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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata con le forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2295/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 198/2023 emessa in data 15 febbraio 2023 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
, C.F.: , rappresentatyo e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Gaetano G. Mancusi
PEC ; Email_1 CP_1
E
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto PEC
t in forza di procura generale alle liti 37875 del Email_2
22/03/2024, a rogito notar di Roma;
-APPELLATO - Persona_1
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata (n. 198/2023 del 15 febbraio 2023) il Tribunale di Tivoli disattendeva la domanda di diretta all'accertamento del diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal giugno 2018, epoca in cui era- con decreto di omologa- riconosciuto il requisito sanitario, per insussistenza del requisito contributivo cd “ mobile” rappresentato da tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal tempo di sussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale rilevava precisamente che nel quinquennio 31 maggio 2013 – primo giugno
2018, i contributi accreditati a favore del ricorrente erano pari a 74 settimane, a fronte delle 156 settimane previste dalla legge, mentre i versamenti si fermavano al 16 ottobre
2014, come da estratto allegato dall' alla memoria di costituzione. Esaminava anche CP_2 la difesa della parte ricorrente, secondo cui il requisito contributivo avrebbe dovuto essere valutato al tempo della domanda amministrativa, evidenziando che in base al dettato normativo dovuto alla legge 222/1984 i due requisiti (contributivo e sanitario) devono coesistere e che la CTU ha accertato che alla data di tale domanda lo status d'invalidità rilevante non era presente. Ha richiamato a sostegno di tale scelta sia la Corte costituzionale n. 355 del 1989, che le decisioni della Cassazione n. 2003, n. 4674, Cass.
26094 /2017, riproducendo un ampio stralcio della motivazione di quest'ultima decisione.
Con l'appello- depositato il 10 settembre 2023- insiste nell'assunto secondo Parte_1 cui allorché la decorrenza della prestazione viene posticipata per insorgenza successiva del requisito sanitario, il requisito contributivo è richiesto solo al momento della domanda e che ciò sarebbe stato affermato dalla Cassazione n. 7626/87.
Depositando memorie l'11 settembre 2023 ed il 5 ottobre 2023, evidenzia di avere inoltrato il ricorso per il deposito telematico il 28 luglio 2023 ricevendo le mail di accettazione e consegna alle ore 17.46, che successivamente alle 18.37 perveniva notifica di eccezione (ricorso non elaborato correttamente e scartato) con il dettaglio di eccezione mittente non autorizzato al processo telematico, come da copie pec allegate.
Assume di avere inoltrato nuovamente il ricorso lo stesso giorno ricevendo le pec di accettazione e consegna alle ore 22.08 (1296-1772). Alle ore 1.51 sarebbe pervenuta la medesima pec di notifica di eccezione ricorso non elaborato correttamente dal sistema e scartato con il dettaglio: mittente non autorizzato dal processo telematico. Evidenzia che la pec in questione sarebbe stata erronea per avere il difensore provveduto a depositare altri atti, ma non veniva notata decorrendo così il termine per l'appello, che era poi depositato solo il 10 settembre 2023, ha chiesto pertanto la rimessione in termini.
L' nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Pag. 2 di 8 La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere trattata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza. Con le note scritte l'appellante ha chiesto in via principale fissarsi udienza di discussione orale ed, in via subordinata, riportandosi ai propri scritti (nei quali la questione della rimessione in termini era già stata affrontata nelle memorie dell'11 settembre 2023 e del 10 dicembre 2023) ha chiesto di tenersi conto della dichiarazione compiuta ai fini dall'esonero delle spese.
La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
Ed infatti, l'errore fatale E0401 che esprime l'impossibilità di caricare l'atto nel fascicolo telematico, ed impedisce al cancelliere l'accettazione del deposito, consente la rimessione in termini (escludendo la produzione di effetti invalidanti), solo quando vi sia stato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della rinnovazione del deposito entro il tempo ragionevolmente necessario per svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (cfr. Cass., n. 1348/2024; Cass. 238/2023,
n. 238).
Per giustificare la rimessione in termini è infatti necessario che sussistano entrambe le condizioni costituite, da un lato, dalla non imputabilità dell'esito negativo del primo invio telematico e, dall'altro, dalla tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall'immediata ripetizione dell'invio telematico degli atti, una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.
Per “immediatezza della reazione”, si intende la tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante, la prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Sezioni Unite n. 4135/2019, v. Cass. n. 21304 del 2019 e Cass. n.
22342 del 2021).
