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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18811/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18811/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1
LEONARDO COLLI, 3 - TORINO presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Via Einaudi 9 - Controparte_1 C.F._2
Pasturago di Vernate (MI) in presso lo studio dell'avv. MESSINA ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 Controparte_1
16/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/05/2006 e il 25/04/2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Prende atto che il figlio ha raggiunto la maggiore età in data 28.05.2024 e, dunque, nulla si Per_1 dispone in ordine all'affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamene la responsabilità genitoriale straordinaria relativa alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali, le sue aspirazioni, in funzione del suo benessere e crescita personale;
le altre decisioni di natura ordinaria, nonché quelle assolutamente improcrastinabili anche inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore.
DISPONE la collocazione del minore presso la madre nella casa familiare sita a Moncalieri in Strada Miravalle 24/4 alla stessa attualmente concessa in comodato d'uso dalla di lei madre, dove resta stabilita pagina 2 di 4 la sua residenza anagrafica.
DISPONE che, in considerazione della capacità economica dei genitori, il signor versi entro il CP_1 giorno 28 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 460,00 (€ 230,00 per figlio), importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita. Detta somma sarà corrisposta nel seguente modo: alla signora nella Pt_1 misura di € 260,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate già conosciute, e nella misura di € 200 direttamente in favore dei figli (€ 100 ciascuno) come segue: mediante bonifico sul conto corrente con riguardo a e con bonifico sulla carta prepagata Hype con riguardo a . Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale viene percepito da entrambi i genitori. Per l'effetto il signor verserà al momento del suo ricevimento alla signora la quota ricevuta. CP_1 Pt_1
DISPONE che entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come previste da Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c., siglato in data 15.03.2016 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino, Protocollo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il genitore avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare eventuale motivato dissenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
DISPONE che, con riferimento alla regolamentazione dei tempi di cura, in linea generale starà Per_2 con il padre secondo il seguente schema: nei week end, a fine settimana alterni, dal sabato dopo a scuola nel periodo scolastico sino alle 21 della domenica e negli altri periodi dal venerdì alle ore 21 e sino alla domenica alle 21. Il tutto salvo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio. Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori staranno con il figlio, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Detti periodi dovranno essere concordati entro il 15 novembre;
resta inteso che entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere il proprio periodo di vacanza con i figli, in una struttura di propria scelta che rispetti i bisogni dei figli;
durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà tutto il periodo della sospensione scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore. Anche in questo caso entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere il proprio periodo di vacanza con il figlio in una struttura di propria scelta che rispetti i bisogni del figlio;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo consecutive di due settimane che dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio dello stesso anno;
I ponti scolastici seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. I genitori si comunicheranno i rispettivi luoghi di villeggiatura e relativi recapiti telefonici entro dieci giorni prima della partenza. Ove vi fossero richieste di cambi di turnazione, queste dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo di almeno sette giorni) in maniera che questi – dopo avere acconsentito al cambio di turno – possa organizzarsi.
PRENDE ATTO che i signori e sono autosufficienti e non è dovuto alcun assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento. I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto, anche ai fini dell'espatrio.
si dispone sull'affidamento di , sulla sua collocazione prevalente e sul regime di visita Pt_2 Per_1 con l'altro genitore, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età in data 28.05.2024.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18811/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1
LEONARDO COLLI, 3 - TORINO presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Via Einaudi 9 - Controparte_1 C.F._2
Pasturago di Vernate (MI) in presso lo studio dell'avv. MESSINA ROBERTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 Controparte_1
16/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/05/2006 e il 25/04/2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Prende atto che il figlio ha raggiunto la maggiore età in data 28.05.2024 e, dunque, nulla si Per_1 dispone in ordine all'affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamene la responsabilità genitoriale straordinaria relativa alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali, le sue aspirazioni, in funzione del suo benessere e crescita personale;
le altre decisioni di natura ordinaria, nonché quelle assolutamente improcrastinabili anche inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore.
DISPONE la collocazione del minore presso la madre nella casa familiare sita a Moncalieri in Strada Miravalle 24/4 alla stessa attualmente concessa in comodato d'uso dalla di lei madre, dove resta stabilita pagina 2 di 4 la sua residenza anagrafica.
DISPONE che, in considerazione della capacità economica dei genitori, il signor versi entro il CP_1 giorno 28 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 460,00 (€ 230,00 per figlio), importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita. Detta somma sarà corrisposta nel seguente modo: alla signora nella Pt_1 misura di € 260,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate già conosciute, e nella misura di € 200 direttamente in favore dei figli (€ 100 ciascuno) come segue: mediante bonifico sul conto corrente con riguardo a e con bonifico sulla carta prepagata Hype con riguardo a . Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale viene percepito da entrambi i genitori. Per l'effetto il signor verserà al momento del suo ricevimento alla signora la quota ricevuta. CP_1 Pt_1
DISPONE che entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come previste da Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c., siglato in data 15.03.2016 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino, Protocollo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il genitore avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare eventuale motivato dissenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
DISPONE che, con riferimento alla regolamentazione dei tempi di cura, in linea generale starà Per_2 con il padre secondo il seguente schema: nei week end, a fine settimana alterni, dal sabato dopo a scuola nel periodo scolastico sino alle 21 della domenica e negli altri periodi dal venerdì alle ore 21 e sino alla domenica alle 21. Il tutto salvo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio. Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori staranno con il figlio, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Detti periodi dovranno essere concordati entro il 15 novembre;
resta inteso che entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere il proprio periodo di vacanza con i figli, in una struttura di propria scelta che rispetti i bisogni dei figli;
durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà tutto il periodo della sospensione scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore. Anche in questo caso entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere il proprio periodo di vacanza con il figlio in una struttura di propria scelta che rispetti i bisogni del figlio;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo consecutive di due settimane che dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio dello stesso anno;
I ponti scolastici seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. I genitori si comunicheranno i rispettivi luoghi di villeggiatura e relativi recapiti telefonici entro dieci giorni prima della partenza. Ove vi fossero richieste di cambi di turnazione, queste dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo di almeno sette giorni) in maniera che questi – dopo avere acconsentito al cambio di turno – possa organizzarsi.
PRENDE ATTO che i signori e sono autosufficienti e non è dovuto alcun assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento. I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto, anche ai fini dell'espatrio.
si dispone sull'affidamento di , sulla sua collocazione prevalente e sul regime di visita Pt_2 Per_1 con l'altro genitore, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età in data 28.05.2024.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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