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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2002/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott. Paolo Mariani Giudice dott. Michele Magliulo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2002/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11-2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. URSOMANDO CLAUDIO e dell'avv. FERRARA PASQUALINA ROSARIA
( corso Trieste 245 CASERTA C.F._2
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNOLICCHIO EUFRASIA
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ 81031 AVERSA
APPELLANTE
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11- Parte_1
2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della domanda proposta in primo grado dallo stesso per il pagamento della differenza di indennizzo a seguito del furto del veicolo BMW targato DE083XA, con compensazione delle spese di giudizio. Chiedeva così provvedere: “Accogliere la domanda attorea, perché ammissibile, fondata e provata e per l'effetto Accertare e dichiarare il parziale inadempimento contrattuale della , relativa alla polizza n. Controparte_2
065228708 con la quale veniva assicurata per il furto l'autovettura di proprietà di
E per l'effetto: condannarel'appellataAllianzAss Parte_1 CP_3
pagamento nei confronti di della somma residua di Euro Parte_1
11.600,00 oltre interessi e valutazioni monetarie come per legge del dovuto soddisfo, quale residuo–pari all'ulteriore 50% del valore commerciale dell'autovettura, così come riconosciuta dalla medesima compagnia a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'avvenuto furto della propria autovettura;
In ogni caso –
Condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio, diritti, IVA,CPA, ed onorario di causa, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel costituirsi nel presente giudizio di appello, l proponeva appello CP_2
incidentale avverso la medesima pronuncia e chiedeva così provvedere: “A)
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., per i motivi poco sopra esposti che qui si intendono per ripetuti e trascritti. B) Nel merito, previo accertamento della infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e della correlata domanda, rigettare l'appello, con vittoria di spese di secondo grado. C) accogliere l'appello incidentale proposto dall' e per l'effetto: 1) Confermare la CP_2
sentenza appellata tranne per la parte concernente le spese di giudizio e, contestualmente, riformare tale parte dichiarando la condanna dell'appellante
al pagamento delle spese di primo grado in favore dell' quantificate Parte_1 CP_2
pagina 2 di 3 €3235,00#, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale oltre accessori come per legge. Vittoria di spese, e competenze del presente giudizio di appello in favore della comparente Compagnia”.
Rilevato che già all'udienza del 06.02.2025 nessuna delle parti costituite era comparsa e la Corte aveva rinviato la procedura ex art 309 cpc all'udienza del 23.10.2025 in presenza;
Rilevato che all'udienza collegiale del 23.10.2025 nessuno è comparso onde la
Corte assegnava la causa in decisione senza termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11- Parte_1
2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sull'appello incidentale proposto dall così provvede: CP_2
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione;
Pone le spese definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr. Michele Magliulo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott. Paolo Mariani Giudice dott. Michele Magliulo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2002/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11-2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. URSOMANDO CLAUDIO e dell'avv. FERRARA PASQUALINA ROSARIA
( corso Trieste 245 CASERTA C.F._2
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNOLICCHIO EUFRASIA
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ 81031 AVERSA
APPELLANTE
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11- Parte_1
2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della domanda proposta in primo grado dallo stesso per il pagamento della differenza di indennizzo a seguito del furto del veicolo BMW targato DE083XA, con compensazione delle spese di giudizio. Chiedeva così provvedere: “Accogliere la domanda attorea, perché ammissibile, fondata e provata e per l'effetto Accertare e dichiarare il parziale inadempimento contrattuale della , relativa alla polizza n. Controparte_2
065228708 con la quale veniva assicurata per il furto l'autovettura di proprietà di
E per l'effetto: condannarel'appellataAllianzAss Parte_1 CP_3
pagamento nei confronti di della somma residua di Euro Parte_1
11.600,00 oltre interessi e valutazioni monetarie come per legge del dovuto soddisfo, quale residuo–pari all'ulteriore 50% del valore commerciale dell'autovettura, così come riconosciuta dalla medesima compagnia a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'avvenuto furto della propria autovettura;
In ogni caso –
Condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio, diritti, IVA,CPA, ed onorario di causa, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel costituirsi nel presente giudizio di appello, l proponeva appello CP_2
incidentale avverso la medesima pronuncia e chiedeva così provvedere: “A)
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., per i motivi poco sopra esposti che qui si intendono per ripetuti e trascritti. B) Nel merito, previo accertamento della infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e della correlata domanda, rigettare l'appello, con vittoria di spese di secondo grado. C) accogliere l'appello incidentale proposto dall' e per l'effetto: 1) Confermare la CP_2
sentenza appellata tranne per la parte concernente le spese di giudizio e, contestualmente, riformare tale parte dichiarando la condanna dell'appellante
al pagamento delle spese di primo grado in favore dell' quantificate Parte_1 CP_2
pagina 2 di 3 €3235,00#, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale oltre accessori come per legge. Vittoria di spese, e competenze del presente giudizio di appello in favore della comparente Compagnia”.
Rilevato che già all'udienza del 06.02.2025 nessuna delle parti costituite era comparsa e la Corte aveva rinviato la procedura ex art 309 cpc all'udienza del 23.10.2025 in presenza;
Rilevato che all'udienza collegiale del 23.10.2025 nessuno è comparso onde la
Corte assegnava la causa in decisione senza termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3597/21 del 04-11- Parte_1
2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sull'appello incidentale proposto dall così provvede: CP_2
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione;
Pone le spese definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr. Michele Magliulo
pagina 3 di 3