Si è detto (vedasi Cass. ord. n. 26617 del 2025) che “la ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non
Pag. 3 di 8 sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti (da ultimo, Cass. n. 14348 del 2025). L'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (così Cass. n. 21282 del 2024). Sovente viene ribadito che unicamente rileva la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. n. 9114 del 2012; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 2473 del 2023).
Tuttavia, quello dell'immediata reazione è un concetto temporalmente relazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa
(Cass. n. 23561 del 2011; Cass. n. 19290 del 2016; Cass. n. 6102 del 2019; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 1102 del 2023; Cass. n. 11029 del 2023; Cass.
n. 4034 del 2025). Il referente temporale al quale ancorare la valutazione circa la tempestività dell'istanza è sganciato dai termini e dalle scansioni processuali, identificandosi invece con il parametro del “termine ragionevolmente contenuto”. Tale parametro, caratterizzato da duttilità ed elasticità, veicola inevitabilmente un apprezzamento di merito, che il giudice al quale viene rivolta l'istanza deve compiere valorizzando le peculiarità del caso concreto (in termini Cass. n. 14348/2025 già citata;
analogamente compete al giudice del merito l'accertamento che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, v. Cass.
Sez. un. n. 6431 del 2025).
È noto che il meccanismo di deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica all'esito della quale il depositante deve ricevere quattro messaggi di posta elettronica certificata: I) il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta “RAC”); II) il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta “RdAC”); III) il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema
Pag. 4 di 8 informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d. “terza PEC”); IV) il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. “quarta PEC”).
Nel caso il procedimento si fermava alla terza pec per il verificarsi dell'errore di cui si è detto.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (v. Cass. n. 15801/2025), ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. un., 22834 del 2022; Cass. n.
12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè̀ quella dell'“esito controlli automatici deposito” e quella di “accettazione deposito” (cd. “terza e quarta p.e.c.”); “lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motivazione).
Il principio ha trovato l'avallo delle Sezioni unite, secondo cui, “in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione
Pag. 5 di 8 da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art.196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. Sez. un. n. 28403 del 2023; conf. Cass. n. 11706 del 2024; Cass. n. 33258 del 2024; Cass. n. 69 del 2025).
Ove la parte sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto, la Suprema
Corte ha previsto due possibili rimedi. Il primo consiste nella “ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito” (in termini, Cass. n. 16552 del 2024); la rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (cfr. Cass. n. 2972 del 2024;
Cass. n. 1348 del 2024; Cass. n. 28176 del 2023; Cass. n. 6743 del 2021; Cass. n. 17328 del 2019).
La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. n. 29357 del 2022; Cass. n. 238 del 2023; Cass.
n. 32296 del 2023). Ovvero sia l'esistenza di un fatto ostativo che ha impedito il deposito e che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte, sia l'immediatezza della reazione, quale tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in sé rilevante, comportamento da tenersi in un tempo “ragionevolmente contenuto”. Così è stato di recente ribadito che: “In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. n.
6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini
(Cass. n. 1348/2024)” (così Cass. n. 15801 del 2025).
Nel caso in esame, nonostante il termine utile per il deposito dell'appello rispetto alla sentenza depositata il 15 febbraio 2023 scadesse il 15 agosto 2023 restando, rispetto alla data in cui perveniva la terza pec, il 28 luglio 2023 alle ore 18.37, ancora 17 giorni utili per
Pag. 6 di 8 rinnovare il deposito tempestivamente, agli atti vi è prova solo della prima notifica eseguita il 28 luglio 2023 ore 17.46 con esito negativo della terza pec pervenuta, come già detto, alle 18.37.
Infatti, non vi è neppure dimostrazione di un successivo tentativo di riattivazione del processo notificatorio, asserito dall'appellante come avvenuto lo stesso giorno e che avrebbe avuto lo stesso esito del primo.
E dunque non vi è prova di alcuna tempestiva e valida riattivazione del processo notificatorio e l'istanza di rimessione in termini è stata formulata – la prima- solo l'undici settembre 2023, collocandosi anche oltre il termine ragionevole di venti giorni dal momento in cui l'appellante ha appreso dell'esito sfavorevole del deposito.
