Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1027/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16 gennaio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1027/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Terme (CZ), ivi residente alla Via dei Mille ed ivi elettivamente domiciliato alla Via G. Marconi n.
75 presso lo studio dell'Avvocato Elisa Iannelli C.F. del Foro di Lamezia C.F._2
Terme, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto
Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in CP_1
Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Pirillo, presso il cui studio sito in Amantea (CS) alla Via Dogana, n. 258/B elettivamente domicilia, come da procura in atti
- OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219002593562/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020150001089089000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.09.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219002593562/000, notificata il 24.01.2022 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come familiare, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020150001089089000.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti opposti, la mancata notifica dell'avviso di addebito riportato nell'intimazione impugnata nonché la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Concludeva chiedendo volersi dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli atti impugnati nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive opposte per decorso del termine quinquennale, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 27.04.2023, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, rilevando, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
3. In data 28.04.2023 si costituiva l' rilevando, innanzitutto, il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione anche alla luce dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. n. 183/2020;
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 24.01.2022, per cui il ricorso, depositato in data
21.09.2022, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
7. Passando alla notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata bisogna, pertanto, valutare se dello stesso sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica. In particolare, l'avviso di addebito n. 33020150001089089000, relativo a contributi IVS relativi all'anno 2014, risulta essere stato regolarmente notificato in data 27.10.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come fratello del destinatario Parte_1
[...]
Sul punto, alla luce della regolare notifica dell'avviso di addebito e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale antecedenti alla notifica dell'atto opposto, resta da valutare la sussistenza della prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'intimazione di pagamento: essendo la notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data
27.10.2015, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 24.01.2022, il termine quinquennale di prescrizione era già maturato.
A ben vedere, però, come correttamente rilevato dall' in sede di costituzione, al caso di CP_4 specie risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in forza del quale “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 27.10.2015 era destinato a scadere il 27.10.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Alla luce della suddetta sospensione, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219002593562/000 avvenuta in data 24.01.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 21.04.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente deve essere rigettata.
8. Solo per completezza, si rileva che l'eccezione formulata da parte ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza depositate il 10.5.2023 e relativa alla mancata produzione della cd “Can”
(comunicazione avvenuta notifica), è inammissibile, in quanto, riferita alla intimazione n.
03020199005253404000, non oggetto del presente giudizio.
9. Giova, infine, evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 24.01.2022, per cui il ricorso, depositato in data 21.09.2022,) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientrano la lamentata carenza e/o omessa motivazione del provvedimento nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
In ogni caso, per completezza di motivazione, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R.
n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo. Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile, in quanto tardivo, va considerato anche infondato.
10.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente, avuto riguardo al valore della controversia, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che quantifica in €886,00, Parte_1
CP_ oltre accessori se dovuti, da liquidarsi in favore di ciascuna delle parti resistenti e
[...]
. Controparte_3
Lamezia Terme, 19.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara