Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Picciolo e Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti.
PARTE OPPONENTE
Contro
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Rosario Saja e e CP_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Vendita beni mobili
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. a pagamento di somme a titolo di corrispettivo per materiale edile, oltre interessi e spese di procedura.
1
il difetto di legittimazione attiva in capo alla società azionata la domanda da CP_2 [...] invero nè rappresentante, né amministratore;
il difetto di legittimazione passiva in capo a Pt_2
, trattandosi di azione rivolta verso la “ ”, e non anche nei Parte_1 Parte_3 riguardi di , in proprio;
evidenzia come le fatture siano state intestate alla Parte_1 [...]
, ditta invero inesistente;
nel merito contesta l'indeterminatezza della Parte_3 domanda, sia la vendita che l'avvenuta consegna della fornitura, nonchè il quantum preteso e l'avvenuta sottoscrizione delle fatture portate in atti.
Parte opponente rileva la validità ed efficacia della notifica del decreto ingiuntivo tramite ufficiale giudiziario, in ogni caso sanata con la proposizione dell'opposizione; afferma la legittimazione attiva da parte del uale legale rappresentante della come Parte_4 Parte_5 da atto costitutivo depositato;
nel merito sostiene la prova documentale della fornitura del materiale con le fatture mai contestate, autenticate e registrate, come anche da documentazione asseverata con certificazione notarile.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte ex articolo 96 c.p.c.
In via preliminare deve essere disattesa la dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato tardivamente notificato, come eccepita dall'opponente.
Sul punto si richiama la ferma giurisprudenze a ritenere come a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa creditoria e pertanto anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, restino fermi gli effetti della domanda giudiziale ivi spiegata, dovendosi statuire nel merito. In tal senso la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge comporta ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. l'inefficacia del provvedimento, nel senso che rimuove l'intimazione di pagamento, e preclude gli effetti ad essa connessi. Non esclude però la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, e quindi, se su di essa si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia ma nel contempo si difende nel merito” (così tra le altre Cass Sez. 1, Sentenza n. 14910 del 2013).
E' da respingersi quanto ancora eccepito dall'opponente circa il difetto di legittimazione attiva della giusta la domanda promossa dall'amministratore legale rappresentante della CP_2 società, come da atto pubblico costitutivo della società prodotto al fascicolo, Parte_2 dovendosi evidentemente ritenere un mero refuso l'indicazione della data di nascita del medesimo in seno al ricorso (“1970” e non correttamente “1976”), a fronte della completa corrispondenza di
2 ogni altro dato identificativo.
Deve essere disatteso, infine, l'eccepito difetto di legittimazione passiva di , Parte_6 trattandosi di crediti riferiti in fattura al medesimo soggetto, quale impresa individuale, come da corrispondente partita iva, quale contraddittore, dunque, titolare della posizione processuale passiva in ordine alla domanda avverso spiegata.
Nel merito si osserva.
Il credito per cui è azione trae da una copiosa fornitura di materiale edile come descritta in seno alle relative fatture in atti, emessa dalla società opposta verso la ditta opponente, pur diversamente denominata.
A tenore dell'opposizione risulta in contestazione la ricorrenza di un rapporto contrattuale tra le parti nonché l'effettiva consegna della merce stessa.
A fronte delle decise ragioni di opposizione sul punto, i dati offerti in giudizio non permettono di confermare la fondatezza della pretesa per cui è domanda.
Oltre all'emissione delle fatture, come in atti, notoriamente inidonee a dar prova dell'esecuzione delle prestazioni indicate ai fini della sussistenza del diritto vantato, non sono emerse compiute allegazioni a dar riscontro della conclusione di un contratto di vendita tra le parti, né della consegna delle merci indicate.
Quanto al primo presupposto, si osserva come non risultino rappresentate adeguate circostanze a poter ritenere l'effettiva commissione delle forniture descritte in seno alle fatture, da parte della ditta.
L'opposta non chiarisce in particolare circa le modalità ed i tempi degli ordini di acquisto in relazione alle rispettive merci, in carenza peraltro ogni dato di natura documentale pur opportuno, tenuto conto dell'entità del valore complessivo delle forniture in esame, per un totale di oltre diecimila euro, come ricavabile dai documenti fiscali in atti, emesse nell'arco temporale da marzo ad agosto dell'anno 2022.
