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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 535/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv LILIA BONICIOLI, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO CP_1
DARIO BORGESE, giusta procura in atti;
Controparte_2
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Palmi, proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento N. 09420209003185928000 notificata in data 10.02.2020 e alle seguenti cartelle di pagamento
09420060038364149000, notificata in data 29.01.2007,
09420080021618249000 notificata in data12.12.2008
09420090015853444000 notificata in data 25.05.2009 39420112000532534000 notificata in data 07.10.2011
39420120001971312000 notificata in data 10.08.2012
39420130002396966000 notificata in data18.12.2013
39420150003555485000 notificata in data 22.01.2016
39420160004426840000 notificata in data18.11.2016
39420170000102121000 notificata in data 17.02.2017
39420170003962025000 notificata in data 15.12.2017
39420180003761852000notificata in data 06.12.2018.
Nella resistenza di e nella contumacia di , il Giudice di prime Pt_1 Controparte_2
cure, per quanto qui di interesse, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito n. 39420150003555485000 - relativo al periodo 2014 (II°, III°, IV° trim.)- e n. 39420160004426840000 – periodo 2015 (I°, II°, III°
IV° trim.)- in quanto in atti non sussisteva la prova notifica degli stessi, avendo prodotto l' esclusivamente una schermata di presunta consegna dalla quale non era dato evincere Pt_1 alcun riferimento all'atto trasmesso.
Il Giudice, inoltre, in motivazione aggiungeva in generale, sebbene in relazione ad altri avvisi di addebito impugnati, che la notificazione telematica per essere valida deve provenire da un indirizzo Pec ed essere indirizzata ad altro indirizzo Pec, entrambi risultanti dai pubblici elenchi, e, nel caso di specie, non vi era prova né l'indirizzo del mittente né l'indirizzo del destinatario fossero stati tratti da pubblici elenchi.
Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello l' censura la sentenza impugnata, in quanto a differenza di quanto ritenuto Pt_1
dal Giudice di prime cure, la notifica a mezzo PEC era comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto nella casella PEC del destinatario con la conseguenza che nel caso di specie devono operare le medesime presunzioni operanti in materia di contenuto della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Infatti, argomenta, l' “ai sensi dell'art.6, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005 n.68 Pt_1
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”.
Ciò significa, in primo luogo, che è il gestore di posta elettronica certificata dello stesso destinatario che invia all'indirizzo di posta elettronica del mittente la ricevuta di avvenuta consegna, con la necessaria conseguenza che il momento della consegna della PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è attestato direttamente dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario stesso.
A seguito della lettera della legge sopra specificata, e quindi ai sensi del DPR 11 febbraio
2005 n.68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai Gestori hanno valore legale;
di conseguenza vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.”
L' inoltre, deduce che ai sensi dell'art.26 del DPR n.602/1973 e dell'art.30 L.n.122/2010, è Pt_1 solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a dovere essere estratto dai pubblici elenchi.
Per quanto concerne l'indirizzo PEC del destinatario, l'appellante evidenzia che la controparte non aveva tempestivamente contestato, come sarebbe stato suo onere, che l'indirizzo PEC non fosse a lui riferibile;
ad ogni buon conto l'Ente rileva che tale indirizzo Email_1 risulta dal Registro INIPEC come da estratto che produce e di cui chiede l'acquisizione.
L' infine, rileva che, anche laddove si volesse ritenere che la notifica dell'avviso Pt_1
n.39420160004426840000 sia viziata, in ogni caso non sarebbe decorso il termine prescrizionale, in quanto la contribuzione richiesta con il detto avviso afferiva al periodo contributivo 12/2015, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il successivo 18 gennaio
2016 (v. Circolare n.108/2015), con la conseguenza che l'intimazione di pagamento Pt_1
opposta notificata in data 10.2.2020 aveva utilmente interrotto i termini prescrizionali.
L'appello è fondato.
L' ha prodotto in primo grado le ricevuta di avventa consegna degli avvisi di addebito , Pt_1
dalla quale emergono: data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto - cioè “Avvisi Di
Addebito - Agricoli Lavoratori Autonomi ed Associati oggetto - ed identificativo del messaggio,
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo che non risultava alcun collegamento tra la ricevute di avvenuta consegna prodotte dall' e gli atti effettivamente trasmessi;
ha, poi, Pt_1
ritenuto in generale che, ai fine di un valido processo notificatorio telematico, è necessario che entrambi gli indirizzi, del mittente e del destinatario, risultino nei pubblici registri.
Entrambe e le argomentazioni non sono corrette, posto che, a tacer d'altro, il non aveva CP_1 mai contestato che altro fosse il contenuto dell'atto trasmesso dall' ; mai aveva contestato Pt_1 che l'indirizzo PEC non fosse a lui riferito. Email_1 Il ricorrente, nelle note del 1/2/22, si era infatti limitato ad eccepire la nullità della notifica in quanto proveniente “ t” indirizzo non registrato presso Email_2
l'IPA.
