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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1970 / 2022 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Quarto
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. come in Controparte_1 atti dall'avv. Emanuele Esposito
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della resistente al fine di CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.04.2015 fino al mese di Ottobre dell'anno 2021, quando la parte ricorrente ha presentato le dimissioni;
2) condannare la resistente, anche ai sensi degli artt. 36 della
Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.961,73, di cui € 9.645,26 a titolo di T.F.R. in virtù delle ore di lavoro effettivamente prestate, € 4.175,2 a titolo di festività, € 9.973,24 a titolo di ferie non godute,
€15.561,59 a titolo di straordinari, € 9.606,44 a titolo di tredicesima mensilità ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi;
vinte le spese di lite.
In dettaglio, il ricorrente ha dedotto:
1 - di aver prestato la propria attività lavorativa di operaio, nella qualità di elettricista al livello II del
C.C.N.L., presso la società resistente dal 07/04/2015 fino ad ottobre 2021 per intervenute dimissioni;
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: da aprile 2015 a maggio 2015 orario full time, da maggio 2015 a dicembre 2017 orario part time al 62,50 % e da gennaio 2018 fino alle dimissioni orario part time al 50%;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con carattere di continuità, dal lunedì al venerdì per un numero di ore non corrispondenti al part- time bensì per circa 9 ore giornaliere, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con una pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ricevendo una retribuzione lorda di € 960,00 e, talvolta, di aver lavorato anche di sabato dalle ore 8.00 alle 14.00;
- di aver effettuato, altresì, numerose trasferte, in virtù di interventi resisi necessari eseguiti unitamente al Capo Squadra e di aver effettuato lavori, con la mansione di elettricista, in diversi centri commerciali siti su tutto il territorio nazionale;
- di non aver ricevuto le paghe spettanti dai contratti collettivi, nonché indennità di trasferta, TFR, tredicesima e quattordicesima.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si costituiva tempestivamente la società resistente, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e all'esito, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte all'uopo depositate dalle parti.
Ciò brevemente premesso in fatto, nel merito la domanda deve essere rigettata per quanto di seguito si espone.
Come noto, la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive - come appunto nel caso di specie, ove il ricorrente chiede accertarsi l'effettivo orario di lavoro svolto e le retribuzioni di conseguenza spettanti - fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata,
l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Questi essendo gli oneri probatori, deve rilevarsi che, per quanto concerne la prova orale espletata in corso di causa, sono stati escussi per il ricorrente i testi e , entrambi Testimone_1 Tes_2
ex colleghi di lavoro del ricorrente e con contenzioso nei confronti della società resistente, mentre
2 per la sono stati escussi i testi e , rispettivamente, CP_1 Testimone_3 Testimone_4
caposquadra e collega di lavoro del ricorrente, e dipendente all'attualità della società resistente.
Il primo teste escusso per il ricorrente, il , ha dichiarato: “ Conosco il ricorrente perché sono Tes_1
stato suo collega di lavoro dal 2019 al 2021 per la , lui già lavorava per la , CP_1 CP_1 eravamo elettricisti, eravamo solo io e lui come elettricisti nel 2019… lavoravamo per 5 giorni alla settimana per più di 8 ore, per 9 o 10 ore in genere, dipendeva dalla zona in cui andavamo, facevamo interventi pure a Casino, a Frosinone, a Roma, anche se a Roma con un'altra ditta, di cui però non ricordo il nome, lavoravamo più o meno tutti i giorni 9 o 10 ore, io me ne sono andato a giugno-luglio 2021 e lui lavorava ancora lì, avevamo 1 ora di pausa pranzo, lavoravamo alle volte anche il sabato”.
Il teste ha precisato altresì: “Lui mi diceva che non aveva tredicesima, né straordinari, ne parlavamo, anche a me non li pagavano, io avevo sempre 50 euro al giorno come retribuzione, anche se andavo fuori, nemmeno aveva niente per le trasferte, lo so perché lui si lamentava Pt_1
con me e mi diceva che siccome lui aveva la busta paga per la trasferta non aveva niente. È capitato di lavorare di notte, ricordo anche dove, siamo andati con Caiazzo, e c'era pure , Tes_3
a Castellammare in un supermercato, prima c'era scritto Coop .2, ricordo che cominciammo di mattina”.
L'altro teste escusso per il ricorrente, , ha dichiarato: “ero collega del ricorrente, dal Tes_2
2015 al 2016 ho lavorato per la società, poi mi sono licenziato, ho avuto contenzioso con la società… in genere lavoravamo 8 ore al giorno tranne se c'era qualche intervento che richiedeva più tempo, lavoravamo dal lunedì al venerdì, tranne alle volte il sabato se c'era necessità; preciso che lavoravamo dalle 8 di mattina fino alle 17, con pausa pranzo di 1 ora”.
Per parte resistente è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “conosco il Testimone_3
Caiazzo perché lavorava con noi, da aprile 2015 sino al settembre-ottobre 2021, mi pare, quando se ne è andato perché aveva trovato un altro lavoro;
lui lavorava dal lunedì al venerdì, come me, per 4 ore al giorno, come me, secondo i turni che avevamo e le disposizioni che ci davano, lavoravamo o dalle 8 alle 12, o dalle 12 alle 16 o dalle 13 alle 17, dipendeva.”
Ha precisato altresì: “preciso che percepivamo in busta paga tramite bonifico tfr e altri emolumenti;
adr durante il covid non abbiamo lavorato, eravamo tutti in CIG, non abbiamo mai fatto trasferte fuori Regione… ribadisco che il non è mai stato fuori Regione in trasferta;
adr non Pt_1 abbiamo mai fatto intervento di notte”.
Sempre per parte resistente è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “Conosco Testimone_4
i fatti di causa perché ho lavorato con la resistente da aprile-maggio 2015 a fine 2021, ero elettricista, lavoro ancora con la . Conosco il ricorrente perché qualche volta abbiamo CP_1
3 lavorato insieme, dico qualche volta perché eravamo organizzati in squadre ed eravamo in squadre diverse, poteva capitare che lavoravamo insieme in squadra se per es. c'erano elle sostituzioni di personale da fare, ha lavorato, se non ricordo male, dal 2015 al 2021, adr i turni erano o dalle 8 alle 12 oppure dalle 12 alle 16 oppure dalle 13 alle 17, dipendeva dal turno che il titolare o il caposquadra ci dava, non so dire di preciso quante volte abbiamo lavorato insieme, dipendeva come detto dalle esigenze, era impossibile che il turno si protraesse per più ore di quelle indicate, perchè come detto erano diverse le squadre, il era un part time e quindi veniva impiegato Pt_1
per qualche intervento nel territorio più veloce, per sostituzione neon o per qualche presa, ecc, per manutenzione, in sostanza, anche io ero impiegato per la manutenzione, anche io ero part time, lo sono anche adesso, le direttive le dava il caposquadra, mio fratello , le dava Testimone_3 anche al , alle volte le dava il titolare, ”. Pt_1 Controparte_2
Dalle testimonianze raccolte, emerge quindi, per il ricorrente, che il teste può Testimone_1
riferire per il solo periodo dal 2019 al 2021 mentre il teste può riferire per il solo Tes_2
periodo dal 2015 al 2016, tuttavia i due testi riferiscono orari di lavoro differenti rispetto a quelli indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo, periodo in cui lo stesso era pacificamente inquadrato con contratto part time.
Di converso, osserva il giudicante che entrambi i testi di parte resistente riferiscono – e confermano
- un orario di lavoro part time eseguito dal ricorrente e precisano che il pagamento delle spettanze dovute, indennità, tredicesima, quattordicesima e tfr avveniva a mezzo bonifico.