Dato decisivo sul quale erano da attendersi adeguate indicazioni di riscontro a poter superare la ferma contestazione dell'opponente diretta a negare, appunto, l'esistenza di un corrente contratto di vendita intercorso tra le parti in ordine alla fornitura.
Incerta resta, inoltre, l'ulteriore circostanza dell'effettiva consegna dei beni, di cui, avverso le decise contestazioni in opposizione, non risultano precisate dall'opposta né le modalità, né
l'effettivo soggetto destinatario, né, in particolare il luogo. Lacune decisive a precludere di poter definire il fatto costitutivo del credito e consentire ogni valutazione circa l'effettiva esecuzione della prestazione in favore della parte opponente come invero da questa negata.
3 Al riguardo, già solleva ragioni di dubbio, quanto all'effettiva destinazione della fornitura,
l'anomala intestazione delle fatture a nome dell'impresa “ ”, Parte_3 denominazione così inspiegabilmente sempre riportata nei documenti fiscali, in carenza di ogni plausibile ragione di collegamento con la diversa denominazione dell'impresa individuale “ Pt_1
”, a cui si ascrive il debito in contabilità.
[...]
Oltre ciò, concorre in termini negativi la carenza di ogni qualsivoglia atto contabile di riferimento ed, in particolare, dei documenti di trasporto dei beni in oggetto. Bolle di consegna, come erano certamente da attendersi, oltre che per precisi obblighi di legge (cfr art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera “a” d.p.r. n. 633/72), anche in ragione dell'entità della fornitura e del suo valore, anche secondo l'usuale prassi commerciale. Documenti invero, pur richiamati, ma non prodotti, che avrebbero potuto favorire un positivo riscontro circa l'effettivo recapito del beni ed il luogo di consegna.
Elementi sui quali in domanda non emergono indicazioni alcune di riferimento, come, si ripete, nei dovuti termini di specificità, a fronte della opposta contestazione, avrebbero dovuto circostanziarsi.
Né soccorre a dar credito dell'effettiva resa della fornitura alla parte opponente il contenuto delle fatture in atti. L'avvenuta registrazione dell'adempimento fiscale, non vale certamente a dar prova dell'effettiva esecuzione della prestazione. Non potrà, intanto, argomentarsi in termini di avvenuta approvazione tacita da parte del destinatario delle fatture, per non avere contestato i documenti. Deve infatti considerarsi come pur dovendosi ritenere emesse quali fatture elettroniche come per legge, in atti non è dato riscontrare alcuna prova dell'avvenuto recapito dei documenti all'impresa destinataria, attraverso il noto sistema di interscambio, come tassativamente prescritto.
Per il resto è decisivo notare come delle quarantanove fatture prodotte in formato cartaceo, ben quarantasei non riportino alcuna sottoscrizione alla voce “firma del destinatario”, apparendo singolare come il vettore, nella generalità della consegna di un tale cospicuo carico di merci in detto lasso di tempo, non si sia curato di acquisire l'accettazione del recapito;
si noti ancora come le restanti tre fatture invece riportino, alla medesima voce, un veloce segno grafico invero incomprensibile, parimenti oggetto di contestazione in seno all'opposizione, a cui evidentemente non potrà essere riposto alcun affidamento. In ogni caso nulla si dice circa il luogo di consegna, evidentemente non individuabile, trattandosi di materia edile, presso l'indirizzo della sede legale della ditta, come da intestazione, né per il resto, in ogni caso, sono emersi elementi per qualificare le fatture quali documenti di trasporto, dato anzi espressamente negato in seno ai documenti.
4 Il compendio processuale non consente dunque di rappresentarsi affidabilmente i postulali essenziali del diritto creditorio azionato.
A fronte di ciò si osserva, infine, come non potrà ritenersi consentito affidare alle dichiarazioni dei testi l'integrazione e la specificazione degli elementi essenziali quali la conclusione del contratto e l'esecuzione della prestazione, costitutivi appunto della pretesa creditoria, qualora, a monte, dedotti solo in via generica ed indeterminata, come anche sul punto da ordinanza riservata in atti.
In conclusione la domanda, in carenza di quelle puntuali allegazioni a fondamento del credito che, giusta contestazione, erano da offrire, non potrà essere riconosciuta.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente revocato.
Le spese del giudizio tenuto conto della reciproca reiezione delle eccezioni e delle domande come sopra spiegate, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'opposizione.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2023 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 18 giugno 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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