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Ordinanza 16 marzo 2025
Ordinanza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/13536
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice letti gli atti e sciolta la riserva che precede (verbale dell'udienza del 5 marzo 2025), osserva:
, cittadino tunisino, ha chiesto in via cautelare ed urgente di “ordinare al Parte_1
Questore di Foggia di provvedere a ricevere e registrare la domanda reiterata di protezione internazionale dell'odierno ricorrente entro giorni 10 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di trasmettere la stessa alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti”, ossia di accertare il proprio diritto alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo e di adottare ogni opportuna cautela;
a sostegno del fumus boni iuris del ricorso ha dedotto che, in data l'8.11.2024, si era recato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, al fine di presentare richiesta di protezione internazionale allegando certificazione idonea a comprovare l'avviato percorso di integrazione lavorativa e sociale, sennonché non gli era stato dato alcuna appuntamento ed era stato invitato a tornare a marzo 2025; il 14.11.2024 a mezzo del proprio difensore aveva inviato al medesimo ufficio una pec con cui aveva segnalato l'accaduto e aveva chiesto di formalizzare la domanda di asilo, ma anche a tanto non era seguito alcuna risposta;
a sostegno del periculum in mora ha addotto lo stato di totale precarietà in cui versa, perché non gli è consentito di accedere alle misure di accoglienza garantite ai richiedenti asilo, è costretto a far ricorso a sostegni occasionali di benefattori e all'ospitalità, pure non definitiva, offertagli dalla sua datrice di lavori, ma soprattutto gli è impedita qualsivoglia opportunità lavorativa regolare stabile, sicché teme di dover essere rimpatriato;
Pagina 1 Il Giudice Marisa Attollino nella contumacia dell'amministrazione il ricorso va accolto, ravvisando nelle allegazioni in fatto offerte dal richiedente, comprovate dalla documentazione prodotta, sia i fondati motivi a sostegno della domanda cautelare, sia il pericolo di danno grave e irreparabile al richiedente, ingiustamente esposto al rischio di dover subire un provvedimento di rimpatrio;
premesso che la controversia, pur involgendo il rapporto del privato con la P.A., resta devoluta alla cognizione di questo G.O. in quanto la non gode di alcun tipo di discrezionalità CP_1 amministrativa nella ricezione delle domande di rilascio di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, di formalizzazione e registrazione delle stesse, nella specie il contegno assunto dall'amministrazione che, ricevuta l'istanza via pec, non ha consentito al richiedente di formalizzare la reiterazione della richiesta di protezione internazionale è in contrasto con la direttiva 2013/32/UE, nella specie dei suoi artt. 18 e 26 a mente dei quali, al fine di garantire una decisione nel più breve tempo possibile delle domande di riconoscimento del diritto di asilo, gli Stati membri devono assicurare che sia fornita una adeguata informazione a chi ha manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale e deve essere garantita la sollecita ricezione della domanda di asilo;
in attuazione dei principi dettati dalla richiamata direttiva, l'art. 26 del d.lgs 25/2008, come integrato dall'dall'art. 25, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha regolamentato l'iter di presentazione delle domande articolandolo sei seguenti testali passaggi:
“1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. (...)” ; ebbene, a fronte dell'inerzia della Questura, protrattasi ben oltre il termine massimo normativamente indicato per l'ipotesi in cui sia presentato un numero eccessivamente alto di
Pagina 2 Il Giudice Marisa Attollino domande tale da impedire ai funzionari preposti di darvi corso tempestivamente, si ravvisa anche il periculum rappresentato dal fatto che il ricorrente rimarrebbe pregiudicato dalla mancanza di un permesso di soggiorno provvisorio;
va, infatti, chiarito che tale titolo viene rilasciato solo a chi formalizza la domanda di asilo e non anche a colui che abbia semplicemente manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, ha la durata di sei mesi, rinnovabile fino a decisione definitiva sull'istanza e soprattutto consente, dopo 60 giorni dal suo rilascio, di iniziare a lavorare, di iscriversi all'anagrafe e al servizio sanitario, previa acquisizione di tessera sanitaria e di codice fiscale;
può, dunque, fondatamente ritenersi che la condotta inadempiente della pubblica amministrazione sia causa di significativi pregiudizi a carico del richiedente, tutti afferenti a diritti inviolabili, che rimarrebbero irrimediabilmente pregiudicati, giacché all'interessato risultano inibiti tutti i servizi e le attività che presuppongono il possesso di un codice fiscale e di una posizione regolare sul territorio;
il ricorso cautelare ante causam va, dunque, accolto e la natura anticipatoria della pronuncia non obbliga alla prosecuzione del giudizio nella fase di merito;
nulla va disposto sulle spese processuali, perché il ricorrente vittorioso risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'amministrazione dello
Stato (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 vedi Cass. 12299/2021, Cass. n.
30876/18 che richiama la precedente n. 18583/2012, in espresso dissenso rispetto a Cass.