In assenza di una seppur minima contestazione, null'altro l' aveva l'onere di provare. Pt_1
Con riferimento alla necessità che l'indirizzo del mittente sia tratto dai pubblici registri, si osserva quanto segue
L'eccezione è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Sentenza n.15979 /2022).
Secondo la Cassazione (Sentenza n.18684/23) con riferimento alla notifica fatta con indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi non rende nulla la notifica se è identificabile il mittente della mail ed il destinatario si sia potuto difendere <tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione - ma le argomentazioni sono ovviamente applicabili al caso in cui il mittente sia l' - abbia effettuato la notifica per Pt_1
mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (Reginde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso in esame la difesa, con la memoria integrativa, ha eccepito solo, come detto, aprioristicamente la nullità della notifica perchè proveniente da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi senza specificare la lesione concreta che gli è stata arrecata, atteso che dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente (PEC:.
t”). Email_2
Non sono stati provati concreti elementi su cui fondare l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente.
Non vi è alcuna prova del pregiudizio adire il vero, nemmeno allegato abbia subìto il ricorrente.
In definitiva risultando valida e provata la notifica degli avvisi di addebito n.
39420150003555485000 e n. 39420160004426840000, rispettivamente in data22/1/2016 e in data 18/11/2016, l'intimazione di pagamento notificata in data10/2/2020, ha utilmente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Per mera completezza si rileva che l'eccezione del di inammissibilità dell'appello, per CP_1
mancata impugnazione del passaggio argomentativo relativo all'assenza di prova di un collegamento tra ricevuta di consegna della pec e atto trasmesso, è destituita di alcun fondamento, posto che, come sopra riportato, l' ha proposto efficace impugnativa. Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, l'originaria domanda proposta dal in relazione agli avvisi di addebito n. CP_1
39420150003555485000 e n. 39420160004426840000 deve essere rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in CP_1
dispositivo sulla base del DM n 147/22, scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
Con Spese compensate nei rapporti tra e , attesa l'identità Controparte_2
della posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 272/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2
pubblicata in 10/02/2022 , in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, rigetta l'originaria domanda proposta dal in relazione agli CP_1
avvisi di addebito n. 39420150003555485000 e n. 39420160004426840000.
Condanna a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 CP_1 Pt_1
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Controparte_2 Pt_1
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 535/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv LILIA BONICIOLI, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO CP_1
DARIO BORGESE, giusta procura in atti;
Controparte_2
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Palmi, proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento N. 09420209003185928000 notificata in data 10.02.2020 e alle seguenti cartelle di pagamento
09420060038364149000, notificata in data 29.01.2007,
09420080021618249000 notificata in data12.12.2008
09420090015853444000 notificata in data 25.05.2009 39420112000532534000 notificata in data 07.10.2011
39420120001971312000 notificata in data 10.08.2012
39420130002396966000 notificata in data18.12.2013
39420150003555485000 notificata in data 22.01.2016
39420160004426840000 notificata in data18.11.2016
39420170000102121000 notificata in data 17.02.2017
39420170003962025000 notificata in data 15.12.2017
39420180003761852000notificata in data 06.12.2018.
Nella resistenza di e nella contumacia di , il Giudice di prime Pt_1 Controparte_2
cure, per quanto qui di interesse, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito n. 39420150003555485000 - relativo al periodo 2014 (II°, III°, IV° trim.)- e n. 39420160004426840000 – periodo 2015 (I°, II°, III°
IV° trim.)- in quanto in atti non sussisteva la prova notifica degli stessi, avendo prodotto l' esclusivamente una schermata di presunta consegna dalla quale non era dato evincere Pt_1 alcun riferimento all'atto trasmesso.
Il Giudice, inoltre, in motivazione aggiungeva in generale, sebbene in relazione ad altri avvisi di addebito impugnati, che la notificazione telematica per essere valida deve provenire da un indirizzo Pec ed essere indirizzata ad altro indirizzo Pec, entrambi risultanti dai pubblici elenchi, e, nel caso di specie, non vi era prova né l'indirizzo del mittente né l'indirizzo del destinatario fossero stati tratti da pubblici elenchi.
Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello l' censura la sentenza impugnata, in quanto a differenza di quanto ritenuto Pt_1
dal Giudice di prime cure, la notifica a mezzo PEC era comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto nella casella PEC del destinatario con la conseguenza che nel caso di specie devono operare le medesime presunzioni operanti in materia di contenuto della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Infatti, argomenta, l' “ai sensi dell'art.6, comma 2, del DPR 11 febbraio 2005 n.68 Pt_1
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”.
Ciò significa, in primo luogo, che è il gestore di posta elettronica certificata dello stesso destinatario che invia all'indirizzo di posta elettronica del mittente la ricevuta di avvenuta consegna, con la necessaria conseguenza che il momento della consegna della PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è attestato direttamente dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario stesso.
