Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente est. dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 13.3.2024, iscritta al n. 289/2024 R.G., ritenuta per la decisione all'udienza del 19.9.2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], c.so Risorgimento n. 168, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. C.
Beltramini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente-
Contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Omegna, via Di Gai n. 7
-resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per la ricorrente: “voglia il tribunale adito accogliere le seguenti CONCLUSIONI dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 01.06.1996 (matrimonio regolarmente trascritto al n. 5, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996), tra i sigg. , nata in [...] il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_3
Ghiffa, c.so Risorgimento n. 168 e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...], ordinando all'ufficiale di stato civile di C.F._2
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
❑ assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Omegna (VB), in via Dei Gai n. 7, al sig.
, con tutti gli arredi che la compongono;
Controparte_1
❑ dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 13.3.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile nel Comune di Omegna (VB) in data 01.06.1966 con , che Controparte_1
dall'unione era nato, il 27.11.1990, il figlio , affetto da “disturbo schizoaffettivo Persona_1
cronico”, riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e seguito dal
Servizio di Neuropsichiatria, che il medesimo vive e continuerà a convivere con il padre, che l'intero nucleo familiare aveva posto la propria residenza nel comune di Omegna, (VB) in via Dai
Gai n. 7, la cui unità immobiliare risulta essere in affitto con contratto intestato al , che CP_1
continuerà ad abitarvi per il futuro, che i coniugi si erano separati avanti al Tribunale di Verbania con sentenza n. 105/2023, che la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre sei mesi, così come previsto dalla legge n. 55 del 6.5.2015, ricorrendo pertanto, gli estremi per lo scioglimento del matrimonio, essendo venuta meno quella comunione materiale e spirituale necessaria per il mantenimento del matrimonio, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, confermando l'assegnazione in uso della casa coniugale al resistente, in ragione della convivenza con il figlio disabile.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, compariva personalmente il resistente il quale aderiva alle domande avanzate in ricorso. La causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in Omegna il 1°.6.1996 (cfr. doc. 1) e si sono separati con sentenza dell'intestato tribunale n. 105/2023, pubblicata il 1° aprile 2023, passata in giudicato il 3.11.2023.
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Verbania nella procedura per separazione i coniugi hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
La condizione di cui al comma 2 della lett. b) dell'art 3 L. 898/1970, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 6 marzo 1987 n. 74, deve ritenersi sussistente nella fattispecie, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Il tempo trascorso dalla separazione e la mancata opposizione della parte convenuta convincono il
Tribunale della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Come richiesto dalla ricorrente, in ragione del fatto che il figlio disabile della coppia, vive con il padre, va al medesimo assegnata in uso la casa coniugale.
Stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Omegna il 1° giugno 1996 da
[...]
, nata in [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 13.06.1953, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Omegna (atto n. 5,
Parte I, Serie -, anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio);
- assegna la casa coniugale in uso a con mobili ed arredi;
Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Omegna di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025 Il Presidente est
Monica Barco