5819/2018);
p.q.m.
accerta il diritto del ricorrente, (cod. fisc.: ), nato in Parte_1 C.F._1
Tunisia il 14.08.1980, alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Bari, 14 marzo 2025
Il Giudice
Marisa Attollino
Pagina 3 Il Giudice Marisa Attollino
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice letti gli atti e sciolta la riserva che precede (verbale dell'udienza del 5 marzo 2025), osserva:
, cittadino tunisino, ha chiesto in via cautelare ed urgente di “ordinare al Parte_1
Questore di Foggia di provvedere a ricevere e registrare la domanda reiterata di protezione internazionale dell'odierno ricorrente entro giorni 10 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di trasmettere la stessa alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti”, ossia di accertare il proprio diritto alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo e di adottare ogni opportuna cautela;
a sostegno del fumus boni iuris del ricorso ha dedotto che, in data l'8.11.2024, si era recato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, al fine di presentare richiesta di protezione internazionale allegando certificazione idonea a comprovare l'avviato percorso di integrazione lavorativa e sociale, sennonché non gli era stato dato alcuna appuntamento ed era stato invitato a tornare a marzo 2025; il 14.11.2024 a mezzo del proprio difensore aveva inviato al medesimo ufficio una pec con cui aveva segnalato l'accaduto e aveva chiesto di formalizzare la domanda di asilo, ma anche a tanto non era seguito alcuna risposta;
a sostegno del periculum in mora ha addotto lo stato di totale precarietà in cui versa, perché non gli è consentito di accedere alle misure di accoglienza garantite ai richiedenti asilo, è costretto a far ricorso a sostegni occasionali di benefattori e all'ospitalità, pure non definitiva, offertagli dalla sua datrice di lavori, ma soprattutto gli è impedita qualsivoglia opportunità lavorativa regolare stabile, sicché teme di dover essere rimpatriato;
Pagina 1 Il Giudice Marisa Attollino nella contumacia dell'amministrazione il ricorso va accolto, ravvisando nelle allegazioni in fatto offerte dal richiedente, comprovate dalla documentazione prodotta, sia i fondati motivi a sostegno della domanda cautelare, sia il pericolo di danno grave e irreparabile al richiedente, ingiustamente esposto al rischio di dover subire un provvedimento di rimpatrio;
premesso che la controversia, pur involgendo il rapporto del privato con la P.A., resta devoluta alla cognizione di questo G.O. in quanto la non gode di alcun tipo di discrezionalità CP_1 amministrativa nella ricezione delle domande di rilascio di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, di formalizzazione e registrazione delle stesse, nella specie il contegno assunto dall'amministrazione che, ricevuta l'istanza via pec, non ha consentito al richiedente di formalizzare la reiterazione della richiesta di protezione internazionale è in contrasto con la direttiva 2013/32/UE, nella specie dei suoi artt. 18 e 26 a mente dei quali, al fine di garantire una decisione nel più breve tempo possibile delle domande di riconoscimento del diritto di asilo, gli Stati membri devono assicurare che sia fornita una adeguata informazione a chi ha manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale e deve essere garantita la sollecita ricezione della domanda di asilo;
in attuazione dei principi dettati dalla richiamata direttiva, l'art. 26 del d.lgs 25/2008, come integrato dall'dall'art. 25, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha regolamentato l'iter di presentazione delle domande articolandolo sei seguenti testali passaggi:
“1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. (...)” ; ebbene, a fronte dell'inerzia della Questura, protrattasi ben oltre il termine massimo normativamente indicato per l'ipotesi in cui sia presentato un numero eccessivamente alto di
Pagina 2 Il Giudice Marisa Attollino domande tale da impedire ai funzionari preposti di darvi corso tempestivamente, si ravvisa anche il periculum rappresentato dal fatto che il ricorrente rimarrebbe pregiudicato dalla mancanza di un permesso di soggiorno provvisorio;
va, infatti, chiarito che tale titolo viene rilasciato solo a chi formalizza la domanda di asilo e non anche a colui che abbia semplicemente manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, ha la durata di sei mesi, rinnovabile fino a decisione definitiva sull'istanza e soprattutto consente, dopo 60 giorni dal suo rilascio, di iniziare a lavorare, di iscriversi all'anagrafe e al servizio sanitario, previa acquisizione di tessera sanitaria e di codice fiscale;
può, dunque, fondatamente ritenersi che la condotta inadempiente della pubblica amministrazione sia causa di significativi pregiudizi a carico del richiedente, tutti afferenti a diritti inviolabili, che rimarrebbero irrimediabilmente pregiudicati, giacché all'interessato risultano inibiti tutti i servizi e le attività che presuppongono il possesso di un codice fiscale e di una posizione regolare sul territorio;
il ricorso cautelare ante causam va, dunque, accolto e la natura anticipatoria della pronuncia non obbliga alla prosecuzione del giudizio nella fase di merito;
nulla va disposto sulle spese processuali, perché il ricorrente vittorioso risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'amministrazione dello
Stato (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 vedi Cass. 12299/2021, Cass. n.
30876/18 che richiama la precedente n. 18583/2012, in espresso dissenso rispetto a Cass.
5819/2018);
p.q.m.
accerta il diritto del ricorrente, (cod. fisc.: ), nato in Parte_1 C.F._1
Tunisia il 14.08.1980, alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Bari, 14 marzo 2025
Il Giudice
Marisa Attollino
Pagina 3 Il Giudice Marisa Attollino