A seguito della lettera della legge sopra specificata, e quindi ai sensi del DPR 11 febbraio
2005 n.68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai Gestori hanno valore legale;
di conseguenza vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.”
L' inoltre, deduce che ai sensi dell'art.26 del DPR n.602/1973 e dell'art.30 L.n.122/2010, è Pt_1 solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a dovere essere estratto dai pubblici elenchi.
Per quanto concerne l'indirizzo PEC del destinatario, l'appellante evidenzia che la controparte non aveva tempestivamente contestato, come sarebbe stato suo onere, che l'indirizzo PEC non fosse a lui riferibile;
ad ogni buon conto l'Ente rileva che tale indirizzo Email_1 risulta dal Registro INIPEC come da estratto che produce e di cui chiede l'acquisizione.
L' infine, rileva che, anche laddove si volesse ritenere che la notifica dell'avviso Pt_1
n.39420160004426840000 sia viziata, in ogni caso non sarebbe decorso il termine prescrizionale, in quanto la contribuzione richiesta con il detto avviso afferiva al periodo contributivo 12/2015, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il successivo 18 gennaio
2016 (v. Circolare n.108/2015), con la conseguenza che l'intimazione di pagamento Pt_1
opposta notificata in data 10.2.2020 aveva utilmente interrotto i termini prescrizionali.
L'appello è fondato.
L' ha prodotto in primo grado le ricevuta di avventa consegna degli avvisi di addebito , Pt_1
dalla quale emergono: data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto - cioè “Avvisi Di
Addebito - Agricoli Lavoratori Autonomi ed Associati oggetto - ed identificativo del messaggio,
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo che non risultava alcun collegamento tra la ricevute di avvenuta consegna prodotte dall' e gli atti effettivamente trasmessi;
ha, poi, Pt_1
ritenuto in generale che, ai fine di un valido processo notificatorio telematico, è necessario che entrambi gli indirizzi, del mittente e del destinatario, risultino nei pubblici registri.
Entrambe e le argomentazioni non sono corrette, posto che, a tacer d'altro, il non aveva CP_1 mai contestato che altro fosse il contenuto dell'atto trasmesso dall' ; mai aveva contestato Pt_1 che l'indirizzo PEC non fosse a lui riferito. Email_1 Il ricorrente, nelle note del 1/2/22, si era infatti limitato ad eccepire la nullità della notifica in quanto proveniente “ t” indirizzo non registrato presso Email_2
l'IPA.
In assenza di una seppur minima contestazione, null'altro l' aveva l'onere di provare. Pt_1
Con riferimento alla necessità che l'indirizzo del mittente sia tratto dai pubblici registri, si osserva quanto segue
L'eccezione è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Sentenza n.15979 /2022).
Secondo la Cassazione (Sentenza n.18684/23) con riferimento alla notifica fatta con indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi non rende nulla la notifica se è identificabile il mittente della mail ed il destinatario si sia potuto difendere <tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione - ma le argomentazioni sono ovviamente applicabili al caso in cui il mittente sia l' - abbia effettuato la notifica per Pt_1
mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (Reginde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso in esame la difesa, con la memoria integrativa, ha eccepito solo, come detto, aprioristicamente la nullità della notifica perchè proveniente da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi senza specificare la lesione concreta che gli è stata arrecata, atteso che dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente (PEC:.
t”). Email_2
Non sono stati provati concreti elementi su cui fondare l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente.
Non vi è alcuna prova del pregiudizio adire il vero, nemmeno allegato abbia subìto il ricorrente.
In definitiva risultando valida e provata la notifica degli avvisi di addebito n.
39420150003555485000 e n. 39420160004426840000, rispettivamente in data22/1/2016 e in data 18/11/2016, l'intimazione di pagamento notificata in data10/2/2020, ha utilmente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Per mera completezza si rileva che l'eccezione del di inammissibilità dell'appello, per CP_1
mancata impugnazione del passaggio argomentativo relativo all'assenza di prova di un collegamento tra ricevuta di consegna della pec e atto trasmesso, è destituita di alcun fondamento, posto che, come sopra riportato, l' ha proposto efficace impugnativa. Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, l'originaria domanda proposta dal in relazione agli avvisi di addebito n. CP_1
39420150003555485000 e n. 39420160004426840000 deve essere rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in CP_1
dispositivo sulla base del DM n 147/22, scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
Con Spese compensate nei rapporti tra e , attesa l'identità Controparte_2
della posizione sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 272/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2
pubblicata in 10/02/2022 , in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, rigetta l'originaria domanda proposta dal in relazione agli CP_1
avvisi di addebito n. 39420150003555485000 e n. 39420160004426840000.
Condanna a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 CP_1 Pt_1
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Controparte_2 Pt_1
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)