CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott. AB AU Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 20.03.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 2.12.2024 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Materia, presso il cui studio, sito in Messina, via Dei Verdi n.55, ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Agnello, presso il cui studio sito in Milano alla Piazza San Babila 4/D è elettivamente domiciliata APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 1261/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024, a definizione del procedimento n. R.G. 5114/2021
con l'intervento: del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa che ha chiesto l'oscuramento dei video CP_2 relativi ai minori e la trasmissione degli atti al proprio ufficio per valutare iniziative sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'appellante, con la conferma della sentenza impugnata sull'affido esclusivo dei minori alla madre e sulla prosecuzione degli interventi in atto;
1 del Curatore Speciale dei minori, Avv. Michela Raimondi
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Riformare la Sentenza n.1261/2024 del 24/10/2024, depositata il 28/10/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, a definizione del nel procedimento N. R.G. 5114/2021, notificata in data 31/10/2024 in accoglimento dei superiori motivi di appello;
2) Nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare infondate le domande della ricorrente CP_1
e accogliere le richieste, le ragioni, i motivi di doglianza e i diritti fatti valere con il presente
[...] atto di impugnazione, e, in particolare: dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza addebito ad alcuno, nulla disponendo in ordine alla ex-casa coniugale;
limitare l'assegno di mantenimento per i due figli minori ad € 600,00; – pur non opponendosi a che i minori siano presi in carico dai Servizi sociali, per tutti gli idonei interventi di sostegno e per evitare loro qualsiasi pregiudizio – disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con riparto al 50% delle somme percepite a titolo di assegno unico (o sostegni al reddito).
3) Dare atto che l'odierno appellante si riporta e ripropone tutte le domande, richieste, eccezioni, difese e conclusioni formulate nel primo grado di giudizio in tutti i relativi atti e verbali di causa, in esse comprese quelle rimaste assorbite e le richieste istruttorie disattese sebbene ribadite sino anche in punto di precisazione delle conclusioni.
4) Disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ammettendo i mezzi di prova rimasti disattesi, sulla scorta delle indicazioni e dei rilievi riportati al superiore motivo II;
5) Si richiamano tutti i documenti già prodotti nel primo grado di giudizio e si offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, la copia autentica della Sentenza impugnata.
6) Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio di primo grado, nonché di tutti i verbali di causa, dei documenti prodotti e depositati in corso di causa e le relative ordinanze.
7) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“1. Rigettare l'appello proposto dal sig. per l'effetto confermando l'esclusivo addebito della Pt_1 separazione al marito che ha tenuto una condotta contraria ai doveri coniugali e familiari;
2. Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza delle domande istruttorie proposte da controparte, per l'effetto confermando le statuizioni di primo grado in merito alla mancata assunzione delle prove richieste dal sig. Pt_1
3. Ammettere la rinnovazione dell'attività istruttoria limitatamente alle richieste di prova ritualmente proposte dalla sig.ra CP_1 Per_
4. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , alla sig.ra Persona_1 CP_1 garantendo la protezione di eventuali incontri tra padre e figli;
5. Disporre gli opportuni e necessari accertamenti sui conti correnti intestati al signor;
Parte_1
6. Rigettare con ogni statuizione le domande ex adverso formulate in relazione alla diversa regolamentazione delle spese di mantenimento dei figli minori;
2
7. Disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della e dei figli Pt_1 CP_1 minori non inferiore a € 1.500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli, oltre al pagamento a suo carico della rata di mutuo insistente sulla ex casa coniugale e le relative spese condominiali;
8. Confermare le statuizioni sulle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado;
9. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Per il curatore speciale dei minori Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa acquisizione di una relazione di aggiornamento dei servizi sociali del comune di Messina, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E URGENTE:
-ammonire il sig. ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. I comma lett. a) in merito alle Parte_2 modalità di divulgazione a mezzo social di fatti relativi alla vita privata dei figli minori e nonostante la richiesta dei medesimi di non avere allo stato rapporti con il medesimo;
- disporre che il sig. proceda immediatamente alla rimozione dei contenuti social Parte_2 pubblicati sul canale you tube o su ogni altro mezzo di comunicazione relativi ai figli e PE [...] disporre ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. I comma lett. b) una somma di denaro da valutarsi in Tes_1 via equitativa dovuta dal sig. ai figli in caso di successive violazioni in merito Parte_2 all'ammonimento ricevuto NEL MERITO:
- Confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Busto Arsizio n.1261/2024 anche in tema di affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e affidamento al Comune di residenza dei minori per la regolamentazione dei rapporti tra i figli e i padre solo qualora i medesimi rappresentino la volontà di procedere ad un riavvicinamento, confermando la prosecuzione di un procedimento di vigilanza a favore di minori con il deposito di relazioni semestrali o da anticiparsi in caso di pregiudizio, affinchè i medesimi possano valutare l'adesione ad un percorso di supporto psicologico individuale finalizzato alla rielaborazione dei vissuti familiari, invitando altresì i genitori ad aderire ad eventuali supporti psicologici individuali che i servizi sociali riterranno opportuni nell'interesse dei minori. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa nell'interesse dei minori rappresentati da disporsi carico dell'Erario o in caso di mancata definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con condanna in via solidale a carico di entrambi i genitori”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio in data 07.12.2007 e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione nascevano i figli , il 10.04.2011, e il 19.07.2013. Persona_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 29.10.2021 adiva il Tribunale di Busto Arsizio, Controparte_1 chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa
3 esclusivamente al marito, per violazione dei doveri coniugali e familiari;
chiedeva, altresì, l'affido esclusivo dei figli, garantendo la protezione di eventuali incontri tra padre e figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'espletamento di opportuni accertamenti sui conti correnti del marito e la previsione, a carico dello stesso, di un assegno di mantenimento in favore della e dei figli minori non inferiore a € 1.800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie in CP_1 favore dei figli e oltre al pagamento a suo carico della rata di mutuo insistente sulla casa coniugale e le relative spese condominiali;
altresì chiedeva l'espletamento di una CTU sul sig. e sulla sua capacità genitoriale. Pt_1
La ricorrente rappresentava che la convivenza con il marito era ormai diventata insostenibile, in quanto lo stesso la aggrediva verbalmente e fisicamente, spesso alla presenza dei figli, vittime anche loro di invettive ed insulti, costringendola, in un'occasione, anche a doversi rifugiare presso l'abitazione di una vicina di casa e chiamare le Forze dell'Ordine e, in un'altra occasione, a presentare un ricorso, in data 27.10.2021, per l'adozione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex artt. 342-bis, 342-ter c.c., art. 736-bis c.p.c. (proc. N.r.g. 4360/21 V.G.). Inoltre, il marito intratteneva una relazione extraconiugale, mai negata, già durante il periodo di restrizioni dovute alla situazione emergenziale da Covid-19. Quanto alla situazione economica dei coniugi, la ricorrente riferiva di essere un insegnante di italiano, di percepire uno stipendio mensile di €1.500,00 e di sostenere le spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli, per un ammontare pari a circa €1.800,00 mensili;
il marito, invece, è un ingegnere informatico e percepisce uno stipendio maggiore, oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare sito in Busto Arsizio.
3. Con memoria depositata il 29.11.2021 si costituiva in giudizio aderendo alla Parte_1 domanda di separazione, di collocamento dei figli presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla stessa (chiedendo che la moglie provvedesse al pagamento delle utenze domestiche e delle spese condominiali, mentre lui avrebbe continuato a pagare le rate di mutuo); si opponeva, invece, alla domanda di addebito della separazione e di affido esclusivo alla madre dei figli, contestando la ricostruzione della moglie e negando di aver mai tenuto agiti aggressivi nei confronti della stessa o dei figli. Il non negava di aver avuto una Pt_1 relazione extraconiugale, ma evidenziava di averla intrapresa quando il matrimonio era già in crisi, rilevando, pertanto, che la sua relazione extraconiugale non doveva considerarsi causa della crisi coniugale ma conseguenza della stessa. Il resistente ribadiva la propria idoneità genitoriale e chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli, con regolamentazione del suo diritto di visita e con collocazione dei minori presso la casa familiare con la madre. Chiedeva, infine, di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non corrispondere nulla a titolo di assegno di mantenimento della moglie, essendo quest'ultima autosufficiente e assegnataria della casa di proprietà esclusiva del marito.
4. Con provvedimento presidenziale del 2.12.2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva disposto, in via temporanea, in attesa di ulteriori approfondimenti dei S.S., l'affido
4 condiviso dei figli e il collocamento presso la madre nella casa familiare, con divieto al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli e incarico ai S.S. di regolamentare gli incontri padre-figli (come già previsto nel procedimento instaurato dalla a seguito di CP_1 ricorso per ordine di protezione); si prevedeva, inoltre, a carico del padre, un contributo al mantenimento dei figli della misura di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e non veniva previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge.
5. Con ordinanza del 2.02.2022 il giudice istruttore, rilevato che allo stato non fosse possibile per i
Servizi regolamentare gli incontri padre-figli (secondo quanto si evinceva dalla relazione dei Per_ S.S., “Tenuto conto della resistenza psico-emotiva di e , delle difficoltà da loro PE portate e della loro non volontà di entrare in contatto con il Sig. in alcun modo, la Pt_1 regolamentazione del rapporto padre-figli appare come un percorso ad oggi non praticabile;
in seguito ad un intervento terapeutico volto alla rielaborazione dei vissuti dei due minori, si potrebbe rivalutare la possibilità di accompagnare gli stessi ad un riavvicinamento graduale al padre all'interno di uno spazio osservato e protetto”) e che il padre risultasse residente in [...], disponeva che i S.S. proseguissero nel mandato conferito, mettendo in atto gli interventi indicati nella relazione.
6. Con ordinanza del 20.06.2022 veniva disposta CTU e in data 5.02.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
7. Con ordinanza del 14.04.2023 veniva disposto che i Servizi Sociali proseguissero nel mandato loro conferito, tenendo i contatti con i referenti che supportavano i genitori e con le terapiste che li seguivano, relazionando quindi sull'andamento dei rapporti e sulle possibilità di incontro padre/figli; si disponeva, inoltre, che, a partire dalla mensilità di maggio 2023, la contribuzione ordinaria paterna per ciascun figlio venisse quantificata in € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, fermo il resto.
8. All'udienza del 7.09.2023 venivano sentiti i minori. Entrambi ricordavano il tempo in cui i genitori vivevano insieme come caratterizzato da un'elevata conflittualità e, chiamati a riflettere sull'opportunità di dare al padre delle possibilità, nonostante ai loro occhi avesse sbagliato, si dicevano contrari, “…in particolare fa presente che comunque dei figli ce li ha, sono Per_2 quelli della sua compagna. Esprime risentimento nei confronti del padre. Attualmente non intendono lasciare al padre nemmeno uno spazio quale lo scambio di messaggi. Non si insiste su un tema che li vede molto refrattari, li si invita a cercare di impegnarsi nella vita per crescere sereni.”; ciononostante, i bambini apparivano sereni rispetto al proprio contesto di vita, in particolare associa all'assenza del padre una maggiore libertà e socialità”. Per_2
9. Con note depositate il 19.03.2024 la ricorrente precisava le proprie conclusioni, insistendo sulla domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi e di addebito della stessa al marito, nonché sulla domanda di affido esclusivo a sé dei figli e di collocamento degli stessi
5 presso di sé nella casa familiare;
chiedeva, poi, che venisse disposto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile di
€1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, al pagamento della rata di mutuo insistente sull'immobile adibito a casa familiare e alle relative spese condominiali. La ricorrente insisteva, inoltre, per l'ammissione dei mezzi di prova da lei richiesti nella memoria prodotta ex art.183 comma VI n.2 c.p.c.
10. Con note depositate nella medesima data anche il resistente precisava le proprie conclusioni, chiedendo che i figli venissero affidati ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio e che venisse loro nominato un Curatore Speciale e, solo in mero subordine, che venisse disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma, ma con l'attivazione di un monitoraggio puntuale da parte dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza dei due genitori e di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori che prevedesse attività congiunte;
chiedeva, altresì, che la casa familiare venisse assegnata alla sig.ra in ragione del collocamento prevalente, e proponeva una CP_1 regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé (“in una prima fase incontri assistiti mensili in spazio neutro per i primi 6 mesi, aperti anche ai nonni paterni ed agli zii che vorranno partecipare, con la collaborazione fattiva dei SS territoriali, cui ne sarà demandata l'organizzazione in concreto;
nella fase successiva i minori potranno trascorrere con il padre due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, in alternanza con la madre, oltre alla metà dei periodi di festività natalizi e pasquali, superata la prima fase sopra indicata;
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio 2024”); chiedeva, inoltre, di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, considerata la mancanza di tempi di permanenza presso di sé, mediante il pagamento della somma di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva che entrambi i genitori venissero autorizzati al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per entrambi i minori.
11. Con istanza del 22.05.2024 il resistente comunicava che la sig.ra aveva chiesto ed CP_1 ottenuto un trasferimento lavorativo in Sicilia, con decorrenza a partire dal mese di settembre 2024, senza chiedere l'autorizzazione del Tribunale né il consenso del padre dei minori o dei Servizi, e, pertanto, chiedeva la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti per i dovuti chiarimenti.
12. Il Tribunale si riservava di provvedere sull'istanza successivamente all'esame delle memorie di replica. Con decreto del 6.06.2024, vista l'istanza di autorizzazione di parte attrice, la quale riferiva di essersi già confrontata con i S.S. di Busto Arsizio rispetto al possibile trasferimento a Messina, e l'istanza di rimessione della causa sul ruolo del convenuto, il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo, prescriveva ai S.S. di depositare relazione aggiornata sul punto e nominava come Curatore Speciale dei minori l'avv. Michela Raimondi.
6 13. Con memoria depositata il 10.07.2024 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale dei minori, chiedendo di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, limitando la capacità genitoriale della stessa, con affido ed eventuale presa in carico ai Servizi Sociali, solo in relazione al monitoraggio dell'eventuale ripresa dei rapporti dei minori con il padre, adottando solo a seguito dell'esplicita volontà dei minori ogni eventuale supporto finalizzato alla ripresa graduale degli incontri, con monitoraggio dei medesimi;
chiedeva, altresì, di: confermare il collocamento dei minori presso la madre, autorizzando il trasferimento in Sicilia;
disporre la prosecuzione per entrambi i genitori del percorso individuale genitoriale presso i servizi territorialmente competenti, prevedendo un raccordo tra gli enti nell'interesse dei minori;
disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il comune di residenza ed effettivo domicilio dei minori in caso di trasferimento, disponendo relazioni semestrali di aggiornamento in merito ai supporti e monitoraggi sopra indicati;
valutare ogni miglior contribuzione nell'interesse dei minori a carico del padre, con divisione al 50% delle spese straordinarie. Il Curatore rilevava, infatti, l'esistenza di un grave pregiudizio per i minori, vittime assistite degli agiti violenti del padre nei confronti della madre e diretti destinatari di insulti da parte del padre, da sempre assente nella loro quotidianità, cura ed educazione;
evidenziava, peraltro, che, sebbene vi fossero stati miglioramenti nel padre a seguito dell'adesione al percorso psicologico suggeritogli, lo stesso continuava ad individuare nella sig.ra la “concausa” CP_1 dell'allontanamento dei figli da lui. Rispetto alla madre, invece, il Curatore rilevava che la CTU e le relazioni dei S.S. avevano evidenziato una buona capacità genitoriale e un positivo legame affettivo con i figli. Quanto alla richiesta di autorizzazione al trasferimento in Sicilia, il Curatore riferiva che i Servizi non avevano rilevato alcun pregiudizio nel trasferimento dei minori a Messina, ma anzi avevano condiviso la scelta, confermando il forte legame familiare dei minori con gli zii/cugini e la circostanza che i minori avevano già amici lì, trascorrendo a Messina l'intero periodo estivo e le festività natalizie.Il Curatore riferiva altresì di aver ascoltato i minori il 5.07.2024 e che in quell'occasione ha manifestato in maniera molto ferma e PE sofferta la sua volontà di non avere rapporti con il padre, ha parlato di quanto abbia sofferto per l'aggressività del padre nei confronti della madre quando vivevano insieme e di come il padre non abbia mai condiviso un vero legame affettivo con lui, neanche durante la convivenza;
Per_2 ha esposto gli stessi concetti ma con un minor coinvolgimento emotivo e con maggior distacco, lamentando di essere stanco di dover continuamente ripetere il suo pensiero a diversi professionisti. I minori hanno riferito di avere un legame positivo con la madre e che talvolta “si arrabbiano” perché la mamma insiste affinché loro cambino idea rispetto al rapporto con il padre e questo “da' a loro fastidio”. I ragazzi hanno espresso il desiderio di sospendere il percorso psicologico e “vivere serenamente la propria vita senza essere forzati di riprendere il rapporto con il padre”. Rispetto agli impegni messi in atto dal padre per ricostruire un rapporto con loro, è rimasto chiuso, riferendo “le persone non possono cambiare”, mentre è PE Per_2 rimasto più aperto sulla possibilità, in futuro, di valutare di riprendere i contatti con il padre con gradualità, lasciando passare del tempo per “verificare se davvero è interessato a loro senza rabbia”. Entrambi i minori hanno espresso grande entusiasmo per il trasferimento a Messina, hanno riferito che la mamma, prima di procedere al trasferimento, ha chiesto loro se fossero
7 d'accordo e, quanto alla possibilità di riprendere i contatti con il padre, si sono dichiarati consapevoli che se dovessero decidere di risentirlo o vederlo potrebbero farlo tramite la mamma o tramite i Servizi Sociali del territorio, rilevando che la distanza territoriale, del resto, esiste già da quando il padre si è trasferito in Trentino Alto Adige.
14. All'udienza tenutasi il 17.07.2024 la ricorrente chiedeva l'autorizzazione al trasferimento dei minori a Messina, il nulla osta per il trasferimento scolastico e l'autorizzazione per l'iscrizione a scuola, controparte si opponeva. Parte ricorrente precisava le conclusioni come da atti ex art. 190 c.p.c., parte resistente precisava come da memoria di replica, il Curatore Speciale precisava come da memoria depositata il 10.7.2024.
15. Con ordinanza del 18.07.2024 il Tribunale autorizzava il trasferimento dei minori a Messina e concedeva il nulla osta per la formalizzazione della richiesta di trasferimento nel nuovo istituto scolastico;
inoltre, rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
16. Nella comparsa conclusionale depositata il 30.09.2024 e nella memoria di replica del 21.10.2024 la ricorrente precisava le sue conclusioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova, così come articolati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e chiedendo, nel merito, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli e la previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento in favore suoi e dei figli minori non inferiore a € 1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli.
17. Nella memoria di replica depositata il 21.10.2024 il resistente precisava le sue conclusioni, chiedendo che i minori venissero affidati ai Servizi Sociali del Comune di Messina, con nomina di un Curatore Speciale dei due minori e trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Messina ex art.473 bis.7 ultimo comma c.p.c. o, in subordine, l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre ma comunque con l'attivazione di un monitoraggio puntuale da parte dei Servizi Sociali del Comune di Messina, con nomina di un Curatore Speciale dei minori e con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Messina ex art.473 bis.7 ultimo comma c.p.c.; chiedeva, altresì, l'assegnazione definitiva della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli secondo modalità che tenessero conto della distanza tra i due Comuni di residenza, l'obbligo del Pt_1 di contribuire al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo la somma di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'autorizzazione di entrambi i genitori al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
18. Con la sentenza emessa il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvedeva:
8 “1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 coniugatisi in Patti in data 7.12.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 91, P. II, S. A, anno 2007), con addebito al marito;
Per_
2) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre con collocamento Persona_1 presso la medesima e ne autorizza il trasferimento a Messina;
3) affida al Comune di residenza dei minori, ad oggi Messina, la regolamentazione dei rapporti padre/figli con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in detto ambito;
4) dispone che i Servizi Sociali di Messina attivino un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale dei minori alla figura paterna, incoraggiando inoltre i minori ad intraprendere un percorso psicologico al fine di rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna;
5) revoca l'assegnazione della casa familiare alla madre;
6) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e a far data dalla sentenza, un assegno mensile di € 450 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 60% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c.;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
10) dispone che le parti proseguano nel percorso con il per il quale dichiaravano la Pt_3 propria disponibilità;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di un terzo e di parte resistente nella misura di due terzi;
12) liquida le spese di lite di parte ricorrente in € 7.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, ed in € 98 per spese. Compensa dette spese nella misura di un mezzo e pone il rimanente mezzo a carico del resistente;
13) condanna i sig.ri e in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al CP_1 Pt_1 curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori Persona_3
nato il [...], e nato il [...], residenti a [...], via
[...] Tes_1
Consolare Pompea, 33, scala A;
15) dispone che i SS del Comune di Messina, coordinandosi con i SS di Mori relazionino, al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.4.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.”. Il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e la addebitava al marito, ritenendo provata la violazione del dovere di fedeltà ed il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza.
9 Il giudice di primo grado confermava l'autorizzazione data al trasferimento dei minori in Sicilia, evidenziando che: i minori vivevano a distanza dal padre già dal 2021, quando quest'ultimo aveva deciso di trasferirsi in Trentino;
il collocamento presso il padre non era un'alternativa percorribile né tantomeno richiesta dallo stesso;
il trasferimento non sembrava pregiudizievole per i minori, i quali avevano riferito di essere d'accordo; comunque la madre non avrebbe potuto contare su alcun supporto a Busto Arsizio, stante anche la lontananza del padre, mentre in Sicilia poteva contare sulla propria rete familiare. Quanto all'affido dei minori, il Tribunale, pur concordando con la CTU sulla necessità che i minori ripristinassero un rapporto con il padre, si discostava dalle conclusioni ivi riportate e optava per un affido esclusivo dei minori alla madre, sul rilievo che l'affido condiviso non fosse in concreto praticabile, perché il padre non aveva alcun rapporto con i figli, per cui non poteva essere chiamato ad assumere le decisioni loro inerenti, in assenza di qualsiasi previo confronto con gli stessi;
comunque, prendeva atto del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal resistente e lasciava aperta la possibilità, per il futuro, di ridiscutere il regime di affido. Veniva invece affidata al Comune di Messina la regolamentazione degli incontri padre-figli e non anche la competenza relativa a tutte le decisioni relative ai minori (come richiesto dal , Pt_1 in quanto la madre era apparsa come figura di riferimento per i bambini, capace di garantire loro un ambiente sereno e rispondere ai loro bisogni di cura. Si disponeva, peraltro, che i genitori proseguissero nel percorso di e si incaricavano i Pt_3
Servizi di avviare un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale alla figura paterna, incoraggiando inoltre i minori ad intraprendere un percorso psicologico al fine di rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna. Il Tribunale riteneva, inoltre, di quantificare in € 450,00 per figlio l'assegno dovuto dal padre per il contributo al mantenimento dei figli e porre a carico del padre il 60% delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi delle parti, del fatto che i figli non occupano più la casa familiare e della circostanza che solo la madre provvede al loro mantenimento diretto. Per il periodo precedente, venivano confermati i provvedimenti adottati prima dal Presidente e poi dal Giudice Istruttore.
§Il procedimento di secondo grado 19. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 2.12.2024 per i Parte_1 seguenti motivi. I) SULLA PRONUNCIA DI ADDEBITO E SUL RIGETTO DEI MEZZI ISTRUTTORI. L'appellante ha censurato, in primo luogo, l'addebito della separazione a suo carico, rilevando che la sua relazione extraconiugale sarebbe iniziata quando il matrimonio era già in forte crisi;
secondo l'appellante, la situazione pregressa di crisi emergerebbe anche dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra ove la stessa parlava di un “rapporto CP_1 già compromesso” da dissidi iniziati in seguito al trasferimento della coppia da Messina a Busto Arsizio nel 2009. L'appellante ha rilevato che entrambi i coniugi durante il matrimonio si comunicavano una grande insoddisfazione reciproca, affrontando pure un momento d'infedeltà
10 della sig.ra e vane terapie di coppia, e che la sua decisione di abbandonare il tetto CP_1 coniugale era stata una scelta ragionata e condivisa da entrambi, nonché indotta dalle liti furibonde dovute dalla disaffezione di entrambi i coniugi. II) SUL RIGETTO DEI MEZZI ISTRUTTORI PER LA GENERICITÀ DEL CAPITOLO DI PROVA L'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il giudice di primo grado ammesso i mezzi di prova orale da lui richiesti ed indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 del 18.04.2022, ritenendo le domande generiche e comunque non rilevanti. L'appellante ha evidenziato che la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli probatori va condotta tenendo in considerazione non solo la loro formulazione letterale, ma anche gli altri atti di causa e tutte le deduzioni delle parti, e che comunque il giudice ha facoltà di chiedere ai testi chiarimenti e precisazioni. A parere dell'appellante, l'ammissione delle suddette prove avrebbe consentito di acclarare, anche a mezzo di testimoni estranei ai fatti di causa, che il rapporto matrimoniale era già compromesso prima del tradimento ascritto al corroborando ulteriormente le allegazioni già in atti e gli esiti della C.T.U.. Pt_1
III) SULL'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione relativa all'affido dei minori e la previsione di affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori. L'appellante ha evidenziato che la decisione di affido esclusivo dei figli alla madre si pone in contrasto con le raccomandazioni della C.T.U., che ha ritenuto percorribile la modalità di affido condiviso e “fondamentale” un riavvicinamento dei figli al padre. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di prime cure avrebbe trascurato i sintomi di alienazione parentale di cui stanno soffrendo i minori - a causa dell'intenzione della madre di allontanare moralmente e materialmente i figli dal padre - e, anzi, autorizzando il trasferimento a Messina, avrebbe avallato i comportamenti della sig.ra altamente lesivi del diritto alla bigenitorialità dei CP_1 figli. Inoltre, l'appellante ha ribadito la propria idoneità genitoriale, il fatto di non essere mai venuto meno ai suoi doveri genitoriali e di essersi sottoposto a tutti i percorsi psicologici previsti dai Servizi e dal CTU, nel tentativo di recuperare il rapporto con i figli. IV) SULLE STATUIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE L'appellante ha censurato l'eccessività dell'importo stabilito dal giudice di primo grado a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€450,00 mensili cadauno) e ne ha chiesto la rideterminazione in €600,00 mensili complessivi, sul rilievo che l'importo statuito non appare congruo rispetto alla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, alle esigenze dei minori ed al principio di pari contribuzione dei genitori. L'appellante ha evidenziato, sul punto, che i redditi dei genitori sono sostanzialmente equipollenti - il percepisce redditi per circa Pt_1
€2.200-2.300,00 mensili ca. (reddito netto annuo medio di circa €30.000,00), mentre la CP_1 vanta un reddito di circa €1.800,00 mensili (reddito annuo di euro €23.000,00 ca.) – e che, anche se è formale intestatario dell'immobile un tempo adibito a casa familiare, ne sopporta interamente anche i costi del mutuo ed i costi di gestione, spendendo mensilmente più di
€740,00 a tal fine, esborso addirittura superiore a quello sostenuto dalla per il CP_1 pagamento del canone di locazione dell'immobile a Messina;
peraltro, la percepisce CP_1
11 interamente l'A.U., pari a circa €400,00 mensili. A parere dell'appellante, inoltre, l'importo sarebbe sproporzionato rispetto alle reali esigenze dei figli, in quanto i costi che la sig.ra dovrà affrontare in Sicilia sono certamente inferiori a quelli che il sosterrà CP_1 Pt_1 presso la sua residenza. V) SULLE SPESE DEL GIUDIZIO Da ultimo, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, rilevando la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza, confermata dalla sentenza impugnata, che le domande formulate dalla ricorrente fossero eccessive e spropositate (in particolare, la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge).
20. Con provvedimento del 6.12.2024 il Presidente della Sezione famiglia della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza del 20.03.2025 ex art 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte.
21. Con memoria depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario, la rinnovazione dell'attività istruttoria limitatamente alle richieste di prova da lei proposte e di disporre a carico del sig. un Pt_1 assegno di mantenimento in favore suo e dei figli minori non inferiore a € 1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli. Parte appellata ha ribadito la correttezza della decisione di addebito della separazione al marito, evidenziando che il sig. ha sempre esercitato nei confronti suoi e dei figli forme di Pt_1 violenza verbale e psicologica, e talvolta anche fisica, come emergerebbe anche dalle S.I.T. degli amici di famiglia escussi nel procedimento penale a carico del per maltrattamenti Pt_1 in famiglia ex art. 572 c.p., poi archiviato;
gli stessi atteggiamenti hanno indotto la sig.ra a proporre ricorso per l'adozione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex CP_1 artt. 342bis, 342ter c.c., art. 736bis c.p.c., nel suo interesse e in quello dei figli, a cui ha fatto seguito l'instaurazione del procedimento recante n. V.G. 4360/21, nell'ambito del quale è stata concessa, per molto tempo, la misura dell'ordine di protezione. L'appellata ha evidenziato che la conflittualità di coppia preesistente all'infedeltà del marito non era ancora tale da configurare una situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, ma la convivenza è diventata intollerabile quando il ha iniziato ed ostentato, in maniera plateale ed insensibile, la Pt_1 propria relazione extraconiugale, mortificando la moglie ed i figli. L'appellata ha inoltre ribadito la correttezza del rigetto delle istanze istruttorie del sul Pt_1 rilievo che le stesse fossero generiche e comunque irrilevanti, e che l'unica potenzialmente rilevante fosse tardiva. Secondo l'appellata sarebbero inammissibili anche le richieste istruttorie reiterate dall'appellante in questo grado di giudizio, in quanto altrettanto generiche. L'appellata ha inoltre chiesto, senza proporre appello incidentale, l'ammissione delle prove da lei già articolate con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e, nel caso di ammissione di prova da parte del resistente, l'autorizzazione alla prova contraria.
12 Quanto alla richiesta di affido condiviso dei minori, l'appellata ha evidenziato che il giudice di primo grado e il C.T.U. concordemente hanno ritenuto che il best interest di e Persona_1 coincida con il recupero dei rapporti affettivi con il padre, ma tutti sono parimenti Per_2 concordi nell'affermare che questo non è ancora il momento, come rilevato anche dal Curatore Speciale e riferito dagli stessi minori in sede di ascolto ed ai Servizi Sociali;
pertanto, ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo dei minori a sé. Quanto al contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli, la sig.ra ha riferito di CP_1 sostenere spese mensili per un totale di €2.358,00 (in particolare “Canone di locazione € 620,00; Condominio € 114,00; Gas € 150,00; Luce € 120,00; Internet € 40,00; Rata auto € 230,00; Benzina € 280,00; Spese autostrada € 104,00; Spesa Alimentare € 700,00”), alle quali vanno aggiunti quali costi fissi annui: € 1.200,00 per l'abbigliamento; € 240,00 assicurazione automobile;
€ 130,00 bollo auto. L'appellata ha rilevato, altresì, che il ha una busta Pt_1 paga superiore alla sua e non paga e non intende pagare le spese straordinarie per i figli minori;
non ha fornito precisazioni sui conti correnti e sulle carte di credito possedute;
ha un tenore di vita elevato;
potrebbe mettere a reddito l'immobile adibito precedentemente a casa familiare, che potrebbe rendere oltre €1.500,00 al mese. Pertanto, l'appellata ha chiesto di disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli minori non inferiore a Pt_1
€1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, e, in subordine, di confermare le statuizioni della sentenza di primo grado. Infine, l'appellata ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto con riferimento alla quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e ha chiesto la condanna dell'appellante anche alla condanna alle spese del presente grado di giudizio.
23.All'udienza del 20.03.2025 celebrata alla presenza delle parti in forza di provvedimento del 20.02.2025 in accoglimento dell'istanza dell'Avv.Agnello, la Corte ha rilevato l'omessa notifica dell'appello al curatore speciale per i minori, assegnando termine a parte appellante per i relativi incombenti. 24.Con atto depositato il 30.04.2025 si è costituito il curatore speciale dei minori che ha evidenziato preliminarmente di aver appreso dall'Avv.Agnello che il Sig ha in più occasioni utilizzato Pt_1 la chat scolastica whatsapp dei figli nonché il canale social you tube per raccontare dal suo punto di vista la storia familiare che lo riguarda, implorando i figli di riprendere i rapporti e chiedendo un intervento o supporto per la sua volontà di ripresa dei contatti. Il curatore ha direttamente verificato tramite l'accesso ai social che sul canale you tube di riferimento del sig. Parte_2 https://www.youtube. (si allegano anche screenshot di riferimento (DOC.5) erano e Email_1 sono presenti video, nei quali il padre, fortemente provato rispetto all'assenza dei rapporti con i figli, indica riferimenti a loro riconducibili (nome, città di residenza, cognome riconducibile dal nominativo del canale) soprattutto per rivendicare la propria sofferenza e il proprio diritto di padre di incontrarli: da ciò deriva grave pregiudizio per i minori, resi identificabili dai riferimenti contenuti nei video di cui sono stati notiziati altri adulti presenti nella chat di classe dei genitori con una palese violazione della diritto alla riservatezza dei minori e al rispetto della volontà dei medesimi di non avere rapporti con il padre.
13 Nei predetti video addirittura il padre si rivolge al pubblico social per chiedere che la sua storia venga portata all'attenzione mediatica di una testata giornalistica senza alcuna “mentalizzazione” (così come indicava la C.T.U.) delle conseguenze pregiudizievoli per i figli che hanno chiesto e reiterato la volontà di rimanere ad oggi sereni nella loro vita di adolescenti nel nuovo contesto territoriale. Il curatore speciale ha dedotto di aver proceduto a sentire i minori, tramite video call, in data 29.04.2025 e che in tale colloquio i ragazzi hanno confermato di non voler incontrare il padre e di non aver voluto continuare il percorso offerto dai servizi perché unicamente diretto al loro riavvicinamento rispetto alla figura paterna che al momento non desiderano. e hanno PE Per_2 altresì manifestato l'ulteriore sofferenza per le modalità utilizzate dal padre mediante la pubblicazione mediante social di informazioni relative alla loro vita, mostrando imbarazzo per quanto occorso anche a scuola essendo poi i compagni di classe a loro volta venuti a conoscenza dei contenuti dei video da parte dei genitori. I minori hanno avuto conoscenza di una lettera scritta dal padre e di alcuni regali fatti recapitare pertanto sanno che è desiderio del padre incontrarli e tenersi informato rispetto alla loro vita, ma allo stato e nuovamente escludono la loro volontà ad incontrarlo e manifestano serio turbamento rispetto all'insistenza del sig. Pt_1
Infine il curatore ha evidenziato che, anche all'esito dell'audizione dei Servizi Sociali di riferimento, i minori al di là della sofferenza manifestata a seguito del comportamento posto in essere dal padre, risultano ben inseriti nel nuovo contesto scolastico con buon rendimento e un comportamento adeguato, svolgendo attività sportive e ludiche di loro interesse. Conclusivamente il curatore ha chiesto, in via preliminare un immediato provvedimento a tutela di e affinchè venga formalmente inibito al padre di reiterare le condotte pregiudizievoli PE Per_2 descritte nonché ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c.; ha chiesto altresì che il sig. venga Parte_2 ammonito per il comportamento tenuto a mezzo social a danno dei figli minori, con individuazione della somma ai sensi dell'art. 614 bis a carico del medesimo in caso di successiva violazione o inosservanza delle prescrizioni che verranno indicate. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
22. All' udienza in data 1.07.2025 la Sig.ra ha dichiarato di aver lasciato spontaneamente la CP_1 casa coniugale ad agosto 2024 . Il curatore ha illustrato e richiamato i contenuti della comparsa di costituzione, ribadendo la propria preoccupazione per gli effetti negativi che la pubblicazione di video dal sui canali youtube ha sui minori, sollecitando un ammonimento al a
Pt_1 Pt_1 rimuovere questi video e a non pubblicarne altri, atteso che alla richiesta in tal senso già rivolta alla difesa di parte appellante questa ha risposto che trattasi di atti di libera manifestazione del pensiero. La difesa del si è rimessa alla decisione della Corte sul punto, precisando che i contenuti
Pt_1 precedentemente pubblicati dal padre dei minori non sono stati rimossi e che tuttavia il non
Pt_1 ne ha pubblicati altri, avendo compreso all'esito delle comunicazioni del curatore speciale i profili di possibile dannosità per i minori. La difesa ha precisato che la pubblicazione di tali video CP_1 arreca danno ai minori in quanto il nella chat di classe ha invitato i genitori degli altri
Pt_1
14 minori a visionarli e gli altri genitori li hanno mostrati ai loro figli che hanno poi esternato commenti negativi a danno di e PE Per_2
Quindi la difesa di parte appellante si è riportata ai motivi di appello. La difesa di parte appellata ha illustrato i contenuti della comparsa di costituzione, ribadendone le conclusioni e si è associata alle richieste del curatore speciale, con particolare riferimento alla richiesta di ammonimento del rispetto ai video. Pt_1
Il curatore speciale si è riportato alle conclusioni della comparsa di costituzione e alle richieste formulate oggi a verbale. Il Procuratore Generale si è associato alla richiesta di oscuramento dei video che in qualsiasi modo possano esporre i minori ad una pubblicità dannosa;
nel merito ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre e la trasmissione degli atti al proprio ufficio per valutare eventuali iniziative in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il con conferma delle Pt_1 statuizioni economiche e degli interventi in favore del nucleo già in essere. Il Sig. ha dichiarato che l'iniziativa dei video era un tentativo di tronare in contatto con i Pt_1 figli dai quali si ritiene ingiustamente allontanato. La Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citat) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 29.10.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** La Corte ritiene necessario, sempre in via preliminare, invitare il Sig. a rimuovere/oscurare Pt_1 immediatamente dal suo canale you tube i video contenenti riferimenti ai figli minori atti a renderli potenzialmente identificabili (primo fra tutti il nome dei minori), cessando dal proseguire in simili pubblicazioni. Giova rammentare che alla luce della normativa di riferimento in materia Convenzione di New York sui diritti del fanciullo1 e Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale (D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali) al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Europeo UE 679/20162), la pubblicazione di dati e immagini relativi ai minori in rete -costituendo quest'ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi -configura ormai un'attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto «da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network». Nel caso in esame, sebbene i video contestati siano incentrati sulla esternazione della indubbia sofferenza del per la frattura del rapporto con i figli ed il rifiuto di questi ultimi di avere Pt_1 contatti con lui, la divulgazione di simili contenuti rischia di poter avere effetti altamente pregiudizievoli oltre che sulla serenità dei figli anche sull'eventuale recupero del rapporto padre-figli. Ciò in quanto, secondo le attestazioni del curatore speciale e di parte appellata, non contestate dal il riferimento a tali video è stato reso noto anche nell'ambito della chat dei genitori dei Pt_1 compagni di classe di e : da ciò sarebbe derivata per i minori l'esposizione ad esternazioni e Per_2 PE commenti dei compagni di classe che ha indotto un profondo turbamento nei ragazzi i quali invece, dopo il trasferimento in Sicilia, sembrano aver trovato una condizione di serenità dopo la dolorosa vicenda separativa che li ha visti finire al centro del contrasto genitoriale. In tale complessivo contesto, la reiterazione di simili pubblicazioni potrebbe inoltre esporre il Pt_1 ad ulteriori iniziative giudiziarie (si rammenta che è già stato destinatario di un procedimento per il reato di cui all'art.572 c.p., archiviato dal Gip di Busto Arsizio il 19.06.2023, e di richieste di ordini di protezione nel procedimento n.4360/21 VG attivato dalla che finirebbero per inasprire CP_1 ulteriormente il conflitto tra le parti con inevitabili ripercussioni sul benessere dei minori, contribuendo ad allontanarli ulteriormente dal padre. La Corte confida nel fatto che il abbia compreso, all'esito dell'udienza, i rischi connessi ad un Pt_1 simile modo di agire e provveda immediatamente a rimuovere/oscurare i video contenenti riferimenti, anche indiretti ai minori, cessando dall'intraprendere in futuro divulgazioni del medesimo tipo, rammentando che, in difetto, potranno essere assunti nei suoi confronti provvedimenti ulteriormente ablativi della responsabilità genitoriale rispetto ai quali il Procuratore Generale ha già chiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio.
L'addebito e le richieste istruttorie del Pt_1 Giova in primo luogo rammentare che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. 2 L'art.
2-quinquies, comma 1, richiede il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni per il trattamento dei suoi dati personali e quindi anche per l'utilizzo della propria immagine. Prima dei 14 anni il trattamento dei dati personali del minore è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 16 potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che le complessive risultanze istruttorie giustificano l'addebito della separazione al risultando pacifica e non contestata l'instaurazione Pt_1 da parte dell'appellante di una relazione extra coniugale risalente almeno al 2020- con l'avvio già nel 2019 secondo quanto emerso in sede di CTU- che lo ha portato poi ad allontanarsi dall'abitazione familiare per trasferirsi in Trentino con la nuova compagna. Tanto premesso la Corte ritiene irrilevanti le istanze istruttorie articolate dal nella memoria 183 Pt_1 del 18.04.2022 in quanto relative a circostanze dedotte in maniera assolutamente generica e tendenti ad individuare quale causa della crisi coniugale l'attaccamento della moglie alla famiglia di origine e l'asserito atteggiamento denigratorio della nei suoi confronti. CP_1 Tale prospettazione trova tuttavia radicale smentita nelle ulteriori risultanze istruttorie dalle quali è emerso che i precedenti momenti di difficoltà della coppia, con particolare riferimento alla relazione della nel 2017 e ad indubbie incomprensioni caratteriali, pur accentuando la distanza emotiva CP_1 tra i coniugi, erano stati da entrambi superati, anche intraprendendo una terapia di coppia, per la comune volontà di tenere assieme il nucleo sì da non poter essere considerati quali cause ultime dell'intollerabilità della convivenza. In contrario rilevano altresì gli esiti delle plurime audizioni dei figli (sentiti in sede di ctu, dal Tribunale, dai Servizi Sociali e dal curatore speciale), che hanno descritto un clima familiare connotato in genere da una scarsa affettività del padre, tanto che non sono riusciti a ricordare nulla di piacevole
17 fatto con lui, nonché da insulti, percosse e accessi di rabbia del padre verso di loro - e verso la madre- riportando altresì, nel periodo della crisi coniugale, il profondo turbamento per la diretta percezione della relazione extraconiugale del padre che entrambi hanno avuto (per telefonate che l'uomo faceva all'amante in assenza della moglie) e parimenti li ha molto provati, in quanto si sono sentiti abbandonati per l'altra famiglia. A fronte di tali dati di assoluta pregnanza e rilevanza per le decisioni in materia di addebito (e affido dei minori), le circostanze oggetto delle richieste istruttorie del che pretendono peraltro di Pt_1 demandare a soggetti terzi la ricostruzione del clima familiare nonostante le chiare esternazioni sul punto dei figli che ne sono stati diretti protagonisti, risultano prive di rilievo e come tali sono state correttamente respinte dal giudice di prime cure con valutazioni che in questa sede si confermano.
L'affido dei minori. Va respinta la richiesta dell'appellante di disporre un affido condiviso dei minori. Giova richiamare in primo luogo le risultanze della CTU da cui risulta che i minori, dopo la separazione dei genitori, hanno espresso la ferma volontà di non incontrare il padre, sono molto arrabbiati con lui e adottano nei suoi confronti un atteggiamento oppositivo. si è ritrovato Per_2 partecipe della relazione extraconiugale del padre, venendo a conoscenza di situazioni molto intime dello stesso: per questo il CTU consiglia un percorso di psicoterapia, che possa aiutarlo a comprendere ed elaborare quanto ha vissuto e che lo accompagni nella ricostruzione di una relazione con il padre.
esprime nettamente la propria posizione contro il padre, “dice di odiarlo”, difende la sua PE posizione di non voler incontrare il padre, accusandolo di “averli abbandonati nel momento del bisogno”, cioè mentre erano ammalati di Covid;
anche per il CTU evidenzia la necessità di PE prosecuzione del percorso di psicoterapia. Quanto alla figura materna, il CTU ritiene che la sia CP_1 stata traumatizzata dalla vicenda separativa e debba continuare un percorso psicoterapeutico per Per_ elaborare il trauma, e che “è in grado di capire, razionalmente, la necessità di e di avere PE rapporti con la figura paterna e invita i figli a sostenere telefonate o brevi messaggi;
i suoi sforzi non hanno però un buon esito”. Quanto al il CTU evidenzia che l'uomo è estraneo a quello che i Pt_1 suoi figli stanno vivendo e al senso di tradimento da loro avvertito quando ha lasciato il tetto coniugale, specificando: “si ipotizza che il sig. manchi della capacità di mentalizzazione, cioè un'attività Pt_1 mentale che permette di riconoscere e leggere i nostri comportamenti ed i comportamenti degli altri come risultato di stati mentali interni intenzionali, come ad esempio aspettative, bisogni, desideri, credenze, sentimenti”. Il CTU auspica anche per lui un percorso di sostegno alla genitorialità e di terapia. L'elaborato del CTU rassegna le seguenti conclusioni: “Si ritiene che la modalità di affidamento condiviso sia percorribile nel rispetto della crescita dei minori. Si ritiene che il collocamento prevalente, in questo momento di vita dei figli, sia presso la casa coniugale, con la madre. Quando i minori, grazie al lavoro di psicoterapia, potranno riavvicinarsi al padre, e il padre avrà affrontato un suo percorso di sostegno alla genitorialità, si potranno organizzare gli incontri tra padre e figli, dapprima in spazio neutro e dopo breve tempo permettere delle uscite libere. […] Si ritiene Per_ fondamentale per la crescita di e , che ci sia un riavvicinamento con la figura paterna. Per PE realizzare la ripresa degli incontri, è necessario che tutto il nucleo familiare lavori sulle criticità
18 emerse (seppur su diversi fronti: il padre sulla capacità di mentalizzare i bisogni dei figli, la madre sul trauma separativo, i figli per abbassare la rabbia, per rielaborare il trauma del tradimento e dell'abbandono) …”. Vanno altresì richiamate le principali relazioni dei Servizi Sociali che hanno proceduto all'osservazione e monitoraggio del nucleo: Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 29.12.2021 La Sig.ra racconta di diversi episodi violenti da parte del marito durante l'arco della loro CP_1 relazione, riferendo “lui è sempre stato aggressivo verbalmente e fisicamente, anche durante gravidanze, principalmente mi spintonava i ma poi è stato un crescendo e io cercavo di stare più zitta e di farlo arrabbiare meno.” L'ultimo episodio, scatenante poi la decisione della signora di separarsi, Per_ è avvenuto circa qualche mese fa e la stessa riporta “lui ha iniziato ad insultare perché non faceva i compiti, sia prima che durante il pranzo, si è alzato da tavola ed è andato a chiudersi PE in camera, il padre ha iniziato ad urlare, io l'ho fermato e sono iniziati gli insulti pesanti, sono uscita dalla cucina ed ho aperto la porta di casa, lui mi ha sbattuta contro la porta e mi ha fatto un Per_ pizzicotto sulla guancia, è uscito sul pianerottolo e gli ha detto che se non mi lasciava suonava ai vicini, così lui ha preso il bambino e lo ha spinto verso casa;
io sono rimasta sulla porta con Per_
e gli ho detto che se lui non usciva io non rientravo, ha preso le sue cose ed uscendo ha detto una brutta frase dando la colpa a me ed al figlio;
io sono andata coi bambini dalla vicina perché avevo paura di stare male”; successivamente il Sig. tornava presso l'abitazione e, non Pt_1 trovando la moglie ed i figli, chiamava gli amici preoccupato, ma, non ricevendo informazioni su dove fossero, parrebbe essersi arrabbiato a tal punto (“urlava e rompeva tutto mi hanno detto”) da indurre i vicini a chiamare le Forze dell'Ordine, che, intervenute sul posto, lo allontanavano e consigliavano alla signora di cambiare la serratura di casa non appena possibile. Il Sig. racconta che le discussioni con la moglie erano connotate da scontri principalmente Pt_1 verbali, a parte alcune occasioni in cui “io facevo o dicevo qualcosa che non le piaceva, lei diventava aggressiva a parole e fisicamente, mi veniva faccia a faccia, io la allontanavo tenendola per le braccia e lei mi minacciava dicendo che le alzavo le mani”, descrivendo alcuni episodi come parte della normalità familiare.
, in riferimento al padre, racconta “quando la mamma non c'era lui parlava al telefono con PE l'amante e mi diceva che era la figlia di un amico e la chiamava amore, diceva bugie, si comportava male con noi come se fossimo degli sconosciuti, se non peggio;
bestemmiava, diceva parolacce e ci insultava, quando litigavano io mi chiudevo in stanza e stavo male.”. Cerca di raccontare parte dei suoi vissuti in modo distaccato, dicendo ad esempio “a volte avevo l'ansia e la tristezza, piangevo nell'armadio ma adesso non mi interessa, sono arrabbiato ma non mi da fastidio;
sono arrabbiato perché sentivo la mamma piangere in camera e per come lui ci trattava.”.
invece, ha affermato: “non voglio né vedere né sentire il papà, anche nelle videochiamate io Per_2 non mi faccio vedere;
sono arrabbiato con lui perché non si interessava di noi, andava dall'altra famiglia, tornava da noi qualche giorno, ci trattava male e poi tornava da loro, faceva piangere la mamma.”. Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 13.05.2022
, parlando del padre, riporta ai SS “durante il lockdown ero arrabbiato con lui, ci diceva brutte PE parole come e ci alzava le mani, ma non mi interessava più dopo, da quello che ricordo era tanto che faceva così. ” In riferimento alla possibilità di incontrare il padre afferma “non voglio vederlo perché mi disgusta, perché ci ha fatto del male e perché si un'altra donna, gliel'ho sentito dire alla mamma ”.
19 Luca riferisce, riguardo al padre: “ci ha sempre detto brutte cose come, diceva le bestemmie e ci alzava le mani (es. schiaffi), ai miei compleanni non ci è mai stato perché andava da loro, ho sentito delle telefonate con la sua amica/fidanzata e lui mi diceva che era un suo amico, quando le sentivo avevo paura che andasse via e si sciogliesse la famiglia;
in più ci controllava sul telefono ed il tablet perché ci hackera, adesso sono contento che è andato perché non ci mena più e non ci da più fastidio .”. In riferimento all'ultimo episodio in cui il padre si trovava presso la loro abitazione, racconta di aver assistito ad una discussione tra i genitori scatenata dal fatto che lui non volesse partecipare alla cena e riporta “lui mi insultava, mamma mi ha difeso e lui se l'è presa con lei, poi io stavo per suonare alla vicina e stavo difendendo la mamma, lui se ne stava andando dicendo che è colpa della mamma e mia e dei nostri caratteri di m…., poi siamo andati dalla vicina, la mamma ha chiamato la polizia, e lui se n'è andato”. In riferimento alla possibilità di vedere il padre, anche afferma di non averne intenzione poiché “è andato via con Per_2 un'altra, ci ha fatto del male e ci ha insultato (anche alla mamma)”. Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 22.08.2023 Entrambi i minori permangono fermi nella posizione di non voler avere alcun contatto con il padre. Nello specifico, riporta “non voglio vederlo perché sono arrabbiato per gli insulti, per non PE avermi fatto fare calcio…non cambierà mai.. se lo vedessi finirebbe a rissa (io non la inizierei)”; mentre afferma “non voglio avere contatti con lui perché sono arrabbiato per insulti, per aver Per_2 fatto del male a me ed alla mamma, per avermi sempre trattato male...se lo vedessi lo manderei a quel paese e lo insulterei.. lui si arrabbierebbe, mi insulterebbe e farebbe come ha sempre fatto… lui ha scelto la sua famiglia, la sua strada.”. Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 23.11.2023 La madre riferisce che il Sig. non ha mai provveduto ad interessarsi ai figli, affermando “era Pt_1 solo insulti e minacce nei miei confronti...ho paura che al primo insulto i ragazzi tornino indietro”; riporta che e non acconsentono all'invio di loro foto al padre e contestano qualsiasi PE Per_2 riferimento alla sua figura, rifiutando anche in molteplici occasioni i regali del padre o i pensieri che lo stesso gli mandava, attraverso i messaggi alla madre, ed hanno ribadito di non voler intrattenere alcun contatto con lo stesso. Al colloquio con i Servizi, informati della possibilità di riprendere gradualmente i contatti con il padre: inizialmente si è chiuso fisicamente, con le braccia conserte in silenzio quasi accasciato PE sulla sedia, ha tirato un calcio alla scrivania, ha iniziato a piangere e dopo pochi minuti ha urlato con la voce rotta “mi stai dicendo che questi due anni non sono serviti a niente, che parlare con tutti non ha aiutato... Che alla fine si fa quello che vuole lui… Io non voglio sentire la sua lettera, lui ha fatto la sua scelta che ci lasci in pace, non voglio vederlo e ve l'ho detto, anche al Giudice...lui non cambierà…”.