Ne deriva che il mancato rispetto del termine previsto per il deposito dell'appello, non è dipeso da causa non imputabile al ricorrente (l'errore fatale), ma dalla sua inerzia nel riattivare la procedura notificatoria.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 10 Parte_1 settembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 198/2023 emessa il 15 febbraio 2023 dal
Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art. 152 disp. att. cpc.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Pag. 7 di 8 Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata con le forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2295/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 198/2023 emessa in data 15 febbraio 2023 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
, C.F.: , rappresentatyo e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Gaetano G. Mancusi
PEC ; Email_1 CP_1
E
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto PEC
t in forza di procura generale alle liti 37875 del Email_2
22/03/2024, a rogito notar di Roma;
-APPELLATO - Persona_1
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata (n. 198/2023 del 15 febbraio 2023) il Tribunale di Tivoli disattendeva la domanda di diretta all'accertamento del diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal giugno 2018, epoca in cui era- con decreto di omologa- riconosciuto il requisito sanitario, per insussistenza del requisito contributivo cd “ mobile” rappresentato da tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal tempo di sussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale rilevava precisamente che nel quinquennio 31 maggio 2013 – primo giugno
2018, i contributi accreditati a favore del ricorrente erano pari a 74 settimane, a fronte delle 156 settimane previste dalla legge, mentre i versamenti si fermavano al 16 ottobre
2014, come da estratto allegato dall' alla memoria di costituzione. Esaminava anche CP_2 la difesa della parte ricorrente, secondo cui il requisito contributivo avrebbe dovuto essere valutato al tempo della domanda amministrativa, evidenziando che in base al dettato normativo dovuto alla legge 222/1984 i due requisiti (contributivo e sanitario) devono coesistere e che la CTU ha accertato che alla data di tale domanda lo status d'invalidità rilevante non era presente. Ha richiamato a sostegno di tale scelta sia la Corte costituzionale n. 355 del 1989, che le decisioni della Cassazione n. 2003, n. 4674, Cass.
26094 /2017, riproducendo un ampio stralcio della motivazione di quest'ultima decisione.
Con l'appello- depositato il 10 settembre 2023- insiste nell'assunto secondo Parte_1 cui allorché la decorrenza della prestazione viene posticipata per insorgenza successiva del requisito sanitario, il requisito contributivo è richiesto solo al momento della domanda e che ciò sarebbe stato affermato dalla Cassazione n. 7626/87.
Depositando memorie l'11 settembre 2023 ed il 5 ottobre 2023, evidenzia di avere inoltrato il ricorso per il deposito telematico il 28 luglio 2023 ricevendo le mail di accettazione e consegna alle ore 17.46, che successivamente alle 18.37 perveniva notifica di eccezione (ricorso non elaborato correttamente e scartato) con il dettaglio di eccezione mittente non autorizzato al processo telematico, come da copie pec allegate.
Assume di avere inoltrato nuovamente il ricorso lo stesso giorno ricevendo le pec di accettazione e consegna alle ore 22.08 (1296-1772). Alle ore 1.51 sarebbe pervenuta la medesima pec di notifica di eccezione ricorso non elaborato correttamente dal sistema e scartato con il dettaglio: mittente non autorizzato dal processo telematico. Evidenzia che la pec in questione sarebbe stata erronea per avere il difensore provveduto a depositare altri atti, ma non veniva notata decorrendo così il termine per l'appello, che era poi depositato solo il 10 settembre 2023, ha chiesto pertanto la rimessione in termini.
L' nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Pag. 2 di 8 La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere trattata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note scritte nel termine assegnato è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza. Con le note scritte l'appellante ha chiesto in via principale fissarsi udienza di discussione orale ed, in via subordinata, riportandosi ai propri scritti (nei quali la questione della rimessione in termini era già stata affrontata nelle memorie dell'11 settembre 2023 e del 10 dicembre 2023) ha chiesto di tenersi conto della dichiarazione compiuta ai fini dall'esonero delle spese.
La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
Ed infatti, l'errore fatale E0401 che esprime l'impossibilità di caricare l'atto nel fascicolo telematico, ed impedisce al cancelliere l'accettazione del deposito, consente la rimessione in termini (escludendo la produzione di effetti invalidanti), solo quando vi sia stato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della rinnovazione del deposito entro il tempo ragionevolmente necessario per svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (cfr. Cass., n. 1348/2024; Cass. 238/2023,
n. 238).
Per giustificare la rimessione in termini è infatti necessario che sussistano entrambe le condizioni costituite, da un lato, dalla non imputabilità dell'esito negativo del primo invio telematico e, dall'altro, dalla tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall'immediata ripetizione dell'invio telematico degli atti, una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.
Per “immediatezza della reazione”, si intende la tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante, la prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Sezioni Unite n. 4135/2019, v. Cass. n. 21304 del 2019 e Cass. n.
22342 del 2021).
Si è detto (vedasi Cass. ord. n. 26617 del 2025) che “la ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non
Pag. 3 di 8 sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti (da ultimo, Cass. n. 14348 del 2025). L'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (così Cass. n. 21282 del 2024). Sovente viene ribadito che unicamente rileva la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. n. 9114 del 2012; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 2473 del 2023).
Tuttavia, quello dell'immediata reazione è un concetto temporalmente relazionale, che si lega al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa
(Cass. n. 23561 del 2011; Cass. n. 19290 del 2016; Cass. n. 6102 del 2019; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 1102 del 2023; Cass. n. 11029 del 2023; Cass.
n. 4034 del 2025). Il referente temporale al quale ancorare la valutazione circa la tempestività dell'istanza è sganciato dai termini e dalle scansioni processuali, identificandosi invece con il parametro del “termine ragionevolmente contenuto”. Tale parametro, caratterizzato da duttilità ed elasticità, veicola inevitabilmente un apprezzamento di merito, che il giudice al quale viene rivolta l'istanza deve compiere valorizzando le peculiarità del caso concreto (in termini Cass. n. 14348/2025 già citata;
analogamente compete al giudice del merito l'accertamento che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, v. Cass.
Sez. un. n. 6431 del 2025).
È noto che il meccanismo di deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica all'esito della quale il depositante deve ricevere quattro messaggi di posta elettronica certificata: I) il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta “RAC”); II) il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta “RdAC”); III) il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema
Pag. 4 di 8 informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d. “terza PEC”); IV) il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. “quarta PEC”).
Nel caso il procedimento si fermava alla terza pec per il verificarsi dell'errore di cui si è detto.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (v. Cass. n. 15801/2025), ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. un., 22834 del 2022; Cass. n.
12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè̀ quella dell'“esito controlli automatici deposito” e quella di “accettazione deposito” (cd. “terza e quarta p.e.c.”); “lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motivazione).
Il principio ha trovato l'avallo delle Sezioni unite, secondo cui, “in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione
Pag. 5 di 8 da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art.196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. Sez. un. n. 28403 del 2023; conf. Cass. n. 11706 del 2024; Cass. n. 33258 del 2024; Cass. n. 69 del 2025).
Ove la parte sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto, la Suprema
Corte ha previsto due possibili rimedi. Il primo consiste nella “ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito” (in termini, Cass. n. 16552 del 2024); la rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (cfr. Cass. n. 2972 del 2024;
Cass. n. 1348 del 2024; Cass. n. 28176 del 2023; Cass. n. 6743 del 2021; Cass. n. 17328 del 2019).
La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. n. 29357 del 2022; Cass. n. 238 del 2023; Cass.
n. 32296 del 2023). Ovvero sia l'esistenza di un fatto ostativo che ha impedito il deposito e che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte, sia l'immediatezza della reazione, quale tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in sé rilevante, comportamento da tenersi in un tempo “ragionevolmente contenuto”. Così è stato di recente ribadito che: “In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. n.
6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini
(Cass. n. 1348/2024)” (così Cass. n. 15801 del 2025).
Nel caso in esame, nonostante il termine utile per il deposito dell'appello rispetto alla sentenza depositata il 15 febbraio 2023 scadesse il 15 agosto 2023 restando, rispetto alla data in cui perveniva la terza pec, il 28 luglio 2023 alle ore 18.37, ancora 17 giorni utili per
Pag. 6 di 8 rinnovare il deposito tempestivamente, agli atti vi è prova solo della prima notifica eseguita il 28 luglio 2023 ore 17.46 con esito negativo della terza pec pervenuta, come già detto, alle 18.37.
Infatti, non vi è neppure dimostrazione di un successivo tentativo di riattivazione del processo notificatorio, asserito dall'appellante come avvenuto lo stesso giorno e che avrebbe avuto lo stesso esito del primo.
E dunque non vi è prova di alcuna tempestiva e valida riattivazione del processo notificatorio e l'istanza di rimessione in termini è stata formulata – la prima- solo l'undici settembre 2023, collocandosi anche oltre il termine ragionevole di venti giorni dal momento in cui l'appellante ha appreso dell'esito sfavorevole del deposito.
Ne deriva che il mancato rispetto del termine previsto per il deposito dell'appello, non è dipeso da causa non imputabile al ricorrente (l'errore fatale), ma dalla sua inerzia nel riattivare la procedura notificatoria.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a disporre sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 10 Parte_1 settembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 198/2023 emessa il 15 febbraio 2023 dal
Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art. 152 disp. att. cpc.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Pag. 7 di 8 Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
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