Articolo 2 della Legge 31 luglio 1952, n. 1083
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 settembre 1952
Art. 2.
Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, e' dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al, grado gia' rivestito se trattasi se trattasi di estranei.
Entrata in vigore il 6 settembre 1952