invece, è apparso spaventato dalla possibilità di incontrare il padre ed allo stesso tempo Per_2 rassegnato rispetto alle decisioni prese dal giudice e dai Servizi, affermando “non mi interessa…lui ci ha fatto male e se n'è andato… non si è mai interessato...non voglio vederlo o sentirlo...ho paura che ci insulti ancora.”. Relazione dei Servizi Sociali di Messina del 27.02.2025 I Servizi hanno incontrato la sig.ra La stessa ha riferito che la sua rete parentale è costituita CP_1 dal fratello, vedovo e senza figli, che gestisce una struttura per anziani dove è collocata anche la madre, che necessita di assistenza h24, e dalla sorella con la propria famiglia. Il punto di riferimento principale è il fratello. Non viene invece riferito di nessun rapporto con i nonni paterni dei minori, anch'essi residenti a [...], giustificato dal fatto che già da prima non ci fosse un particolare legame. È stata effettuata una visita domiciliare presso la dimora dove i minori risiedono con la
20 mamma: durante la visita i minori sono apparsi sereni, hanno riferito di essersi ben integrati nel nuovo gruppo classe e di avere un rapporto positivo con i nuovi insegnanti, nel tempo libero PE frequenta una scuola di calcio, mentre un corso di atletica, ed entrambi fanno parte di un Per_2 gruppo scout. È stato effettuato, inoltre, un colloquio telefonico con il padre dei minori, che spontaneamente si è rivolto all'ufficio, prima a mezzo mail e poi a mezzo contatto telefonico;
l'uomo ha raccontato dell'allontanamento che si è verificato nel tempo tra lui e i suoi figli, dei tentativi di contatti inutilmente esperiti e del suo desiderio di poter esercitare il suo ruolo di padre. È stata attivata un'equipe multiprofessionale interna al Comune, che vede in particolare il coinvolgimento di un educatore professionale. Quando l'equipe ha incontrato i minori, questi, prima sereni e socievoli, hanno poi iniziato a manifestare sentimenti di forte delusione, rabbia ed agitazione nel momento in cui si è parlato del padre e della necessità di effettuare un percorso di riavvicinamento;
“entrambi, riferendo di non avere ricordi positivi del padre e di non credere in un reale interesse dell'uomo nei loro confronti, hanno verbalizzato la volontà, dichiarata già agli operatori del precedente luogo di residenza e all'A.G., di non voler in alcun modo riavvicinarsi a lui e pertanto l'inutilità del percorso suddetto, che leggono come un'imposizione e, quasi violenza, nei loro confronti.”. Ciononostante, i S.S. hanno programmato un percorso di accompagnamento e avvicinamento graduale dei minori al padre, che, tuttavia, è stato interrotto dopo soli due incontri psicopedagogici (prima fase del percorso), a causa del rifiuto di proseguire espresso chiaramente dai minori, sia alla madre che alle psicologhe che hanno effettuato i primi due incontri. Le stesse psicologhe nell'allegata relazione di aggiornamento relativa agli incontri tenuti con i minori hanno riferito l'opportunità di interrompere gli incontri, per evitare di produrre l'effetto opposto di rinforzare ulteriormente i vissuti di rabbia e rancore dei minori nei confronti del padre, rendendo ancor più improbabile un rispristino in futuro della relazione. Pertanto, i S.S. hanno ritenuto di non poter più proseguire il percorso di accompagnamento e riavvicinamento dei minori alla figura paterna, né tantomeno regolamentarne gli incontri. Hanno però segnalato l'opportunità di una presa in carico dei minori da parte del Servizio Specialistico territoriale di NPIA e che la sig.ra intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità, per CP_1 essere anche supportata nella promozione del diritto alla bigenitorialità. Dall'allegata relazione delle psicologhe dott.ssa e dott.ssa del 20.01.2025 Per_4 Per_5 risulta che duranti gli incontri i minori hanno mostrato un atteggiamento di chiusura e frustrazione, dovuto al fatto di trovarsi di nuovo coinvolti nel procedimento di separazione dei genitori, e hanno riferito di ritenere pleonastico, oltre che doloroso, dover ribadire per l'ennesima volta la loro volontà di non avere alcun rapporto con il padre. Anche sollecitati dalle psicologhe, i minori non sono riusciti a rievocare alcun ricordo positivo riguardante il padre, lo hanno descritto in termini esclusivamente negativi, come una “persona egoista, irascibile, trascurante e aggressiva sia sul piano verbale che fisico”, e hanno riferito di dubitare dell'autenticità del suo interesse nei loro confronti, riconducendolo esclusivamente alla volontà di fare un “torto” alla mamma, e di poter valutare l'eventualità di un riavvicinamento solo quando sentiranno che sarà una loro libera scelta e non saranno obbligati a farlo. A parere delle psicologhe il netto rifiuto di riavvicinamento al padre sottintende anche il timore che possa mutare il loro collocamento presso la mamma, unica figura
21 significativa di riferimento per loro. Dai colloqui è inoltre emerso che i minori sono coalizzati con la mamma ed esperiscono “un gravoso conflitto di lealtà all'idea di ristabilire un benché minimo rapporto con il padre, poiché vivono l'ipotesi di un tale riavvicinamento come un tradimento e un torto che a loro volta farebbero ai danni della madre”. Pertanto, le psicologhe ritengono che la prosecuzione degli incontri possa essere non solo inefficace Per_ ma addirittura controproducente: “…Paolo e respingono fermamente qualsiasi tentativo di intervento, convinti di essere costretti ad effettuare un percorso, fosse anche solo mirato alla rielaborazione dei loro vissuti e non al riavvicinamento al padre, contro la loro volontà, contro il loro benessere e all'unico scopo di assecondare un “capriccio” del genitore, ai loro occhi incurante della loro volontà e dei loro bisogni. Proseguire, si potrebbe dunque tradurre nel rischio di rinforzare ulteriormente i vissuti di rabbia e rancore nei confronti del padre, rendendo di fatto sempre più improbabile un futuro recupero della relazione genitore-figli.”. Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mori del 27.02.2025 Il signor vive a Mori con la compagna e i due figli della stessa. Nell'estate del 2023 è stata Pt_1 avviata una collaborazione tra il S.S. scrivente e i S.S. di Busto Arsizio, su spinta del che, in Pt_1 autonomia, ha preso contatti per l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore di una possibile ripresa dei rapporti con i propri figli, che non vede e non sente ormai da almeno quattro anni. Il signor ha cercato in vari modi un canale di comunicazione con la madre dei minori e Pt_1 si è impegnato in più percorsi, anche in autonomia, per lavorare su se stesso e sulle criticità emerse dalla CTU, svolgendo un percorso di supporto alla genitorialità, in collaborazione con l'Unità operativa di Psicologia del territorio, e diversi colloqui con l'associazione ALFID, che si occupa di mediazione familiare. Ha manifestato la propria sofferenza per non potersi occupare dei figli e ha cercato in vario modo di mettersi in contatto con loro. Inoltre, il sig. sarebbe stato Pt_1 disponibile ad effettuare un percorso di coordinazione genitoriale con l'ex moglie, ma non è stato possibile per mancata disponibilità dei professionisti a seguire un percorso a distanza. Attualmente c'è una totale chiusura di e nei confronti del padre ed uno scarso, se non PE Per_2 assente, dialogo tra i genitori stessi, per scelta della madre che non risponde alle comunicazioni e alle richieste di informazioni via mail del signor Pt_1
I Servizi concludono riferendo che “…quello che emerge dalla presa in carico sono i vari tentativi messi in atto dal signor per riavvicinarsi ai propri figli e la volontà dello stesso di essere un Pt_1 Per_ padre presente, anche con i propri doveri in merito agli aspetti educativi e di vita di e . PE
Dopo i diversi percorsi svolti dal signor […] ad oggi non si ritiene opportuno l'attivazione Pt_1 di altri percorsi in favore del padre dei minori. Si attende il possibile avvio di un percorso in favore dei figli e della madre dei minori per favorire un riavvicinamento alla figura paterna. Si auspica che vi sia quanto prima un coinvolgimento del signor e una condivisione di informazione da Pt_1 parte della signora per le scelte scolastiche ed educative dei figli.” CP_1
Si legge, in ultimo, che il sig. portato a conoscenza della valutazione dei Servizi, riporta che Pt_1 non vorrebbe forzare e in un nuovo percorso. PE Per_2
Comunicazione relativa alla presa in carico psicologica del sig. del Servizio Parte_1
Territoriale Unità Operativa di Psicologia del 3.03.2025
22 Il sig. sta proseguendo positivamente il percorso di supporto psicologico alla Parte_1 genitorialità, indicatogli dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio e da lui attivamente richiesto. Si presenta regolarmente agli incontri. La psicologa ha lavorato con il sig. alla stesura di una Pt_1 lettera per i suoi figli, per far giungere loro una comunicazione d'affetto e di sincera disponibilità nei loro confronti da parte del padre. Lo spazio psicologico viene utilizzato per esplorare i vissuti genitoriali del sig. e permette allo stesso di esprimere vissuti emotivi profondi e, al Pt_1 contempo, di riflettere su quanto la dinamica conflittuale separativa vada ad interferire con l'esercizio della sua genitorialità. Ad integrazione della predetta comunicazione, è pervenuta in data
7.03.2025 la relazione finale del Servizio di Psicologia in merito al percorso attivato in favore del signor Pt_1
Durante il percorso psicologico il sig. è riuscito ad aprirsi, riflettere ed utilizzare le proprie Pt_1 capacità di mentalizzazione per rielaborare alcuni aspetti della propria situazione personale e familiare. Ha espresso nostalgia ed affetto sincero nei confronti di e , nonostante i Per_2 PE bambini siano da tempo posizionati sul netto rifiuto verso di lui;
è rimasto profondamente dispiaciuto nel constatare che non è stato possibile aprire alcuno spazio per iniziare ad esercitare il suo ruolo genitoriale, ma comunque mantiene una posizione di comprensione ed accettazione dei bisogni emotivi e delle difese dei figli. Il sig. auspica ancora l'avvio di un percorso di Pt_1 avvicinamento che possa recuperare/riparare almeno alcuni dei vissuti negativi espressi dai bambini, ma, qualora ciò non dovesse realizzarsi nel prossimo periodo, si “aggrappa alla speranza” che i propri figli, crescendo, riusciranno a sviluppare un pensiero autonomo e maggiormente differenziato dalle posizioni attuali, che gli consentirà di cercare un confronto diretto con lui.“Il percorso di supporto genitoriale si ritiene pertanto ad oggi concluso. Il Sig. potrà essere ulteriormente Pt_1 supportato, qualora giunga la possibilità concreta di lavorare, a livello psicologico e genitoriale, sulla relazione padre-figli.”.
*** Sulla scorta di tali risultanze la Corte ritiene che debba essere confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre. Tale scelta risulta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto del fatto che l'affido condiviso inizialmente proposto dal CTU e invocato dall'appellante è non praticabile in quanto ormai il nucleo madre-minori è trasferito in Sicilia sicché il coinvolgimento del padre nelle decisioni riguardanti i figli finirebbe per determinare una paralisi di ogni scelta, attesa l'elevatissima conflittualità genitoriale, emersa a tutti i livelli nel presente procedimento. A ciò si aggiunga che, sebbene il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del sia stato archiviato, dalle narrazioni dei minori emerge il continuo riferimento ad episodi di Pt_1 violenza, verbale o fisica, del padre verso di loro e la madre che hanno lasciato nei due ragazzi effetti di profondo turbamento e dolore. Sul punto si rammenta che “In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale
23 accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile( Sez. 1 -
, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025 ) In tale contesto l'affido esclusivo dei minori alla madre risulta anche conforme alla Convenzione di Instanbul datata 11.05.2011 e altresì in linea con i principali arresti della giurisprudenza della Cassazione(Cass.civ.Sez.6,ordin.n.17892/2022;Cass.civ,Sez. 1 , Ordinanza n. 11631 del 30/04/20243; cfr. anche Cass.pen. Sez.6, n. 20004 del 12/03/2024) nonché della CEDU4 (cfr. I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 20225; c.Italia 7 aprile 2022; c.Italia 16 luglio 2022; Talpis c.Italia CP_3 CP_4 del 2 marzo 2017). Concludendo in ordine all'affido, la Corte rileva che occorre integrare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto, formalmente, l'affido all'Ente-Comune di residenza dei minori limitatamente alla regolamentazione dei rapporti padre/figli: ciò in quanto nel caso in esame, atteso il disposto affido esclusivo dei minori alla madre, ricorre invece l'ipotesi del cosiddetto “mandato di vigilanza e supporto” 6 con la prevista attribuzione ai Servizi Sociali di Messina dell'incarico di attivazione di un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale dei minori al padre, nonché in futuro di una regolamentazione dei relativi incontri laddove i minori manifestino apertura al riguardo. Va confermato altresì l'incarico ai Servizi Sociali di Messina di provvedere all'attivazione di un percorso psicologico per i minori che li aiuti a rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna. 3 La Cassazione (ordinanza n. 11631 del 30/04/2024) ha affermato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.» 4 Nelle pronunce della Cedu si richiamano le sollecitazioni del - organo specializzato indipendente incaricato di CP_5 monitorare l'attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul- alle autorità italiane affinché “mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza”. 5 Nella sentenza I.M. e altri c. Italia la Cedu afferma che “Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona”. 6 Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 “Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.”
24 Nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto al nucleo, i Servizi Sociali di Messina dovranno coordinarsi con i Servizi Sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza paterna laddove verranno a determinarsi le condizioni per un'apertura di e alla ripresa dei rapporti e/o degli Per_2 PE incontri col padre.
Le questioni economiche. Va premesso che dalle certificazioni in atti risultano i seguenti redditi per le parti
Controparte_1
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile € 26.357,00 -imposta netta € 3.917,00– addizionale regionale € 364,00 -addizionale comunale € 211,00= reddito netto annuo € 21.865,00:12= reddito netto mensile € 1.822,08; 730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile € 24.375 -imposta netta €3.212 – addizionale regionale
€ 333,00 -addizionale comunale € 195,00= reddito netto annuo € 20.635:12= reddito netto mensile
€ 1.179,58 730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile € 23.431,00 -imposta netta € 3.764,00– addizionale regionale € 318,00 -addizionale comunale€ 187,00 = reddito netto annuo 19.162,00:12= reddito netto mensile € 1.596,83
Parte_1
PF 2024 (redditi 2023) reddito imponibile € 44.509,00 -imposta netta € 11.853,00 – addizionale regionale € 674,00 -addizionale comunale € 356,00= reddito netto annuo € 31.626 :12= reddito netto mensile € 2.635,00; PF 2023 (redditi 2022) reddito imponibile € 43.906,00 -imposta netta € 11.490,00– addizionale regionale € 663,00-addizionale comunale € 351,00= reddito netto annuo € 31.402,00 :12= reddito netto mensile € 2.616,83; 730/2022 (redditi 2021) reddito imponibile € 38.402,00-imposta netta € 8.958,00 – addizionale regionale € 569,00 -addizionale comunale € 307,00= reddito netto annuo € 28.568,00 :12= reddito netto mensile € 2.380,66.
Dagli atti risulta che la i cui redditi netti sono inferiori a quelli del sostiene spese per i CP_1 Pt_1 canoni di locazione dell'immobile a Messina ove convive con i figli, con rata mensile di € 620,00. Il è invece proprietario della casa coniugale che costituisce un bene produttivo di Pt_1 reddito atteso che l'appellante- in difetto di allegazioni contrarie aggiornate sul punto- si è trasferito in Trentino per riunirsi alla nuova compagna, sicché ben potrebbe locare la casa coniugale di Busto Arsizio e così far fronte ai relativi oneri economici, anche quanto alle spese di mutuo. A ciò si aggiunga che la è interamente gravata degli oneri di mantenimento diretto dei figli che CP_1 vivono con lei in Sicilia e non incontrano il padre da tempo, in ragione del netto rifiuto opposto dai ragazzi a rivederlo. In tale complessivo contesto, la Corte ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli debba essere incrementato, con effetto dalla pubblicazione della presente sentenza, alla cifra di € 600,00 per ciascun minore considerato l'incremento dei bisogni notoriamente correlato alla crescita che non necessita di specifica dimostrazione. Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che
25 “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007). L'incremento si giustifica anche in considerazione del fatto che il non contribuisce alle spese Pt_1 straordinarie per i figli, secondo quanto dedotto dalla e non specificamente contestato CP_1 dall'appellante. Va invece respinta, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, la richiesta di “un mantenimento in favore della ancora formalmente riportata al punto 7 delle conclusioni di CP_1 parte appellata, tenuto conto della piena capacità lavorativa di parte appellata e del principio di autoresponsabilità da ultimo affermato dalla Cassazione anche in tema di separazione. Ed invero al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 ). Va altresì respinta la richiesta di suddivisione al 50% dell'assegno unico atteso che laddove come nel caso in esame sia disposto l'affido esclusivo dei figli ad un solo genitore l'art.6 del DLgs 230/2021 prevede che il beneficio spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
***
Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, la Corte provvede come in dispositivo.
§ Le spese Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento va disposta la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 9.500,00, nella misura di 1/ 3, con condanna del alla rifusione dei restanti 2/3, in favore di . Pt_1 Controparte_1
Le parti vanno altresì condannate, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del curatore speciale dei minori -ammesso al PAS- che si liquidano in complessivi € 2.600,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in parziale riforma della sentenza n.1261/2024, emessa dal Tribunale Controparte_1 di Busto Arsizio il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024, a definizione del procedimento n. R.G. 5114/2021, assorbita ogni altra questione, così provvede:
26 1) Invita a oscurare/rimuovere immediatamente dalla rete e dai canali you tube Parte_1 al predetto riferibili i video contenenti riferimenti, anche indiretti, ai figli minori, astenendosi in futuro dall'effettuare ulteriori pubblicazioni del medesimo tipo, pena l'adozione a suo carico di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
2) Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno mensile Parte_1 di € 600,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
3) Conferma l'affido esclusivo dei minori alla madre con “mandato di vigilanza e supporto” ai Servizi Sociali del Comune di Messina ed incarico a questi ultimi di attivare, in tempi e modi rispondenti all'esclusivo interesse dei minori, un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale al padre nonché in futuro di una regolamentazione dei relativi incontri- in coordinamento con i Servizi Sociali della Comunità Vallagarina- ed altresì di attivare un percorso psicologico che aiuti i minori a rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna.
4) Conferma nel resto.
5) Dispone la compensazione delle spese del doppio grado liquidate in € 9.500,00 tra le parti in misura di 1/ 3, con condanna del alla rifusione dei restanti 2/3 in favore di Pt_1 CP_1
oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
[...]
6) Condanna le parti ragione del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del curatore speciale dei minori che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali e altri oneri di legge.
7) Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano per le eventuali determinazioni di competenza in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. . Parte_1
Si comunichi:
- alle parti;
- al curatore speciale;
- al Procuratore Generale presso la Corte d'appello d Milano;
- al Giudice Tutelare di Mesina;
- ai Servizi Sociali di Messina.
Così deciso in Milano, in data 1.07.2025
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente
AB AU
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 3 della Convenzione afferma che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.Nei commi 1 e 2 dell'art. 16 si afferma inoltre che “
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott. AB AU Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 20.03.2025, promossa con ricorso in appello depositato in data 2.12.2024 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Materia, presso il cui studio, sito in Messina, via Dei Verdi n.55, ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Agnello, presso il cui studio sito in Milano alla Piazza San Babila 4/D è elettivamente domiciliata APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 1261/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024, a definizione del procedimento n. R.G. 5114/2021
con l'intervento: del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa che ha chiesto l'oscuramento dei video CP_2 relativi ai minori e la trasmissione degli atti al proprio ufficio per valutare iniziative sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'appellante, con la conferma della sentenza impugnata sull'affido esclusivo dei minori alla madre e sulla prosecuzione degli interventi in atto;
1 del Curatore Speciale dei minori, Avv. Michela Raimondi
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Riformare la Sentenza n.1261/2024 del 24/10/2024, depositata il 28/10/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, a definizione del nel procedimento N. R.G. 5114/2021, notificata in data 31/10/2024 in accoglimento dei superiori motivi di appello;
2) Nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare infondate le domande della ricorrente CP_1
e accogliere le richieste, le ragioni, i motivi di doglianza e i diritti fatti valere con il presente
[...] atto di impugnazione, e, in particolare: dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza addebito ad alcuno, nulla disponendo in ordine alla ex-casa coniugale;
limitare l'assegno di mantenimento per i due figli minori ad € 600,00; – pur non opponendosi a che i minori siano presi in carico dai Servizi sociali, per tutti gli idonei interventi di sostegno e per evitare loro qualsiasi pregiudizio – disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con riparto al 50% delle somme percepite a titolo di assegno unico (o sostegni al reddito).
3) Dare atto che l'odierno appellante si riporta e ripropone tutte le domande, richieste, eccezioni, difese e conclusioni formulate nel primo grado di giudizio in tutti i relativi atti e verbali di causa, in esse comprese quelle rimaste assorbite e le richieste istruttorie disattese sebbene ribadite sino anche in punto di precisazione delle conclusioni.
4) Disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ammettendo i mezzi di prova rimasti disattesi, sulla scorta delle indicazioni e dei rilievi riportati al superiore motivo II;
5) Si richiamano tutti i documenti già prodotti nel primo grado di giudizio e si offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, la copia autentica della Sentenza impugnata.
6) Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio di primo grado, nonché di tutti i verbali di causa, dei documenti prodotti e depositati in corso di causa e le relative ordinanze.
7) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“1. Rigettare l'appello proposto dal sig. per l'effetto confermando l'esclusivo addebito della Pt_1 separazione al marito che ha tenuto una condotta contraria ai doveri coniugali e familiari;
2. Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza delle domande istruttorie proposte da controparte, per l'effetto confermando le statuizioni di primo grado in merito alla mancata assunzione delle prove richieste dal sig. Pt_1
3. Ammettere la rinnovazione dell'attività istruttoria limitatamente alle richieste di prova ritualmente proposte dalla sig.ra CP_1 Per_
4. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , alla sig.ra Persona_1 CP_1 garantendo la protezione di eventuali incontri tra padre e figli;
5. Disporre gli opportuni e necessari accertamenti sui conti correnti intestati al signor;
Parte_1
6. Rigettare con ogni statuizione le domande ex adverso formulate in relazione alla diversa regolamentazione delle spese di mantenimento dei figli minori;
2
7. Disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della e dei figli Pt_1 CP_1 minori non inferiore a € 1.500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli, oltre al pagamento a suo carico della rata di mutuo insistente sulla ex casa coniugale e le relative spese condominiali;
8. Confermare le statuizioni sulle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado;
9. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Per il curatore speciale dei minori Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa acquisizione di una relazione di aggiornamento dei servizi sociali del comune di Messina, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E URGENTE:
-ammonire il sig. ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. I comma lett. a) in merito alle Parte_2 modalità di divulgazione a mezzo social di fatti relativi alla vita privata dei figli minori e nonostante la richiesta dei medesimi di non avere allo stato rapporti con il medesimo;
- disporre che il sig. proceda immediatamente alla rimozione dei contenuti social Parte_2 pubblicati sul canale you tube o su ogni altro mezzo di comunicazione relativi ai figli e PE [...] disporre ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. I comma lett. b) una somma di denaro da valutarsi in Tes_1 via equitativa dovuta dal sig. ai figli in caso di successive violazioni in merito Parte_2 all'ammonimento ricevuto NEL MERITO:
- Confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Busto Arsizio n.1261/2024 anche in tema di affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e affidamento al Comune di residenza dei minori per la regolamentazione dei rapporti tra i figli e i padre solo qualora i medesimi rappresentino la volontà di procedere ad un riavvicinamento, confermando la prosecuzione di un procedimento di vigilanza a favore di minori con il deposito di relazioni semestrali o da anticiparsi in caso di pregiudizio, affinchè i medesimi possano valutare l'adesione ad un percorso di supporto psicologico individuale finalizzato alla rielaborazione dei vissuti familiari, invitando altresì i genitori ad aderire ad eventuali supporti psicologici individuali che i servizi sociali riterranno opportuni nell'interesse dei minori. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa nell'interesse dei minori rappresentati da disporsi carico dell'Erario o in caso di mancata definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con condanna in via solidale a carico di entrambi i genitori”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. e contraevano matrimonio in data 07.12.2007 e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione nascevano i figli , il 10.04.2011, e il 19.07.2013. Persona_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 29.10.2021 adiva il Tribunale di Busto Arsizio, Controparte_1 chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa
3 esclusivamente al marito, per violazione dei doveri coniugali e familiari;
chiedeva, altresì, l'affido esclusivo dei figli, garantendo la protezione di eventuali incontri tra padre e figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'espletamento di opportuni accertamenti sui conti correnti del marito e la previsione, a carico dello stesso, di un assegno di mantenimento in favore della e dei figli minori non inferiore a € 1.800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie in CP_1 favore dei figli e oltre al pagamento a suo carico della rata di mutuo insistente sulla casa coniugale e le relative spese condominiali;
altresì chiedeva l'espletamento di una CTU sul sig. e sulla sua capacità genitoriale. Pt_1
La ricorrente rappresentava che la convivenza con il marito era ormai diventata insostenibile, in quanto lo stesso la aggrediva verbalmente e fisicamente, spesso alla presenza dei figli, vittime anche loro di invettive ed insulti, costringendola, in un'occasione, anche a doversi rifugiare presso l'abitazione di una vicina di casa e chiamare le Forze dell'Ordine e, in un'altra occasione, a presentare un ricorso, in data 27.10.2021, per l'adozione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex artt. 342-bis, 342-ter c.c., art. 736-bis c.p.c. (proc. N.r.g. 4360/21 V.G.). Inoltre, il marito intratteneva una relazione extraconiugale, mai negata, già durante il periodo di restrizioni dovute alla situazione emergenziale da Covid-19. Quanto alla situazione economica dei coniugi, la ricorrente riferiva di essere un insegnante di italiano, di percepire uno stipendio mensile di €1.500,00 e di sostenere le spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli, per un ammontare pari a circa €1.800,00 mensili;
il marito, invece, è un ingegnere informatico e percepisce uno stipendio maggiore, oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa familiare sito in Busto Arsizio.
3. Con memoria depositata il 29.11.2021 si costituiva in giudizio aderendo alla Parte_1 domanda di separazione, di collocamento dei figli presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla stessa (chiedendo che la moglie provvedesse al pagamento delle utenze domestiche e delle spese condominiali, mentre lui avrebbe continuato a pagare le rate di mutuo); si opponeva, invece, alla domanda di addebito della separazione e di affido esclusivo alla madre dei figli, contestando la ricostruzione della moglie e negando di aver mai tenuto agiti aggressivi nei confronti della stessa o dei figli. Il non negava di aver avuto una Pt_1 relazione extraconiugale, ma evidenziava di averla intrapresa quando il matrimonio era già in crisi, rilevando, pertanto, che la sua relazione extraconiugale non doveva considerarsi causa della crisi coniugale ma conseguenza della stessa. Il resistente ribadiva la propria idoneità genitoriale e chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli, con regolamentazione del suo diritto di visita e con collocazione dei minori presso la casa familiare con la madre. Chiedeva, infine, di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non corrispondere nulla a titolo di assegno di mantenimento della moglie, essendo quest'ultima autosufficiente e assegnataria della casa di proprietà esclusiva del marito.
4. Con provvedimento presidenziale del 2.12.2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva disposto, in via temporanea, in attesa di ulteriori approfondimenti dei S.S., l'affido
4 condiviso dei figli e il collocamento presso la madre nella casa familiare, con divieto al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli e incarico ai S.S. di regolamentare gli incontri padre-figli (come già previsto nel procedimento instaurato dalla a seguito di CP_1 ricorso per ordine di protezione); si prevedeva, inoltre, a carico del padre, un contributo al mantenimento dei figli della misura di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e non veniva previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge.
5. Con ordinanza del 2.02.2022 il giudice istruttore, rilevato che allo stato non fosse possibile per i
Servizi regolamentare gli incontri padre-figli (secondo quanto si evinceva dalla relazione dei Per_ S.S., “Tenuto conto della resistenza psico-emotiva di e , delle difficoltà da loro PE portate e della loro non volontà di entrare in contatto con il Sig. in alcun modo, la Pt_1 regolamentazione del rapporto padre-figli appare come un percorso ad oggi non praticabile;
in seguito ad un intervento terapeutico volto alla rielaborazione dei vissuti dei due minori, si potrebbe rivalutare la possibilità di accompagnare gli stessi ad un riavvicinamento graduale al padre all'interno di uno spazio osservato e protetto”) e che il padre risultasse residente in [...], disponeva che i S.S. proseguissero nel mandato conferito, mettendo in atto gli interventi indicati nella relazione.
6. Con ordinanza del 20.06.2022 veniva disposta CTU e in data 5.02.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
7. Con ordinanza del 14.04.2023 veniva disposto che i Servizi Sociali proseguissero nel mandato loro conferito, tenendo i contatti con i referenti che supportavano i genitori e con le terapiste che li seguivano, relazionando quindi sull'andamento dei rapporti e sulle possibilità di incontro padre/figli; si disponeva, inoltre, che, a partire dalla mensilità di maggio 2023, la contribuzione ordinaria paterna per ciascun figlio venisse quantificata in € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, fermo il resto.
8. All'udienza del 7.09.2023 venivano sentiti i minori. Entrambi ricordavano il tempo in cui i genitori vivevano insieme come caratterizzato da un'elevata conflittualità e, chiamati a riflettere sull'opportunità di dare al padre delle possibilità, nonostante ai loro occhi avesse sbagliato, si dicevano contrari, “…in particolare fa presente che comunque dei figli ce li ha, sono Per_2 quelli della sua compagna. Esprime risentimento nei confronti del padre. Attualmente non intendono lasciare al padre nemmeno uno spazio quale lo scambio di messaggi. Non si insiste su un tema che li vede molto refrattari, li si invita a cercare di impegnarsi nella vita per crescere sereni.”; ciononostante, i bambini apparivano sereni rispetto al proprio contesto di vita, in particolare associa all'assenza del padre una maggiore libertà e socialità”. Per_2
9. Con note depositate il 19.03.2024 la ricorrente precisava le proprie conclusioni, insistendo sulla domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi e di addebito della stessa al marito, nonché sulla domanda di affido esclusivo a sé dei figli e di collocamento degli stessi
5 presso di sé nella casa familiare;
chiedeva, poi, che venisse disposto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile di
€1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, al pagamento della rata di mutuo insistente sull'immobile adibito a casa familiare e alle relative spese condominiali. La ricorrente insisteva, inoltre, per l'ammissione dei mezzi di prova da lei richiesti nella memoria prodotta ex art.183 comma VI n.2 c.p.c.
10. Con note depositate nella medesima data anche il resistente precisava le proprie conclusioni, chiedendo che i figli venissero affidati ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio e che venisse loro nominato un Curatore Speciale e, solo in mero subordine, che venisse disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma, ma con l'attivazione di un monitoraggio puntuale da parte dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza dei due genitori e di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori che prevedesse attività congiunte;
chiedeva, altresì, che la casa familiare venisse assegnata alla sig.ra in ragione del collocamento prevalente, e proponeva una CP_1 regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé (“in una prima fase incontri assistiti mensili in spazio neutro per i primi 6 mesi, aperti anche ai nonni paterni ed agli zii che vorranno partecipare, con la collaborazione fattiva dei SS territoriali, cui ne sarà demandata l'organizzazione in concreto;
nella fase successiva i minori potranno trascorrere con il padre due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, in alternanza con la madre, oltre alla metà dei periodi di festività natalizi e pasquali, superata la prima fase sopra indicata;
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio 2024”); chiedeva, inoltre, di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, considerata la mancanza di tempi di permanenza presso di sé, mediante il pagamento della somma di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva che entrambi i genitori venissero autorizzati al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per entrambi i minori.
11. Con istanza del 22.05.2024 il resistente comunicava che la sig.ra aveva chiesto ed CP_1 ottenuto un trasferimento lavorativo in Sicilia, con decorrenza a partire dal mese di settembre 2024, senza chiedere l'autorizzazione del Tribunale né il consenso del padre dei minori o dei Servizi, e, pertanto, chiedeva la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti per i dovuti chiarimenti.
12. Il Tribunale si riservava di provvedere sull'istanza successivamente all'esame delle memorie di replica. Con decreto del 6.06.2024, vista l'istanza di autorizzazione di parte attrice, la quale riferiva di essersi già confrontata con i S.S. di Busto Arsizio rispetto al possibile trasferimento a Messina, e l'istanza di rimessione della causa sul ruolo del convenuto, il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo, prescriveva ai S.S. di depositare relazione aggiornata sul punto e nominava come Curatore Speciale dei minori l'avv. Michela Raimondi.
6 13. Con memoria depositata il 10.07.2024 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale dei minori, chiedendo di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, limitando la capacità genitoriale della stessa, con affido ed eventuale presa in carico ai Servizi Sociali, solo in relazione al monitoraggio dell'eventuale ripresa dei rapporti dei minori con il padre, adottando solo a seguito dell'esplicita volontà dei minori ogni eventuale supporto finalizzato alla ripresa graduale degli incontri, con monitoraggio dei medesimi;
chiedeva, altresì, di: confermare il collocamento dei minori presso la madre, autorizzando il trasferimento in Sicilia;
disporre la prosecuzione per entrambi i genitori del percorso individuale genitoriale presso i servizi territorialmente competenti, prevedendo un raccordo tra gli enti nell'interesse dei minori;
disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza presso il comune di residenza ed effettivo domicilio dei minori in caso di trasferimento, disponendo relazioni semestrali di aggiornamento in merito ai supporti e monitoraggi sopra indicati;
valutare ogni miglior contribuzione nell'interesse dei minori a carico del padre, con divisione al 50% delle spese straordinarie. Il Curatore rilevava, infatti, l'esistenza di un grave pregiudizio per i minori, vittime assistite degli agiti violenti del padre nei confronti della madre e diretti destinatari di insulti da parte del padre, da sempre assente nella loro quotidianità, cura ed educazione;
evidenziava, peraltro, che, sebbene vi fossero stati miglioramenti nel padre a seguito dell'adesione al percorso psicologico suggeritogli, lo stesso continuava ad individuare nella sig.ra la “concausa” CP_1 dell'allontanamento dei figli da lui. Rispetto alla madre, invece, il Curatore rilevava che la CTU e le relazioni dei S.S. avevano evidenziato una buona capacità genitoriale e un positivo legame affettivo con i figli. Quanto alla richiesta di autorizzazione al trasferimento in Sicilia, il Curatore riferiva che i Servizi non avevano rilevato alcun pregiudizio nel trasferimento dei minori a Messina, ma anzi avevano condiviso la scelta, confermando il forte legame familiare dei minori con gli zii/cugini e la circostanza che i minori avevano già amici lì, trascorrendo a Messina l'intero periodo estivo e le festività natalizie.Il Curatore riferiva altresì di aver ascoltato i minori il 5.07.2024 e che in quell'occasione ha manifestato in maniera molto ferma e PE sofferta la sua volontà di non avere rapporti con il padre, ha parlato di quanto abbia sofferto per l'aggressività del padre nei confronti della madre quando vivevano insieme e di come il padre non abbia mai condiviso un vero legame affettivo con lui, neanche durante la convivenza;
Per_2 ha esposto gli stessi concetti ma con un minor coinvolgimento emotivo e con maggior distacco, lamentando di essere stanco di dover continuamente ripetere il suo pensiero a diversi professionisti. I minori hanno riferito di avere un legame positivo con la madre e che talvolta “si arrabbiano” perché la mamma insiste affinché loro cambino idea rispetto al rapporto con il padre e questo “da' a loro fastidio”. I ragazzi hanno espresso il desiderio di sospendere il percorso psicologico e “vivere serenamente la propria vita senza essere forzati di riprendere il rapporto con il padre”. Rispetto agli impegni messi in atto dal padre per ricostruire un rapporto con loro, è rimasto chiuso, riferendo “le persone non possono cambiare”, mentre è PE Per_2 rimasto più aperto sulla possibilità, in futuro, di valutare di riprendere i contatti con il padre con gradualità, lasciando passare del tempo per “verificare se davvero è interessato a loro senza rabbia”. Entrambi i minori hanno espresso grande entusiasmo per il trasferimento a Messina, hanno riferito che la mamma, prima di procedere al trasferimento, ha chiesto loro se fossero
7 d'accordo e, quanto alla possibilità di riprendere i contatti con il padre, si sono dichiarati consapevoli che se dovessero decidere di risentirlo o vederlo potrebbero farlo tramite la mamma o tramite i Servizi Sociali del territorio, rilevando che la distanza territoriale, del resto, esiste già da quando il padre si è trasferito in Trentino Alto Adige.
14. All'udienza tenutasi il 17.07.2024 la ricorrente chiedeva l'autorizzazione al trasferimento dei minori a Messina, il nulla osta per il trasferimento scolastico e l'autorizzazione per l'iscrizione a scuola, controparte si opponeva. Parte ricorrente precisava le conclusioni come da atti ex art. 190 c.p.c., parte resistente precisava come da memoria di replica, il Curatore Speciale precisava come da memoria depositata il 10.7.2024.
15. Con ordinanza del 18.07.2024 il Tribunale autorizzava il trasferimento dei minori a Messina e concedeva il nulla osta per la formalizzazione della richiesta di trasferimento nel nuovo istituto scolastico;
inoltre, rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
16. Nella comparsa conclusionale depositata il 30.09.2024 e nella memoria di replica del 21.10.2024 la ricorrente precisava le sue conclusioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova, così come articolati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e chiedendo, nel merito, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli e la previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento in favore suoi e dei figli minori non inferiore a € 1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli.
17. Nella memoria di replica depositata il 21.10.2024 il resistente precisava le sue conclusioni, chiedendo che i minori venissero affidati ai Servizi Sociali del Comune di Messina, con nomina di un Curatore Speciale dei due minori e trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Messina ex art.473 bis.7 ultimo comma c.p.c. o, in subordine, l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre ma comunque con l'attivazione di un monitoraggio puntuale da parte dei Servizi Sociali del Comune di Messina, con nomina di un Curatore Speciale dei minori e con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Messina ex art.473 bis.7 ultimo comma c.p.c.; chiedeva, altresì, l'assegnazione definitiva della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli secondo modalità che tenessero conto della distanza tra i due Comuni di residenza, l'obbligo del Pt_1 di contribuire al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo la somma di €600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'autorizzazione di entrambi i genitori al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
18. Con la sentenza emessa il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvedeva:
8 “1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 coniugatisi in Patti in data 7.12.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 91, P. II, S. A, anno 2007), con addebito al marito;
Per_
2) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre con collocamento Persona_1 presso la medesima e ne autorizza il trasferimento a Messina;
3) affida al Comune di residenza dei minori, ad oggi Messina, la regolamentazione dei rapporti padre/figli con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in detto ambito;
4) dispone che i Servizi Sociali di Messina attivino un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale dei minori alla figura paterna, incoraggiando inoltre i minori ad intraprendere un percorso psicologico al fine di rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna;
5) revoca l'assegnazione della casa familiare alla madre;
6) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e a far data dalla sentenza, un assegno mensile di € 450 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 60% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c.;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
10) dispone che le parti proseguano nel percorso con il per il quale dichiaravano la Pt_3 propria disponibilità;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di un terzo e di parte resistente nella misura di due terzi;
12) liquida le spese di lite di parte ricorrente in € 7.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, ed in € 98 per spese. Compensa dette spese nella misura di un mezzo e pone il rimanente mezzo a carico del resistente;
13) condanna i sig.ri e in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al CP_1 Pt_1 curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori Persona_3
nato il [...], e nato il [...], residenti a [...], via
[...] Tes_1
Consolare Pompea, 33, scala A;
15) dispone che i SS del Comune di Messina, coordinandosi con i SS di Mori relazionino, al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.4.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.”. Il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e la addebitava al marito, ritenendo provata la violazione del dovere di fedeltà ed il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza.
9 Il giudice di primo grado confermava l'autorizzazione data al trasferimento dei minori in Sicilia, evidenziando che: i minori vivevano a distanza dal padre già dal 2021, quando quest'ultimo aveva deciso di trasferirsi in Trentino;
il collocamento presso il padre non era un'alternativa percorribile né tantomeno richiesta dallo stesso;
il trasferimento non sembrava pregiudizievole per i minori, i quali avevano riferito di essere d'accordo; comunque la madre non avrebbe potuto contare su alcun supporto a Busto Arsizio, stante anche la lontananza del padre, mentre in Sicilia poteva contare sulla propria rete familiare. Quanto all'affido dei minori, il Tribunale, pur concordando con la CTU sulla necessità che i minori ripristinassero un rapporto con il padre, si discostava dalle conclusioni ivi riportate e optava per un affido esclusivo dei minori alla madre, sul rilievo che l'affido condiviso non fosse in concreto praticabile, perché il padre non aveva alcun rapporto con i figli, per cui non poteva essere chiamato ad assumere le decisioni loro inerenti, in assenza di qualsiasi previo confronto con gli stessi;
comunque, prendeva atto del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal resistente e lasciava aperta la possibilità, per il futuro, di ridiscutere il regime di affido. Veniva invece affidata al Comune di Messina la regolamentazione degli incontri padre-figli e non anche la competenza relativa a tutte le decisioni relative ai minori (come richiesto dal , Pt_1 in quanto la madre era apparsa come figura di riferimento per i bambini, capace di garantire loro un ambiente sereno e rispondere ai loro bisogni di cura. Si disponeva, peraltro, che i genitori proseguissero nel percorso di e si incaricavano i Pt_3
Servizi di avviare un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale alla figura paterna, incoraggiando inoltre i minori ad intraprendere un percorso psicologico al fine di rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna. Il Tribunale riteneva, inoltre, di quantificare in € 450,00 per figlio l'assegno dovuto dal padre per il contributo al mantenimento dei figli e porre a carico del padre il 60% delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi delle parti, del fatto che i figli non occupano più la casa familiare e della circostanza che solo la madre provvede al loro mantenimento diretto. Per il periodo precedente, venivano confermati i provvedimenti adottati prima dal Presidente e poi dal Giudice Istruttore.
§Il procedimento di secondo grado 19. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 2.12.2024 per i Parte_1 seguenti motivi. I) SULLA PRONUNCIA DI ADDEBITO E SUL RIGETTO DEI MEZZI ISTRUTTORI. L'appellante ha censurato, in primo luogo, l'addebito della separazione a suo carico, rilevando che la sua relazione extraconiugale sarebbe iniziata quando il matrimonio era già in forte crisi;
secondo l'appellante, la situazione pregressa di crisi emergerebbe anche dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra ove la stessa parlava di un “rapporto CP_1 già compromesso” da dissidi iniziati in seguito al trasferimento della coppia da Messina a Busto Arsizio nel 2009. L'appellante ha rilevato che entrambi i coniugi durante il matrimonio si comunicavano una grande insoddisfazione reciproca, affrontando pure un momento d'infedeltà
10 della sig.ra e vane terapie di coppia, e che la sua decisione di abbandonare il tetto CP_1 coniugale era stata una scelta ragionata e condivisa da entrambi, nonché indotta dalle liti furibonde dovute dalla disaffezione di entrambi i coniugi. II) SUL RIGETTO DEI MEZZI ISTRUTTORI PER LA GENERICITÀ DEL CAPITOLO DI PROVA L'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il giudice di primo grado ammesso i mezzi di prova orale da lui richiesti ed indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 del 18.04.2022, ritenendo le domande generiche e comunque non rilevanti. L'appellante ha evidenziato che la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli probatori va condotta tenendo in considerazione non solo la loro formulazione letterale, ma anche gli altri atti di causa e tutte le deduzioni delle parti, e che comunque il giudice ha facoltà di chiedere ai testi chiarimenti e precisazioni. A parere dell'appellante, l'ammissione delle suddette prove avrebbe consentito di acclarare, anche a mezzo di testimoni estranei ai fatti di causa, che il rapporto matrimoniale era già compromesso prima del tradimento ascritto al corroborando ulteriormente le allegazioni già in atti e gli esiti della C.T.U.. Pt_1
III) SULL'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione relativa all'affido dei minori e la previsione di affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori. L'appellante ha evidenziato che la decisione di affido esclusivo dei figli alla madre si pone in contrasto con le raccomandazioni della C.T.U., che ha ritenuto percorribile la modalità di affido condiviso e “fondamentale” un riavvicinamento dei figli al padre. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di prime cure avrebbe trascurato i sintomi di alienazione parentale di cui stanno soffrendo i minori - a causa dell'intenzione della madre di allontanare moralmente e materialmente i figli dal padre - e, anzi, autorizzando il trasferimento a Messina, avrebbe avallato i comportamenti della sig.ra altamente lesivi del diritto alla bigenitorialità dei CP_1 figli. Inoltre, l'appellante ha ribadito la propria idoneità genitoriale, il fatto di non essere mai venuto meno ai suoi doveri genitoriali e di essersi sottoposto a tutti i percorsi psicologici previsti dai Servizi e dal CTU, nel tentativo di recuperare il rapporto con i figli. IV) SULLE STATUIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE L'appellante ha censurato l'eccessività dell'importo stabilito dal giudice di primo grado a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€450,00 mensili cadauno) e ne ha chiesto la rideterminazione in €600,00 mensili complessivi, sul rilievo che l'importo statuito non appare congruo rispetto alla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, alle esigenze dei minori ed al principio di pari contribuzione dei genitori. L'appellante ha evidenziato, sul punto, che i redditi dei genitori sono sostanzialmente equipollenti - il percepisce redditi per circa Pt_1
€2.200-2.300,00 mensili ca. (reddito netto annuo medio di circa €30.000,00), mentre la CP_1 vanta un reddito di circa €1.800,00 mensili (reddito annuo di euro €23.000,00 ca.) – e che, anche se è formale intestatario dell'immobile un tempo adibito a casa familiare, ne sopporta interamente anche i costi del mutuo ed i costi di gestione, spendendo mensilmente più di
€740,00 a tal fine, esborso addirittura superiore a quello sostenuto dalla per il CP_1 pagamento del canone di locazione dell'immobile a Messina;
peraltro, la percepisce CP_1
11 interamente l'A.U., pari a circa €400,00 mensili. A parere dell'appellante, inoltre, l'importo sarebbe sproporzionato rispetto alle reali esigenze dei figli, in quanto i costi che la sig.ra dovrà affrontare in Sicilia sono certamente inferiori a quelli che il sosterrà CP_1 Pt_1 presso la sua residenza. V) SULLE SPESE DEL GIUDIZIO Da ultimo, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, rilevando la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza, confermata dalla sentenza impugnata, che le domande formulate dalla ricorrente fossero eccessive e spropositate (in particolare, la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge).
20. Con provvedimento del 6.12.2024 il Presidente della Sezione famiglia della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza del 20.03.2025 ex art 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte.
21. Con memoria depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario, la rinnovazione dell'attività istruttoria limitatamente alle richieste di prova da lei proposte e di disporre a carico del sig. un Pt_1 assegno di mantenimento in favore suo e dei figli minori non inferiore a € 1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore dei figli. Parte appellata ha ribadito la correttezza della decisione di addebito della separazione al marito, evidenziando che il sig. ha sempre esercitato nei confronti suoi e dei figli forme di Pt_1 violenza verbale e psicologica, e talvolta anche fisica, come emergerebbe anche dalle S.I.T. degli amici di famiglia escussi nel procedimento penale a carico del per maltrattamenti Pt_1 in famiglia ex art. 572 c.p., poi archiviato;
gli stessi atteggiamenti hanno indotto la sig.ra a proporre ricorso per l'adozione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex CP_1 artt. 342bis, 342ter c.c., art. 736bis c.p.c., nel suo interesse e in quello dei figli, a cui ha fatto seguito l'instaurazione del procedimento recante n. V.G. 4360/21, nell'ambito del quale è stata concessa, per molto tempo, la misura dell'ordine di protezione. L'appellata ha evidenziato che la conflittualità di coppia preesistente all'infedeltà del marito non era ancora tale da configurare una situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, ma la convivenza è diventata intollerabile quando il ha iniziato ed ostentato, in maniera plateale ed insensibile, la Pt_1 propria relazione extraconiugale, mortificando la moglie ed i figli. L'appellata ha inoltre ribadito la correttezza del rigetto delle istanze istruttorie del sul Pt_1 rilievo che le stesse fossero generiche e comunque irrilevanti, e che l'unica potenzialmente rilevante fosse tardiva. Secondo l'appellata sarebbero inammissibili anche le richieste istruttorie reiterate dall'appellante in questo grado di giudizio, in quanto altrettanto generiche. L'appellata ha inoltre chiesto, senza proporre appello incidentale, l'ammissione delle prove da lei già articolate con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e, nel caso di ammissione di prova da parte del resistente, l'autorizzazione alla prova contraria.
12 Quanto alla richiesta di affido condiviso dei minori, l'appellata ha evidenziato che il giudice di primo grado e il C.T.U. concordemente hanno ritenuto che il best interest di e Persona_1 coincida con il recupero dei rapporti affettivi con il padre, ma tutti sono parimenti Per_2 concordi nell'affermare che questo non è ancora il momento, come rilevato anche dal Curatore Speciale e riferito dagli stessi minori in sede di ascolto ed ai Servizi Sociali;
pertanto, ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo dei minori a sé. Quanto al contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli, la sig.ra ha riferito di CP_1 sostenere spese mensili per un totale di €2.358,00 (in particolare “Canone di locazione € 620,00; Condominio € 114,00; Gas € 150,00; Luce € 120,00; Internet € 40,00; Rata auto € 230,00; Benzina € 280,00; Spese autostrada € 104,00; Spesa Alimentare € 700,00”), alle quali vanno aggiunti quali costi fissi annui: € 1.200,00 per l'abbigliamento; € 240,00 assicurazione automobile;
€ 130,00 bollo auto. L'appellata ha rilevato, altresì, che il ha una busta Pt_1 paga superiore alla sua e non paga e non intende pagare le spese straordinarie per i figli minori;
non ha fornito precisazioni sui conti correnti e sulle carte di credito possedute;
ha un tenore di vita elevato;
potrebbe mettere a reddito l'immobile adibito precedentemente a casa familiare, che potrebbe rendere oltre €1.500,00 al mese. Pertanto, l'appellata ha chiesto di disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli minori non inferiore a Pt_1
€1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, e, in subordine, di confermare le statuizioni della sentenza di primo grado. Infine, l'appellata ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto con riferimento alla quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e ha chiesto la condanna dell'appellante anche alla condanna alle spese del presente grado di giudizio.
23.All'udienza del 20.03.2025 celebrata alla presenza delle parti in forza di provvedimento del 20.02.2025 in accoglimento dell'istanza dell'Avv.Agnello, la Corte ha rilevato l'omessa notifica dell'appello al curatore speciale per i minori, assegnando termine a parte appellante per i relativi incombenti. 24.Con atto depositato il 30.04.2025 si è costituito il curatore speciale dei minori che ha evidenziato preliminarmente di aver appreso dall'Avv.Agnello che il Sig ha in più occasioni utilizzato Pt_1 la chat scolastica whatsapp dei figli nonché il canale social you tube per raccontare dal suo punto di vista la storia familiare che lo riguarda, implorando i figli di riprendere i rapporti e chiedendo un intervento o supporto per la sua volontà di ripresa dei contatti. Il curatore ha direttamente verificato tramite l'accesso ai social che sul canale you tube di riferimento del sig. Parte_2 https://www.youtube. (si allegano anche screenshot di riferimento (DOC.5) erano e Email_1 sono presenti video, nei quali il padre, fortemente provato rispetto all'assenza dei rapporti con i figli, indica riferimenti a loro riconducibili (nome, città di residenza, cognome riconducibile dal nominativo del canale) soprattutto per rivendicare la propria sofferenza e il proprio diritto di padre di incontrarli: da ciò deriva grave pregiudizio per i minori, resi identificabili dai riferimenti contenuti nei video di cui sono stati notiziati altri adulti presenti nella chat di classe dei genitori con una palese violazione della diritto alla riservatezza dei minori e al rispetto della volontà dei medesimi di non avere rapporti con il padre.