Dunque, è evidente il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi e, a tal punto, deve rilevarsi che, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, si deve tendere a escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere , di frequentissimo riscontro nella pratica, il giudice è pertanto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, anche laddove non vi siano elementi tali da ritenere un teste più attendibile dell'altro, può farsi applicazione di un costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato: “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile
4 contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/02/2010, n. 3468).
Nel caso di specie dunque, emergono dichiarazioni contrastanti tra i medesimi testi escussi per il ricorrente, e, come rilevato, ciascuno di essi riferisce solo per una parte del periodo in contestazione e, per quanto concerne il teste si tratta di teste le cui dichiarazioni devono essere vagliate dal Tes_2
giudicante con particolare rigore, avendo quest'ultimo dichiarato di avere avuto contenzioso con la società, attualmente pendente in appello.
Giova al riguardo ricordare che possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti (v. sul punto ex multis Cass. 21418/2015), potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003;
Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del 1987).
Le dichiarazioni rese, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, attendibilità che può essere misurata verificando che le testimonianze trovino inequivoci riscontri in ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Ciò posto, quindi, verificata la contraddittorietà fra le medesime dichiarazioni rese dai due testi escussi per il ricorrente, nonché considerato che ognuno di essi riferisce solo per un periodo fra quelli in contestazione e che infine uno dei due testi ha anche contenzioso con la società, e, di contro, vista la sostanziale uniformità delle dichiarazioni rese dai testi escussi per la resistente, che, come esposto, nel contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi l'onere di provare i fatti di cui è causa incombe sul ricorrente, deve concludersi per il rigetto della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa full time e al pagamento delle relative differenze retributive.
Va del pari rigettata anche la domanda relativa al TFR, alla tredicesima mensilità, allo straordinario e alle ferie, che risultano regolarmente versate in busta paga al lavoratore (v. buste paga e bonifici in atti allegati alla memoria della resistente).
5 Per tutto quanto esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale espletata.
p.q.m.
il Tribunale così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 2.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1970 / 2022 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Quarto
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. come in Controparte_1 atti dall'avv. Emanuele Esposito
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della resistente al fine di CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.04.2015 fino al mese di Ottobre dell'anno 2021, quando la parte ricorrente ha presentato le dimissioni;
2) condannare la resistente, anche ai sensi degli artt. 36 della
Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.961,73, di cui € 9.645,26 a titolo di T.F.R. in virtù delle ore di lavoro effettivamente prestate, € 4.175,2 a titolo di festività, € 9.973,24 a titolo di ferie non godute,
€15.561,59 a titolo di straordinari, € 9.606,44 a titolo di tredicesima mensilità ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi;
vinte le spese di lite.
In dettaglio, il ricorrente ha dedotto:
1 - di aver prestato la propria attività lavorativa di operaio, nella qualità di elettricista al livello II del
C.C.N.L., presso la società resistente dal 07/04/2015 fino ad ottobre 2021 per intervenute dimissioni;
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: da aprile 2015 a maggio 2015 orario full time, da maggio 2015 a dicembre 2017 orario part time al 62,50 % e da gennaio 2018 fino alle dimissioni orario part time al 50%;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con carattere di continuità, dal lunedì al venerdì per un numero di ore non corrispondenti al part- time bensì per circa 9 ore giornaliere, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con una pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ricevendo una retribuzione lorda di € 960,00 e, talvolta, di aver lavorato anche di sabato dalle ore 8.00 alle 14.00;
- di aver effettuato, altresì, numerose trasferte, in virtù di interventi resisi necessari eseguiti unitamente al Capo Squadra e di aver effettuato lavori, con la mansione di elettricista, in diversi centri commerciali siti su tutto il territorio nazionale;
- di non aver ricevuto le paghe spettanti dai contratti collettivi, nonché indennità di trasferta, TFR, tredicesima e quattordicesima.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si costituiva tempestivamente la società resistente, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e all'esito, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte all'uopo depositate dalle parti.
Ciò brevemente premesso in fatto, nel merito la domanda deve essere rigettata per quanto di seguito si espone.
Come noto, la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive - come appunto nel caso di specie, ove il ricorrente chiede accertarsi l'effettivo orario di lavoro svolto e le retribuzioni di conseguenza spettanti - fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata,
l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Questi essendo gli oneri probatori, deve rilevarsi che, per quanto concerne la prova orale espletata in corso di causa, sono stati escussi per il ricorrente i testi e , entrambi Testimone_1 Tes_2
ex colleghi di lavoro del ricorrente e con contenzioso nei confronti della società resistente, mentre
2 per la sono stati escussi i testi e , rispettivamente, CP_1 Testimone_3 Testimone_4
caposquadra e collega di lavoro del ricorrente, e dipendente all'attualità della società resistente.
Il primo teste escusso per il ricorrente, il , ha dichiarato: “ Conosco il ricorrente perché sono Tes_1
stato suo collega di lavoro dal 2019 al 2021 per la , lui già lavorava per la , CP_1 CP_1 eravamo elettricisti, eravamo solo io e lui come elettricisti nel 2019… lavoravamo per 5 giorni alla settimana per più di 8 ore, per 9 o 10 ore in genere, dipendeva dalla zona in cui andavamo, facevamo interventi pure a Casino, a Frosinone, a Roma, anche se a Roma con un'altra ditta, di cui però non ricordo il nome, lavoravamo più o meno tutti i giorni 9 o 10 ore, io me ne sono andato a giugno-luglio 2021 e lui lavorava ancora lì, avevamo 1 ora di pausa pranzo, lavoravamo alle volte anche il sabato”.
Il teste ha precisato altresì: “Lui mi diceva che non aveva tredicesima, né straordinari, ne parlavamo, anche a me non li pagavano, io avevo sempre 50 euro al giorno come retribuzione, anche se andavo fuori, nemmeno aveva niente per le trasferte, lo so perché lui si lamentava Pt_1
con me e mi diceva che siccome lui aveva la busta paga per la trasferta non aveva niente. È capitato di lavorare di notte, ricordo anche dove, siamo andati con Caiazzo, e c'era pure , Tes_3
a Castellammare in un supermercato, prima c'era scritto Coop .2, ricordo che cominciammo di mattina”.
L'altro teste escusso per il ricorrente, , ha dichiarato: “ero collega del ricorrente, dal Tes_2
2015 al 2016 ho lavorato per la società, poi mi sono licenziato, ho avuto contenzioso con la società… in genere lavoravamo 8 ore al giorno tranne se c'era qualche intervento che richiedeva più tempo, lavoravamo dal lunedì al venerdì, tranne alle volte il sabato se c'era necessità; preciso che lavoravamo dalle 8 di mattina fino alle 17, con pausa pranzo di 1 ora”.
Per parte resistente è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “conosco il Testimone_3
Caiazzo perché lavorava con noi, da aprile 2015 sino al settembre-ottobre 2021, mi pare, quando se ne è andato perché aveva trovato un altro lavoro;
lui lavorava dal lunedì al venerdì, come me, per 4 ore al giorno, come me, secondo i turni che avevamo e le disposizioni che ci davano, lavoravamo o dalle 8 alle 12, o dalle 12 alle 16 o dalle 13 alle 17, dipendeva.”
Ha precisato altresì: “preciso che percepivamo in busta paga tramite bonifico tfr e altri emolumenti;
adr durante il covid non abbiamo lavorato, eravamo tutti in CIG, non abbiamo mai fatto trasferte fuori Regione… ribadisco che il non è mai stato fuori Regione in trasferta;
adr non Pt_1 abbiamo mai fatto intervento di notte”.
Sempre per parte resistente è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “Conosco Testimone_4
i fatti di causa perché ho lavorato con la resistente da aprile-maggio 2015 a fine 2021, ero elettricista, lavoro ancora con la . Conosco il ricorrente perché qualche volta abbiamo CP_1
3 lavorato insieme, dico qualche volta perché eravamo organizzati in squadre ed eravamo in squadre diverse, poteva capitare che lavoravamo insieme in squadra se per es. c'erano elle sostituzioni di personale da fare, ha lavorato, se non ricordo male, dal 2015 al 2021, adr i turni erano o dalle 8 alle 12 oppure dalle 12 alle 16 oppure dalle 13 alle 17, dipendeva dal turno che il titolare o il caposquadra ci dava, non so dire di preciso quante volte abbiamo lavorato insieme, dipendeva come detto dalle esigenze, era impossibile che il turno si protraesse per più ore di quelle indicate, perchè come detto erano diverse le squadre, il era un part time e quindi veniva impiegato Pt_1
per qualche intervento nel territorio più veloce, per sostituzione neon o per qualche presa, ecc, per manutenzione, in sostanza, anche io ero impiegato per la manutenzione, anche io ero part time, lo sono anche adesso, le direttive le dava il caposquadra, mio fratello , le dava Testimone_3 anche al , alle volte le dava il titolare, ”. Pt_1 Controparte_2
Dalle testimonianze raccolte, emerge quindi, per il ricorrente, che il teste può Testimone_1
riferire per il solo periodo dal 2019 al 2021 mentre il teste può riferire per il solo Tes_2
periodo dal 2015 al 2016, tuttavia i due testi riferiscono orari di lavoro differenti rispetto a quelli indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo, periodo in cui lo stesso era pacificamente inquadrato con contratto part time.
Di converso, osserva il giudicante che entrambi i testi di parte resistente riferiscono – e confermano
- un orario di lavoro part time eseguito dal ricorrente e precisano che il pagamento delle spettanze dovute, indennità, tredicesima, quattordicesima e tfr avveniva a mezzo bonifico.
Dunque, è evidente il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi e, a tal punto, deve rilevarsi che, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, si deve tendere a escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere , di frequentissimo riscontro nella pratica, il giudice è pertanto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, anche laddove non vi siano elementi tali da ritenere un teste più attendibile dell'altro, può farsi applicazione di un costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato: “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile
4 contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/02/2010, n. 3468).
Nel caso di specie dunque, emergono dichiarazioni contrastanti tra i medesimi testi escussi per il ricorrente, e, come rilevato, ciascuno di essi riferisce solo per una parte del periodo in contestazione e, per quanto concerne il teste si tratta di teste le cui dichiarazioni devono essere vagliate dal Tes_2
giudicante con particolare rigore, avendo quest'ultimo dichiarato di avere avuto contenzioso con la società, attualmente pendente in appello.
Giova al riguardo ricordare che possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti (v. sul punto ex multis Cass. 21418/2015), potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003;
Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del 1987).
Le dichiarazioni rese, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, attendibilità che può essere misurata verificando che le testimonianze trovino inequivoci riscontri in ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Ciò posto, quindi, verificata la contraddittorietà fra le medesime dichiarazioni rese dai due testi escussi per il ricorrente, nonché considerato che ognuno di essi riferisce solo per un periodo fra quelli in contestazione e che infine uno dei due testi ha anche contenzioso con la società, e, di contro, vista la sostanziale uniformità delle dichiarazioni rese dai testi escussi per la resistente, che, come esposto, nel contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi l'onere di provare i fatti di cui è causa incombe sul ricorrente, deve concludersi per il rigetto della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa full time e al pagamento delle relative differenze retributive.
Va del pari rigettata anche la domanda relativa al TFR, alla tredicesima mensilità, allo straordinario e alle ferie, che risultano regolarmente versate in busta paga al lavoratore (v. buste paga e bonifici in atti allegati alla memoria della resistente).
5 Per tutto quanto esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale espletata.
p.q.m.
il Tribunale così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 2.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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