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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n.4714/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PALMA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno- pensione
A seguito dell'udienza del 26.11.2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.750,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Palma Paolo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/03/2025, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sola sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza (75%) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025
La Giudice del Lavoro
SA UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n.4714/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PALMA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno- pensione
A seguito dell'udienza del 26.11.2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.750,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Palma Paolo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/03/2025, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sola sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza (75%) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025
La Giudice del Lavoro
SA UN