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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 891 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nello studio legale dell'avv. Mauro Recanatesi del Foro di Roma che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta telematicamente
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. munito di poteri di rappresentanza CP_2 legale in forza di procura speciale del 26/05/2020 per atto Notaio Dr. Per_1 di Bologna ai nn. 93925/10524
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Andriola del Foro di
Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA
E
con sede in Via Salaria Nuova Controparte_3
55 – 02032 - Fara in Sabina, CF: P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nato a [...] l'[...], CF: , Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 25.09.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_3 [...]
domandando la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali da esso attore subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorso il 16.09.2019 alle ore 9:50 circa sulla SS 4 Salaria in direzione di
Rieti, Km 39,00.
A fondamento della domanda ha allegato che nelle circostanze spazio-temporali sopra precisate, quale conducente e proprietario dell'autovettura Fiat TO Tg.
CP445JB, mentre transitava nel sopraindicato tratto della via Salaria, si vedeva improvvisamente occupare la propria corsia di marcia dal furgone Renault modello
Master L2H2, avente telaio n. VF1MA000762867602, non immatricolato e privo di targa, recante targa prova n. XOP84190 intestata alla Controparte_3
, assicurata con
[...] Controparte_1
Ha dedotto che il sinistro si era verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente del detto furgone, , il quale viaggiava nello stesso senso di Controparte_4 marcia di esso attore e, nel tentativo di operare una vietata inversione di marcia per immettersi all'interno dell'area di parcheggio della sede della società
sito sul lato opposto della corsia di Controparte_3 marcia improvvisamente, senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere di altre autovettura, si era spostato ed arrestato sul lato sinistro della corsia, oltrepassando la linea continua di mezzeria che divideva la carreggiata nelle due opposte corsie di marcia;
vista, tuttavia, l'impossibilità di operare detta manovra, sempre improvvisamente e senza azionare gli indicatori di direzione e accertarsi del sopraggiungere di altre auto, aveva ripreso la marcia dirigendosi verso il ciglio destro della corsia sulla quale stava prima transitando, così tagliando la strada all'autovettura di esso attore che sopraggiungeva. L'attore ha poi dedotto che, pur che seguendo il furgone ad una distanza di legge e pur tenendo una
2 velocità adeguata, a causa dell'imprevedibilità della manovra operata dal convenuto, pur rallentando (non potendo arrestarsi bruscamente in quanto anch'egli seguito da altre autovetture), ed accostando maggiormente sul lato destro della corsia, nulla potè fare per evitarlo in quanto il furgone, tagliando trasversalmente la corsia da sinistra a destra, aveva già ostruito la corsia di marcia della Fiat TO, andando a costituire un ostacolo imprevisto, imprevedibile ed insuperabile.
Ha allegato, ancora, che la violenza dell'urto gli aveva cagionato gravissime lesioni personali: plurime fratture alle costole ed alle gambe, per le quali aveva dovuto sottoporsi ad un intervento di riduzione ed osteosintesi del piatto tibiale sinistro con placca a stabilità angolare e di riduzione ed osteosintesi del femore destro con chiodo endomidollare bloccato. Ha allegato di aver perso l'utilizzo della gamba destra e di non poter più deambulare;
di essere stato costretto all'utilizzo permanente del catetere;
di soffrire di continui ed intensi dolori e di non poter più attendere autonomamente alle proprie necessità, tanto da essere stato costretto ad avvalersi dell'assistenza di terzi, e di non poter più svolgere attività di svago o sociali.
L'attore ha dunque dedotto la responsabilità del conducente del furgone e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto Sig. , quale conducente del Controparte_4 furgone Renault modello Master, non immatricolato, in uso e avente targa prova
XOP84190 della assicurata con la Controparte_3
, nella produzione del sinistro per cui è causa: CP_1
1. condannare i convenuti in solido tra loro all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore a causa del sinistro de quo, così come indicati in premessa, che provvisoriamente si indicano in €.754.413,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art.1224 cc dalla data del fatto sino al soddisfo.
Condannare i convenuti, in solido, ai sensi dell'art.96 cpc., in virtù dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2014 nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Emettere ogni conseguenziale provvedimento di rito e di legge. Il tutto
3 per le motivazioni esposte in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre Spese Generali, Iva e Cpa.
Sono rimasti contumaci e Controparte_4 Controparte_5 mentre si è costituita in giudizio
[...] Controparte_1 la quale ha contestato la sussistenza della responsabilità del conducente del furgone assicurato e l'entità del danno lamentato dall'attore, chiedendo rigettarsi le domande da questo proposte.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'assunzione della prova per interpello del convenuto e mediante l'assunzione della prova Controparte_4 testimoniale.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro deve anzitutto farsi riferimento al verbale redatto dagli operanti dei Carabinieri intervenuti in loco (prodotto dall'attore) e alle fotografie scattate dai verbalizzanti ivi contenute, le quali immortalano i veicoli rimasti fermi nella sede stradale dopo l'impatto (mentre non rilevano ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro quelle che sono le valutazioni operate ex post dagli operanti intervenuti).
In tali fotografie si nota, appunto, come il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro fosse rettilineo e privo di ostacoli alla visuale dei conducenti.
Ancora, nelle fotografie si possono osservare le introflessioni delle lamiere dei due mezzi, site nella parte frontale dell'autovettura Fiat TO condotta dall'attore e nella parte posteriore del furgone condotto dal convenuto . CP_4
Ancora, si nota come la Fiat TO sia posta sulla stessa corsia di marcia in cui era posto il furgone, pur avendo questo terminato la propria corsa nella cunetta sita al margine destro della stessa, in posizione obliqua, con la parte anteriore rivolta verso avanti, ad indicare la sua provenienza dalla corsia stessa e ad indicare che la stava percorrendo nella stessa direzione della Fiat TO, che era quella consentita, e non già contromano.
Continuando l'esame delle risultanze istruttorie, la testimone , Testimone_1 escussa all'udienza del 4.10.2023, la quale è apparsa attendibile anzitutto in quanto
4 la sua presenza è stata rilevata dai Carabinieri intervenuti (v. il verbale redatto dagli stessi, prodotto da parte attrice) e poi in quanto le sue dichiarazioni sono state sostanzialmente coincidenti con quelle da lei stessa rese nell'immediatezza dei fatti (v. ancora il detto verbale redatto dagli operanti), ha riferito di aver visto il furgone fermo al lato della corsia che stava percorrendo e che, mentre era fermo, venne tamponato da tergo dalla Fiat TO che era sopraggiunta sulla medesima corsia (così le sue dichiarazioni: “[…] Preciso che appena sono uscita dall'edificio dove vi è la sede del e in cui lavoravo, al fine di portare le bolle di CP_3 consegna al conducente del furgone, avevo davanti a me il piazzale della azienda e al di là del piazzale vedevo la strada via Salaria e su questa strada avevo scorto il furgone che era, appunto, arrivato;
stava davanti alla sede ma sull'altro lato della strada. Lo avevo visto in tale frangente fermo.
Mentre attraversavo il piazzale interno dell'impresa per andare sul varco che insiste sulla via Salaria al fine di attraversare tale strada e consegnare le bolle al conducente del furgone, è accaduto il sinistro.
ADR: il furgone stava su una corsia di emergenza a destra della propria corsia di marcia, quella che va verso Roma.
ADR: non so se il furgone sporgeva o meno dalla corsia a margine destra o se la sagoma dello stesso entrava tutto o in parte in tale corsia di emergenza perché non vi ho fatto caso nel momento iniziale in cui ho visto il furgone fermo (ovvero appena uscita dall'edificio, nel momento in cui mi accingevo ad attraversare a piedi il piazzale) e poi dopo pochi e brevi attimi vi è stato l'incidente e quando ho rivisto il furgone lo stesso ormai stava in una cunetta laterale”).
In definitiva, da quanto risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e dalle dichiarazioni dell'unica testimone che ha assistito al sinistro, la dinamica dello scontro può essere ricostruita come un tamponamento da tergo da parte della Fiat TO condotta dall'attore nei confronti di un veicolo (il furgone) che la precedeva e che era fermo o in sosta, sia pure irregolarmente (in quanto dalle foto non si evince la presenza di una piazzola o di un'area di sosta a margine della corsia, e neppure la presenza di uno spazio sufficiente per far stazionare la sagoma del mezzo integralmente al di fuori della corsia di marcia;
al contempo, dalle dichiarazioni della teste emerge che la ragione
5 della fermata o della sosta non risiedeva in ragioni di necessità o in un guasto;
tutto ciò, dunque, in violazione dell'art. 157 C.d.s.).
