Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Ludovica Dotti Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), nella persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Pico (FR), alla via Umberto, I, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv. Guido De Santis (C.F. ) e Francesco CodiceFiscale_1
Castiello (C.F. , giusta Delibera della Giunta Comunale di CodiceFiscale_2 conferimento incarico e giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, alla Via Livorno, 6- Indirizzo Telematico;
APPELLANTE
E
, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Valerio Catenacci (C.F. ) e dall'Avv. Roberto Viglietta (C.F. C.F._3
) entrambi del Foro di Cassino, ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._4
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Ambrosini, giusta delega ex art. 83, comma III, c.p.c presente in atti- Indirizzo Telematico;
APPELLATO
Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem,
v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
La sentenza è stata impugnata dal che ne ha chiesto la riforma, asserendo Parte_1 la violazione/o falsa applicazione della normativa regolante i pubblici appalti e, più segnatamente, degli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 19.04.2000, come successivamente trasfusi, con decorrenza dall'8.06.2011, nell'art. 158,159 e 160 del D.M. n. 207 del 05.10.2010 e 1227, C. 1, nonché 2697 cod. civ., e 132, n. 4, c.p.c. Il presentava, altresì, Parte_1 istanza ex art 283 c.p.c.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
In corso di causa veniva respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa veniva così rinviata all'udienza del 12.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.06.2024, ritualmente comunicata, nessuna delle parti ha depositato note scritte ed è stato quindi disposto il rinvio alla successiva udienza dell'11.09. 2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c
Anche a tale ultima udienza le parti non sono comparse.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto
2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
P.Q.M
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di contro la sentenza n. 385/2020 pubblicata il 01/06/2020 dal Tribunale di CP_1
Cassino ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma 11.09.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto