porto Recanati (MC) il 28/08/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Porto Recanati al n. 14, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Recanati di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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