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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 11137 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Piernicola De Paola ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_1
con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli ----- CP_2
appellato
E
in persona del Direttore Generale e Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ombretta Alitto ---- appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… - annullare/riformare la sentenza n. 372/2022 del 09.11.2022, pubblicata
in pari data, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Paola – Sezione Lavoro – a definizione
del giudizio n. 552/2017 R.G., e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Ente Impositore riportati dalle cartelle di pagamento n. 03420010055289978000, n.
034200200071899149000, n. 03420030006088702000 e n. 03420040016294421000, e, quindi,
annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata
limitatamente ai detti titoli;
EMETTERE ogni altro provvedimento del caso;
CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di Giudizio da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario>>;
Per l'appellato CP_1
impugnata e condanna dell'appellante all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è
giudizio ed al pagamento degli importi per cui è causa maggiorati degli accessori di legge,
disponendo sulle spese come per legge.
Gradatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – dell'appello
CP_ proposto, vorrà la Corte adita tendere indenne l' da ogni onere di soccombenza>>;
Per l'appellata : <<… - confermare la sentenza n. 372/2022 emessa il 09/11/2022 dal CP_4
Tribunale di Paola Sez. Lavoro e Previdenza, pubblicata in pari data, resa a definizione del
giudizio contrassegnato al n. 552/2017 RGL.
- rigettare in toto l'appello proposto dal la signora perché infondato in fatto ed in diritto Pt_1
per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, adito da ha dichiarato tempestiva Parte_1
l'opposizione ad intimazione di pagamento (n° 034 2016 9008431 95 000) ma fondata solo parzialmente (limitatamente alla cartella n° 034 2001 00552899 78 000) l'eccezione di prescrizione riguardante tutte le cartelle sottese dall'intimazione di pagamento, giudicando,
quindi, come dovuti, i crediti portati dalle cartelle nn. 034 2002 00071891 49 000, 034 2003
00060887 02 000 e 034 2004 00162944 21 000, delle quali è stata verificata la regolarità della notifica.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione sopravvenuta, sollevata dalla parte per essere intercorso un tempo superiore ai 5 anni tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica dell'intimazione, ha rilevato, rigettandola, che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito
ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed
autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni
attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono
essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione
predetta”, mutuando tale principio dalla giurisprudenza della Cassazione.
2. Il contribuente ha appellato parzialmente la sentenza, sostenendo, che il tribunale avrebbe errato: a) nell'avere ritenuto non più proponibile l'eccezione di prescrizione, disattendendo di qualificare la sua domanda come opposizione all'esecuzione;
b) nell'avere omesso di valorizzare la sopravvenuta prescrizione intercorsa tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica dell'intimazione di pagamento.
3. L' e l' si sono costituiti anche nel grado, resistendo. CP_1 CP_4
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
5. L'appello è fondato.
6. Quanto alla qualificazione dell'azione introdotta dal contribuente, è corretto ritenere che l'opposizione all'intimazione di pagamento, vertente sul tema della prescrizione del credito sottostante, soggiace alla disciplina dell'art. 615 c.p.c. e non deve rispettare i termini più ridotti di cui all'art. 24 del D.
Lgs. 46/99, che competono alle eccezioni di merito della pretesa contributiva.
In tal senso depone pacifica giurisprudenza, che ha stabilito che
ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. è l'azione volta a far valere
l'inesigibilità del debito contributivo per intervenuta prescrizione, quando la prescrizione del
debito sia maturata dopo la formazione e notifica del titolo. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione
quinquennale del debito contributivo)>> (Cassazione civile SS.UU. 17/11/2016, n. 23397).
Sicché, corretta e tempestiva deve intendersi la doglianza manifestata, al riguardo, tanto in primo, quanto in secondo grado, dalla Sig.ra . Pt_1
7. Quanto all'eccepita prescrizione sopravvenuta, giova evidenziare che le tre cartelle ritenute efficaci dal Tribunale sono state notificate, rispettivamente, il 29/4/2002, il
4/3/2003 ed il 16/7/2004.
Tali cartelle, come è noto, non possono essere equiparate, secondo quanto più volte precisato dalla Suprema Corte, a titoli giudiziari definitivi, avendo, le stesse, natura di atto amministrativo.
8. Sicché, ad esse non poteva essere applicato quanto disposto, per i titoli giudiziari, dall'art. 2953 c.c., in quanto prive dell'attitudine ad acquistare l'efficacia di giudicato.
9. Poiché l'atto successivo, ossìa l'intimazione di pagamento avversata nel presente giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione, è stata notificata all'interessato, come risulta dall'incarto processuale, dopo cinque anni dalla notifica delle cartelle anzidette
(precisamente in data 10/4/2017), è certo che il diritto di credito da esse portato ha subito gli effetti della corrispondente prescrizione.
