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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2585/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. ROBOL CLAUDIO Parte_1
e
, con l'Avv. ROBOL CLAUDIO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 15.05.2025, depositato in data 05.06.2025, i signori e chiedevano al Tribunale di Trento la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dei rapporti nell'interesse esclusivo della figlia nata il Per_1
18.06.2024. Con decreto presidenziale del 16.06.2025, veniva assegnato termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.;
Con note scritte depositate in data 24.07.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento dei figli minori e così si legge:
“ 1. sarà affidata alla madre in modalità c.d. superesclusiva con dimora Per_1
e residenza presso la stessa a Pergine, via Mayer 57. La signora avrà Pt_1 pertanto il potere di prendere autonomamente - oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima compreso il potere di richiedere il passaporto, la carta di identità e qualsiasi alto documento senza necessità del consenso paterno.. 2. Il signor lascerà la casa familiare e potrà vedere nei CP_1 Per_1 momenti che saranno concordati tra le parti e sempre comunque a condizione che ci sia il consenso della madre.
3. Il signor si impegna a versare la somma di 150 € mensili alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia. La somma Pt_1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese.
4. Le parti si impegnano sin d'ora a modificare l'importo dell'assegno in caso di cambiamento delle rispettive condizioni economiche.
5. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita della figlia dovranno essere concordate, se di importo superiore a € 200,00, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo aspetto della regolamentazione delle Contr stesse, si farà riferimento alle linee guida del
6. La figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico universale, dell'assegno unico provinciale e di ogni altra erogazione di contributi nell'interesse della famiglia e dei figli.
7. Detrazioni e deduzioni di natura fiscale previste a favore dei figli saranno usufruite dalla madre in via esclusiva.
8. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”
Pag. 2 di 3 Con note a trattazione scritta depositate in data 24.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia vivrà con la madre nell'abitazione di quest'ultima, e Per_1 su decisione congiunta, verrà disposto un affido super esclusivo della minore a favore della madre, stante la lontananza fisica del padre anche per lunghi periodi di tempo, non essendo lo stesso attualmente in grado di assicurare una presenza costante e per ragioni professionali e personali rischia di essere spesso assente, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2585/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. ROBOL CLAUDIO Parte_1
e
, con l'Avv. ROBOL CLAUDIO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 15.05.2025, depositato in data 05.06.2025, i signori e chiedevano al Tribunale di Trento la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dei rapporti nell'interesse esclusivo della figlia nata il Per_1
18.06.2024. Con decreto presidenziale del 16.06.2025, veniva assegnato termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.;
Con note scritte depositate in data 24.07.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento dei figli minori e così si legge:
“ 1. sarà affidata alla madre in modalità c.d. superesclusiva con dimora Per_1
e residenza presso la stessa a Pergine, via Mayer 57. La signora avrà Pt_1 pertanto il potere di prendere autonomamente - oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima compreso il potere di richiedere il passaporto, la carta di identità e qualsiasi alto documento senza necessità del consenso paterno.. 2. Il signor lascerà la casa familiare e potrà vedere nei CP_1 Per_1 momenti che saranno concordati tra le parti e sempre comunque a condizione che ci sia il consenso della madre.
3. Il signor si impegna a versare la somma di 150 € mensili alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia. La somma Pt_1 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese.
4. Le parti si impegnano sin d'ora a modificare l'importo dell'assegno in caso di cambiamento delle rispettive condizioni economiche.
5. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita della figlia dovranno essere concordate, se di importo superiore a € 200,00, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo aspetto della regolamentazione delle Contr stesse, si farà riferimento alle linee guida del
6. La figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico universale, dell'assegno unico provinciale e di ogni altra erogazione di contributi nell'interesse della famiglia e dei figli.
7. Detrazioni e deduzioni di natura fiscale previste a favore dei figli saranno usufruite dalla madre in via esclusiva.
8. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”
Pag. 2 di 3 Con note a trattazione scritta depositate in data 24.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia vivrà con la madre nell'abitazione di quest'ultima, e Per_1 su decisione congiunta, verrà disposto un affido super esclusivo della minore a favore della madre, stante la lontananza fisica del padre anche per lunghi periodi di tempo, non essendo lo stesso attualmente in grado di assicurare una presenza costante e per ragioni professionali e personali rischia di essere spesso assente, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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