13 Nei predetti video addirittura il padre si rivolge al pubblico social per chiedere che la sua storia venga portata all'attenzione mediatica di una testata giornalistica senza alcuna “mentalizzazione” (così come indicava la C.T.U.) delle conseguenze pregiudizievoli per i figli che hanno chiesto e reiterato la volontà di rimanere ad oggi sereni nella loro vita di adolescenti nel nuovo contesto territoriale. Il curatore speciale ha dedotto di aver proceduto a sentire i minori, tramite video call, in data 29.04.2025 e che in tale colloquio i ragazzi hanno confermato di non voler incontrare il padre e di non aver voluto continuare il percorso offerto dai servizi perché unicamente diretto al loro riavvicinamento rispetto alla figura paterna che al momento non desiderano. e hanno PE Per_2 altresì manifestato l'ulteriore sofferenza per le modalità utilizzate dal padre mediante la pubblicazione mediante social di informazioni relative alla loro vita, mostrando imbarazzo per quanto occorso anche a scuola essendo poi i compagni di classe a loro volta venuti a conoscenza dei contenuti dei video da parte dei genitori. I minori hanno avuto conoscenza di una lettera scritta dal padre e di alcuni regali fatti recapitare pertanto sanno che è desiderio del padre incontrarli e tenersi informato rispetto alla loro vita, ma allo stato e nuovamente escludono la loro volontà ad incontrarlo e manifestano serio turbamento rispetto all'insistenza del sig. Pt_1
Infine il curatore ha evidenziato che, anche all'esito dell'audizione dei Servizi Sociali di riferimento, i minori al di là della sofferenza manifestata a seguito del comportamento posto in essere dal padre, risultano ben inseriti nel nuovo contesto scolastico con buon rendimento e un comportamento adeguato, svolgendo attività sportive e ludiche di loro interesse. Conclusivamente il curatore ha chiesto, in via preliminare un immediato provvedimento a tutela di e affinchè venga formalmente inibito al padre di reiterare le condotte pregiudizievoli PE Per_2 descritte nonché ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c.; ha chiesto altresì che il sig. venga Parte_2 ammonito per il comportamento tenuto a mezzo social a danno dei figli minori, con individuazione della somma ai sensi dell'art. 614 bis a carico del medesimo in caso di successiva violazione o inosservanza delle prescrizioni che verranno indicate. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
22. All' udienza in data 1.07.2025 la Sig.ra ha dichiarato di aver lasciato spontaneamente la CP_1 casa coniugale ad agosto 2024 . Il curatore ha illustrato e richiamato i contenuti della comparsa di costituzione, ribadendo la propria preoccupazione per gli effetti negativi che la pubblicazione di video dal sui canali youtube ha sui minori, sollecitando un ammonimento al a
Pt_1 Pt_1 rimuovere questi video e a non pubblicarne altri, atteso che alla richiesta in tal senso già rivolta alla difesa di parte appellante questa ha risposto che trattasi di atti di libera manifestazione del pensiero. La difesa del si è rimessa alla decisione della Corte sul punto, precisando che i contenuti
Pt_1 precedentemente pubblicati dal padre dei minori non sono stati rimossi e che tuttavia il non
Pt_1 ne ha pubblicati altri, avendo compreso all'esito delle comunicazioni del curatore speciale i profili di possibile dannosità per i minori. La difesa ha precisato che la pubblicazione di tali video CP_1 arreca danno ai minori in quanto il nella chat di classe ha invitato i genitori degli altri
Pt_1
14 minori a visionarli e gli altri genitori li hanno mostrati ai loro figli che hanno poi esternato commenti negativi a danno di e PE Per_2
Quindi la difesa di parte appellante si è riportata ai motivi di appello. La difesa di parte appellata ha illustrato i contenuti della comparsa di costituzione, ribadendone le conclusioni e si è associata alle richieste del curatore speciale, con particolare riferimento alla richiesta di ammonimento del rispetto ai video. Pt_1
Il curatore speciale si è riportato alle conclusioni della comparsa di costituzione e alle richieste formulate oggi a verbale. Il Procuratore Generale si è associato alla richiesta di oscuramento dei video che in qualsiasi modo possano esporre i minori ad una pubblicità dannosa;
nel merito ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre e la trasmissione degli atti al proprio ufficio per valutare eventuali iniziative in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il con conferma delle Pt_1 statuizioni economiche e degli interventi in favore del nucleo già in essere. Il Sig. ha dichiarato che l'iniziativa dei video era un tentativo di tronare in contatto con i Pt_1 figli dai quali si ritiene ingiustamente allontanato. La Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citat) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 29.10.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** La Corte ritiene necessario, sempre in via preliminare, invitare il Sig. a rimuovere/oscurare Pt_1 immediatamente dal suo canale you tube i video contenenti riferimenti ai figli minori atti a renderli potenzialmente identificabili (primo fra tutti il nome dei minori), cessando dal proseguire in simili pubblicazioni. Giova rammentare che alla luce della normativa di riferimento in materia Convenzione di New York sui diritti del fanciullo1 e Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale (D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali) al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Europeo UE 679/20162), la pubblicazione di dati e immagini relativi ai minori in rete -costituendo quest'ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi -configura ormai un'attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto «da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network». Nel caso in esame, sebbene i video contestati siano incentrati sulla esternazione della indubbia sofferenza del per la frattura del rapporto con i figli ed il rifiuto di questi ultimi di avere Pt_1 contatti con lui, la divulgazione di simili contenuti rischia di poter avere effetti altamente pregiudizievoli oltre che sulla serenità dei figli anche sull'eventuale recupero del rapporto padre-figli. Ciò in quanto, secondo le attestazioni del curatore speciale e di parte appellata, non contestate dal il riferimento a tali video è stato reso noto anche nell'ambito della chat dei genitori dei Pt_1 compagni di classe di e : da ciò sarebbe derivata per i minori l'esposizione ad esternazioni e Per_2 PE commenti dei compagni di classe che ha indotto un profondo turbamento nei ragazzi i quali invece, dopo il trasferimento in Sicilia, sembrano aver trovato una condizione di serenità dopo la dolorosa vicenda separativa che li ha visti finire al centro del contrasto genitoriale. In tale complessivo contesto, la reiterazione di simili pubblicazioni potrebbe inoltre esporre il Pt_1 ad ulteriori iniziative giudiziarie (si rammenta che è già stato destinatario di un procedimento per il reato di cui all'art.572 c.p., archiviato dal Gip di Busto Arsizio il 19.06.2023, e di richieste di ordini di protezione nel procedimento n.4360/21 VG attivato dalla che finirebbero per inasprire CP_1 ulteriormente il conflitto tra le parti con inevitabili ripercussioni sul benessere dei minori, contribuendo ad allontanarli ulteriormente dal padre. La Corte confida nel fatto che il abbia compreso, all'esito dell'udienza, i rischi connessi ad un Pt_1 simile modo di agire e provveda immediatamente a rimuovere/oscurare i video contenenti riferimenti, anche indiretti ai minori, cessando dall'intraprendere in futuro divulgazioni del medesimo tipo, rammentando che, in difetto, potranno essere assunti nei suoi confronti provvedimenti ulteriormente ablativi della responsabilità genitoriale rispetto ai quali il Procuratore Generale ha già chiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio.
L'addebito e le richieste istruttorie del Pt_1 Giova in primo luogo rammentare che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. 2 L'art.
2-quinquies, comma 1, richiede il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni per il trattamento dei suoi dati personali e quindi anche per l'utilizzo della propria immagine. Prima dei 14 anni il trattamento dei dati personali del minore è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 16 potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ). Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che le complessive risultanze istruttorie giustificano l'addebito della separazione al risultando pacifica e non contestata l'instaurazione Pt_1 da parte dell'appellante di una relazione extra coniugale risalente almeno al 2020- con l'avvio già nel 2019 secondo quanto emerso in sede di CTU- che lo ha portato poi ad allontanarsi dall'abitazione familiare per trasferirsi in Trentino con la nuova compagna. Tanto premesso la Corte ritiene irrilevanti le istanze istruttorie articolate dal nella memoria 183 Pt_1 del 18.04.2022 in quanto relative a circostanze dedotte in maniera assolutamente generica e tendenti ad individuare quale causa della crisi coniugale l'attaccamento della moglie alla famiglia di origine e l'asserito atteggiamento denigratorio della nei suoi confronti. CP_1 Tale prospettazione trova tuttavia radicale smentita nelle ulteriori risultanze istruttorie dalle quali è emerso che i precedenti momenti di difficoltà della coppia, con particolare riferimento alla relazione della nel 2017 e ad indubbie incomprensioni caratteriali, pur accentuando la distanza emotiva CP_1 tra i coniugi, erano stati da entrambi superati, anche intraprendendo una terapia di coppia, per la comune volontà di tenere assieme il nucleo sì da non poter essere considerati quali cause ultime dell'intollerabilità della convivenza. In contrario rilevano altresì gli esiti delle plurime audizioni dei figli (sentiti in sede di ctu, dal Tribunale, dai Servizi Sociali e dal curatore speciale), che hanno descritto un clima familiare connotato in genere da una scarsa affettività del padre, tanto che non sono riusciti a ricordare nulla di piacevole
17 fatto con lui, nonché da insulti, percosse e accessi di rabbia del padre verso di loro - e verso la madre- riportando altresì, nel periodo della crisi coniugale, il profondo turbamento per la diretta percezione della relazione extraconiugale del padre che entrambi hanno avuto (per telefonate che l'uomo faceva all'amante in assenza della moglie) e parimenti li ha molto provati, in quanto si sono sentiti abbandonati per l'altra famiglia. A fronte di tali dati di assoluta pregnanza e rilevanza per le decisioni in materia di addebito (e affido dei minori), le circostanze oggetto delle richieste istruttorie del che pretendono peraltro di Pt_1 demandare a soggetti terzi la ricostruzione del clima familiare nonostante le chiare esternazioni sul punto dei figli che ne sono stati diretti protagonisti, risultano prive di rilievo e come tali sono state correttamente respinte dal giudice di prime cure con valutazioni che in questa sede si confermano.
L'affido dei minori. Va respinta la richiesta dell'appellante di disporre un affido condiviso dei minori. Giova richiamare in primo luogo le risultanze della CTU da cui risulta che i minori, dopo la separazione dei genitori, hanno espresso la ferma volontà di non incontrare il padre, sono molto arrabbiati con lui e adottano nei suoi confronti un atteggiamento oppositivo. si è ritrovato Per_2 partecipe della relazione extraconiugale del padre, venendo a conoscenza di situazioni molto intime dello stesso: per questo il CTU consiglia un percorso di psicoterapia, che possa aiutarlo a comprendere ed elaborare quanto ha vissuto e che lo accompagni nella ricostruzione di una relazione con il padre.
esprime nettamente la propria posizione contro il padre, “dice di odiarlo”, difende la sua PE posizione di non voler incontrare il padre, accusandolo di “averli abbandonati nel momento del bisogno”, cioè mentre erano ammalati di Covid;
anche per il CTU evidenzia la necessità di PE prosecuzione del percorso di psicoterapia. Quanto alla figura materna, il CTU ritiene che la sia CP_1 stata traumatizzata dalla vicenda separativa e debba continuare un percorso psicoterapeutico per Per_ elaborare il trauma, e che “è in grado di capire, razionalmente, la necessità di e di avere PE rapporti con la figura paterna e invita i figli a sostenere telefonate o brevi messaggi;
i suoi sforzi non hanno però un buon esito”. Quanto al il CTU evidenzia che l'uomo è estraneo a quello che i Pt_1 suoi figli stanno vivendo e al senso di tradimento da loro avvertito quando ha lasciato il tetto coniugale, specificando: “si ipotizza che il sig. manchi della capacità di mentalizzazione, cioè un'attività Pt_1 mentale che permette di riconoscere e leggere i nostri comportamenti ed i comportamenti degli altri come risultato di stati mentali interni intenzionali, come ad esempio aspettative, bisogni, desideri, credenze, sentimenti”. Il CTU auspica anche per lui un percorso di sostegno alla genitorialità e di terapia. L'elaborato del CTU rassegna le seguenti conclusioni: “Si ritiene che la modalità di affidamento condiviso sia percorribile nel rispetto della crescita dei minori. Si ritiene che il collocamento prevalente, in questo momento di vita dei figli, sia presso la casa coniugale, con la madre. Quando i minori, grazie al lavoro di psicoterapia, potranno riavvicinarsi al padre, e il padre avrà affrontato un suo percorso di sostegno alla genitorialità, si potranno organizzare gli incontri tra padre e figli, dapprima in spazio neutro e dopo breve tempo permettere delle uscite libere. […] Si ritiene Per_ fondamentale per la crescita di e , che ci sia un riavvicinamento con la figura paterna. Per PE realizzare la ripresa degli incontri, è necessario che tutto il nucleo familiare lavori sulle criticità
18 emerse (seppur su diversi fronti: il padre sulla capacità di mentalizzare i bisogni dei figli, la madre sul trauma separativo, i figli per abbassare la rabbia, per rielaborare il trauma del tradimento e dell'abbandono) …”. Vanno altresì richiamate le principali relazioni dei Servizi Sociali che hanno proceduto all'osservazione e monitoraggio del nucleo: Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 29.12.2021 La Sig.ra racconta di diversi episodi violenti da parte del marito durante l'arco della loro CP_1 relazione, riferendo “lui è sempre stato aggressivo verbalmente e fisicamente, anche durante gravidanze, principalmente mi spintonava i ma poi è stato un crescendo e io cercavo di stare più zitta e di farlo arrabbiare meno.” L'ultimo episodio, scatenante poi la decisione della signora di separarsi, Per_ è avvenuto circa qualche mese fa e la stessa riporta “lui ha iniziato ad insultare perché non faceva i compiti, sia prima che durante il pranzo, si è alzato da tavola ed è andato a chiudersi PE in camera, il padre ha iniziato ad urlare, io l'ho fermato e sono iniziati gli insulti pesanti, sono uscita dalla cucina ed ho aperto la porta di casa, lui mi ha sbattuta contro la porta e mi ha fatto un Per_ pizzicotto sulla guancia, è uscito sul pianerottolo e gli ha detto che se non mi lasciava suonava ai vicini, così lui ha preso il bambino e lo ha spinto verso casa;
io sono rimasta sulla porta con Per_
e gli ho detto che se lui non usciva io non rientravo, ha preso le sue cose ed uscendo ha detto una brutta frase dando la colpa a me ed al figlio;
io sono andata coi bambini dalla vicina perché avevo paura di stare male”; successivamente il Sig. tornava presso l'abitazione e, non Pt_1 trovando la moglie ed i figli, chiamava gli amici preoccupato, ma, non ricevendo informazioni su dove fossero, parrebbe essersi arrabbiato a tal punto (“urlava e rompeva tutto mi hanno detto”) da indurre i vicini a chiamare le Forze dell'Ordine, che, intervenute sul posto, lo allontanavano e consigliavano alla signora di cambiare la serratura di casa non appena possibile. Il Sig. racconta che le discussioni con la moglie erano connotate da scontri principalmente Pt_1 verbali, a parte alcune occasioni in cui “io facevo o dicevo qualcosa che non le piaceva, lei diventava aggressiva a parole e fisicamente, mi veniva faccia a faccia, io la allontanavo tenendola per le braccia e lei mi minacciava dicendo che le alzavo le mani”, descrivendo alcuni episodi come parte della normalità familiare.
, in riferimento al padre, racconta “quando la mamma non c'era lui parlava al telefono con PE l'amante e mi diceva che era la figlia di un amico e la chiamava amore, diceva bugie, si comportava male con noi come se fossimo degli sconosciuti, se non peggio;
bestemmiava, diceva parolacce e ci insultava, quando litigavano io mi chiudevo in stanza e stavo male.”. Cerca di raccontare parte dei suoi vissuti in modo distaccato, dicendo ad esempio “a volte avevo l'ansia e la tristezza, piangevo nell'armadio ma adesso non mi interessa, sono arrabbiato ma non mi da fastidio;
sono arrabbiato perché sentivo la mamma piangere in camera e per come lui ci trattava.”.