10. L'appello va, pertanto, accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
in data 14 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
372/2022, resa in data 9 novembre 2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle recanti nn. 034 2002 00071891 49 000, 034 2003
00060887 02 000 e 034 2004 00162944 21 000;
2. Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in CP_1 CP_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidandole in € 2.700,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in CP_1 CP_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidandole in € 3.000,00,
oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 3
ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 11137 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Piernicola De Paola ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_1
con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli ----- CP_2
appellato
E
in persona del Direttore Generale e Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ombretta Alitto ---- appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… - annullare/riformare la sentenza n. 372/2022 del 09.11.2022, pubblicata
in pari data, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Paola – Sezione Lavoro – a definizione
del giudizio n. 552/2017 R.G., e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Ente Impositore riportati dalle cartelle di pagamento n. 03420010055289978000, n.
034200200071899149000, n. 03420030006088702000 e n. 03420040016294421000, e, quindi,
annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata
limitatamente ai detti titoli;
EMETTERE ogni altro provvedimento del caso;
CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di Giudizio da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario>>;
Per l'appellato CP_1
impugnata e condanna dell'appellante all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è
giudizio ed al pagamento degli importi per cui è causa maggiorati degli accessori di legge,
disponendo sulle spese come per legge.
Gradatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – dell'appello
CP_ proposto, vorrà la Corte adita tendere indenne l' da ogni onere di soccombenza>>;
Per l'appellata : <<… - confermare la sentenza n. 372/2022 emessa il 09/11/2022 dal CP_4
Tribunale di Paola Sez. Lavoro e Previdenza, pubblicata in pari data, resa a definizione del
giudizio contrassegnato al n. 552/2017 RGL.
- rigettare in toto l'appello proposto dal la signora perché infondato in fatto ed in diritto Pt_1
per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, adito da ha dichiarato tempestiva Parte_1
l'opposizione ad intimazione di pagamento (n° 034 2016 9008431 95 000) ma fondata solo parzialmente (limitatamente alla cartella n° 034 2001 00552899 78 000) l'eccezione di prescrizione riguardante tutte le cartelle sottese dall'intimazione di pagamento, giudicando,
quindi, come dovuti, i crediti portati dalle cartelle nn. 034 2002 00071891 49 000, 034 2003
00060887 02 000 e 034 2004 00162944 21 000, delle quali è stata verificata la regolarità della notifica.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione sopravvenuta, sollevata dalla parte per essere intercorso un tempo superiore ai 5 anni tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica dell'intimazione, ha rilevato, rigettandola, che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito
ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed
autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni
attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono
essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione
predetta”, mutuando tale principio dalla giurisprudenza della Cassazione.
2. Il contribuente ha appellato parzialmente la sentenza, sostenendo, che il tribunale avrebbe errato: a) nell'avere ritenuto non più proponibile l'eccezione di prescrizione, disattendendo di qualificare la sua domanda come opposizione all'esecuzione;
b) nell'avere omesso di valorizzare la sopravvenuta prescrizione intercorsa tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica dell'intimazione di pagamento.
3. L' e l' si sono costituiti anche nel grado, resistendo. CP_1 CP_4
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
5. L'appello è fondato.
6. Quanto alla qualificazione dell'azione introdotta dal contribuente, è corretto ritenere che l'opposizione all'intimazione di pagamento, vertente sul tema della prescrizione del credito sottostante, soggiace alla disciplina dell'art. 615 c.p.c. e non deve rispettare i termini più ridotti di cui all'art. 24 del D.
Lgs. 46/99, che competono alle eccezioni di merito della pretesa contributiva.
In tal senso depone pacifica giurisprudenza, che ha stabilito che
ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. è l'azione volta a far valere
l'inesigibilità del debito contributivo per intervenuta prescrizione, quando la prescrizione del
debito sia maturata dopo la formazione e notifica del titolo. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione
quinquennale del debito contributivo)>> (Cassazione civile SS.UU. 17/11/2016, n. 23397).
Sicché, corretta e tempestiva deve intendersi la doglianza manifestata, al riguardo, tanto in primo, quanto in secondo grado, dalla Sig.ra . Pt_1
7. Quanto all'eccepita prescrizione sopravvenuta, giova evidenziare che le tre cartelle ritenute efficaci dal Tribunale sono state notificate, rispettivamente, il 29/4/2002, il
4/3/2003 ed il 16/7/2004.
Tali cartelle, come è noto, non possono essere equiparate, secondo quanto più volte precisato dalla Suprema Corte, a titoli giudiziari definitivi, avendo, le stesse, natura di atto amministrativo.
8. Sicché, ad esse non poteva essere applicato quanto disposto, per i titoli giudiziari, dall'art. 2953 c.c., in quanto prive dell'attitudine ad acquistare l'efficacia di giudicato.
9. Poiché l'atto successivo, ossìa l'intimazione di pagamento avversata nel presente giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione, è stata notificata all'interessato, come risulta dall'incarto processuale, dopo cinque anni dalla notifica delle cartelle anzidette
(precisamente in data 10/4/2017), è certo che il diritto di credito da esse portato ha subito gli effetti della corrispondente prescrizione.
10. L'appello va, pertanto, accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
in data 14 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
372/2022, resa in data 9 novembre 2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle recanti nn. 034 2002 00071891 49 000, 034 2003
00060887 02 000 e 034 2004 00162944 21 000;
2. Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in CP_1 CP_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidandole in € 2.700,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in CP_1 CP_4
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidandole in € 3.000,00,
oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 3
ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale