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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE rel. ed est. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 790 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via B.do Lamarmora 13 presso lo studio dell'avv. CAVALLERI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...], c.f. e CP_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara, via B.do Lamarmora 13 presso lo studio dell'avv. CAVALLERI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) Il marito si impegna a versare alla sig.ra entro il 20 di ogni mese, a titolo di concorso Parte_1 per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma allo stato non ancora economicamente autosufficiente, l'importo di € 240,00; tale somma verrà annualmente rivalutata, a far tempo dal marzo 2026, in base agli indici ISTAT. 2) Le spese straordinarie relative alla figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, che dovranno essere documentate, saranno a carico delle parti in misura del 50% ciascuna e varrà quanto previsto ed indicato dal “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.3.2016. 3) La casa coniugale, in comproprietà tra parti, rimane assegnata al marito. Si dà atto che la sig.ra ha già rilasciato la stessa. le residue rate del mutuo (n. 10511 del 07/11/2002 – Notaio Parte_1
relative alla ex casa coniugale verranno pagate per intero dal sig. , sino Per_1 CP_1 all'estinzione dello stesso. Qualora la casa coniugale venisse concordemente alienata, il ricavato della vendita verrà diviso in quote uguali tra i due comproprietari. 4) Le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e di documenti validi per l'espatrio”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Galliate in data 25/09/2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2004. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (7/7/2006) maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate in data 25/09/2004 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 2 di 3 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE rel. ed est. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 790 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via B.do Lamarmora 13 presso lo studio dell'avv. CAVALLERI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...], c.f. e CP_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara, via B.do Lamarmora 13 presso lo studio dell'avv. CAVALLERI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) Il marito si impegna a versare alla sig.ra entro il 20 di ogni mese, a titolo di concorso Parte_1 per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma allo stato non ancora economicamente autosufficiente, l'importo di € 240,00; tale somma verrà annualmente rivalutata, a far tempo dal marzo 2026, in base agli indici ISTAT. 2) Le spese straordinarie relative alla figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, che dovranno essere documentate, saranno a carico delle parti in misura del 50% ciascuna e varrà quanto previsto ed indicato dal “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.3.2016. 3) La casa coniugale, in comproprietà tra parti, rimane assegnata al marito. Si dà atto che la sig.ra ha già rilasciato la stessa. le residue rate del mutuo (n. 10511 del 07/11/2002 – Notaio Parte_1
relative alla ex casa coniugale verranno pagate per intero dal sig. , sino Per_1 CP_1 all'estinzione dello stesso. Qualora la casa coniugale venisse concordemente alienata, il ricavato della vendita verrà diviso in quote uguali tra i due comproprietari. 4) Le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e di documenti validi per l'espatrio”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Galliate in data 25/09/2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2004. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (7/7/2006) maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate in data 25/09/2004 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 2 di 3 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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