invece, ha affermato: “non voglio né vedere né sentire il papà, anche nelle videochiamate io Per_2 non mi faccio vedere;
sono arrabbiato con lui perché non si interessava di noi, andava dall'altra famiglia, tornava da noi qualche giorno, ci trattava male e poi tornava da loro, faceva piangere la mamma.”. Relazione dei Servizi Sociali di Busto Arsizio del 13.05.2022
, parlando del padre, riporta ai SS “durante il lockdown ero arrabbiato con lui, ci diceva brutte PE parole come
19 Luca riferisce, riguardo al padre: “ci ha sempre detto brutte cose come
in più ci controllava sul telefono ed il tablet perché ci hackera, adesso sono contento che è andato perché non ci mena più e non ci da più fastidio
invece, è apparso spaventato dalla possibilità di incontrare il padre ed allo stesso tempo Per_2 rassegnato rispetto alle decisioni prese dal giudice e dai Servizi, affermando “non mi interessa…lui ci ha fatto male e se n'è andato… non si è mai interessato...non voglio vederlo o sentirlo...ho paura che ci insulti ancora.”. Relazione dei Servizi Sociali di Messina del 27.02.2025 I Servizi hanno incontrato la sig.ra La stessa ha riferito che la sua rete parentale è costituita CP_1 dal fratello, vedovo e senza figli, che gestisce una struttura per anziani dove è collocata anche la madre, che necessita di assistenza h24, e dalla sorella con la propria famiglia. Il punto di riferimento principale è il fratello. Non viene invece riferito di nessun rapporto con i nonni paterni dei minori, anch'essi residenti a [...], giustificato dal fatto che già da prima non ci fosse un particolare legame. È stata effettuata una visita domiciliare presso la dimora dove i minori risiedono con la
20 mamma: durante la visita i minori sono apparsi sereni, hanno riferito di essersi ben integrati nel nuovo gruppo classe e di avere un rapporto positivo con i nuovi insegnanti, nel tempo libero PE frequenta una scuola di calcio, mentre un corso di atletica, ed entrambi fanno parte di un Per_2 gruppo scout. È stato effettuato, inoltre, un colloquio telefonico con il padre dei minori, che spontaneamente si è rivolto all'ufficio, prima a mezzo mail e poi a mezzo contatto telefonico;
l'uomo ha raccontato dell'allontanamento che si è verificato nel tempo tra lui e i suoi figli, dei tentativi di contatti inutilmente esperiti e del suo desiderio di poter esercitare il suo ruolo di padre. È stata attivata un'equipe multiprofessionale interna al Comune, che vede in particolare il coinvolgimento di un educatore professionale. Quando l'equipe ha incontrato i minori, questi, prima sereni e socievoli, hanno poi iniziato a manifestare sentimenti di forte delusione, rabbia ed agitazione nel momento in cui si è parlato del padre e della necessità di effettuare un percorso di riavvicinamento;
“entrambi, riferendo di non avere ricordi positivi del padre e di non credere in un reale interesse dell'uomo nei loro confronti, hanno verbalizzato la volontà, dichiarata già agli operatori del precedente luogo di residenza e all'A.G., di non voler in alcun modo riavvicinarsi a lui e pertanto l'inutilità del percorso suddetto, che leggono come un'imposizione e, quasi violenza, nei loro confronti.”. Ciononostante, i S.S. hanno programmato un percorso di accompagnamento e avvicinamento graduale dei minori al padre, che, tuttavia, è stato interrotto dopo soli due incontri psicopedagogici (prima fase del percorso), a causa del rifiuto di proseguire espresso chiaramente dai minori, sia alla madre che alle psicologhe che hanno effettuato i primi due incontri. Le stesse psicologhe nell'allegata relazione di aggiornamento relativa agli incontri tenuti con i minori hanno riferito l'opportunità di interrompere gli incontri, per evitare di produrre l'effetto opposto di rinforzare ulteriormente i vissuti di rabbia e rancore dei minori nei confronti del padre, rendendo ancor più improbabile un rispristino in futuro della relazione. Pertanto, i S.S. hanno ritenuto di non poter più proseguire il percorso di accompagnamento e riavvicinamento dei minori alla figura paterna, né tantomeno regolamentarne gli incontri. Hanno però segnalato l'opportunità di una presa in carico dei minori da parte del Servizio Specialistico territoriale di NPIA e che la sig.ra intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità, per CP_1 essere anche supportata nella promozione del diritto alla bigenitorialità. Dall'allegata relazione delle psicologhe dott.ssa e dott.ssa del 20.01.2025 Per_4 Per_5 risulta che duranti gli incontri i minori hanno mostrato un atteggiamento di chiusura e frustrazione, dovuto al fatto di trovarsi di nuovo coinvolti nel procedimento di separazione dei genitori, e hanno riferito di ritenere pleonastico, oltre che doloroso, dover ribadire per l'ennesima volta la loro volontà di non avere alcun rapporto con il padre. Anche sollecitati dalle psicologhe, i minori non sono riusciti a rievocare alcun ricordo positivo riguardante il padre, lo hanno descritto in termini esclusivamente negativi, come una “persona egoista, irascibile, trascurante e aggressiva sia sul piano verbale che fisico”, e hanno riferito di dubitare dell'autenticità del suo interesse nei loro confronti, riconducendolo esclusivamente alla volontà di fare un “torto” alla mamma, e di poter valutare l'eventualità di un riavvicinamento solo quando sentiranno che sarà una loro libera scelta e non saranno obbligati a farlo. A parere delle psicologhe il netto rifiuto di riavvicinamento al padre sottintende anche il timore che possa mutare il loro collocamento presso la mamma, unica figura
21 significativa di riferimento per loro. Dai colloqui è inoltre emerso che i minori sono coalizzati con la mamma ed esperiscono “un gravoso conflitto di lealtà all'idea di ristabilire un benché minimo rapporto con il padre, poiché vivono l'ipotesi di un tale riavvicinamento come un tradimento e un torto che a loro volta farebbero ai danni della madre”. Pertanto, le psicologhe ritengono che la prosecuzione degli incontri possa essere non solo inefficace Per_ ma addirittura controproducente: “…Paolo e respingono fermamente qualsiasi tentativo di intervento, convinti di essere costretti ad effettuare un percorso, fosse anche solo mirato alla rielaborazione dei loro vissuti e non al riavvicinamento al padre, contro la loro volontà, contro il loro benessere e all'unico scopo di assecondare un “capriccio” del genitore, ai loro occhi incurante della loro volontà e dei loro bisogni. Proseguire, si potrebbe dunque tradurre nel rischio di rinforzare ulteriormente i vissuti di rabbia e rancore nei confronti del padre, rendendo di fatto sempre più improbabile un futuro recupero della relazione genitore-figli.”. Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mori del 27.02.2025 Il signor vive a Mori con la compagna e i due figli della stessa. Nell'estate del 2023 è stata Pt_1 avviata una collaborazione tra il S.S. scrivente e i S.S. di Busto Arsizio, su spinta del che, in Pt_1 autonomia, ha preso contatti per l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità in favore di una possibile ripresa dei rapporti con i propri figli, che non vede e non sente ormai da almeno quattro anni. Il signor ha cercato in vari modi un canale di comunicazione con la madre dei minori e Pt_1 si è impegnato in più percorsi, anche in autonomia, per lavorare su se stesso e sulle criticità emerse dalla CTU, svolgendo un percorso di supporto alla genitorialità, in collaborazione con l'Unità operativa di Psicologia del territorio, e diversi colloqui con l'associazione ALFID, che si occupa di mediazione familiare. Ha manifestato la propria sofferenza per non potersi occupare dei figli e ha cercato in vario modo di mettersi in contatto con loro. Inoltre, il sig. sarebbe stato Pt_1 disponibile ad effettuare un percorso di coordinazione genitoriale con l'ex moglie, ma non è stato possibile per mancata disponibilità dei professionisti a seguire un percorso a distanza. Attualmente c'è una totale chiusura di e nei confronti del padre ed uno scarso, se non PE Per_2 assente, dialogo tra i genitori stessi, per scelta della madre che non risponde alle comunicazioni e alle richieste di informazioni via mail del signor Pt_1
I Servizi concludono riferendo che “…quello che emerge dalla presa in carico sono i vari tentativi messi in atto dal signor per riavvicinarsi ai propri figli e la volontà dello stesso di essere un Pt_1 Per_ padre presente, anche con i propri doveri in merito agli aspetti educativi e di vita di e . PE
Dopo i diversi percorsi svolti dal signor […] ad oggi non si ritiene opportuno l'attivazione Pt_1 di altri percorsi in favore del padre dei minori. Si attende il possibile avvio di un percorso in favore dei figli e della madre dei minori per favorire un riavvicinamento alla figura paterna. Si auspica che vi sia quanto prima un coinvolgimento del signor e una condivisione di informazione da Pt_1 parte della signora per le scelte scolastiche ed educative dei figli.” CP_1
Si legge, in ultimo, che il sig. portato a conoscenza della valutazione dei Servizi, riporta che Pt_1 non vorrebbe forzare e in un nuovo percorso. PE Per_2
Comunicazione relativa alla presa in carico psicologica del sig. del Servizio Parte_1
Territoriale Unità Operativa di Psicologia del 3.03.2025
22 Il sig. sta proseguendo positivamente il percorso di supporto psicologico alla Parte_1 genitorialità, indicatogli dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio e da lui attivamente richiesto. Si presenta regolarmente agli incontri. La psicologa ha lavorato con il sig. alla stesura di una Pt_1 lettera per i suoi figli, per far giungere loro una comunicazione d'affetto e di sincera disponibilità nei loro confronti da parte del padre. Lo spazio psicologico viene utilizzato per esplorare i vissuti genitoriali del sig. e permette allo stesso di esprimere vissuti emotivi profondi e, al Pt_1 contempo, di riflettere su quanto la dinamica conflittuale separativa vada ad interferire con l'esercizio della sua genitorialità. Ad integrazione della predetta comunicazione, è pervenuta in data
7.03.2025 la relazione finale del Servizio di Psicologia in merito al percorso attivato in favore del signor Pt_1
Durante il percorso psicologico il sig. è riuscito ad aprirsi, riflettere ed utilizzare le proprie Pt_1 capacità di mentalizzazione per rielaborare alcuni aspetti della propria situazione personale e familiare. Ha espresso nostalgia ed affetto sincero nei confronti di e , nonostante i Per_2 PE bambini siano da tempo posizionati sul netto rifiuto verso di lui;
è rimasto profondamente dispiaciuto nel constatare che non è stato possibile aprire alcuno spazio per iniziare ad esercitare il suo ruolo genitoriale, ma comunque mantiene una posizione di comprensione ed accettazione dei bisogni emotivi e delle difese dei figli. Il sig. auspica ancora l'avvio di un percorso di Pt_1 avvicinamento che possa recuperare/riparare almeno alcuni dei vissuti negativi espressi dai bambini, ma, qualora ciò non dovesse realizzarsi nel prossimo periodo, si “aggrappa alla speranza” che i propri figli, crescendo, riusciranno a sviluppare un pensiero autonomo e maggiormente differenziato dalle posizioni attuali, che gli consentirà di cercare un confronto diretto con lui.“Il percorso di supporto genitoriale si ritiene pertanto ad oggi concluso. Il Sig. potrà essere ulteriormente Pt_1 supportato, qualora giunga la possibilità concreta di lavorare, a livello psicologico e genitoriale, sulla relazione padre-figli.”.
*** Sulla scorta di tali risultanze la Corte ritiene che debba essere confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre. Tale scelta risulta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto del fatto che l'affido condiviso inizialmente proposto dal CTU e invocato dall'appellante è non praticabile in quanto ormai il nucleo madre-minori è trasferito in Sicilia sicché il coinvolgimento del padre nelle decisioni riguardanti i figli finirebbe per determinare una paralisi di ogni scelta, attesa l'elevatissima conflittualità genitoriale, emersa a tutti i livelli nel presente procedimento. A ciò si aggiunga che, sebbene il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del sia stato archiviato, dalle narrazioni dei minori emerge il continuo riferimento ad episodi di Pt_1 violenza, verbale o fisica, del padre verso di loro e la madre che hanno lasciato nei due ragazzi effetti di profondo turbamento e dolore. Sul punto si rammenta che “In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale
23 accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile( Sez. 1 -
, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025 ) In tale contesto l'affido esclusivo dei minori alla madre risulta anche conforme alla Convenzione di Instanbul datata 11.05.2011 e altresì in linea con i principali arresti della giurisprudenza della Cassazione(Cass.civ.Sez.6,ordin.n.17892/2022;Cass.civ,Sez. 1 , Ordinanza n. 11631 del 30/04/20243; cfr. anche Cass.pen. Sez.6, n. 20004 del 12/03/2024) nonché della CEDU4 (cfr. I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 20225; c.Italia 7 aprile 2022; c.Italia 16 luglio 2022; Talpis c.Italia CP_3 CP_4 del 2 marzo 2017). Concludendo in ordine all'affido, la Corte rileva che occorre integrare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto, formalmente, l'affido all'Ente-Comune di residenza dei minori limitatamente alla regolamentazione dei rapporti padre/figli: ciò in quanto nel caso in esame, atteso il disposto affido esclusivo dei minori alla madre, ricorre invece l'ipotesi del cosiddetto “mandato di vigilanza e supporto” 6 con la prevista attribuzione ai Servizi Sociali di Messina dell'incarico di attivazione di un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale dei minori al padre, nonché in futuro di una regolamentazione dei relativi incontri laddove i minori manifestino apertura al riguardo. Va confermato altresì l'incarico ai Servizi Sociali di Messina di provvedere all'attivazione di un percorso psicologico per i minori che li aiuti a rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna. 3 La Cassazione (ordinanza n. 11631 del 30/04/2024) ha affermato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.» 4 Nelle pronunce della Cedu si richiamano le sollecitazioni del - organo specializzato indipendente incaricato di CP_5 monitorare l'attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul- alle autorità italiane affinché “mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza”. 5 Nella sentenza I.M. e altri c. Italia la Cedu afferma che “Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona”. 6 Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 “Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.”
24 Nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto al nucleo, i Servizi Sociali di Messina dovranno coordinarsi con i Servizi Sociali territorialmente competenti per il luogo di residenza paterna laddove verranno a determinarsi le condizioni per un'apertura di e alla ripresa dei rapporti e/o degli Per_2 PE incontri col padre.
Le questioni economiche. Va premesso che dalle certificazioni in atti risultano i seguenti redditi per le parti
Controparte_1
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile € 26.357,00 -imposta netta € 3.917,00– addizionale regionale € 364,00 -addizionale comunale € 211,00= reddito netto annuo € 21.865,00:12= reddito netto mensile € 1.822,08; 730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile € 24.375 -imposta netta €3.212 – addizionale regionale
€ 333,00 -addizionale comunale € 195,00= reddito netto annuo € 20.635:12= reddito netto mensile
€ 1.179,58 730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile € 23.431,00 -imposta netta € 3.764,00– addizionale regionale € 318,00 -addizionale comunale€ 187,00 = reddito netto annuo 19.162,00:12= reddito netto mensile € 1.596,83
Parte_1
PF 2024 (redditi 2023) reddito imponibile € 44.509,00 -imposta netta € 11.853,00 – addizionale regionale € 674,00 -addizionale comunale € 356,00= reddito netto annuo € 31.626 :12= reddito netto mensile € 2.635,00; PF 2023 (redditi 2022) reddito imponibile € 43.906,00 -imposta netta € 11.490,00– addizionale regionale € 663,00-addizionale comunale € 351,00= reddito netto annuo € 31.402,00 :12= reddito netto mensile € 2.616,83; 730/2022 (redditi 2021) reddito imponibile € 38.402,00-imposta netta € 8.958,00 – addizionale regionale € 569,00 -addizionale comunale € 307,00= reddito netto annuo € 28.568,00 :12= reddito netto mensile € 2.380,66.
Dagli atti risulta che la i cui redditi netti sono inferiori a quelli del sostiene spese per i CP_1 Pt_1 canoni di locazione dell'immobile a Messina ove convive con i figli, con rata mensile di € 620,00. Il è invece proprietario della casa coniugale che costituisce un bene produttivo di Pt_1 reddito atteso che l'appellante- in difetto di allegazioni contrarie aggiornate sul punto- si è trasferito in Trentino per riunirsi alla nuova compagna, sicché ben potrebbe locare la casa coniugale di Busto Arsizio e così far fronte ai relativi oneri economici, anche quanto alle spese di mutuo. A ciò si aggiunga che la è interamente gravata degli oneri di mantenimento diretto dei figli che CP_1 vivono con lei in Sicilia e non incontrano il padre da tempo, in ragione del netto rifiuto opposto dai ragazzi a rivederlo. In tale complessivo contesto, la Corte ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli debba essere incrementato, con effetto dalla pubblicazione della presente sentenza, alla cifra di € 600,00 per ciascun minore considerato l'incremento dei bisogni notoriamente correlato alla crescita che non necessita di specifica dimostrazione. Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che
25 “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007). L'incremento si giustifica anche in considerazione del fatto che il non contribuisce alle spese Pt_1 straordinarie per i figli, secondo quanto dedotto dalla e non specificamente contestato CP_1 dall'appellante. Va invece respinta, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, la richiesta di “un mantenimento in favore della ancora formalmente riportata al punto 7 delle conclusioni di CP_1 parte appellata, tenuto conto della piena capacità lavorativa di parte appellata e del principio di autoresponsabilità da ultimo affermato dalla Cassazione anche in tema di separazione. Ed invero al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 ). Va altresì respinta la richiesta di suddivisione al 50% dell'assegno unico atteso che laddove come nel caso in esame sia disposto l'affido esclusivo dei figli ad un solo genitore l'art.6 del DLgs 230/2021 prevede che il beneficio spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
***
Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, la Corte provvede come in dispositivo.
§ Le spese Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento va disposta la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 9.500,00, nella misura di 1/ 3, con condanna del alla rifusione dei restanti 2/3, in favore di . Pt_1 Controparte_1
Le parti vanno altresì condannate, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del curatore speciale dei minori -ammesso al PAS- che si liquidano in complessivi € 2.600,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in parziale riforma della sentenza n.1261/2024, emessa dal Tribunale Controparte_1 di Busto Arsizio il 24.10.2024 e pubblicata il 28.10.2024, a definizione del procedimento n. R.G. 5114/2021, assorbita ogni altra questione, così provvede:
26 1) Invita a oscurare/rimuovere immediatamente dalla rete e dai canali you tube Parte_1 al predetto riferibili i video contenenti riferimenti, anche indiretti, ai figli minori, astenendosi in futuro dall'effettuare ulteriori pubblicazioni del medesimo tipo, pena l'adozione a suo carico di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
2) Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno mensile Parte_1 di € 600,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
3) Conferma l'affido esclusivo dei minori alla madre con “mandato di vigilanza e supporto” ai Servizi Sociali del Comune di Messina ed incarico a questi ultimi di attivare, in tempi e modi rispondenti all'esclusivo interesse dei minori, un percorso di accompagnamento e riavvicinamento graduale al padre nonché in futuro di una regolamentazione dei relativi incontri- in coordinamento con i Servizi Sociali della Comunità Vallagarina- ed altresì di attivare un percorso psicologico che aiuti i minori a rielaborare i vissuti connessi alla figura paterna.
4) Conferma nel resto.
5) Dispone la compensazione delle spese del doppio grado liquidate in € 9.500,00 tra le parti in misura di 1/ 3, con condanna del alla rifusione dei restanti 2/3 in favore di Pt_1 CP_1
oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
[...]
6) Condanna le parti ragione del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del curatore speciale dei minori che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali e altri oneri di legge.
7) Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano per le eventuali determinazioni di competenza in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. . Parte_1
Si comunichi:
- alle parti;
- al curatore speciale;
- al Procuratore Generale presso la Corte d'appello d Milano;
- al Giudice Tutelare di Mesina;
- ai Servizi Sociali di Messina.
Così deciso in Milano, in data 1.07.2025
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente
AB AU
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 3 della Convenzione afferma che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.Nei commi 1 e 2 dell'art. 16 si afferma inoltre che “
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
15