Art. 2.
Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, e' dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al, grado gia' rivestito se trattasi se trattasi di estranei.
Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, e' dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al, grado gia' rivestito se trattasi se trattasi di estranei.