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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
L'avv. , quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Pt_1 CP_2 con decreto emesso dal G.I.P. in data 16/18.11.2022, in riferimento al procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r. a carico del per il reato di furto aggravato, ha proposto opposizione avverso il decreto del CP_2 27.2.2024 con il quale il G.I.P. ha rigettato l'istanza di liquidazione di compenso depositata dal difensore dell'indagato con la seguente motivazione: “v. preso atto che nel corso delle indagini preliminari non vi è stato alcun intervento da parte del GIP, per cui l'attività difensiva sarà “valutata” dal Giudice per il dibattimento, rigetta”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha richiamato le norme di cui agli artt. 83 co. 2 e 105 d.p.r. 115/02, nonché la precedente prassi dello stesso ufficio G.I.P. di questo Tribunale favorevole all'accoglimento di analoghe istanze di liquidazione di compenso depositata dallo stesso difensore in altri procedimenti penali.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
Orbene, va osservato che, a norma dell'art. 83 co. 2 d.p.r. 115/02, la liquidazione del compenso in favore del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato “è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”. Inoltre, a norma dell'art. 105 del citato d.p.r. “Il giudice per le indagini
pagina 1 di 2 preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata”.
Ora, nel caso di specie il è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal CP_2 G.I.P. in data 16/18.11.2022, in riferimento al procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r.
A seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c., il difensore di fiducia del l'avv. CP_2 [...]
, ha chiesto l'interrogatorio dell'indagato, poi espletato dai Carabinieri di San Nicandro Garganico Pt_1 in data 19.5.2023 con la partecipazione dello stesso difensore (cfr. richiesta e verbale di interrogatorio in atti).
Esaurita la fase delle indagini preliminari, l'avv. ha dunque chiesto la liquidazione del Pt_1 compenso per l'attività professionale espletata nella stessa fase, con particolare riguardo alla richiesta ed all'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato.
Si tratta di un'istanza conforme alla previsione di cui all'art. 83 co. 2 d.p.r. 115/02, depositata al termine della fase delle indagini preliminari e riferita all'attività professionale svolta nella stessa fase, rispetto alla quale competente a provvedere è il G.I.P. ai sensi dell'art. 105 d.p.r. citato.
Il compenso può essere liquidato in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 per le sole fasi di studio ed istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, esauritasi nella partecipazione all'interrogatorio del 19.5.2023, nel corso del quale peraltro l'indagato non ha fornito elementi di fatto nuovi utili per le indagini o per la successiva fase processuale.
Pertanto, in applicazione di detti parametri, il compenso può essere determinato nella misura complessiva di euro 946,00, che deve essere ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/02, così per un importo finale di euro 630,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv.
, quale difensore di nel procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r., la Parte_1 CP_2 somma di euro 630,00 a titolo di compenso professionale per l'attività di difesa espletata nella fase delle indagini preliminari, già ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/02, e ne dispone il pagamento a carico dello Stato;
condanna la parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 132,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
L'avv. , quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Pt_1 CP_2 con decreto emesso dal G.I.P. in data 16/18.11.2022, in riferimento al procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r. a carico del per il reato di furto aggravato, ha proposto opposizione avverso il decreto del CP_2 27.2.2024 con il quale il G.I.P. ha rigettato l'istanza di liquidazione di compenso depositata dal difensore dell'indagato con la seguente motivazione: “v. preso atto che nel corso delle indagini preliminari non vi è stato alcun intervento da parte del GIP, per cui l'attività difensiva sarà “valutata” dal Giudice per il dibattimento, rigetta”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha richiamato le norme di cui agli artt. 83 co. 2 e 105 d.p.r. 115/02, nonché la precedente prassi dello stesso ufficio G.I.P. di questo Tribunale favorevole all'accoglimento di analoghe istanze di liquidazione di compenso depositata dallo stesso difensore in altri procedimenti penali.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
Orbene, va osservato che, a norma dell'art. 83 co. 2 d.p.r. 115/02, la liquidazione del compenso in favore del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato “è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”. Inoltre, a norma dell'art. 105 del citato d.p.r. “Il giudice per le indagini
pagina 1 di 2 preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata”.
Ora, nel caso di specie il è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal CP_2 G.I.P. in data 16/18.11.2022, in riferimento al procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r.
A seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c., il difensore di fiducia del l'avv. CP_2 [...]
, ha chiesto l'interrogatorio dell'indagato, poi espletato dai Carabinieri di San Nicandro Garganico Pt_1 in data 19.5.2023 con la partecipazione dello stesso difensore (cfr. richiesta e verbale di interrogatorio in atti).
Esaurita la fase delle indagini preliminari, l'avv. ha dunque chiesto la liquidazione del Pt_1 compenso per l'attività professionale espletata nella stessa fase, con particolare riguardo alla richiesta ed all'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato.
Si tratta di un'istanza conforme alla previsione di cui all'art. 83 co. 2 d.p.r. 115/02, depositata al termine della fase delle indagini preliminari e riferita all'attività professionale svolta nella stessa fase, rispetto alla quale competente a provvedere è il G.I.P. ai sensi dell'art. 105 d.p.r. citato.
Il compenso può essere liquidato in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 per le sole fasi di studio ed istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, esauritasi nella partecipazione all'interrogatorio del 19.5.2023, nel corso del quale peraltro l'indagato non ha fornito elementi di fatto nuovi utili per le indagini o per la successiva fase processuale.
Pertanto, in applicazione di detti parametri, il compenso può essere determinato nella misura complessiva di euro 946,00, che deve essere ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/02, così per un importo finale di euro 630,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22 limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv.
, quale difensore di nel procedimento penale n. 7427/22 r.g.n.r., la Parte_1 CP_2 somma di euro 630,00 a titolo di compenso professionale per l'attività di difesa espletata nella fase delle indagini preliminari, già ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/02, e ne dispone il pagamento a carico dello Stato;
condanna la parte resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 132,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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