2.1. Non risulta invece provata la diversa dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, per cui avrebbe urtato il veicolo che lo precedeva non già quando quest'ultimo era fermo, sia pure irregolarmente, ma mentre era in movimento e in particolare mentre il furgone muoveva diagonalmente dalla parte sinistra della corsia (nella quale il conducente, sempre secondo l'attore, si sarebbe portato in un primo momento nella supposta intenzione di portarsi sull'opposto lato della strada
Salaria al fine di entrare nella sede della impresa Controparte_3
per poi cambiare idea e decidere di andare a fermarsi sul ciglio
[...] della propria corsia di marcia) verso la parte destra della stessa.
Tale diversa dinamica contrasta con quanto riferito dal testimone, la cui attendibilità è stata valutata positivamente per le ragioni dette. Inoltre essa non è dimostrata, come sostiene l'attore, dagli elementi di fatto costituiti: l'uno dalla forma e dall'ubicazione dell'introflessione della lamiera sul furgone (come si evince dalle fotografie scattate dagli operanti intervenuti); l'altro, dalla rotazione delle ruote anteriori del furgone verso destra (visibili in tale posizione nelle dette fotografie) e, infine, dall'inserimento della prima marcia nel furgone medesimo
(come riscontrato dagli operanti intervenuti e riportato nel loro verbale).
Difatti, la maggiore profondità dell'introflessione della lamiera nella porzione centrale della parte posteriore del furgone rispetto alla porzione sinistra di tale medesima parte, può indicare non solo che il furgone fosse in posizione diagonale verso destra mentre si muoveva (anomalamente) sulla propria corsia, ma anche che si fosse fermato sul lato destro della corsia (come del resto rappresentato dalla teste) in posizione non esattamente parallela alla linea laterale, ma in posizione tendente a formare una diagonale con la parte anteriore verso l'esterno della strada, sì da essere la parte centrale del proprio lato posteriore maggiormente esposta ad eventuali urti da tergo rispetto alla parte sinistra del medesimo lato, e sì da costituire il primo (e quindi più violento) punto di impatto con un eventuale veicolo tamponante. Anche la posizione diagonale da fermo al di fuori della sede stradale dopo l'urto, d'altra parte, potrebbe trovare essere spiegata come la proiezione in avanti della illustrata posizione diagonale assunta prima dell'urto.
6 Quanto alle ruote del furgone che sono state rinvenute sterzate verso destra dopo l'urto, va rilevato che in realtà risultano girate di pochi gradi rispetto all'asse del furgone e dunque non può escludersi che siano il risultato del movimento del volante da parte del conducente durante il sospingimento del mezzo. Quindi neppure tale accenno di sterzata costituisce un fatto idoneo a provare il pregresso movimento diagonale sulla corsia nel momento del tamponamento.
Infine, l'inserimento della prima marcia non esclude che il furgone potesse essersi fermato con il pedale della frizione abbassato o addirittura con il motore spento piuttosto e quindi non indica necessariamente che si trovasse in movimento al momento dell'impatto.
3. Chiarita la dinamica del sinistro, deve essere valutata la responsabilità dei conducenti.
Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito, come visto, dalla condotta di un conducente di un veicolo in circolazione (Fiat TO condotta dall'attore) che ha impattato contro altro veicolo (furgone Renault condotta dal convenuto
[...]
). CP_4
Orbene, la disciplina della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n.
7453/2001; Cass. n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni
7 possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003;
Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di quest'ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n.
1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804).
Orbene, nello specifico caso in cui il contatto tra veicoli sia avvenuto nel contesto di un tamponamento da tergo, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Su di questo, a tal punto, grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, che non abbia consentito di fermarsi in tempo utile, e dunque sia inevitabile (così Cassazione civile, sez. VI, sent. 03/02/2023, n. 3398; in ogni caso la giurisprudenza di legittimità e di merito
è univoca;
v. ancora, ad es., Cassazione civile, sez. III, 19/12/2006, ud.
05/10/2006, dep. 19/12/2006, n. 27134).
Ciò posto, nel caso di specie l'attore non ha fornito prova del fatto che l'arresto del furgone prima che egli giungesse da tergo, tamponandolo, non fosse evitabile rispettando la distanza di sicurezza. Tale distanza di sicurezza, del resto, ha proprio la funzione di consentire l'arresto del veicolo in tempo utile per evitare l'impatto
8 con i veicoli che precedono anche quando questi interrompono improvvisamente la marcia, vuoi perché a loro volta devono evitare ostacoli non previsti che si presentano sulla strada, vuoi per scelte, sia pure opinabili o addirittura irrazionali, dei loro conducenti.
Va poi precisato che non ha rilievo, di per sé, la vista avvenuta violazione da parte del conducente del furgone delle norme del Codice della Strada che vietano la fermata o la sosta in modo da intralciare il transito degli altri veicoli e in spazi non consentiti. Invero, tale violazione nel caso di specie rileva solo sul piano della illiceità amministrativa e della conseguente sanzione che gli organi deputati alla repressione delle violazioni del codice della strada possono comminare, come in effetti nel caso di specie hanno comminato (v. verbale di accertamento della violazione del C.d.s. prodotta dall'attore): di per sé non ha sostanziato, invece, quel fatto imprevedibile ed inevitabile che possa escludere la responsabilità del soggetto tamponante.
Per completezza di esame, va ora osservato che anche ove la dinamica del sinistro fosse stata quella descritta (ma non provata e anzi smentita dalle indicate risultanze istruttorie) da parte attrice, la soluzione non sarebbe mutata. Invero, anche a fronte dell'incedere del furgone in senso diagonale lungo la corsia (invece che a fronte del suo avvenuto arresto effettuato con contestuale parziale ingombro della corsia di marcia) il veicolo che lo seguiva avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto della marcia in tempo utile per evitare l'impatto con tale antistante ostacolo che (in ipotesi) si stava muovendo sulla corsia. In altri termini, anche in tal caso l'anomala condotta del conducente del furgone non sarebbe stata tale da sostanziare, di per sé, un evento imprevedibile ed inevitabile da parte del conducente del veicolo che seguiva.
4. Consegue il rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nell'ambito del rapporto processuale tra attore e come in Controparte_1 dispositivo sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 tenuto conto della elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate dalle parti nella presente controversia e tenuto conto dell'esigua attività istruttoria espletata.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra l'attore soccombente e i convenuti rimasti contumaci.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
3) nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra da Parte_1 un lato e e dall'altro. Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Rieti il 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 891 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nello studio legale dell'avv. Mauro Recanatesi del Foro di Roma che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta telematicamente
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. munito di poteri di rappresentanza CP_2 legale in forza di procura speciale del 26/05/2020 per atto Notaio Dr. Per_1 di Bologna ai nn. 93925/10524
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Andriola del Foro di
Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA
E
con sede in Via Salaria Nuova Controparte_3
55 – 02032 - Fara in Sabina, CF: P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nato a [...] l'[...], CF: , Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 25.09.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_3 [...]
domandando la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali da esso attore subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorso il 16.09.2019 alle ore 9:50 circa sulla SS 4 Salaria in direzione di
Rieti, Km 39,00.
A fondamento della domanda ha allegato che nelle circostanze spazio-temporali sopra precisate, quale conducente e proprietario dell'autovettura Fiat TO Tg.
CP445JB, mentre transitava nel sopraindicato tratto della via Salaria, si vedeva improvvisamente occupare la propria corsia di marcia dal furgone Renault modello
Master L2H2, avente telaio n. VF1MA000762867602, non immatricolato e privo di targa, recante targa prova n. XOP84190 intestata alla Controparte_3
, assicurata con
[...] Controparte_1
Ha dedotto che il sinistro si era verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente del detto furgone, , il quale viaggiava nello stesso senso di Controparte_4 marcia di esso attore e, nel tentativo di operare una vietata inversione di marcia per immettersi all'interno dell'area di parcheggio della sede della società
sito sul lato opposto della corsia di Controparte_3 marcia improvvisamente, senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere di altre autovettura, si era spostato ed arrestato sul lato sinistro della corsia, oltrepassando la linea continua di mezzeria che divideva la carreggiata nelle due opposte corsie di marcia;
vista, tuttavia, l'impossibilità di operare detta manovra, sempre improvvisamente e senza azionare gli indicatori di direzione e accertarsi del sopraggiungere di altre auto, aveva ripreso la marcia dirigendosi verso il ciglio destro della corsia sulla quale stava prima transitando, così tagliando la strada all'autovettura di esso attore che sopraggiungeva. L'attore ha poi dedotto che, pur che seguendo il furgone ad una distanza di legge e pur tenendo una
2 velocità adeguata, a causa dell'imprevedibilità della manovra operata dal convenuto, pur rallentando (non potendo arrestarsi bruscamente in quanto anch'egli seguito da altre autovetture), ed accostando maggiormente sul lato destro della corsia, nulla potè fare per evitarlo in quanto il furgone, tagliando trasversalmente la corsia da sinistra a destra, aveva già ostruito la corsia di marcia della Fiat TO, andando a costituire un ostacolo imprevisto, imprevedibile ed insuperabile.
Ha allegato, ancora, che la violenza dell'urto gli aveva cagionato gravissime lesioni personali: plurime fratture alle costole ed alle gambe, per le quali aveva dovuto sottoporsi ad un intervento di riduzione ed osteosintesi del piatto tibiale sinistro con placca a stabilità angolare e di riduzione ed osteosintesi del femore destro con chiodo endomidollare bloccato. Ha allegato di aver perso l'utilizzo della gamba destra e di non poter più deambulare;
di essere stato costretto all'utilizzo permanente del catetere;
di soffrire di continui ed intensi dolori e di non poter più attendere autonomamente alle proprie necessità, tanto da essere stato costretto ad avvalersi dell'assistenza di terzi, e di non poter più svolgere attività di svago o sociali.
L'attore ha dunque dedotto la responsabilità del conducente del furgone e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto Sig. , quale conducente del Controparte_4 furgone Renault modello Master, non immatricolato, in uso e avente targa prova
XOP84190 della assicurata con la Controparte_3
, nella produzione del sinistro per cui è causa: CP_1
1. condannare i convenuti in solido tra loro all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore a causa del sinistro de quo, così come indicati in premessa, che provvisoriamente si indicano in €.754.413,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art.1224 cc dalla data del fatto sino al soddisfo.
Condannare i convenuti, in solido, ai sensi dell'art.96 cpc., in virtù dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2014 nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Emettere ogni conseguenziale provvedimento di rito e di legge. Il tutto
3 per le motivazioni esposte in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre Spese Generali, Iva e Cpa.
Sono rimasti contumaci e Controparte_4 Controparte_5 mentre si è costituita in giudizio
[...] Controparte_1 la quale ha contestato la sussistenza della responsabilità del conducente del furgone assicurato e l'entità del danno lamentato dall'attore, chiedendo rigettarsi le domande da questo proposte.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'assunzione della prova per interpello del convenuto e mediante l'assunzione della prova Controparte_4 testimoniale.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro deve anzitutto farsi riferimento al verbale redatto dagli operanti dei Carabinieri intervenuti in loco (prodotto dall'attore) e alle fotografie scattate dai verbalizzanti ivi contenute, le quali immortalano i veicoli rimasti fermi nella sede stradale dopo l'impatto (mentre non rilevano ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro quelle che sono le valutazioni operate ex post dagli operanti intervenuti).
In tali fotografie si nota, appunto, come il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro fosse rettilineo e privo di ostacoli alla visuale dei conducenti.
Ancora, nelle fotografie si possono osservare le introflessioni delle lamiere dei due mezzi, site nella parte frontale dell'autovettura Fiat TO condotta dall'attore e nella parte posteriore del furgone condotto dal convenuto . CP_4
Ancora, si nota come la Fiat TO sia posta sulla stessa corsia di marcia in cui era posto il furgone, pur avendo questo terminato la propria corsa nella cunetta sita al margine destro della stessa, in posizione obliqua, con la parte anteriore rivolta verso avanti, ad indicare la sua provenienza dalla corsia stessa e ad indicare che la stava percorrendo nella stessa direzione della Fiat TO, che era quella consentita, e non già contromano.
Continuando l'esame delle risultanze istruttorie, la testimone , Testimone_1 escussa all'udienza del 4.10.2023, la quale è apparsa attendibile anzitutto in quanto
4 la sua presenza è stata rilevata dai Carabinieri intervenuti (v. il verbale redatto dagli stessi, prodotto da parte attrice) e poi in quanto le sue dichiarazioni sono state sostanzialmente coincidenti con quelle da lei stessa rese nell'immediatezza dei fatti (v. ancora il detto verbale redatto dagli operanti), ha riferito di aver visto il furgone fermo al lato della corsia che stava percorrendo e che, mentre era fermo, venne tamponato da tergo dalla Fiat TO che era sopraggiunta sulla medesima corsia (così le sue dichiarazioni: “[…] Preciso che appena sono uscita dall'edificio dove vi è la sede del e in cui lavoravo, al fine di portare le bolle di CP_3 consegna al conducente del furgone, avevo davanti a me il piazzale della azienda e al di là del piazzale vedevo la strada via Salaria e su questa strada avevo scorto il furgone che era, appunto, arrivato;
stava davanti alla sede ma sull'altro lato della strada. Lo avevo visto in tale frangente fermo.
Mentre attraversavo il piazzale interno dell'impresa per andare sul varco che insiste sulla via Salaria al fine di attraversare tale strada e consegnare le bolle al conducente del furgone, è accaduto il sinistro.
ADR: il furgone stava su una corsia di emergenza a destra della propria corsia di marcia, quella che va verso Roma.
ADR: non so se il furgone sporgeva o meno dalla corsia a margine destra o se la sagoma dello stesso entrava tutto o in parte in tale corsia di emergenza perché non vi ho fatto caso nel momento iniziale in cui ho visto il furgone fermo (ovvero appena uscita dall'edificio, nel momento in cui mi accingevo ad attraversare a piedi il piazzale) e poi dopo pochi e brevi attimi vi è stato l'incidente e quando ho rivisto il furgone lo stesso ormai stava in una cunetta laterale”).
In definitiva, da quanto risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e dalle dichiarazioni dell'unica testimone che ha assistito al sinistro, la dinamica dello scontro può essere ricostruita come un tamponamento da tergo da parte della Fiat TO condotta dall'attore nei confronti di un veicolo (il furgone) che la precedeva e che era fermo o in sosta, sia pure irregolarmente (in quanto dalle foto non si evince la presenza di una piazzola o di un'area di sosta a margine della corsia, e neppure la presenza di uno spazio sufficiente per far stazionare la sagoma del mezzo integralmente al di fuori della corsia di marcia;
al contempo, dalle dichiarazioni della teste emerge che la ragione
5 della fermata o della sosta non risiedeva in ragioni di necessità o in un guasto;
tutto ciò, dunque, in violazione dell'art. 157 C.d.s.).
2.1. Non risulta invece provata la diversa dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, per cui avrebbe urtato il veicolo che lo precedeva non già quando quest'ultimo era fermo, sia pure irregolarmente, ma mentre era in movimento e in particolare mentre il furgone muoveva diagonalmente dalla parte sinistra della corsia (nella quale il conducente, sempre secondo l'attore, si sarebbe portato in un primo momento nella supposta intenzione di portarsi sull'opposto lato della strada
Salaria al fine di entrare nella sede della impresa Controparte_3
per poi cambiare idea e decidere di andare a fermarsi sul ciglio
[...] della propria corsia di marcia) verso la parte destra della stessa.
Tale diversa dinamica contrasta con quanto riferito dal testimone, la cui attendibilità è stata valutata positivamente per le ragioni dette. Inoltre essa non è dimostrata, come sostiene l'attore, dagli elementi di fatto costituiti: l'uno dalla forma e dall'ubicazione dell'introflessione della lamiera sul furgone (come si evince dalle fotografie scattate dagli operanti intervenuti); l'altro, dalla rotazione delle ruote anteriori del furgone verso destra (visibili in tale posizione nelle dette fotografie) e, infine, dall'inserimento della prima marcia nel furgone medesimo
(come riscontrato dagli operanti intervenuti e riportato nel loro verbale).
Difatti, la maggiore profondità dell'introflessione della lamiera nella porzione centrale della parte posteriore del furgone rispetto alla porzione sinistra di tale medesima parte, può indicare non solo che il furgone fosse in posizione diagonale verso destra mentre si muoveva (anomalamente) sulla propria corsia, ma anche che si fosse fermato sul lato destro della corsia (come del resto rappresentato dalla teste) in posizione non esattamente parallela alla linea laterale, ma in posizione tendente a formare una diagonale con la parte anteriore verso l'esterno della strada, sì da essere la parte centrale del proprio lato posteriore maggiormente esposta ad eventuali urti da tergo rispetto alla parte sinistra del medesimo lato, e sì da costituire il primo (e quindi più violento) punto di impatto con un eventuale veicolo tamponante. Anche la posizione diagonale da fermo al di fuori della sede stradale dopo l'urto, d'altra parte, potrebbe trovare essere spiegata come la proiezione in avanti della illustrata posizione diagonale assunta prima dell'urto.
6 Quanto alle ruote del furgone che sono state rinvenute sterzate verso destra dopo l'urto, va rilevato che in realtà risultano girate di pochi gradi rispetto all'asse del furgone e dunque non può escludersi che siano il risultato del movimento del volante da parte del conducente durante il sospingimento del mezzo. Quindi neppure tale accenno di sterzata costituisce un fatto idoneo a provare il pregresso movimento diagonale sulla corsia nel momento del tamponamento.
Infine, l'inserimento della prima marcia non esclude che il furgone potesse essersi fermato con il pedale della frizione abbassato o addirittura con il motore spento piuttosto e quindi non indica necessariamente che si trovasse in movimento al momento dell'impatto.
3. Chiarita la dinamica del sinistro, deve essere valutata la responsabilità dei conducenti.
Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito, come visto, dalla condotta di un conducente di un veicolo in circolazione (Fiat TO condotta dall'attore) che ha impattato contro altro veicolo (furgone Renault condotta dal convenuto
[...]
). CP_4
Orbene, la disciplina della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n.
7453/2001; Cass. n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni
7 possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003;
Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di quest'ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n.
1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804).
Orbene, nello specifico caso in cui il contatto tra veicoli sia avvenuto nel contesto di un tamponamento da tergo, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Su di questo, a tal punto, grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, che non abbia consentito di fermarsi in tempo utile, e dunque sia inevitabile (così Cassazione civile, sez. VI, sent. 03/02/2023, n. 3398; in ogni caso la giurisprudenza di legittimità e di merito
è univoca;
v. ancora, ad es., Cassazione civile, sez. III, 19/12/2006, ud.
05/10/2006, dep. 19/12/2006, n. 27134).
Ciò posto, nel caso di specie l'attore non ha fornito prova del fatto che l'arresto del furgone prima che egli giungesse da tergo, tamponandolo, non fosse evitabile rispettando la distanza di sicurezza. Tale distanza di sicurezza, del resto, ha proprio la funzione di consentire l'arresto del veicolo in tempo utile per evitare l'impatto
8 con i veicoli che precedono anche quando questi interrompono improvvisamente la marcia, vuoi perché a loro volta devono evitare ostacoli non previsti che si presentano sulla strada, vuoi per scelte, sia pure opinabili o addirittura irrazionali, dei loro conducenti.
Va poi precisato che non ha rilievo, di per sé, la vista avvenuta violazione da parte del conducente del furgone delle norme del Codice della Strada che vietano la fermata o la sosta in modo da intralciare il transito degli altri veicoli e in spazi non consentiti. Invero, tale violazione nel caso di specie rileva solo sul piano della illiceità amministrativa e della conseguente sanzione che gli organi deputati alla repressione delle violazioni del codice della strada possono comminare, come in effetti nel caso di specie hanno comminato (v. verbale di accertamento della violazione del C.d.s. prodotta dall'attore): di per sé non ha sostanziato, invece, quel fatto imprevedibile ed inevitabile che possa escludere la responsabilità del soggetto tamponante.
Per completezza di esame, va ora osservato che anche ove la dinamica del sinistro fosse stata quella descritta (ma non provata e anzi smentita dalle indicate risultanze istruttorie) da parte attrice, la soluzione non sarebbe mutata. Invero, anche a fronte dell'incedere del furgone in senso diagonale lungo la corsia (invece che a fronte del suo avvenuto arresto effettuato con contestuale parziale ingombro della corsia di marcia) il veicolo che lo seguiva avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto della marcia in tempo utile per evitare l'impatto con tale antistante ostacolo che (in ipotesi) si stava muovendo sulla corsia. In altri termini, anche in tal caso l'anomala condotta del conducente del furgone non sarebbe stata tale da sostanziare, di per sé, un evento imprevedibile ed inevitabile da parte del conducente del veicolo che seguiva.
4. Consegue il rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nell'ambito del rapporto processuale tra attore e come in Controparte_1 dispositivo sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 tenuto conto della elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate dalle parti nella presente controversia e tenuto conto dell'esigua attività istruttoria espletata.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra l'attore soccombente e i convenuti rimasti contumaci.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
3) nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra da Parte_1 un lato e e dall'altro. Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Rieti il 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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