Articolo 37 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 36Articolo 38
Versione
2 maggio 1963
Art. 37.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dello esercizio finanziario 1951-52
(articolo 33)......................... L. 2.043.714.465 -
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 35) L. 1.331.380.612 -
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L 3.375.095.077 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963