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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 315/2025 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Marina
Scricco, presso il cui studio in Barletta, alla via Vitrani n. 43, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
,
[...] tutti costituiti in giudizio in persona del dirigente scolastico pro tempore, e con questi elettivamente domiciliati come da memoria difensiva
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data 7 luglio 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, a ottenere il c.d. compenso individuale accessorio.
Il fatto
Con ricorso depositato il 16.01.2025 e notificato il
20.05.2025, , dopo aver premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze del come Controparte_1 collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per i periodi analiticamente indicati in ricorso, ha dedotto: di avere diritto alla voce retributiva “C.I.A.” (Compenso Individuale Accessorio), che il
non ha corrisposto;
che tale voce di retribuzione è stata CP_1 istituita dall'art. 25 del CCNI del 3.08.1999 ed è prevista per tutto il personale scolastico, docente, educativo ed ATA;
che per i periodi di servizio inferiori al mese è quantificato in 1/3 per ciascun giorno di servizio;
che per il personale docente il
Compenso Individuale Accessorio dal 15.03.200 è stato denominato Retribuzione Professionale Docenti;
che il mancato riconoscimento del suddetto compenso per il personale scolastico
è contrario al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi alcuna ragione che ne giustifichi il mancato riconoscimento;
che anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto il diritto a percepire tale compenso;
di aver lavorato nell'anno scolastico 2020/21 per complessivi 266 giorni e nell'anno scolastico 2021/22 per complessivi 235 giorni, come analiticamente indicato in ricorso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto
a percepire il compenso individuale accessorio per l'incarico
2 svolto, con condanna del a corrispondere l'importo di € CP_1
1.183,19; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e Controparte_1
l' hanno eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda, evidenziando che il Compenso
Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico
a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
In conseguenza ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, è documentalmente provato e non contestato che la ricorrente ha lavorato come collaboratrice scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 per 266 giorni e nell'anno scolastico
2021/2022 per 235 giorni, quindi per complessivi 503 giorni, giorni che sono stati poi ricalcolati dalla ricorrente in 490 all'esito dell'eccezione sollevata sul punto dal . CP_1
2. Parte ricorrente ha agito in giudizio per il mancato pagamento del Compenso Individuale Accessorio e non è contestato che il non abbia corrisposto, per i due suddetti periodi, il CP_1
Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 82, comma 1, CCNL 2007
(previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con
3 rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la
Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
4 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
3. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA.
5 Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva,
è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
6 Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili – e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola
4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Quanto alla contestazione operata dal Ministero del calcolo dei giorni, deve osservarsi che essa è generica.
7 Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto di Parte_1
a percepire il “compenso individuale accessorio” in
[...] relazione all'incarico svolto nell'a.s. 2020/2021 e nell'as.
2021/2022 (per n. 490 giorni totali esclusi i 13 giorni di assenza) e, conseguentemente, il Controparte_1
, in persona del pro tempore, va condannato al
[...] CP_2 pagamento in suo favore di € 1.150,92, importo determinato calcolando i giorni di lavoro dalla ricorrente (490 totali) e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Ciò tenuto conto del fatto che, in seguito alla costituzione di parte resistente, parte ricorrente ha proceduto al riconteggio considerando 490 giorni in luogo dei 503 richiesti, con conseguente necessità di parametrare l'importo della in proporzione a tali giorni.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marina Scricco che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 315/2025 come innanzi proposta, così provvede:
8 1. dichiara il diritto di a ottenere il Compenso Parte_1
Individuale Accessorio per il periodo di servizio indicato in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del al pagamento in
[...] Controparte_3 favore di di € 1.150,92, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona Controparte_1 del al pagamento delle spese processuali Controparte_3 in favore della ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Marina Scricco.
Trani, 7.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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