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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 236/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 - 2051
c.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Monica Solimeno, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Castellammare di Stabia alla via G. Cosenza n.305
ATTORE
E
, in persona del Dirigente dell'avvocatura Controparte_1
Comunale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Municipali M. Antonella Verde e Giuseppina
Moccia in virtù di procura, come da determina di conferimento incarico, apposta su foglio separato, da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un Controparte_1
incidente verificatosi il giorno 22 febbraio 2021 in Castellammare di Stabia alle ore 8,30 allorquando si trovava a percorrere a bordo del proprio monopattino la via G. Cosenza, con direzione di marcia Castellammare di Stabia centro – Viale Europa, nelle vicinanze della rosticceria
“Mr Cocco Bill” sita in via Cosenza n.195. Deduceva che, a causa di un dissesto del manto stradale, ivi presente, non visibile, né segnalata,
l'istante cadeva al suolo.
Allegava di aver subito lesioni personali.
Nel costituirsi in giudizio il nel merito contestava la nullità Controparte_1
della domanda, la fondatezza della domanda giudiziale perché mancante di tutti i presupposti di diritto utili all'accoglimento della stessa, ex artt. 2043 e 2051 c.c., e chiedendone il rigetto.
Si instaurava il contradditorio.
La prova testimoniale richiesta dall'attore, non veniva ammessa in quanto in parte inammissibile poiché contenente valutazioni ed in parte irrilevante.
La causa veniva quindi rinviata per conclusioni all'udienza del 6.3.25 tenutasi a trattazione scritta ed assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
2. Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per carenza di prova sui fatti costitutivi della responsabilità invocata, il cui onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'attore.
In particolare, manca qualsivoglia prova sul fatto storico dedotto in giudizio, sulla dinamica del suo accadimento, sulle circostanze di tempo e luogo in cui si sarebbe verificato e sulla riconducibilità eziologica allo stesso delle lesioni lamentate da parte attrice.
La prova testimoniale richiesta dall'attore non veniva ammessa in quanto inammissibile, infatti le circostanze dedotte nei capitoli di prova, con indicazione di un unico testimone, sono state considerate irrilevanti e contenute valutazioni.
La sola documentazione medica prodotta non consente di riconoscere alcuna certezza né in ordine all'accadimento del sinistro stradale posto alla base della domanda attorea, né al nesso causale tra lo stesso e le lamentate lesioni.
Né, infine, va sottaciuto che nell'atto introduttivo e nelle fotografie allegate non è stata indicata l'esatta buca dove è accaduto del sinistro.
Inoltre il fatto che l'evento si sia verificato, di mattina con condizioni metereologiche favorevoli, e dunque, in una condizione di piena visibilità, induce ad escludere, conformemente a quanto stabilito da ampia ed unanime giurisprudenza di merito, che il danneggiato non possa non aver avuto la percezione del pericolo. Infatti, le peculiarità dell'occorso, e come osservabili dal materiale fotografico in atti, evidenziano che l'insidia de qua risultava essere evidentemente visibile, visto che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo.
Invero va sottolineato che la buca è al centro della strada, ed in presenza di una strada disomogenea, ne consegue che un utente attento, percorrendo la strada, ne avrebbe potuto senz'altro rilevato la presenza evitandola.
Sulla base delle suddette argomentazioni il comportamento, non diligente, del è tale da Pt_1
rappresentare esso stesso un "caso fortuito", che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n.
5669/10).
Pertanto, la domanda attorea non può che essere rigettata, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni delle parti il cui esame risulta superfluo alla luce della presente pronuncia.
3. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m.
55/14 e 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) , considerata la semplicità dell'affare trattato e la condotta processuale tenuta da parte convenuta che non ha depositato comparse conclusionali e repliche.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore del in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 che si liquida in euro 2.540,00 a titolo di compensi professionali dei procuratori, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute.
Torre Annunziata 6. 6.2025
Il giudice monocratico
Dott. Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 236/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 - 2051
c.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Monica Solimeno, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Castellammare di Stabia alla via G. Cosenza n.305
ATTORE
E
, in persona del Dirigente dell'avvocatura Controparte_1
Comunale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Municipali M. Antonella Verde e Giuseppina
Moccia in virtù di procura, come da determina di conferimento incarico, apposta su foglio separato, da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un Controparte_1
incidente verificatosi il giorno 22 febbraio 2021 in Castellammare di Stabia alle ore 8,30 allorquando si trovava a percorrere a bordo del proprio monopattino la via G. Cosenza, con direzione di marcia Castellammare di Stabia centro – Viale Europa, nelle vicinanze della rosticceria
“Mr Cocco Bill” sita in via Cosenza n.195. Deduceva che, a causa di un dissesto del manto stradale, ivi presente, non visibile, né segnalata,
l'istante cadeva al suolo.
Allegava di aver subito lesioni personali.
Nel costituirsi in giudizio il nel merito contestava la nullità Controparte_1
della domanda, la fondatezza della domanda giudiziale perché mancante di tutti i presupposti di diritto utili all'accoglimento della stessa, ex artt. 2043 e 2051 c.c., e chiedendone il rigetto.
Si instaurava il contradditorio.
La prova testimoniale richiesta dall'attore, non veniva ammessa in quanto in parte inammissibile poiché contenente valutazioni ed in parte irrilevante.
La causa veniva quindi rinviata per conclusioni all'udienza del 6.3.25 tenutasi a trattazione scritta ed assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
2. Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per carenza di prova sui fatti costitutivi della responsabilità invocata, il cui onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'attore.
In particolare, manca qualsivoglia prova sul fatto storico dedotto in giudizio, sulla dinamica del suo accadimento, sulle circostanze di tempo e luogo in cui si sarebbe verificato e sulla riconducibilità eziologica allo stesso delle lesioni lamentate da parte attrice.
La prova testimoniale richiesta dall'attore non veniva ammessa in quanto inammissibile, infatti le circostanze dedotte nei capitoli di prova, con indicazione di un unico testimone, sono state considerate irrilevanti e contenute valutazioni.
La sola documentazione medica prodotta non consente di riconoscere alcuna certezza né in ordine all'accadimento del sinistro stradale posto alla base della domanda attorea, né al nesso causale tra lo stesso e le lamentate lesioni.
Né, infine, va sottaciuto che nell'atto introduttivo e nelle fotografie allegate non è stata indicata l'esatta buca dove è accaduto del sinistro.
Inoltre il fatto che l'evento si sia verificato, di mattina con condizioni metereologiche favorevoli, e dunque, in una condizione di piena visibilità, induce ad escludere, conformemente a quanto stabilito da ampia ed unanime giurisprudenza di merito, che il danneggiato non possa non aver avuto la percezione del pericolo. Infatti, le peculiarità dell'occorso, e come osservabili dal materiale fotografico in atti, evidenziano che l'insidia de qua risultava essere evidentemente visibile, visto che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo.
Invero va sottolineato che la buca è al centro della strada, ed in presenza di una strada disomogenea, ne consegue che un utente attento, percorrendo la strada, ne avrebbe potuto senz'altro rilevato la presenza evitandola.
Sulla base delle suddette argomentazioni il comportamento, non diligente, del è tale da Pt_1
rappresentare esso stesso un "caso fortuito", che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n.
5669/10).
Pertanto, la domanda attorea non può che essere rigettata, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni delle parti il cui esame risulta superfluo alla luce della presente pronuncia.
3. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m.
55/14 e 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) , considerata la semplicità dell'affare trattato e la condotta processuale tenuta da parte convenuta che non ha depositato comparse conclusionali e repliche.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore del in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 che si liquida in euro 2.540,00 a titolo di compensi professionali dei procuratori, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute.
Torre Annunziata 6. 6.2025
Il giudice monocratico
Dott. Luisa Zicari