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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I PORDENONE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 2.12.2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente in quanto ritualmente evocate in giudizio e dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi del sopra citato articolo e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
Dott NI TT Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa NI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 479 /2025 tra le parti:
Ricorrente:
• CP_1
con l'avv. VALENTI GIOVANNI
Resistente:
• , IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_2
PRO TEMPORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE : come da note ex art. 127 ter c.p.c. all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinchè previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per un importo pari a €1000,00,;
2) Condannare il resistente alla corresponsione a favore della ricorrente del succitato CP_2 beneficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore di 1000,00 e, pertanto è dovuto un contributo unificato pari a € 21,50
FATTO E DIRITTO – docente e di ruolo presso il Liceo statale XXV APRILE di Portogruaro (VE) a far data CP_1 dall'1 settembre 2023 (cfr. doc. 1) - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in ruolo, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2021/2022, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno, ovvero 31 agosto), lamentando non aver potuto fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n.107/2015
(nonché, a partire dall'a.s. 2022/2023, anche per i docenti con contratto di supplenza annuale), ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00, per ciascuna delle CP_2 annualità suindicate.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione Con dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
Nel merito, occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Controparte_4
Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_4
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Com'è noto, il
DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente. In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in forza contratti a tempo determinato aventi scadenza al 30 giugno e al 31 agosto (doc.2,3,4).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione alle annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate e con decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata, venendo la causa decisa in prima udienza
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Con
- dichiara la contumacia del;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art.1, comma CP_1
121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il suddetto beneficio;
CP_2
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_2 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidati in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pordenone, 22.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa NI TT
Il Giudice dato atto che l'udienza del 2.12.2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente in quanto ritualmente evocate in giudizio e dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi del sopra citato articolo e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
Dott NI TT Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa NI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 479 /2025 tra le parti:
Ricorrente:
• CP_1
con l'avv. VALENTI GIOVANNI
Resistente:
• , IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_2
PRO TEMPORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE : come da note ex art. 127 ter c.p.c. all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinchè previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per un importo pari a €1000,00,;
2) Condannare il resistente alla corresponsione a favore della ricorrente del succitato CP_2 beneficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore di 1000,00 e, pertanto è dovuto un contributo unificato pari a € 21,50
FATTO E DIRITTO – docente e di ruolo presso il Liceo statale XXV APRILE di Portogruaro (VE) a far data CP_1 dall'1 settembre 2023 (cfr. doc. 1) - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, anteriormente all'immissione in ruolo, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2021/2022, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno, ovvero 31 agosto), lamentando non aver potuto fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n.107/2015
(nonché, a partire dall'a.s. 2022/2023, anche per i docenti con contratto di supplenza annuale), ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00, per ciascuna delle CP_2 annualità suindicate.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 2.12.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione Con dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
Nel merito, occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Controparte_4
Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_4
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Com'è noto, il
DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come “il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente. In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in forza contratti a tempo determinato aventi scadenza al 30 giugno e al 31 agosto (doc.2,3,4).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione alle annualità rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate e con decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata, venendo la causa decisa in prima udienza
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Con
- dichiara la contumacia del;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art.1, comma CP_1
121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il suddetto beneficio;
CP_2
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_2 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidati in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pordenone, 22.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa NI TT